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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OV FE Presidente
Dott. RA D'LL Consigliere rel
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 238/2025 promossa in grado d'appello
DA
Avv. in proprio (C.F. ) ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. presso il cui studio in Como, via Volta n. 24, sono elettivamente Parte_1 domiciliati, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Alwin H. Costantino ed elettivamente C.F._5 domiciliate presso il suo studio in Como, Via Cadorna n. 5 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATE
E
pagina 1 di 10 (C.F. ) CP_3 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Voglia Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, nel merito:
a) confermare la sentenza impugnata nella parte in cui “dichiara la nullità parziale del contratto di donazione tra e del 28.12.2005, limitatamente alla donazione della Parte_4 Controparte_1 quota di 1/3 dell'immobile sito in Como, Via Volta 24, così censito al Catasto Fabbricati: mapp. 345 sub. 701, zona cens. 1, cat. C/6, classe 6, vani 2, euro 174,98; area cortilizia su cui insiste il box al mappale 345 sub. 701, identificata con i mappali 345/b e 845/b”;
b) a riforma parziale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione stipulato in data 28.12.2005 a rogito del Notaio di Como rep. 65.187/29.819 registrato Persona_1
a Como il 12.1.2006 tra e con riferimento alle quote delle unità Parte_4 Controparte_1 immobiliari pervenute a con atto di compravendita del 25.12.1970 di cui in narrativa Parte_4
(doc. 3 fasc primo grado e doc. 2 fasc. appellanti), site nel Comune di Como e Controparte_1 censite al Catasto Fabbricati dell'Agenzia del Territorio di Como, Foglio 4, con le particelle:
- 344 sub. 1, zona cens. 1, cat. A/2, classe 2, vani 2, euro 253,06;
- 344 sub. 2, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, vani 2, euro 61,97;
- 344 sub. 703, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, vani 4,5, euro 743,70;
- 344 sub. 4, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, vani 11,5, euro 1.900,56;
- 344 sub. 5, zona cens. 1, cat. A/2, classe 2, vani 7, euro 885,72;
- 344 sub. 6, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, vani 8, euro 1.322,13;
- 344 sub. 7, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, vani 10, euro 1.652,66;
- 344 sub. 8, zona cens. 1, cat. A/3, classe 2, vani 4,5, euro 488,05;
- 344 sub. 9, zona cens. 1, cat. A/3, classe 1, vani 6, euro 464,81;
- 344 sub. 10, zona cens. 1, cat. A/3, classe 1, vani 5, euro 387,34;
- 344 sub. 701, zona cens. 1, cat. C/2, classe 5, euro 46,58;
- 358 sub. 21, zona cens. 1, cat. C/2, classe 6, vani 2, euro 268,25;
pagina 2 di 10 Per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza in capo a del diritto di richiedere la Controparte_1 divisione e, in ogni caso, disporre ogni conseguente statuizione in ordine alla determinazione delle quote dei singoli condividenti. Spese rifuse.
Per le appellate
1) rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata;
2) spese di lite integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.04.2021 conveniva in giudizio davanti al Controparte_1
Tribunale di Como e chiedendo di dichiarare Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_2 lo scioglimento della comunione in essere tra le parti sugli immobili siti in Como, via Volta n. 24, censiti al Catasto Fabbricati dell'Agenzia del Territorio di Como al Foglio 4 con i seguenti dati: particella 344 (subalterni 1, 2, 703, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 701); particella 358 sub. 21, particella 345 e 845, sub 701 (dette ultime particelle identificavano un'area cortilizia su cui insisteva il box al mappale 345 sub. 701).
Nello specifico l'attrice assumeva che la quota di 1/3 del compendio immobiliare di cui sopra le era pervenuto in data 28.12.2005 per donazione dal padre, il quale a sua volta aveva Parte_4 acquistato detta quota in virtù dei seguenti titoli di acquisto:
- le particelle 344 e 358 sub. 21 erano pervenute a attraverso un atto di Parte_4 compravendita stipulato nel 1970;
- la restante parte dei beni (box di cui al mappale 345 sub. 701 e relativa area cortilizia) era pervenuta a per successione legittima del padre Parte_4 Per_2
si costituiva in giudizio non opponendosi allo scioglimento della comunione, ma Parte_5 chiedendo l'attribuzione a sé di alcune porzioni immobiliari, dalla stessa già utilizzate.
si costituiva in giudizio deducendo che: Parte_1
- il compendio immobiliare di cui aveva chiesto la divisione, era stato Controparte_1 originariamente acquistato dal nonno, e nel corso degli anni era stato trasferito ai Persona_3 pagina 3 di 10 tre figli, , ed in parte nell'anno 1970 attraverso un atto di compravendita e Pt_4 Pt_3 Pt_5 in parte nell'anno 1984 in seguito a successione legittima.
- La quota di 1/3 di limitatamente all'immobile di Como, via Volta, era stata Parte_4 successivamente donata, nell'anno 2005, alla figlia CP_1
- era carente di legittimazione attiva a proporre la domanda di divisione, in Controparte_1 quanto il titolo di acquisto della quota di comproprietà era nullo: infatti, l'immobile di cui al mappale 345 sub 701 e la relativa area cortilizia era pervenuto a per Parte_4 successione dal padre sicché la donazione della quota di 1/3 del predetto Persona_3 immobile (c.d. donazione di quotina) compresa in una massa ereditaria, costituiva una donazione di cosa altrui, quindi nulla, non essendo configurabile una donazione obbligatoria di dare.
- Il titolo di acquisto dei restanti beni, che costituivano il complesso immobiliare di Via Volta, era rappresentato da un atto di compravendita, stipulato nel 1970, intercorso tra il loro nonno,
e i figli , ed affetto da nullità, trattandosi di donazione Persona_3 Pt_4 Pt_3 Pt_5 indiretta di beni da parte del capostipite;
sicché anche per tale porzione avrebbe Persona_3 donato alla figlia un bene proveniente, latu sensu, da una successione.
fratello di aderiva nelle sue conclusioni definitive di nullità dell'atto di Parte_2 Parte_1 donazione.
non si costituiva in giudizio. Parte_3
A seguito del decesso di intervenuto nel corso del giudizio, si costituivano quali Parte_4 eredi e la di lei madre, che aderivano alle conclusioni Controparte_1 Controparte_2 rassegnate dall'attrice.
In seguito al decesso della convenuta la causa veniva riassunta nei confronti dei suoi Parte_5 eredi, oltre che del coniuge superstite della defunta, CP_3
Con la sentenza non definitiva, qui impugnata, il Tribunale di Como dichiarava la nullità parziale del contratto di donazione, intercorso tra e in data 28.12.2005, Parte_4 Controparte_1 limitatamente alla donazione della quota di 1/3 dell'immobile sito in Como, via Volta 24, mappale 345 sub. 701 e relativa area cortilizia; accertava il diritto di alla divisione dei restanti immobili;
Controparte_1 pagina 4 di 10 disponeva la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
In particolare, il primo Giudice dichiarava la nullità della donazione della quota di 1/3 dell'immobile identificato al mappale 345 sub. 701 e relativa area cortilizia, richiamando al riguardo i principi posti dalla Cassazione con la pronuncia Sez. Un. n. 5068/2016, in base ai quali il contratto di donazione di cosa altrui è nullo per mancanza di causa: nel caso in esame, infatti, poiché il coerede aveva disposto per donazione della quota di un bene, compreso in una massa ereditaria destinata ad essere divisa, aveva disposto di un diritto che, al momento dell'atto, non era ancora incluso nel suo patrimonio.
Al contrario, osservava il primo Giudice, i restanti immobili oggetto di causa (quelli identificati alle particelle 344 e 358 sub. 21) erano pervenuti pro quota a in virtù di un Parte_4 contratto di compravendita, sicché lo stesso era divenuto comproprietario, in comunione ordinaria di tali beni, nella misura di un terzo, con le sorelle ed Pt_3 Pt_5
Osservava infatti che i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità con la citata pronuncia n.
5068/2016 non riguardavano la donazione di una quota di cui il donante era titolare per comunione ordinaria, in quanto la liberalità aveva ad oggetto una quota di cui il partecipante alla comunione poteva disporre, nei limiti di cui all'art. 1103 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, riteneva che fosse irrilevante nel caso di specie anche l'eventuale qualificazione della vendita quale donazione indiretta, qualificazione che non avrebbe mutato il titolo di acquisto e la natura della comunione (ordinaria e non ereditaria).
Osservava inoltre che la nullità parziale del contratto non poteva comportare la nullità dell'intero contratto di donazione, non risultando che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte affetta da nullità.
Respingeva, infine, la domanda di usucapione abbreviata, proposta da parte attrice in corso di causa, per difetto di prova.
e hanno interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che Parte_1 Parte_2 saranno di seguito esaminati chiedendo, in riforma parziale della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione stipulato in data 28.12.2005 avente ad oggetto gli immobili identificati alle particelle 344 e 358 sub. 21.
pagina 5 di 10 e si sono costituite in giudizio contestando l'avverso gravame Controparte_1 Controparte_2
e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
citato in giudizio quale erede universale di , è rimasto contumace. CP_3 Parte_5
All'udienza del 21 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli atti conclusionali ed è stata decisa nella camera di consiglio del 29 ottobre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso che l'atto traslativo stipulato nel 1970 costituisse una donazione indiretta.
Evidenziano al riguardo che l'intento di liberalità emerge dal fatto che gli acquirenti avevano dichiarato in contratto di aver pagato il corrispettivo con denaro contante (specificando che la provvista era stata ottenuta dalla vendita di titoli di stato al portatore); dalla circostanza che il prezzo di acquisto (di 15 milioni di lire) appare palesemente irrisorio rispetto al valore attuale dell'immobile (di euro 4.443.330,00) e dall'anomala circostanza che la compravendita era stata stipulata il giorno di (25.12.2970). Per_4
Rilevano inoltre che alle pagg.
5-6 dell'atto “di compravendita” era espressamente convenuto quanto segue: “I signori acquirenti, per sé e eredi, dichiarano di concedersi reciprocamente diritto di prelazione in caso di vendita a parità di condizioni con i terzi. Tali diritti dovranno essere esercitati ai sensi dell'art. 732 Codice Civile”.
Da ciò si desume, quindi, secondo la prospettazione degli appellanti, la volontà delle parti di assoggettare il trasferimento dei beni al regime della comunione ereditaria, per il quale la collazione in natura costituisce il presupposto necessario.
In definitiva, considerato che si trattava di una donazione indiretta e che i beneficiari della liberalità erano tutti eredi necessari, ritengono che l'atto traslativo in questione costituisca in realtà un'anticipazione di eredità.
pagina 6 di 10 Con il secondo motivo gli appellanti censurano la pronuncia nella parte in cui ha affermato che la nullità parziale dell'atto non si estende all'intero contratto di donazione.
Rilevano infatti che il box e l'area cortilizia non costituiscono una porzione di minima rilevanza, in quanto l'area in questione rappresenta il giardino del palazzo affacciato sulle mura medievali e costituisce quindi un elemento di particolare pregio che caratterizza l'intero palazzo: non è verosimile che avrebbe proceduto alla donazione alla figlia della quota, in assenza Parte_4 della donazione anche del giardino.
Le parti appellate hanno replicato alle avverse deduzioni evidenziando, in primo luogo, che la domanda di simulazione proposta dagli appellanti sarebbe prescritta, perché soggetta alla prescrizione decennale.
Rilevano in ogni caso che l'eventuale simulazione non potrebbe essere opposta nei loro confronti, trattandosi di acquirenti in buona fede.
Osservano poi che l'atto di acquisto del 1970 costituisce un atto di compravendita valido ed efficace.
Ritengono in definitiva che il primo Giudice ha correttamente riconosciuto la divisibilità dei beni, in parte secondo le regole della comunione ordinaria e in parte secondo quelle della comunione ereditaria.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente deve rilevarsi che la sentenza di primo grado è passata in giudicato nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale del contratto di donazione intercorso tra e Parte_4
in relazione alla quota di 1/3 dell'immobile identificato al mappale 345 sub. Controparte_1
701 e relativa area cortilizia, nonché in relazione al rigetto della domanda di usucapione, in quanto tali statuizioni non sono state oggetto di impugnazione.
Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione della domanda di simulazione, deve rilevarsi che la stessa, oltre ad essere inammissibile, perché sollevata per la prima volta nel giudizio d'appello, è inconferente ai fini della decisione: invero, gli appellanti non hanno proposto domanda volta ad accertare la simulazione dell'atto di compravendita del 1970 ma, come dagli stessi precisato nei pagina 7 di 10 loro atti difensivi (v. pag. 2 comparsa conclusionale) hanno soltanto sostenuto che l'atto traslativo del 1970 dovesse essere riqualificato come donazione indiretta.
In relazione ai motivi d'appello si osserva quanto segue.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (v, ad es., Cass., Sez
Un., 5 agosto 1982, n. 9282). Come anche di recente ribadito da questa Corte (v., ad es., Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682, in motivazione), nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di emerge non già, in via diretta, CP_4 dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (così testualmente Cass. n.
9379/2020).
Nel caso in esame dagli atti di causa non emerge alcun elemento idoneo a ritenere che il contratto di compravendita del 1970 sia stato stipulato con mero fine di liberalità, dal momento che nel contratto, redatto per atto pubblico, le parti hanno pattuito il trasferimento del diritto di proprietà dietro pagamento del corrispettivo di lire 15.000.000, versato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto.
Nessun elemento consente di ritenere che il prezzo pattuito fosse obiettivamente esiguo, tenuto conto che – come affermato dall'appellata con argomenti non contestati da parte avversa –
l'immobile in oggetto era, alla data della stipula, un palazzo al rustico che necessitava di importanti interventi di ristrutturazione.
Né l'appellante ha offerto elementi di prova di segno contrario, volti a dimostrare il maggior valore di mercato dell'immobile alla data della stipula del contratto.
Inoltre, non risultando dagli atti di causa la notevole sproporzione tra il valore reale del bene alla data della stipula e la misura del corrispettivo pattuito, non si può neppure desumere l'intento della pagina 8 di 10 parte venditrice di arricchire l'acquirente per l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito;
sicché deve pure escludersi che il contratto in esame possa essere configurato quale negotium mixtum cum donatione.
Il fatto poi che sia stato previsto il diritto di prelazione, ex art. 732 c.c., è soltanto significativo della volontà di limitare l'ingresso nella comunione di terzi estranei alla famiglia, ma non già di realizzare una donazione indiretta.
La sentenza di primo grado è poi esente da censure laddove ha affermato che la nullità parziale del contratto di donazione del 28.12.2005 non può comportare la nullità dell'intero atto: invero, tenuto conto dello spirito di liberalità con cui è stato compiuto l'atto di donazione, è verosimile ritenere che il donante avrebbe comunque inteso perseguire l'interesse all'arricchimento del donatario, seppur per un'entità di minor valore, ove avesse saputo di non poter disporre della quota proveniente da una comunione ereditaria.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, desunto dal valore dichiarato ai fini del versamento del contributo unificato (valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00) dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività difensiva particolarmente contenuta, con specifico riguardo alla fase decisionale.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 9 di 10 respinge l'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Como n. 2478/2024, resa in data 24 giugno 2024 e pubblicata il 9 luglio 2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna gli appellanti, e alla rifusione delle spese del Parte_3 Parte_2 Parte_1 grado sostenute da e che liquida in complessivi euro Controparte_1 Controparte_2
10.590,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% contributo unificato e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano il 29 ottobre 2025
Il Consigliere est
RA D'LL
Il Presidente
OV FE
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OV FE Presidente
Dott. RA D'LL Consigliere rel
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 238/2025 promossa in grado d'appello
DA
Avv. in proprio (C.F. ) ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. presso il cui studio in Como, via Volta n. 24, sono elettivamente Parte_1 domiciliati, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Alwin H. Costantino ed elettivamente C.F._5 domiciliate presso il suo studio in Como, Via Cadorna n. 5 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATE
E
pagina 1 di 10 (C.F. ) CP_3 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Voglia Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, nel merito:
a) confermare la sentenza impugnata nella parte in cui “dichiara la nullità parziale del contratto di donazione tra e del 28.12.2005, limitatamente alla donazione della Parte_4 Controparte_1 quota di 1/3 dell'immobile sito in Como, Via Volta 24, così censito al Catasto Fabbricati: mapp. 345 sub. 701, zona cens. 1, cat. C/6, classe 6, vani 2, euro 174,98; area cortilizia su cui insiste il box al mappale 345 sub. 701, identificata con i mappali 345/b e 845/b”;
b) a riforma parziale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione stipulato in data 28.12.2005 a rogito del Notaio di Como rep. 65.187/29.819 registrato Persona_1
a Como il 12.1.2006 tra e con riferimento alle quote delle unità Parte_4 Controparte_1 immobiliari pervenute a con atto di compravendita del 25.12.1970 di cui in narrativa Parte_4
(doc. 3 fasc primo grado e doc. 2 fasc. appellanti), site nel Comune di Como e Controparte_1 censite al Catasto Fabbricati dell'Agenzia del Territorio di Como, Foglio 4, con le particelle:
- 344 sub. 1, zona cens. 1, cat. A/2, classe 2, vani 2, euro 253,06;
- 344 sub. 2, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, vani 2, euro 61,97;
- 344 sub. 703, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, vani 4,5, euro 743,70;
- 344 sub. 4, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, vani 11,5, euro 1.900,56;
- 344 sub. 5, zona cens. 1, cat. A/2, classe 2, vani 7, euro 885,72;
- 344 sub. 6, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, vani 8, euro 1.322,13;
- 344 sub. 7, zona cens. 1, cat. A/2, classe 3, vani 10, euro 1.652,66;
- 344 sub. 8, zona cens. 1, cat. A/3, classe 2, vani 4,5, euro 488,05;
- 344 sub. 9, zona cens. 1, cat. A/3, classe 1, vani 6, euro 464,81;
- 344 sub. 10, zona cens. 1, cat. A/3, classe 1, vani 5, euro 387,34;
- 344 sub. 701, zona cens. 1, cat. C/2, classe 5, euro 46,58;
- 358 sub. 21, zona cens. 1, cat. C/2, classe 6, vani 2, euro 268,25;
pagina 2 di 10 Per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza in capo a del diritto di richiedere la Controparte_1 divisione e, in ogni caso, disporre ogni conseguente statuizione in ordine alla determinazione delle quote dei singoli condividenti. Spese rifuse.
Per le appellate
1) rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata;
2) spese di lite integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.04.2021 conveniva in giudizio davanti al Controparte_1
Tribunale di Como e chiedendo di dichiarare Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_2 lo scioglimento della comunione in essere tra le parti sugli immobili siti in Como, via Volta n. 24, censiti al Catasto Fabbricati dell'Agenzia del Territorio di Como al Foglio 4 con i seguenti dati: particella 344 (subalterni 1, 2, 703, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 701); particella 358 sub. 21, particella 345 e 845, sub 701 (dette ultime particelle identificavano un'area cortilizia su cui insisteva il box al mappale 345 sub. 701).
Nello specifico l'attrice assumeva che la quota di 1/3 del compendio immobiliare di cui sopra le era pervenuto in data 28.12.2005 per donazione dal padre, il quale a sua volta aveva Parte_4 acquistato detta quota in virtù dei seguenti titoli di acquisto:
- le particelle 344 e 358 sub. 21 erano pervenute a attraverso un atto di Parte_4 compravendita stipulato nel 1970;
- la restante parte dei beni (box di cui al mappale 345 sub. 701 e relativa area cortilizia) era pervenuta a per successione legittima del padre Parte_4 Per_2
si costituiva in giudizio non opponendosi allo scioglimento della comunione, ma Parte_5 chiedendo l'attribuzione a sé di alcune porzioni immobiliari, dalla stessa già utilizzate.
si costituiva in giudizio deducendo che: Parte_1
- il compendio immobiliare di cui aveva chiesto la divisione, era stato Controparte_1 originariamente acquistato dal nonno, e nel corso degli anni era stato trasferito ai Persona_3 pagina 3 di 10 tre figli, , ed in parte nell'anno 1970 attraverso un atto di compravendita e Pt_4 Pt_3 Pt_5 in parte nell'anno 1984 in seguito a successione legittima.
- La quota di 1/3 di limitatamente all'immobile di Como, via Volta, era stata Parte_4 successivamente donata, nell'anno 2005, alla figlia CP_1
- era carente di legittimazione attiva a proporre la domanda di divisione, in Controparte_1 quanto il titolo di acquisto della quota di comproprietà era nullo: infatti, l'immobile di cui al mappale 345 sub 701 e la relativa area cortilizia era pervenuto a per Parte_4 successione dal padre sicché la donazione della quota di 1/3 del predetto Persona_3 immobile (c.d. donazione di quotina) compresa in una massa ereditaria, costituiva una donazione di cosa altrui, quindi nulla, non essendo configurabile una donazione obbligatoria di dare.
- Il titolo di acquisto dei restanti beni, che costituivano il complesso immobiliare di Via Volta, era rappresentato da un atto di compravendita, stipulato nel 1970, intercorso tra il loro nonno,
e i figli , ed affetto da nullità, trattandosi di donazione Persona_3 Pt_4 Pt_3 Pt_5 indiretta di beni da parte del capostipite;
sicché anche per tale porzione avrebbe Persona_3 donato alla figlia un bene proveniente, latu sensu, da una successione.
fratello di aderiva nelle sue conclusioni definitive di nullità dell'atto di Parte_2 Parte_1 donazione.
non si costituiva in giudizio. Parte_3
A seguito del decesso di intervenuto nel corso del giudizio, si costituivano quali Parte_4 eredi e la di lei madre, che aderivano alle conclusioni Controparte_1 Controparte_2 rassegnate dall'attrice.
In seguito al decesso della convenuta la causa veniva riassunta nei confronti dei suoi Parte_5 eredi, oltre che del coniuge superstite della defunta, CP_3
Con la sentenza non definitiva, qui impugnata, il Tribunale di Como dichiarava la nullità parziale del contratto di donazione, intercorso tra e in data 28.12.2005, Parte_4 Controparte_1 limitatamente alla donazione della quota di 1/3 dell'immobile sito in Como, via Volta 24, mappale 345 sub. 701 e relativa area cortilizia; accertava il diritto di alla divisione dei restanti immobili;
Controparte_1 pagina 4 di 10 disponeva la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
In particolare, il primo Giudice dichiarava la nullità della donazione della quota di 1/3 dell'immobile identificato al mappale 345 sub. 701 e relativa area cortilizia, richiamando al riguardo i principi posti dalla Cassazione con la pronuncia Sez. Un. n. 5068/2016, in base ai quali il contratto di donazione di cosa altrui è nullo per mancanza di causa: nel caso in esame, infatti, poiché il coerede aveva disposto per donazione della quota di un bene, compreso in una massa ereditaria destinata ad essere divisa, aveva disposto di un diritto che, al momento dell'atto, non era ancora incluso nel suo patrimonio.
Al contrario, osservava il primo Giudice, i restanti immobili oggetto di causa (quelli identificati alle particelle 344 e 358 sub. 21) erano pervenuti pro quota a in virtù di un Parte_4 contratto di compravendita, sicché lo stesso era divenuto comproprietario, in comunione ordinaria di tali beni, nella misura di un terzo, con le sorelle ed Pt_3 Pt_5
Osservava infatti che i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità con la citata pronuncia n.
5068/2016 non riguardavano la donazione di una quota di cui il donante era titolare per comunione ordinaria, in quanto la liberalità aveva ad oggetto una quota di cui il partecipante alla comunione poteva disporre, nei limiti di cui all'art. 1103 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, riteneva che fosse irrilevante nel caso di specie anche l'eventuale qualificazione della vendita quale donazione indiretta, qualificazione che non avrebbe mutato il titolo di acquisto e la natura della comunione (ordinaria e non ereditaria).
Osservava inoltre che la nullità parziale del contratto non poteva comportare la nullità dell'intero contratto di donazione, non risultando che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte affetta da nullità.
Respingeva, infine, la domanda di usucapione abbreviata, proposta da parte attrice in corso di causa, per difetto di prova.
e hanno interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che Parte_1 Parte_2 saranno di seguito esaminati chiedendo, in riforma parziale della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione stipulato in data 28.12.2005 avente ad oggetto gli immobili identificati alle particelle 344 e 358 sub. 21.
pagina 5 di 10 e si sono costituite in giudizio contestando l'avverso gravame Controparte_1 Controparte_2
e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
citato in giudizio quale erede universale di , è rimasto contumace. CP_3 Parte_5
All'udienza del 21 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli atti conclusionali ed è stata decisa nella camera di consiglio del 29 ottobre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso che l'atto traslativo stipulato nel 1970 costituisse una donazione indiretta.
Evidenziano al riguardo che l'intento di liberalità emerge dal fatto che gli acquirenti avevano dichiarato in contratto di aver pagato il corrispettivo con denaro contante (specificando che la provvista era stata ottenuta dalla vendita di titoli di stato al portatore); dalla circostanza che il prezzo di acquisto (di 15 milioni di lire) appare palesemente irrisorio rispetto al valore attuale dell'immobile (di euro 4.443.330,00) e dall'anomala circostanza che la compravendita era stata stipulata il giorno di (25.12.2970). Per_4
Rilevano inoltre che alle pagg.
5-6 dell'atto “di compravendita” era espressamente convenuto quanto segue: “I signori acquirenti, per sé e eredi, dichiarano di concedersi reciprocamente diritto di prelazione in caso di vendita a parità di condizioni con i terzi. Tali diritti dovranno essere esercitati ai sensi dell'art. 732 Codice Civile”.
Da ciò si desume, quindi, secondo la prospettazione degli appellanti, la volontà delle parti di assoggettare il trasferimento dei beni al regime della comunione ereditaria, per il quale la collazione in natura costituisce il presupposto necessario.
In definitiva, considerato che si trattava di una donazione indiretta e che i beneficiari della liberalità erano tutti eredi necessari, ritengono che l'atto traslativo in questione costituisca in realtà un'anticipazione di eredità.
pagina 6 di 10 Con il secondo motivo gli appellanti censurano la pronuncia nella parte in cui ha affermato che la nullità parziale dell'atto non si estende all'intero contratto di donazione.
Rilevano infatti che il box e l'area cortilizia non costituiscono una porzione di minima rilevanza, in quanto l'area in questione rappresenta il giardino del palazzo affacciato sulle mura medievali e costituisce quindi un elemento di particolare pregio che caratterizza l'intero palazzo: non è verosimile che avrebbe proceduto alla donazione alla figlia della quota, in assenza Parte_4 della donazione anche del giardino.
Le parti appellate hanno replicato alle avverse deduzioni evidenziando, in primo luogo, che la domanda di simulazione proposta dagli appellanti sarebbe prescritta, perché soggetta alla prescrizione decennale.
Rilevano in ogni caso che l'eventuale simulazione non potrebbe essere opposta nei loro confronti, trattandosi di acquirenti in buona fede.
Osservano poi che l'atto di acquisto del 1970 costituisce un atto di compravendita valido ed efficace.
Ritengono in definitiva che il primo Giudice ha correttamente riconosciuto la divisibilità dei beni, in parte secondo le regole della comunione ordinaria e in parte secondo quelle della comunione ereditaria.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente deve rilevarsi che la sentenza di primo grado è passata in giudicato nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale del contratto di donazione intercorso tra e Parte_4
in relazione alla quota di 1/3 dell'immobile identificato al mappale 345 sub. Controparte_1
701 e relativa area cortilizia, nonché in relazione al rigetto della domanda di usucapione, in quanto tali statuizioni non sono state oggetto di impugnazione.
Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione della domanda di simulazione, deve rilevarsi che la stessa, oltre ad essere inammissibile, perché sollevata per la prima volta nel giudizio d'appello, è inconferente ai fini della decisione: invero, gli appellanti non hanno proposto domanda volta ad accertare la simulazione dell'atto di compravendita del 1970 ma, come dagli stessi precisato nei pagina 7 di 10 loro atti difensivi (v. pag. 2 comparsa conclusionale) hanno soltanto sostenuto che l'atto traslativo del 1970 dovesse essere riqualificato come donazione indiretta.
In relazione ai motivi d'appello si osserva quanto segue.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (v, ad es., Cass., Sez
Un., 5 agosto 1982, n. 9282). Come anche di recente ribadito da questa Corte (v., ad es., Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682, in motivazione), nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di emerge non già, in via diretta, CP_4 dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (così testualmente Cass. n.
9379/2020).
Nel caso in esame dagli atti di causa non emerge alcun elemento idoneo a ritenere che il contratto di compravendita del 1970 sia stato stipulato con mero fine di liberalità, dal momento che nel contratto, redatto per atto pubblico, le parti hanno pattuito il trasferimento del diritto di proprietà dietro pagamento del corrispettivo di lire 15.000.000, versato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto.
Nessun elemento consente di ritenere che il prezzo pattuito fosse obiettivamente esiguo, tenuto conto che – come affermato dall'appellata con argomenti non contestati da parte avversa –
l'immobile in oggetto era, alla data della stipula, un palazzo al rustico che necessitava di importanti interventi di ristrutturazione.
Né l'appellante ha offerto elementi di prova di segno contrario, volti a dimostrare il maggior valore di mercato dell'immobile alla data della stipula del contratto.
Inoltre, non risultando dagli atti di causa la notevole sproporzione tra il valore reale del bene alla data della stipula e la misura del corrispettivo pattuito, non si può neppure desumere l'intento della pagina 8 di 10 parte venditrice di arricchire l'acquirente per l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito;
sicché deve pure escludersi che il contratto in esame possa essere configurato quale negotium mixtum cum donatione.
Il fatto poi che sia stato previsto il diritto di prelazione, ex art. 732 c.c., è soltanto significativo della volontà di limitare l'ingresso nella comunione di terzi estranei alla famiglia, ma non già di realizzare una donazione indiretta.
La sentenza di primo grado è poi esente da censure laddove ha affermato che la nullità parziale del contratto di donazione del 28.12.2005 non può comportare la nullità dell'intero atto: invero, tenuto conto dello spirito di liberalità con cui è stato compiuto l'atto di donazione, è verosimile ritenere che il donante avrebbe comunque inteso perseguire l'interesse all'arricchimento del donatario, seppur per un'entità di minor valore, ove avesse saputo di non poter disporre della quota proveniente da una comunione ereditaria.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, desunto dal valore dichiarato ai fini del versamento del contributo unificato (valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00) dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività difensiva particolarmente contenuta, con specifico riguardo alla fase decisionale.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 9 di 10 respinge l'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Como n. 2478/2024, resa in data 24 giugno 2024 e pubblicata il 9 luglio 2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna gli appellanti, e alla rifusione delle spese del Parte_3 Parte_2 Parte_1 grado sostenute da e che liquida in complessivi euro Controparte_1 Controparte_2
10.590,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% contributo unificato e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano il 29 ottobre 2025
Il Consigliere est
RA D'LL
Il Presidente
OV FE
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