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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/10/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1481/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AT
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CODASTEFANO ANGELA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 26/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 17/07/2024 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 08/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi si dichiarano autonomi ed autosufficienti economicamente e rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento avendo già risolto tra gli stessi tutte le questioni patrimoniali;
2. La Sig.ra continuerà a vivere insieme al figlio nella casa Parte_2 coniugale condotta in locazione a Latina in via del Metano n. 1 unitamente ai mobili, arredi
e pertinenze;
3. il sig. provvederà a spostare la propria residenza in accordo Parte_1 con la sig.ra in altro luogo;
4. Il figlio, studente universitario al secondo Parte_2
anno, resterà a vivere con la madre ed il padre verserà in favore dello stesso, a titolo di mantenimento con remissione diretta sul suo conto bancario, un importo pari ad euro 250,00 mensile, oltre il 50% delle spese straordinarie, fino al completamento del suo percorso di studi e al raggiungimento della sua indipendenza economica”
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 06/03/2009 nel Comune di
AT (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 17/07/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 16, Parte 1, dell'anno 2009); compensa le spese di causa
Latina, 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AT
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CODASTEFANO ANGELA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 26/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 17/07/2024 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 08/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi si dichiarano autonomi ed autosufficienti economicamente e rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento avendo già risolto tra gli stessi tutte le questioni patrimoniali;
2. La Sig.ra continuerà a vivere insieme al figlio nella casa Parte_2 coniugale condotta in locazione a Latina in via del Metano n. 1 unitamente ai mobili, arredi
e pertinenze;
3. il sig. provvederà a spostare la propria residenza in accordo Parte_1 con la sig.ra in altro luogo;
4. Il figlio, studente universitario al secondo Parte_2
anno, resterà a vivere con la madre ed il padre verserà in favore dello stesso, a titolo di mantenimento con remissione diretta sul suo conto bancario, un importo pari ad euro 250,00 mensile, oltre il 50% delle spese straordinarie, fino al completamento del suo percorso di studi e al raggiungimento della sua indipendenza economica”
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 06/03/2009 nel Comune di
AT (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 17/07/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 16, Parte 1, dell'anno 2009); compensa le spese di causa
Latina, 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino