Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai SInori Magistrati:
dott. Beatrice Catarsini Presidente
dott. Concetta Zappalà Consigliere
dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo allo scadere del termine per note concesso alle parti ex art. 127 ter c.p.c. fino al 18/3/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 684/23 proposta da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Egidio Privitera con studio in C.F._1
Messina via Industriale 56 is. K ricorrente in riassunzione
CONTRO
già P.I. ), in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede in Messina e qui Controparte_3 elettivamente domiciliata in Via Tommaso Cannizzaro, n. 87, presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Sorbello che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Salvatore Sorbello resistente in riassunzione
OGGETTO: opposizione precetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pronuncia n. 905/18 la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del
Tribunale di Messina n. 2464/2014 che, pronunciando sull'opposizione proposta dalla società avverso l'atto di precetto notificatole in data 4 gennaio Controparte_2
2010, ad istanza di , per il pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
34.398,84 aveva dichiarato la nullità dell'atto di precetto opposto.
d'impugnativa; controparte benché regolarmente intimata non si costitutiva.
Con il primo motivo parte ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli art
615 e 618 c.p.c. nella parte in cui era stata ritenuta non esaminabile l'eccezione d'incompetenza funzionale del giudice del lavoro per essersi essa lavoratrice costituita alla seconda udienza, ossia oltre il termine decadenziale fissato dall'art. 416 c.p.c., con conseguente inutilizzabilità della produzione documentale allegata al proprio fascicolo di parte (segnatamente per provare se al momento della proposizione dell'opposizione al precetto pendesse già l'esecuzione e se il G.E. si fosse già pronunciato sulle questioni proposte dalla società); argomentava al riguardo che si trattava di eccezioni rilevabili d'ufficio e come tali non soggetti a preclusione processuale.
Con il secondo eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909
c.c.; sosteneva che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare e dichiarare la definitività del provvedimento del giudice dell'esecuzione, cui non aveva fatto seguito da parte della società l'introduzione del giudizio di merito entro 30 giorni, e ritenere ammissibili le produzioni di sentenze e attestazioni di cancelleria.
Con il terzo sosteneva che la Corte d'appello aveva errato nell'affermare che era stata annullata la sentenza di primo grado, avente valore di titolo esecutivo a fondamento del precetto opposto e cioè la sentenza n. 4143/2009 del 23/11/2009 che aveva riconosciuto in favore di essa lavoratrice il risarcimento del danno professionale, biologico e morale per i danni subiti in conseguenza del provvedimento di trasferimento (o di invio in trasferta) presso la sede di Milazzo nel 2004.
Con il quarto motivo sosteneva che alcuni capi della sentenza n. 4143/2009 del
Tribunale di Messina erano passati in giudicato, non essendo stati impugnati o riformati dalla sentenza di appello, e che, pertanto, il precetto andava eventualmente diminuito, ma non annullato completamente.
Con ordinanza n. 1671/23, il Supremo Collegio, trattati congiuntamente i predetti motivi li reputava fondati per quanto di ragione.
Esclusa la qualificabilità in termini di competenza della questione inerente la distribuzione delle controversie tra giudice del lavoro ed altri giudici del settore civile del medesimo ufficio, rilevava che doveva ritenersi ammissibile la produzione
Pag. 2 di 7 documentale costituita da sentenze ed attestazioni di cancelleria, trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio riguardanti il processo di cognizione e lo stato dell'esecuzione ed essa collegato, potendosi configurare la necessità, per fini di economia processuale, da parte del giudice dell'opposizione a precetto, di tenere conto dello stato del procedimento di cui esso costituiva incidente.
Invero,- proseguiva la Suprema Corte - l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, comportava che, ove l'esecuzione non fosse ancora iniziata, essa avrebbe dovuto intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione fosse già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa avrebbe dovuto proseguire sulla base delle statuizioni ivi contenute che avessero trovato conferma in sede di impugnazione (Cass n. 9161/2013).
Nel caso in esame, pertanto, alla luce di tali principi, il precetto opposto non doveva essere annullato, ma eventualmente ridotto, poiché il credito della lavoratrice non era stato escluso in appello, ma unicamente calcolato in misura minore (misura poi cassata, con ritorno all'importo liquidato dalla sentenza di primo grado in sede di rinvio); la diminuzione in appello del quantum dovuto, ipotesi ben diversa dal rigetto della domanda risarcitoria, poteva, quindi, portare all'eventuale sospensione (ove in concreto ricorressero le relative condizioni) in pendenza di impugnazione, o piuttosto alla corrispondente riduzione del titolo esecutivo, ma non al suo annullamento, come avvenuto nella presente fattispecie.
Ciò posto, cassava la sentenza impugnata e rimetteva a questa Corte, in diversa composizione, anche per le spese.
Con atto del 6 settembre 2023, depositava ricorso in riassunzione ex Parte_1
art.392 c.p.c. riproponendo i motivi gravame già avanzati in grado di appello, così formulati: - accertare e dichiarare la incompetenza del Tribunale del Lavoro, essendo competente il Giudice delle esecuzioni mobiliari, per i motivi esposti in narrativa, dovendosi proporre l'opposizione al precetto, una volta iniziata l'esecuzione, al giudice dell'esecuzione stessa;
- accertare e dichiarare che sulla questione della opposizione proposta dalla avverso il precetto notificatole dalla sig. Controparte_2 Parte_1
in data 4.01.2010, e sulle relative domande proposte al Tribunale di Messina sez.
[...] lav., si era già pronunciato il Giudice dell'esecuzione mobiliare del Tribunale di
Pag. 3 di 7 Messina nel procedimento n. 1125/2010 R.G. ed il provvedimento del G.E. era divenuto definitivo, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente carenza di potere giurisdizionale, essendo le azioni, le domande e le questioni proposte nel presente giudizio già coperte da giudicato materiale;
- nel merito, ritenere e dichiarare, inammissibile e/o infondato il ricorso e le domande proposte dalla con il CP_1
conferma della validità del Precetto notificato dalla SI.ra - liquidare Parte_1
onorari , diritti, compensi di giudizio e spese di tutti i gradi di giudizio precedenti e di quello attuale.
Costituendosi in giudizio, la società rilevava che alla ricorrente era stata CP_1
pagata tutta la somma oggetto del precetto (anche se annullato dal giudice del lavoro del
Tribunale di Messina con provvedimento confermato dalla Corte territoriale) per il complessivo ammontare pari ad € 36.467,88 (comprensivo delle spese di esecuzione) e ciò perché in sede di esecuzione il giudice adito aveva rigettato l'opposizione di essa società ed aveva assegnato la somma oggetto di pignoramento. La infatti, Parte_1
non chiedeva con il ricorso in riassunzione nessuna condanna economica della CP_1
ma tendeva solo a lucrare ulteriori somme a titolo di spese legali benché
[...]
ampiamente ed immediatamente soddisfatta delle proprie richieste economiche.
Disposta la trattazione scritta ed un differimento della controversia per carico di ruolo, all'indomani della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 18 marzo 2025, in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte - inconfigurabilità di una questione di competenza in ordine alla distribuzione delle controversie tra giudice del lavoro ed altri giudici del settore civile del medesimo ufficio ed ammissibilità della produzione documentale offerta dall'opposta in primo grado, pur se oltre lo sbarramento temporale di cui all'art 416 c.p.c. poiché vertente su circostanze rilevabili d'ufficio riguardanti il processo di cognizione e lo stato dell'esecuzione ed essa collegato, funzionali all'individuazione del titolo esecutivo da assumere come termine di riferimento (coincidente, in ipotesi di esecuzione non iniziata, con la sentenza d'appello e, in ipotesi di esecuzione promossa sulla base delle sentenza di primo grado, dalle
Pag. 4 di 7 statuizioni ivi contenute confermate in sede di impugnazione) resta esclusa la possibilità di considerare la sentenza emessa dal tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro sull'opposizione a precetto proposta dalla affetta da vizi Controparte_1
d'incompetenza o violazione del divieto del ne bis in idem per effetto della concomitante pendenza di analoga opposizione proposta dianzi al G.E., dovendosi piuttosto affrontare il merito dell'azione esecutiva.
Orbene, avendo la iniziato l'esecuzione sulla scorta della sentenza di primo Parte_1
grado n.4143/2009, successivamente riformata in appello con sentenza n. 1356/2013, comportante una rideterminazione in peius della somma oggetto di condanna, ed essendo detta riforma parziale intervenuta dopo l'avvio dell'esecuzione, il primo giudice non avrebbe potuto dichiarare tout court travolto l'intero precetto ma avrebbe dovuto ritenerlo caducato solo in parte e procedere, conseguentemente, alla corrispondente riduzione dell'importo precettato.
Il terzo e quarto motivo dell'originario gravame proposto dalla meritano, Parte_1
pertanto, accoglimento.
Deve al riguardo altresì rilevarsi che nelle more la sentenza d'appello n. 1356/2013 è stata cassata dalla Suprema Corte con rinvio del giudizio alla Corte d'appello di
Catania la quale, a sua volta, con la sopravvenuta pronuncia n. 637/2019 pubblicata in data 28.05.2019 ha eliminato qualsivoglia dubbio sulla legittimità e validità del precetto notificato e della successiva esecuzione ai danni della Tale CP_1
sentenza, infatti, ha sostituito totalmente ed ab origine la sentenza della Corte di appello di Messina sez. lav. che aveva rimodulato la condanna sul merito del risarcimento del danno in favore della SI.ra , ripristinando la misura del risarcimento a Parte_1
quanto statuito nella prima Sentenza del Trib. n. 4143 /2009.
A seguito della sopravvenuta evoluzione della vicenda giudiziaria va, dunque, rigettata integralmente l'opposizione a precetto proposta dalla società con ricorso del 18 maggio
2010.
Restano da regolamentare le spese giudiziali.
L'assunto dell'odierna resistente, secondo cui la prosecuzione del presente giudizio da parte della , già soddisfatta in sede esecutiva delle sue pretese, come attestato Parte_1
dalla quietanza liberatoria rilasciata dal suo difensore in data 5 gennaio 2011,
Pag. 5 di 7 costituirebbe uno strumento per lucrare indebitamente le spese, per quanto a primo acchito suggestivo, non può, ad un più attento esame, condividersi sol che si consideri che è stata proprio la resistente a coltivare entrambe le procedure di opposizione al precetto.
Quella innanzi al Giudice dell'esecuzione si è conclusa con provvedimento di assegnazione, divenuto definitivo a far data dal novembre 2010, ma cionondimeno essa società ha continuato ad insistere nell'opposizione proposta dinanzi al tribunale del lavoro e nella richiesta di annullamento del precetto accolta giudizialmente con pronunzia del 10 ottobre 2014; anche quando la lavoratrice ha proposto appello avverso detta statuizione la ha insistito nel rigetto del gravame e nel CP_1
mantenimento degli effetti della sentenza che annullava il precetto.
Di fronte al comportamento processuale di non desistenza della società, l'iniziativa della lavoratrice di tutelare i propri diritti fino al ricorso per Cassazione ed al presente grado di Appello in riassunzione non può, dunque, ritenersi priva d'interesse ad agire.
Tenuto conto, comunque, che sull'accoglimento integrale dell'originario appello ha inciso un evento sopravvenuto, e cioè l'emanazione del sentenza della Corte territoriale di Catania in sede di rinvio n. 637/2019 con cui è stata acclarata definitivamente la correttezza della sentenza del tribunale di Messina sez. lav. n. 4143/2009, costituente il titolo esecutivo del precetto, appare equo compensare tra le parti le spese in ragione della metà ponendo a carico della odierna resistente la restante quota liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione della sentenza n. 623/2019 della Corte d'appello di
Messina, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Messina sez. Lavoro n. 2464/2014 del 10/10/2014, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione a precetto proposta dalla società con ricorso del 18 maggio 2010; CP_1
condanna la predetta società al pagamento delle spese di lite in ragione della metà che liquida quanto al primo grado in euro 1756 quanto al grado di appello in euro 1654, quanto al giudizio di legittimità in euro 1378,5 e quanto alla presente fase in euro
Pag. 6 di 7 1736,5 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali. Dichiara compensata tra le parti la restante quota di spese.
Messina 19.3.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Alessandra Santalucia Dott. B. Catarsini
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