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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10441/2017 promossa da:
- (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano C.F._1
De Benedictis, presso il cui studio sito in Caserta (CE) alla via
Ferrarecce n. 55/A è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
Contro
- - (P.IVA Controparte_1
), già denominata quale P.IVA_1 Controparte_2
incorporante di “ in persona Controparte_3 del procuratore del rapp.te legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Madonna, presso il cui studio sito in Santa Maria C.V. (CE) alla via Melorio, II traversa n. 3 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA nonché
(c.f. ); Controparte_4 C.F._2
(c.f. ), Controparte_5 C.F._3
(c.f. , n.q. di eredi di CP_6 C.F._4
(c.f.), rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesco Pasquariello, Persona_1
presso il cui studio sito in Caserta (CE) al Viale dell'Industria n. 23 CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha avanzato nei confronti degli odierni Parte_1
convenuti, previa declaratoria di responsabilità, domanda di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data
20.04.2007, alle ore 12:00 circa, in Caserta (CE) alla via Montale.
Più nello specifico, l'attrice ha riferito che in dette circostanze di tempo e di luogo, durante l'attraversamento pedonale sulle apposite strisce, veniva improvvisamente investita dall'autovettura Nissan MI tg. BD136VW, di proprietà e condotta da e assicurata Persona_1
per la r.c.a. da (poi Controparte_7 [...]
, il quale, percorrendo la citata via Montale a velocità CP_8
sostenuta, non si avvedeva della presenza del pedone. A causa del violento urto, riportava gravissime lesioni e Parte_1
veniva prontamente trasportata presso il Reparto di Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta, ove i sanitari di turno le diagnosticavano “frattura lussazione scapoloomerale dx e frattura pluriframmentaria di tibia”. In seguito, l'attrice veniva dapprima sottoposta a intervento chirurgico e successivamente si sottoponeva a svariate sedute di rieducazione motoria.
In ragione di detto sinistro, configurante un'ipotesi di infortunio in itinere, l ha costituito in favore della lavoratrice CP_9 Parte_1
una rendita a titolo di indennizzo per la complessiva somma
[...]
di € 35.864,55, di cui € 33.336,91 per i postumi invalidanti permanenti
(accertati nella misura del 16%) ed € 2.527,64 per inabilità temporanea.
A fronte di quanto liquidato e sul presupposto dell'esclusiva responsabilità in capo al conducente, l'istante intende avvalersi del diritto al risarcimento del danno differenziale per le lesioni subite.
pag. 2/19 Pertanto, con il presente giudizio, l'attrice chiede: 1) di ritenere e dichiarare esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il conducente dell'autovettura Nissan MI tg. BD136VW; 2) per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_10
anche in solido con i convenuti eredi del de cuius , al Persona_1
risarcimento del danno c.d. “differenziale” da liquidarsi nella misura di €
39.570,61 o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv.
Massimiliano de Benedictis, dichiaratosi antistatario.
Si sono costituiti , e Controparte_4 Controparte_5
n.q. di successori mortis causa di , i CP_6 Persona_1
quali, contestando integralmente gli assunti attorei, hanno eccepito: a)
l'improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem: b) la nullità della domanda giudiziale in virtù della mutatio libelli tra la presente domanda introduttiva e la memoria costitutiva del precedente giustizio estinto recante nr. r.g. 700802/2012; c)
l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione della richiesta risarcitoria;
d) la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 n. 2 e
164 c.p.c.
I convenuti eredi hanno, pertanto, chiesto: 1) di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
2) in subordine,
l'applicazione dei principi del concorso di colpa e di pari responsabilità ex artt. 1227, co.1 e 2054, co. 2, c.c.; 3) il rigetto, in ogni caso, del risarcimento dei danni non allegati e rigorosamente dimostrati, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si è costituita, altresì, la già Controparte_10 [...]
la quale, contestando il fatto storico, e rendendo Controparte_3 noto di essere già stata destinataria dell'azione di rivalsa da parte pag. 3/19 dell' per l'importo di € 35.895,54, ha chiesto: 1) in via CP_9 pregiudiziale, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 bis, co. 1, c.p.c. (vecchia formulazione); 2) in via preliminare, dichiararsi l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per inosservanza degli artt. 144, 145 e 148 del d.lgs. n. 209/2005; 3) nel merito, il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato e siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Acquisiti i documenti, espletata la prova per testi e ammessa e
C.T.U. medico-legale, la causa, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata assegnata alla scrivente (insediatasi in data 16.09.2024) e assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 27.11.2024.
****
La domanda attorea è fondata, per i motivi che seguono.
1. Sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari.
Devono prima di tutto essere esaminate le questioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalle controparti.
In primis, si osserva che le questioni afferenti alla nullità degli atti di citazione sollevate dagli eredi e dalla per CP_11 CP_10
violazione, rispettivamente, degli artt. 163, co. 3 n. 2 e 163 bis, co. 1,
c.p.c., sono state affrontate e risolte in corso di causa e, pertanto, si intendono superate.
1.1 L'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem va rigettata. Come evidenziato da parte attrice, il principio del ne bis in idem processuale si sostanzia nel divieto di riproporre una domanda giudiziale, con identità tra parti, petitum e causa petendi, che abbia già trovato soluzione in una sentenza passata in pag. 4/19 giudicato. La ratio sottesa a tale principio è quella di evitare il pericolo di giudicati contrastanti. Orbene, occorre portare all'attenzione dei convenuti eredi che il precedente giudizio recante nr. r.g. 700802/12 , non tempestivamente riassunto e per questo esitato nell'ordinanza di estinzione, non ha dato luogo ad alcuna sentenza di merito ex art. 310, co. 2, c.p.c.
A tal proposito si chiarisce che l'ordinanza di estinzione non assume i connotati della “cosa giudicata” e che ai sensi dell'art. 310, co.1, c.p.c. l'estinzione del processo non estingue l'azione.
1.2 In merito alla nullità della domanda giudiziale, poiché comportante una mutatio libelli rispetto alla memoria costitutiva ex art. 183, co. 6 n. 1 del giudizio estinto (nr. r.g. 700802/12), si osserva che l'eccezione è infondata, in quanto parte attrice, con il presente atto introduttivo, ha instaurato un nuovo processo, del tutto sganciato da quello precedente, non essendo una riassunzione di quello dichiarato estinto.
1.4 Con riferimento all'intervenuta prescrizione del diritto, occorre premettere quanto segue.
L'art. 2947 c.c. prevede una diversa modulazione del termine prescrizionale in presenza di fatti considerati illeciti ossia una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947, co. 1 c.c.); una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947, co. 2 c.c.); una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultra- biennale. La regola generale, quindi, postula una prescrizione di due anni nel caso di sinistro stradale. Tale termine può essere “dilatato” nell'ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Inoltre, la prescrizione più
pag. 5/19 favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (cfr.
Cass. sent. n. 3865/2004) sebbene sia sempre necessario l'accertamento del fatto reato. Ciò premesso, si osserva che i fatti storici allegati nell'atto introduttivo sono certamente idonei a far desumere una condotta penalmente rilevante, essendo già rappresentativi di circostanze integranti il fatto-reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
Pertanto, risulta applicabile, nella specie, il termine più lungo di prescrizione previsto per il delitto di lesioni personali colpose.
Sul termine prescrizionale applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni personali si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 27337 del
2008. “Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stati promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”.
Infine, in continuità con il suindicato orientamento la S.C. ha statuito che “ai fini dell'applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c., è sufficiente
l'astratta qualificazione come reato del fatto dannoso, al di là ed a prescindere dalle condizioni di procedibilità dell'azione” (Cass. III sez. civ., n. 23795/2011) ed è stato anche chiarito che, dovendosi applicare i
pag. 6/19 criteri del diritto civile e trattandosi di accertamento incidentale della sussistenza solo in astratto del reato, non osta neanche la circostanza che la colpa sia stata, eventualmente, valutata solo presuntivamente ex artt. 2054 – 1227 c.c. (cfr. Tribuna di Roma sent. n. 31/2016).
Alla luce dei citati principi, in materia di danno prodotto da circolazione dei veicoli da cui derivi lesione personale, il termine di prescrizione deve intendersi quello previsto dal combinato disposto degli articoli 590 e 157 c.p., corrispondente ad un tempo di sei anni dal fatto, anche se contro il responsabile delle lesioni non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima.
Pertanto, alla richiesta risarcitoria afferente ai danni alla persona avanzata da si applica il termine prescrizionale Parte_1
più lungo, in luogo di quello biennale.
Tanto premesso nel caso specifico, a fronte di un fatto avvenuto il
20.04.2007, il termine di prescrizione è stato interrotto;
dapprima con il ricevimento delle raccomandate di messa in mora da parte delle compagnie assicurative che si sono succedute nella gestione della polizza e dell'indennizzo e, in secondo luogo, dalla domanda proposta nel giudizio n. r.g,. ai sensi dell'art 2943, co. 1 c.c., notificata alle controparti in data 14-17 luglio 2012. Difatti, come correttamente osservato dalle parti convenute, l'estinzione del predetto giudizio per il sopravvenuto decesso del convenuto ha comportato la perdita Persona_1
dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione ex art. 2945, co. 2
c.c., lasciando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo ai sensi dell'art. 1945, co. 3 c.c. Il nuovo termine prescrizionale, dunque, ha iniziato a decorrere dalla domanda introduttiva con cui si è instaurato il giudizio nr. r.g. 700802/2012.
pag. 7/19 A tale interruzione ha fatto seguito la presente domanda giudiziale notificata agli eredi del de cuius e alla Persona_1 Controparte_10
in data 8.11.2017, come attestato dalla relata di notifica apposta
[...]
sulla copia dell'atto di citazione notificato e depositato dalle parti convenute. Invero, i predetti atti introduttivi, sebbene nulli e quindi rinotificati, hanno comunque esplicato efficacia interruttiva in base all'art. 2943, comma 4, cod. civ., in quanto validi atti di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. (cfr. Cass. sentenza n. 124/2020).
Ad ogni modo, anche la rinotifica è avvenuta prima della maturazione del termine di prescrizione del diritto vantato (più nello specifico in data
26.4.2018).
2. Sulla responsabilità
2.1 Per ciò che attiene al merito della controversia, in caso di investimento di pedone da parte di un veicolo, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2054, co. 1 c.c. secondo cui: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto
a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Secondo l'orientamento interpretativo maggioritario, che ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite (Cass. Civ., S.U., n. 8620/2015), trattasi di un'ipotesi di responsabilità aggravata: l'obbligo risarcitorio è correlato al meccanismo della c.d. presunzione di colpa, la cui ratio si fonda sulle ontologiche differenze che sussistono tra l'utente alla guida dell'autovettura e il pedone.
In sintesi, il sorgere dell'obbligo al risarcimento del danno cagionato dal veicolo è connesso sì, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., all'elemento soggettivo della colpa del danneggiante,
pag. 8/19 ma in capo a questi detto elemento soggettivo è presunto, diversamente da quanto previsto dall'art. 2043 c.c.
Dal punto di vista pratico, l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante, che, appunto, si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità.
Di contro, il danneggiante convenuto potrà sottrarsi solo fornendo la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Ciononostante, la mancata prova (idonea a vincere la presunzione) non preclude al giudice l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta assunta dal pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c. e integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex multis Cass. Sez. III , 17 gennaio 2020, n. 842;
Cass., Sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2433).
Ne deriva che la responsabilità del conducente si presume, a meno che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il predetto evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., pertanto, può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza.
pag. 9/19 Più specificamente, la giurisprudenza ha ritenuto che il conducente investitore andasse esente da responsabilità nel caso di imprevedibilità ed anomalia della condotta del pedone: “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore”(Cass. Civ. 24472/2014). In tal senso si esprime un'altra pronuncia dei Giudici di legittimità (Cass. Civ., 12.1.2011, N. 524), ove si è affermato il seguente principio di diritto: “in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile;
tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità” (nella specie i giudici di legittimità avevano cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un automobilista per l'investimento di una bambina in prossimità di una scuola e nell'ora di uscita degli scolari, osservando che il giudice di merito non aveva indagato se la condotta pur imprudente della bimba potesse essere prevista dal conducente).
pag. 10/19 Alla luce dei principi espressi, l'anomalia del comportamento del pedone, idoneo a vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma 1 c.c. deve consistere in un comportamento autonomo, eccezionale e straordinario, che irrompa nella serie causale dando luogo ad un decorso causale atipico, imprevedibile ed incontrollabile.
Ciò vale ad escludere la responsabilità del conducente.
Va tuttavia rilevato che, prima di poter procedere all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2054 co 1, sarà onere di parte attrice dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e in particolare, la prova dell'avvenimento del fatto storico.
Ed invero, a mente dell'art. 2697 c.c. l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda.,
2.2 Tanto premesso, sulla scorta dell'istruttoria testimoniale e di tutta la documentazione medica ritualmente acquisita, si osserva che l'evento storico risulta provato sia nell'aspetto eventistico che eziologico.
La dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione è stata confermata dal testimone oculare di parte attrice, escusso all'udienza del
13.02.2020. Il teste , assistendo personalmente ai Testimone_1
fatti, ha riferito “…omissis… la Nissan MI era di colore chiaro e condotta da una persona anziana e al momento dell'investimento si era immessa da viale “Lincon” su via “Montale” svoltando alla sua sinistra.
Dopo qualche metro dalla svolta collise la signora che stava attraversando sulle strisce pedonali e che al momento dell'impatto si trovava a metà dell'attraversamento. Preciso che la Nissan MI imboccò via Montale a velocità sostenuta. Al momento dell'attraversamento la signora proveniva dal marciapiedi opposto a quello dove mi trovavo io e veniva nella mia direzione. Preciso che la
pag. 11/19 signora è stata colpita in pieno mentre la Nissan MI dopo aver colpito il pedone percorse qualche metro prima di arrestare la propria marcia. La signora fu colpita alle gambe credo altezza ginocchio, rovinando a terra. Provvedemmo a chiamare l'ambulanza anche se io andai via prima che la stessa arrivasse… omissis…”
Tale ultima circostanza trova riscontro nella “scheda di triage”, risultante agli atti, su cui i sanitari annotavano che Parte_1
giungeva al P.S. dell'
[...] Controparte_12
alle ore 13:18 del 20.4.2007 mediante ambulanza
[...]
intervenuta “in strada” a causa di “incidente stradale”.
La deposizione del testimone conferma quanto dedotto dall'attrice nell'atto di citazione e ricostruisce con assoluta precisione la dinamica del sinistro, in particolare facendo rilevare che il conducente della Nissan
MI, dopo essersi immesso su via Montale, investiva in pieno la quale si trovava a metà dell'attraversamento Parte_1
pedonale, opportunamente segnalato da strisce bianche. Le suddette circostanze sono state confermate senza discrasie della stessa attrice in sede di interrogatorio formale.
Allo stesso modo, risulta altresì dimostrato il danno lamentato.
Nel verbale di Pronto Soccorso dell' Controparte_12
n. 2007019326 del 20.4.2017, i sanitari di turno
[...]
riscontravano “Frattura-lussazione scapolo-omerale dx e frattura pluriframmentaria di tibia sx” con prognosi di gg 30. Risulta del pari provato, in quanto documentato, l'intervento chirurgico al ginocchio sinistro presso la . Controparte_13
Inoltre, va constatato che l'esame medico disposto a mezzo CTU ha confermato il politrauma e il perito ha espresso un giudizio di chiara riconducibilità dell'evento di danno alle circostanze rappresentate in pag. 12/19 citazione, affermando che “il nesso di causalità materiale appare ampiamente compatibile con il sinistro di cui è causa”.
Diversamente, le parti convenute hanno contestato la ricostruzione del sinistro per come descritto nell'atto di citazione, evidenziando che esso è stato causato dalla condotta imprudente della vittima, la quale ha attraversato improvvisamente la strada e senza ricorrere all'utilizzo delle strisce pedonali.
Tuttavia non vi è prova di tale assunto. Peraltro, l'accertata presenza delle strisce pedonali e il punto della carreggiata ove è avvenuto l'impatto depongono a favore della tesi attorea. Ne discende che non è possibile ritenere che la condotta del pedone si sia concretata in un comportamento imprevedibile ed eccezionale, sì da escludere la responsabilità del conducente. Come confermato in sede testimoniale,
l'urto è avvenuto “a metà dell'attraversamento”, prova del fatto che l'attrice intraprese l'azione prima che la Nissan MI sopraggiungesse al passaggio pedonale.
Inoltre, la moderata velocità del conducente, sostenuta dalle parti convenute, mal si concilia con l'entità dei danni riportati dalla vittima.
La manovra di svolta a sinistra, dunque, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo, richiedeva l'adozione di una condotta maggiormente prudenziale da parte del conducente che avrebbe dovuto/potuto avvedersi della presenza del pedone e arrestare la marcia dell'autovettura onde consentire il completamento dell'attraversamento.
In particolare per la Cassazione, il conducente, soprattutto nei centri abitati, ha il dovere, oltre che rispettare il c.d.s. attuando tutti i comportamenti richiesti, di ispezionare continuamente la strada e di adeguare la guida del veicolo alle condizioni della strada (Cass. Pen. sez.
IV n 51191/2015).
pag. 13/19 Ne consegue, in conclusione, che la responsabilità del sinistro deve ricondursi esclusivamente in capo al conducente dell'autovettura
Nissan MI tg. BD136VW.
3. Sul danno non patrimoniale.
Così assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, spetta dunque all'istante il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute.
Detto danno di per sé ricomprende: sia il pregiudizio da inabilità temporanea, e cioè l'incapacità di una persona ad attendere per un certo periodo alle proprie ordinarie occupazioni a causa di una malattia provocata dal fatto illecito altrui;
sia la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e del bene della salute, comprensiva del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento della lesione fisica ed intrinseca alla struttura del fatto illecito del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata e quindi liquidabile pure in presenza di una semplice invalidità temporanea (Cass. 10 marzo 1992 n.
2840).
Esso peraltro, presentando natura unitaria, va liquidato in maniera omnicomprensiva, non costituendo le singole voci di esso elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno estetico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass.
16.5.13 n. 11950), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva (Cass. ord. 13.7.11 n. 15414), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce pag. 14/19 necessariamente una componente di quest'ultima (Cass. Sez. Un.
11.11.08 n. 26972).
In ordine alla quantificazione dei danni, si condividono le conclusioni della ctu medico-legale, in quanto sufficientemente motivate e immuni da vizi logici e di ragionamento.
Il perito ha accertato che, in conseguenza dell'evento traumatico,
l'attrice ha riportato lesioni a carattere permanente rappresentate da
“FRATTURA-LUSSAZIONE SCAPOLO-OMERALE DESTRA e
Controparte_14
”, cui corrisponde un danno biologico
[...]
permanente in misura non inferiore al 18%. Quanto all'inabilità temporanea, essa è stata quantificata come segue: giorni 60 di inabilità temporanea totale;
giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 50%; giorni 21 di inabilità temporanea parziale al 25%.
Pertanto, tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal CTU, che sono congruamente motivate e pienamente condivisibili, questo Giudice, applicando in via equitativa i criteri di cui alle note tabelle predisposte, nella versione aggiornata all'attualità, dal Tribunale di Milano - tabelle che si condividono e si applicano in questa sede, attesa l'elaborazione delle stesse - facendo riferimento alla determinazione del “valore punto” rapportato alla gravità della menomazione (18%) ed all'età della danneggiata al momento del sinistro (42 anni), liquida in favore di per i postumi permanenti, la somma di € Parte_1
51.091,00 cui vanno riconosciuti, inoltre, a titolo di risarcimento di quell'aspetto del danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, gli ulteriori importi di: € 6.900,00 per l'invalidità temporanea assoluta (60 giorni), € 5.175,00 per l'invalidità temporanea pag. 15/19 parziale al 75%, € 3.450,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50%
(60 giorni) ed € 603,75 per l'invalidità temporanea parziale al 25% (60 giorni). L'ammontare complessivo del danno non patrimoniale è dunque pari a € 60.326,65.
Quanto al richiesto danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva (danno morale), occorre premettere che, come è ben noto, il punto della situazione in tema di danno non patrimoniale è stato operato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle quattro sentenze gemelle del 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975. Secondo le
Sezioni Unite, il danno non patrimoniale, per effetto del principio di tipicità sancito dall'art. 2059 c.c. è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, ossia: a) in caso di fatto-reato, ex art. 185 c.p.; b) in caso di riconoscimento espresso da parte del legislatore in ipotesi determinate
(ad esempio in tema di legge sulla privacy); c) nel caso di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Il danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, deve essere liquidato in maniera unitaria, in modo da tenere conto di tutti i pregiudizi scaturiti dal fatto illecito, costituendo le figure classiche del danno biologico, morale ed esistenziale, mere categorie descrittive.
Le varie poste di danno, quindi, pur risultando ancora pienamente attuali e 'liquidabili', sebbene con le precisazioni di cui sopra, anche successivamente alle richiamate decisioni della Cassazione del novembre
2008, non possono tuttavia essere riconosciute “automaticamente” per il solo fatto che vi sia stato un pregiudizio stabile di natura biologica, occorrendo che il danneggiato offra prova puntuale, quand'anche attraverso presunzioni, della sua effettiva esistenza e consistenza.
pag. 16/19 Occorre altresì considerare che, da un lato, appare giustificata la presunzione che il patema d'animo e la compromissione alla sfera morale ed esistenziale del soggetto siano maggiori quanto maggiore è la lesione
– e le connesse sofferenze e preoccupazioni – all'integrità biopsichica, e, dall'altro, che il Giudice ha il potere-dovere di operare la personalizzazione del risarcimento del danno rispetto ai valori medi delle
Tabelle, anche attraverso l'aumento in misura percentuale del danno biologico liquidato.
Ebbene, nel caso di specie, nessun elemento è stato portato all'attenzione del giudice circa ulteriori aggravamenti della sofferenza morale della danneggiata che non siano già ricompresi nella liquidazione del danno biologico.
Pertanto, questa voce di danno non può essere riconosciuta.
4. Sulla quantificazione del danno c.d. “differenziale”.
Posto che la presente domanda è richiesta a titolo di risarcimento del danno differenziale quantitativo biologico, si osserva quanto segue.
Risulta documentalmente accertato, oltre che incontestato tra le parti, che, in virtù del seguente sinistro, profilatosi come caso di infortunio in itinere, ha ricevuto dall' la complessiva Parte_1 CP_9
somma di € 35.864,55 a titolo di indennizzo, di cui € 2.527,64 a titolo di invalidità temporanea e € 33.336.91 a titolo di danno biologico permanente.
Pertanto, al quantum debeatur come innanzi calcolato va detratto l'indennizzo di € 35.864,55, trovando in tale sede applicazione il CP_9 criterio c.d. “per poste” (o “voci”) di danno.
Invero, la Corte di Cassazione con sentenza n. 26117/2021 ha statuito che “… il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei
pag. 17/19 confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. “per poste” (o “voci”) di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e CP_9
l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici” (si v. anche
Corte di Cassazione n. 3694 del 07/02/2023).
Di talché, essendoci nel caso in esame perfetta coincidenza tra le voci liquidate dall'Istituto assicuratore e le uniche voci di danno non patrimoniale riconosciute da questo Giudice, è sufficiente detrarre dall'importo di € 60.326,65 la somma di € 35.864,55.
Il danno differenziale è pari a € 24.462,10.
Tale importo, devalutato al dì dell'evento, diventa pari a €
19.161,55.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio
1998, n. 605), su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 32.730,63 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
5. Sulle spese.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei parametri del DM
55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, riconoscendo la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai parametri medi.
Le spese di ctu, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti, con eventuali oneri restitutori.
P.Q.M.
pag. 18/19 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento della domanda, condanna i convenuti in solido a pagare la somma di € 32.730,63, a titolo di risarcimento del danno
(differenziale) non patrimoniale in favore di Parte_1
- Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite , che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. De
Benedictis Massimiliano, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti.
Santa Maria Capua Vetere, 26 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Ambra ALVANO
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10441/2017 promossa da:
- (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano C.F._1
De Benedictis, presso il cui studio sito in Caserta (CE) alla via
Ferrarecce n. 55/A è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
Contro
- - (P.IVA Controparte_1
), già denominata quale P.IVA_1 Controparte_2
incorporante di “ in persona Controparte_3 del procuratore del rapp.te legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Madonna, presso il cui studio sito in Santa Maria C.V. (CE) alla via Melorio, II traversa n. 3 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA nonché
(c.f. ); Controparte_4 C.F._2
(c.f. ), Controparte_5 C.F._3
(c.f. , n.q. di eredi di CP_6 C.F._4
(c.f.), rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesco Pasquariello, Persona_1
presso il cui studio sito in Caserta (CE) al Viale dell'Industria n. 23 CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha avanzato nei confronti degli odierni Parte_1
convenuti, previa declaratoria di responsabilità, domanda di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data
20.04.2007, alle ore 12:00 circa, in Caserta (CE) alla via Montale.
Più nello specifico, l'attrice ha riferito che in dette circostanze di tempo e di luogo, durante l'attraversamento pedonale sulle apposite strisce, veniva improvvisamente investita dall'autovettura Nissan MI tg. BD136VW, di proprietà e condotta da e assicurata Persona_1
per la r.c.a. da (poi Controparte_7 [...]
, il quale, percorrendo la citata via Montale a velocità CP_8
sostenuta, non si avvedeva della presenza del pedone. A causa del violento urto, riportava gravissime lesioni e Parte_1
veniva prontamente trasportata presso il Reparto di Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta, ove i sanitari di turno le diagnosticavano “frattura lussazione scapoloomerale dx e frattura pluriframmentaria di tibia”. In seguito, l'attrice veniva dapprima sottoposta a intervento chirurgico e successivamente si sottoponeva a svariate sedute di rieducazione motoria.
In ragione di detto sinistro, configurante un'ipotesi di infortunio in itinere, l ha costituito in favore della lavoratrice CP_9 Parte_1
una rendita a titolo di indennizzo per la complessiva somma
[...]
di € 35.864,55, di cui € 33.336,91 per i postumi invalidanti permanenti
(accertati nella misura del 16%) ed € 2.527,64 per inabilità temporanea.
A fronte di quanto liquidato e sul presupposto dell'esclusiva responsabilità in capo al conducente, l'istante intende avvalersi del diritto al risarcimento del danno differenziale per le lesioni subite.
pag. 2/19 Pertanto, con il presente giudizio, l'attrice chiede: 1) di ritenere e dichiarare esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il conducente dell'autovettura Nissan MI tg. BD136VW; 2) per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_10
anche in solido con i convenuti eredi del de cuius , al Persona_1
risarcimento del danno c.d. “differenziale” da liquidarsi nella misura di €
39.570,61 o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv.
Massimiliano de Benedictis, dichiaratosi antistatario.
Si sono costituiti , e Controparte_4 Controparte_5
n.q. di successori mortis causa di , i CP_6 Persona_1
quali, contestando integralmente gli assunti attorei, hanno eccepito: a)
l'improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem: b) la nullità della domanda giudiziale in virtù della mutatio libelli tra la presente domanda introduttiva e la memoria costitutiva del precedente giustizio estinto recante nr. r.g. 700802/2012; c)
l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione della richiesta risarcitoria;
d) la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 n. 2 e
164 c.p.c.
I convenuti eredi hanno, pertanto, chiesto: 1) di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
2) in subordine,
l'applicazione dei principi del concorso di colpa e di pari responsabilità ex artt. 1227, co.1 e 2054, co. 2, c.c.; 3) il rigetto, in ogni caso, del risarcimento dei danni non allegati e rigorosamente dimostrati, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si è costituita, altresì, la già Controparte_10 [...]
la quale, contestando il fatto storico, e rendendo Controparte_3 noto di essere già stata destinataria dell'azione di rivalsa da parte pag. 3/19 dell' per l'importo di € 35.895,54, ha chiesto: 1) in via CP_9 pregiudiziale, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 bis, co. 1, c.p.c. (vecchia formulazione); 2) in via preliminare, dichiararsi l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per inosservanza degli artt. 144, 145 e 148 del d.lgs. n. 209/2005; 3) nel merito, il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato e siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Acquisiti i documenti, espletata la prova per testi e ammessa e
C.T.U. medico-legale, la causa, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata assegnata alla scrivente (insediatasi in data 16.09.2024) e assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 27.11.2024.
****
La domanda attorea è fondata, per i motivi che seguono.
1. Sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari.
Devono prima di tutto essere esaminate le questioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalle controparti.
In primis, si osserva che le questioni afferenti alla nullità degli atti di citazione sollevate dagli eredi e dalla per CP_11 CP_10
violazione, rispettivamente, degli artt. 163, co. 3 n. 2 e 163 bis, co. 1,
c.p.c., sono state affrontate e risolte in corso di causa e, pertanto, si intendono superate.
1.1 L'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem va rigettata. Come evidenziato da parte attrice, il principio del ne bis in idem processuale si sostanzia nel divieto di riproporre una domanda giudiziale, con identità tra parti, petitum e causa petendi, che abbia già trovato soluzione in una sentenza passata in pag. 4/19 giudicato. La ratio sottesa a tale principio è quella di evitare il pericolo di giudicati contrastanti. Orbene, occorre portare all'attenzione dei convenuti eredi che il precedente giudizio recante nr. r.g. 700802/12 , non tempestivamente riassunto e per questo esitato nell'ordinanza di estinzione, non ha dato luogo ad alcuna sentenza di merito ex art. 310, co. 2, c.p.c.
A tal proposito si chiarisce che l'ordinanza di estinzione non assume i connotati della “cosa giudicata” e che ai sensi dell'art. 310, co.1, c.p.c. l'estinzione del processo non estingue l'azione.
1.2 In merito alla nullità della domanda giudiziale, poiché comportante una mutatio libelli rispetto alla memoria costitutiva ex art. 183, co. 6 n. 1 del giudizio estinto (nr. r.g. 700802/12), si osserva che l'eccezione è infondata, in quanto parte attrice, con il presente atto introduttivo, ha instaurato un nuovo processo, del tutto sganciato da quello precedente, non essendo una riassunzione di quello dichiarato estinto.
1.4 Con riferimento all'intervenuta prescrizione del diritto, occorre premettere quanto segue.
L'art. 2947 c.c. prevede una diversa modulazione del termine prescrizionale in presenza di fatti considerati illeciti ossia una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947, co. 1 c.c.); una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947, co. 2 c.c.); una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultra- biennale. La regola generale, quindi, postula una prescrizione di due anni nel caso di sinistro stradale. Tale termine può essere “dilatato” nell'ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Inoltre, la prescrizione più
pag. 5/19 favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (cfr.
Cass. sent. n. 3865/2004) sebbene sia sempre necessario l'accertamento del fatto reato. Ciò premesso, si osserva che i fatti storici allegati nell'atto introduttivo sono certamente idonei a far desumere una condotta penalmente rilevante, essendo già rappresentativi di circostanze integranti il fatto-reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
Pertanto, risulta applicabile, nella specie, il termine più lungo di prescrizione previsto per il delitto di lesioni personali colpose.
Sul termine prescrizionale applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni personali si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 27337 del
2008. “Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stati promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”.
Infine, in continuità con il suindicato orientamento la S.C. ha statuito che “ai fini dell'applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c., è sufficiente
l'astratta qualificazione come reato del fatto dannoso, al di là ed a prescindere dalle condizioni di procedibilità dell'azione” (Cass. III sez. civ., n. 23795/2011) ed è stato anche chiarito che, dovendosi applicare i
pag. 6/19 criteri del diritto civile e trattandosi di accertamento incidentale della sussistenza solo in astratto del reato, non osta neanche la circostanza che la colpa sia stata, eventualmente, valutata solo presuntivamente ex artt. 2054 – 1227 c.c. (cfr. Tribuna di Roma sent. n. 31/2016).
Alla luce dei citati principi, in materia di danno prodotto da circolazione dei veicoli da cui derivi lesione personale, il termine di prescrizione deve intendersi quello previsto dal combinato disposto degli articoli 590 e 157 c.p., corrispondente ad un tempo di sei anni dal fatto, anche se contro il responsabile delle lesioni non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima.
Pertanto, alla richiesta risarcitoria afferente ai danni alla persona avanzata da si applica il termine prescrizionale Parte_1
più lungo, in luogo di quello biennale.
Tanto premesso nel caso specifico, a fronte di un fatto avvenuto il
20.04.2007, il termine di prescrizione è stato interrotto;
dapprima con il ricevimento delle raccomandate di messa in mora da parte delle compagnie assicurative che si sono succedute nella gestione della polizza e dell'indennizzo e, in secondo luogo, dalla domanda proposta nel giudizio n. r.g,. ai sensi dell'art 2943, co. 1 c.c., notificata alle controparti in data 14-17 luglio 2012. Difatti, come correttamente osservato dalle parti convenute, l'estinzione del predetto giudizio per il sopravvenuto decesso del convenuto ha comportato la perdita Persona_1
dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione ex art. 2945, co. 2
c.c., lasciando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo ai sensi dell'art. 1945, co. 3 c.c. Il nuovo termine prescrizionale, dunque, ha iniziato a decorrere dalla domanda introduttiva con cui si è instaurato il giudizio nr. r.g. 700802/2012.
pag. 7/19 A tale interruzione ha fatto seguito la presente domanda giudiziale notificata agli eredi del de cuius e alla Persona_1 Controparte_10
in data 8.11.2017, come attestato dalla relata di notifica apposta
[...]
sulla copia dell'atto di citazione notificato e depositato dalle parti convenute. Invero, i predetti atti introduttivi, sebbene nulli e quindi rinotificati, hanno comunque esplicato efficacia interruttiva in base all'art. 2943, comma 4, cod. civ., in quanto validi atti di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. (cfr. Cass. sentenza n. 124/2020).
Ad ogni modo, anche la rinotifica è avvenuta prima della maturazione del termine di prescrizione del diritto vantato (più nello specifico in data
26.4.2018).
2. Sulla responsabilità
2.1 Per ciò che attiene al merito della controversia, in caso di investimento di pedone da parte di un veicolo, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2054, co. 1 c.c. secondo cui: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto
a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Secondo l'orientamento interpretativo maggioritario, che ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite (Cass. Civ., S.U., n. 8620/2015), trattasi di un'ipotesi di responsabilità aggravata: l'obbligo risarcitorio è correlato al meccanismo della c.d. presunzione di colpa, la cui ratio si fonda sulle ontologiche differenze che sussistono tra l'utente alla guida dell'autovettura e il pedone.
In sintesi, il sorgere dell'obbligo al risarcimento del danno cagionato dal veicolo è connesso sì, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., all'elemento soggettivo della colpa del danneggiante,
pag. 8/19 ma in capo a questi detto elemento soggettivo è presunto, diversamente da quanto previsto dall'art. 2043 c.c.
Dal punto di vista pratico, l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante, che, appunto, si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità.
Di contro, il danneggiante convenuto potrà sottrarsi solo fornendo la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Ciononostante, la mancata prova (idonea a vincere la presunzione) non preclude al giudice l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta assunta dal pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c. e integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex multis Cass. Sez. III , 17 gennaio 2020, n. 842;
Cass., Sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2433).
Ne deriva che la responsabilità del conducente si presume, a meno che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il predetto evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., pertanto, può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza.
pag. 9/19 Più specificamente, la giurisprudenza ha ritenuto che il conducente investitore andasse esente da responsabilità nel caso di imprevedibilità ed anomalia della condotta del pedone: “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore”(Cass. Civ. 24472/2014). In tal senso si esprime un'altra pronuncia dei Giudici di legittimità (Cass. Civ., 12.1.2011, N. 524), ove si è affermato il seguente principio di diritto: “in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile;
tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità” (nella specie i giudici di legittimità avevano cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un automobilista per l'investimento di una bambina in prossimità di una scuola e nell'ora di uscita degli scolari, osservando che il giudice di merito non aveva indagato se la condotta pur imprudente della bimba potesse essere prevista dal conducente).
pag. 10/19 Alla luce dei principi espressi, l'anomalia del comportamento del pedone, idoneo a vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma 1 c.c. deve consistere in un comportamento autonomo, eccezionale e straordinario, che irrompa nella serie causale dando luogo ad un decorso causale atipico, imprevedibile ed incontrollabile.
Ciò vale ad escludere la responsabilità del conducente.
Va tuttavia rilevato che, prima di poter procedere all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2054 co 1, sarà onere di parte attrice dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e in particolare, la prova dell'avvenimento del fatto storico.
Ed invero, a mente dell'art. 2697 c.c. l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda.,
2.2 Tanto premesso, sulla scorta dell'istruttoria testimoniale e di tutta la documentazione medica ritualmente acquisita, si osserva che l'evento storico risulta provato sia nell'aspetto eventistico che eziologico.
La dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione è stata confermata dal testimone oculare di parte attrice, escusso all'udienza del
13.02.2020. Il teste , assistendo personalmente ai Testimone_1
fatti, ha riferito “…omissis… la Nissan MI era di colore chiaro e condotta da una persona anziana e al momento dell'investimento si era immessa da viale “Lincon” su via “Montale” svoltando alla sua sinistra.
Dopo qualche metro dalla svolta collise la signora che stava attraversando sulle strisce pedonali e che al momento dell'impatto si trovava a metà dell'attraversamento. Preciso che la Nissan MI imboccò via Montale a velocità sostenuta. Al momento dell'attraversamento la signora proveniva dal marciapiedi opposto a quello dove mi trovavo io e veniva nella mia direzione. Preciso che la
pag. 11/19 signora è stata colpita in pieno mentre la Nissan MI dopo aver colpito il pedone percorse qualche metro prima di arrestare la propria marcia. La signora fu colpita alle gambe credo altezza ginocchio, rovinando a terra. Provvedemmo a chiamare l'ambulanza anche se io andai via prima che la stessa arrivasse… omissis…”
Tale ultima circostanza trova riscontro nella “scheda di triage”, risultante agli atti, su cui i sanitari annotavano che Parte_1
giungeva al P.S. dell'
[...] Controparte_12
alle ore 13:18 del 20.4.2007 mediante ambulanza
[...]
intervenuta “in strada” a causa di “incidente stradale”.
La deposizione del testimone conferma quanto dedotto dall'attrice nell'atto di citazione e ricostruisce con assoluta precisione la dinamica del sinistro, in particolare facendo rilevare che il conducente della Nissan
MI, dopo essersi immesso su via Montale, investiva in pieno la quale si trovava a metà dell'attraversamento Parte_1
pedonale, opportunamente segnalato da strisce bianche. Le suddette circostanze sono state confermate senza discrasie della stessa attrice in sede di interrogatorio formale.
Allo stesso modo, risulta altresì dimostrato il danno lamentato.
Nel verbale di Pronto Soccorso dell' Controparte_12
n. 2007019326 del 20.4.2017, i sanitari di turno
[...]
riscontravano “Frattura-lussazione scapolo-omerale dx e frattura pluriframmentaria di tibia sx” con prognosi di gg 30. Risulta del pari provato, in quanto documentato, l'intervento chirurgico al ginocchio sinistro presso la . Controparte_13
Inoltre, va constatato che l'esame medico disposto a mezzo CTU ha confermato il politrauma e il perito ha espresso un giudizio di chiara riconducibilità dell'evento di danno alle circostanze rappresentate in pag. 12/19 citazione, affermando che “il nesso di causalità materiale appare ampiamente compatibile con il sinistro di cui è causa”.
Diversamente, le parti convenute hanno contestato la ricostruzione del sinistro per come descritto nell'atto di citazione, evidenziando che esso è stato causato dalla condotta imprudente della vittima, la quale ha attraversato improvvisamente la strada e senza ricorrere all'utilizzo delle strisce pedonali.
Tuttavia non vi è prova di tale assunto. Peraltro, l'accertata presenza delle strisce pedonali e il punto della carreggiata ove è avvenuto l'impatto depongono a favore della tesi attorea. Ne discende che non è possibile ritenere che la condotta del pedone si sia concretata in un comportamento imprevedibile ed eccezionale, sì da escludere la responsabilità del conducente. Come confermato in sede testimoniale,
l'urto è avvenuto “a metà dell'attraversamento”, prova del fatto che l'attrice intraprese l'azione prima che la Nissan MI sopraggiungesse al passaggio pedonale.
Inoltre, la moderata velocità del conducente, sostenuta dalle parti convenute, mal si concilia con l'entità dei danni riportati dalla vittima.
La manovra di svolta a sinistra, dunque, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo, richiedeva l'adozione di una condotta maggiormente prudenziale da parte del conducente che avrebbe dovuto/potuto avvedersi della presenza del pedone e arrestare la marcia dell'autovettura onde consentire il completamento dell'attraversamento.
In particolare per la Cassazione, il conducente, soprattutto nei centri abitati, ha il dovere, oltre che rispettare il c.d.s. attuando tutti i comportamenti richiesti, di ispezionare continuamente la strada e di adeguare la guida del veicolo alle condizioni della strada (Cass. Pen. sez.
IV n 51191/2015).
pag. 13/19 Ne consegue, in conclusione, che la responsabilità del sinistro deve ricondursi esclusivamente in capo al conducente dell'autovettura
Nissan MI tg. BD136VW.
3. Sul danno non patrimoniale.
Così assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, spetta dunque all'istante il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute.
Detto danno di per sé ricomprende: sia il pregiudizio da inabilità temporanea, e cioè l'incapacità di una persona ad attendere per un certo periodo alle proprie ordinarie occupazioni a causa di una malattia provocata dal fatto illecito altrui;
sia la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e del bene della salute, comprensiva del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento della lesione fisica ed intrinseca alla struttura del fatto illecito del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata e quindi liquidabile pure in presenza di una semplice invalidità temporanea (Cass. 10 marzo 1992 n.
2840).
Esso peraltro, presentando natura unitaria, va liquidato in maniera omnicomprensiva, non costituendo le singole voci di esso elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno estetico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass.
16.5.13 n. 11950), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva (Cass. ord. 13.7.11 n. 15414), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce pag. 14/19 necessariamente una componente di quest'ultima (Cass. Sez. Un.
11.11.08 n. 26972).
In ordine alla quantificazione dei danni, si condividono le conclusioni della ctu medico-legale, in quanto sufficientemente motivate e immuni da vizi logici e di ragionamento.
Il perito ha accertato che, in conseguenza dell'evento traumatico,
l'attrice ha riportato lesioni a carattere permanente rappresentate da
“FRATTURA-LUSSAZIONE SCAPOLO-OMERALE DESTRA e
Controparte_14
”, cui corrisponde un danno biologico
[...]
permanente in misura non inferiore al 18%. Quanto all'inabilità temporanea, essa è stata quantificata come segue: giorni 60 di inabilità temporanea totale;
giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 50%; giorni 21 di inabilità temporanea parziale al 25%.
Pertanto, tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal CTU, che sono congruamente motivate e pienamente condivisibili, questo Giudice, applicando in via equitativa i criteri di cui alle note tabelle predisposte, nella versione aggiornata all'attualità, dal Tribunale di Milano - tabelle che si condividono e si applicano in questa sede, attesa l'elaborazione delle stesse - facendo riferimento alla determinazione del “valore punto” rapportato alla gravità della menomazione (18%) ed all'età della danneggiata al momento del sinistro (42 anni), liquida in favore di per i postumi permanenti, la somma di € Parte_1
51.091,00 cui vanno riconosciuti, inoltre, a titolo di risarcimento di quell'aspetto del danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, gli ulteriori importi di: € 6.900,00 per l'invalidità temporanea assoluta (60 giorni), € 5.175,00 per l'invalidità temporanea pag. 15/19 parziale al 75%, € 3.450,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50%
(60 giorni) ed € 603,75 per l'invalidità temporanea parziale al 25% (60 giorni). L'ammontare complessivo del danno non patrimoniale è dunque pari a € 60.326,65.
Quanto al richiesto danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva (danno morale), occorre premettere che, come è ben noto, il punto della situazione in tema di danno non patrimoniale è stato operato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle quattro sentenze gemelle del 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975. Secondo le
Sezioni Unite, il danno non patrimoniale, per effetto del principio di tipicità sancito dall'art. 2059 c.c. è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, ossia: a) in caso di fatto-reato, ex art. 185 c.p.; b) in caso di riconoscimento espresso da parte del legislatore in ipotesi determinate
(ad esempio in tema di legge sulla privacy); c) nel caso di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Il danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, deve essere liquidato in maniera unitaria, in modo da tenere conto di tutti i pregiudizi scaturiti dal fatto illecito, costituendo le figure classiche del danno biologico, morale ed esistenziale, mere categorie descrittive.
Le varie poste di danno, quindi, pur risultando ancora pienamente attuali e 'liquidabili', sebbene con le precisazioni di cui sopra, anche successivamente alle richiamate decisioni della Cassazione del novembre
2008, non possono tuttavia essere riconosciute “automaticamente” per il solo fatto che vi sia stato un pregiudizio stabile di natura biologica, occorrendo che il danneggiato offra prova puntuale, quand'anche attraverso presunzioni, della sua effettiva esistenza e consistenza.
pag. 16/19 Occorre altresì considerare che, da un lato, appare giustificata la presunzione che il patema d'animo e la compromissione alla sfera morale ed esistenziale del soggetto siano maggiori quanto maggiore è la lesione
– e le connesse sofferenze e preoccupazioni – all'integrità biopsichica, e, dall'altro, che il Giudice ha il potere-dovere di operare la personalizzazione del risarcimento del danno rispetto ai valori medi delle
Tabelle, anche attraverso l'aumento in misura percentuale del danno biologico liquidato.
Ebbene, nel caso di specie, nessun elemento è stato portato all'attenzione del giudice circa ulteriori aggravamenti della sofferenza morale della danneggiata che non siano già ricompresi nella liquidazione del danno biologico.
Pertanto, questa voce di danno non può essere riconosciuta.
4. Sulla quantificazione del danno c.d. “differenziale”.
Posto che la presente domanda è richiesta a titolo di risarcimento del danno differenziale quantitativo biologico, si osserva quanto segue.
Risulta documentalmente accertato, oltre che incontestato tra le parti, che, in virtù del seguente sinistro, profilatosi come caso di infortunio in itinere, ha ricevuto dall' la complessiva Parte_1 CP_9
somma di € 35.864,55 a titolo di indennizzo, di cui € 2.527,64 a titolo di invalidità temporanea e € 33.336.91 a titolo di danno biologico permanente.
Pertanto, al quantum debeatur come innanzi calcolato va detratto l'indennizzo di € 35.864,55, trovando in tale sede applicazione il CP_9 criterio c.d. “per poste” (o “voci”) di danno.
Invero, la Corte di Cassazione con sentenza n. 26117/2021 ha statuito che “… il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei
pag. 17/19 confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. “per poste” (o “voci”) di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e CP_9
l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici” (si v. anche
Corte di Cassazione n. 3694 del 07/02/2023).
Di talché, essendoci nel caso in esame perfetta coincidenza tra le voci liquidate dall'Istituto assicuratore e le uniche voci di danno non patrimoniale riconosciute da questo Giudice, è sufficiente detrarre dall'importo di € 60.326,65 la somma di € 35.864,55.
Il danno differenziale è pari a € 24.462,10.
Tale importo, devalutato al dì dell'evento, diventa pari a €
19.161,55.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio
1998, n. 605), su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 32.730,63 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
5. Sulle spese.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei parametri del DM
55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, riconoscendo la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai parametri medi.
Le spese di ctu, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti, con eventuali oneri restitutori.
P.Q.M.
pag. 18/19 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento della domanda, condanna i convenuti in solido a pagare la somma di € 32.730,63, a titolo di risarcimento del danno
(differenziale) non patrimoniale in favore di Parte_1
- Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite , che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. De
Benedictis Massimiliano, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti.
Santa Maria Capua Vetere, 26 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Ambra ALVANO
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