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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott. Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Chiara De Franco Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 22.04.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2737/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. A. Panico e L. Rambone
Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
pro tempore – rappresentato e difeso dall'avv. V. Vollero
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.9.2022 al Tribunale di Torre Annunziata – Sezione
Lavoro - il esponeva: di essere stato assunto, alle dipendenze dell'ente resistente, Pt_1
a far data dal 28.06.1982 e fino alla data dell'1.8.2021, data di collocazione in quiescenza, con inquadramento nella categoria B, posizione economica B8 (come emerge dal provvedimento di assegnazione temporanea a mansioni superiori), addetto, sin dall'assunzione, a compiti di funzionario dello stato civile e, in particolare, quale referente dell'attività di emigrazione dei cittadini residenti;
di esseri occupato, durante tutto il rapporto alle dipendenze del Comune resistente, delle seguenti attività: gestione dell'intera procedura amministrativa c.d. cancellazione conseguente ai trasferimenti dei cittadini residenti in altro comune del territorio nazionale, gestione del rilascio delle carte d'identità elettronica a domicilio per persone intrasportabili, firme autenticate e
1 dichiarazioni atti notori, gestione dei rapporti con la ed altri Enti della P.A.; CP_3
che fino alla data dell'1.08.2021, veniva addetto, quale unico referente del procedimento amministrativo di cancellazione dei cittadini emigrati, a svolgere attività istruttoria di tipo amministrativo, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge, ed avvalendosi delle proprie conoscenze professionali, della raccolta, dell'elaborazione e dell'analisi dei dati;
che lo stesso era tenuto, con elevata capacità professionale e con rispetto dei principi fondamentali del sistema, alla gestione dell'anagrafe della popolazione residente e, quindi, alle cancellazioni, riguardanti la posizione di singole persone, di famiglie e di convivenze anagrafiche, curandone, con responsabilità e nel rispetto delle modalità operative da adottarsi, tutto l'iter procedurale delle attività istruttorie di tipo amministrativo, all'atto in cui arrivava, dalla c.d. (Anagrafe CP_4
Nazionale della Popolazione Residente) dal Comune in cui si era trasferito il residente, la richiesta di cancellazione;
che, nell'ipotesi di erroneo atto di cancellazione, ne conseguiva per l'ufficio anagrafe il pagamento del risarcimento del danno, così come statuito anche dalla Cassazione sez. I il 26 luglio 2001 n.10177; che, a seguito della riforma introduttiva dell'anagrafe c.d. in tempo reale, di cui al D.L. n.5 del 09.02.2012, era tenuto, altresì, ad effettuare le comunicazioni di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, osservando le procedure e tempi disciplinati dall'art.7 della legge 241/90; che, per l'emissione del provvedimento amministrativo, c.d. di cancellazioni anagrafe, ai sensi del
DPR n.223/1989, così come modificato dalla legge n.394/1999 e dalla legge n.94/2009, era tenuto ad effettuare una attività istruttoria, finalizzata alla verifica della veridicità dei dati forniti dal residente, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti disciplinate dalle normative, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati;
che, per quanto attiene alle relazioni esterne, il ricorrente aveva gestito, in completa autonomia, in considerazione dell'acquisita professionalità, tutti i rapporti con la Prefettura, per quanto attiene i provvedimenti di cancellazione e, altresì, con l'ASL di appartenenza dei residenti, al fine della cancellazione del medico di base, a seguito del loro trasferimento;
che, per quanto attiene alle relazioni interne, il ricorrente aveva gestito, in autonomia, i rapporti con l'Ufficio Tributi, provvedendo a comunicare i provvedimenti amministrativi di cancellazione, al fine di consentire l'eliminazione dalla anagrafe tributi del residente trasferito in altro comune;
che il ricorrente si era occupato, altresì, di gestire le relazioni con gli utenti di natura diretta e complesse, per quanto attiene la procedura del rilascio e consegna della carta d'identità, cartacea ed elettronica, a domicilio per le persone non trasportabili e detenuti ai domiciliari;
che era stato tenuto a curare tutta l'attività istruttoria
2 di tipo amministrativa diretta, dapprima, alla verifica che le richieste siano correttamente compilate e munite della necessaria documentazione comprovante lo stato di soggetto non trasportabile, e, successivamente, a recarsi presso il loro domicilio, munito della carta d'identità ottenuta dall'ufficio competente, per assistere, quale ufficiale pubblico, all'apposizione della firma dell'interessato per poi autentificarla;
che, per quanto attiene alle relazioni con gli utenti, il ricorrente si era occupato delle procedure amministrative di c.d. legalizzazione firme, atto notorio e il rilascio di copie conforme, per i cittadini non trasportabili;
che si era occupato, altresì, della gestione della posta elettronica dei servizi demografici, provvedendo ad esaminare ogni richiesta avente ad oggetto rilascio di certificati per, poi, provvedere al conseguente rilascio.
Esponeva, altresì, che in data 13.02.2020, con determina dirigenziale n.32, per un solo periodo di sei mesi, e successivamente con determina n. 125, di proroga per altri sei mesi, CP_ per un lasso temporale complessivo dal 01.02.2020 al 6.02.2021, l' resistente aveva provveduto a riconoscergli le mansioni superiori di fatto e l'inquadramento corrispondente alla C1, con il conseguente riconoscimento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione.
Sulla base di tali premesse chiedeva, previo accertamento delle mansioni di fatto svolte per l'intero periodo lavorativo, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il giusto trattamento retributivo, corrispondente alle funzioni effettivamente svolte ed al giusto inquadramento delle stesse, in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art.36 Cost., e precisamente, le corrispondenti differenze retributive, conseguenti a quanto percepito nella categoria B8 e quanto avrebbe dovuto percepire, in virtù delle mansioni superiori di fatto espletate secondo il giusto inquadramento, e precisamente nella categoria C8, ovvero al pagamento di tutto quanto maturato e non corrisposto a titolo di differenza retributiva tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni ovvero in misura che l'On.le Giudicante riterrà equa, fatta salva la posizione economica acquisita e l'anzianità di servizio, in suo favore del ricorrente ed in danno alla resistente, in persona del Dirigente pro-tempore, il tutta da quantificarsi in separato giudizio il tutto oltre interessi legali;
condannare la resistente, al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo.
Il si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_1
giurisdizione delle pretese antecedenti alla privatizzazione del pubblico impiego, la
3 prescrizione delle pretese economiche la infondatezza della domanda per essere le mansioni svolte dal sussumibili nella categoria B. Pt_1
Il Tribunale con la sentenza n. 902 del 2.05.2024 ha – previa declaratoria di prescrizione quinquennale delle pretese economiche maturate in epoca antecedente al 14.12.2017 – rigettato nel merito la domanda per il periodo successivo.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame il con ricorso depositato il 18.10.2024 Pt_1
lamentando la erronea e omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti. Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
Il costituitosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità ed Controparte_1 infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo in atti.
*****
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità dell'appello che contiene specifiche censure alla sentenza impugnata sia nella valutazione delle prove testimoniali sia nella omessa considerazione, ai fini decisori, della documentazione (di cui infra) versata in atti da entrambe le parti in causa.
Sempre in via preliminare va evidenziato che, in assenza di specifico gravame, è da ritenersi cosa giudicata il capo di sentenza che ha dichiarato la estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese economiche in ipotesi maturate in epoca antecedente al
14.12.2017.
Ciò premesso è opportuno evidenziare in diritto la pacifica operatività trattandosi, nel caso in esame di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, della disciplina dettata dall'art. 52 del Dgls.165/2011 (nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009) che, per quanto ci occupa, dispone che “1. il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art.35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione (….) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al
4 comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma
2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico della qualifica superiore rivendicata
(C) rispetto a quella di appartenenza (B) occorre verificare in concreto quali siano state le prevalenti mansioni svolte dal ricorrente.
Orbene la prova per testi ha confermato le incontestate allegazioni difensive di parte attorea – tra l'altro riscontrate dalla stessa relazione amministrativa a firma della dott.ssa
(prodotta dal in sede di prime cure) in cui si Per_1 Controparte_1
legge che il ricorrente ha svolto l'attività descritta in ricorso – che, a parere del Collegio,
è senz'altro sussumibile nella superiore categoria C in cui rientrano i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:- approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Laddove rientrano nella categoria B, di inquadramento del ricorrente, “ i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: * Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
* Contenuto di tipo
5 operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; * Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto
e formale. * Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Non si condivide il giudizio del giudice di prime cure che, pur ritenendo provate le attività di cui al ricorso introduttivo, ha ritenuto che le stesse fossero mansioni di tipo operativo con responsabilità parziale dei risultati, basandosi, tra l'altro, sulla sola dichiarazione del teste Tes_1
Invero già la pacifica circostanza della medesimezza delle mansioni espletate dal ricorrente per tutta la durata del rapporto lavorativo in uno alla incontestata assegnazione
“provvisoria” a mansioni superiori della categoria C proprio in relazione all'espletamento delle attività di cui è causa per 12 mesi (dal febbraio 2020 al febbraio
2021) costituisce un primo elemento idoneo a comprovare la presenza del vuoto in organico per il relativo posto di funzionario amministrativo e la conseguente ascrivibilità delle mansioni svolte per l'intero periodo di cui è causa nella superiore categoria contrattuale.
Inoltre le allegazioni del ricorso – non specificamente contestate da parte appellata ma, viceversa, confermate dalla relazione a firma del funzionario di Dipartimento (dott.ssa
) – comprovano l'espletamento di un'attività amministrativa di concetto - Per_1
quale unico referente del procedimento amministrativo di cancellazione dei cittadini emigrati, deputato a svolgere attività istruttoria di tipo amministrativo con i necessari continui aggiornamenti professionali, e quale funzionario dello stato civile - con la connessa responsabilità di risultato, e, indi, mansioni non di tipo meramente operativo come ritenuto dal giudice di prime cure.
La prova per testi, poi, non ha fatto che confermare le incontestate allegazioni del ricorso idonee a comprovare, per quanto su esposto, l'espletamento di mansioni ascrivibili alla categoria C.
Irrilevante, al fine che ci occupa, è la tardiva produzione, da parte dell'appellante, della
Contrattazione Collettiva medio tempore applicabile sia perché non risulta dedotta una modifica nella declaratoria dell'inquadramento contrattuale dei lavoratori sia perché, come incontestatamente motivato dal giudice di prime cure, “in tema di contratti collettivi propri del lavoro pubblico, in caso di mancata produzione, il giudice li deve acquisire,
applicando il principio per cui IU NO CU (Cass. 14 novembre 2019, n. 29624)”.
6 In ordine al trattamento economico da riconoscere al deve farsi riferimento alla Pt_1
differenza tra il trattamento iniziale della categoria superiore C rispetto a quello iniziale della categoria di appartenenza B (di cui al CCNL Enti Locali), irrilevante essendo la posizione economica acquisita.
Ciò in ossequio all'orientamento giurisprudenziale in subiecta materia secondo cui “ nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori - deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità” (Cass. Civ. 22958/2024).
In definitiva l'appello va accolto nei termini che precedono e il Controparte_1
va condannato al pagamento, in favore di delle differenze
[...] Parte_1
retributive tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria C e quello iniziale della categoria B per il periodo compreso dal 14.12.2017 alla cessazione del rapporto (con esclusione di quanto già percepito in costanza di rapporto), da quantificare, in uno agli interessi legali, in separata sede.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio.
La parte residua, liquidata in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il a corrispondere Controparte_1 in favore dell'appellante le differenze retributive tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria C e quello iniziale della categoria B per il periodo compreso dal 14.12.2017 alla cessazione del rapporto (con esclusione di quanto già percepito in costanza di rapporto), da quantificare, in uno agli interessi legali, in separata sede;
2) compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio, condannando il
7 appellato al pagamento della restante parte, liquidata per il primo CP_1 grado in € 1500,00 e per il secondo grado in € 1200,00, oltre rimborso spese
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott. Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Chiara De Franco Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 22.04.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2737/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. A. Panico e L. Rambone
Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
pro tempore – rappresentato e difeso dall'avv. V. Vollero
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.9.2022 al Tribunale di Torre Annunziata – Sezione
Lavoro - il esponeva: di essere stato assunto, alle dipendenze dell'ente resistente, Pt_1
a far data dal 28.06.1982 e fino alla data dell'1.8.2021, data di collocazione in quiescenza, con inquadramento nella categoria B, posizione economica B8 (come emerge dal provvedimento di assegnazione temporanea a mansioni superiori), addetto, sin dall'assunzione, a compiti di funzionario dello stato civile e, in particolare, quale referente dell'attività di emigrazione dei cittadini residenti;
di esseri occupato, durante tutto il rapporto alle dipendenze del Comune resistente, delle seguenti attività: gestione dell'intera procedura amministrativa c.d. cancellazione conseguente ai trasferimenti dei cittadini residenti in altro comune del territorio nazionale, gestione del rilascio delle carte d'identità elettronica a domicilio per persone intrasportabili, firme autenticate e
1 dichiarazioni atti notori, gestione dei rapporti con la ed altri Enti della P.A.; CP_3
che fino alla data dell'1.08.2021, veniva addetto, quale unico referente del procedimento amministrativo di cancellazione dei cittadini emigrati, a svolgere attività istruttoria di tipo amministrativo, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge, ed avvalendosi delle proprie conoscenze professionali, della raccolta, dell'elaborazione e dell'analisi dei dati;
che lo stesso era tenuto, con elevata capacità professionale e con rispetto dei principi fondamentali del sistema, alla gestione dell'anagrafe della popolazione residente e, quindi, alle cancellazioni, riguardanti la posizione di singole persone, di famiglie e di convivenze anagrafiche, curandone, con responsabilità e nel rispetto delle modalità operative da adottarsi, tutto l'iter procedurale delle attività istruttorie di tipo amministrativo, all'atto in cui arrivava, dalla c.d. (Anagrafe CP_4
Nazionale della Popolazione Residente) dal Comune in cui si era trasferito il residente, la richiesta di cancellazione;
che, nell'ipotesi di erroneo atto di cancellazione, ne conseguiva per l'ufficio anagrafe il pagamento del risarcimento del danno, così come statuito anche dalla Cassazione sez. I il 26 luglio 2001 n.10177; che, a seguito della riforma introduttiva dell'anagrafe c.d. in tempo reale, di cui al D.L. n.5 del 09.02.2012, era tenuto, altresì, ad effettuare le comunicazioni di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, osservando le procedure e tempi disciplinati dall'art.7 della legge 241/90; che, per l'emissione del provvedimento amministrativo, c.d. di cancellazioni anagrafe, ai sensi del
DPR n.223/1989, così come modificato dalla legge n.394/1999 e dalla legge n.94/2009, era tenuto ad effettuare una attività istruttoria, finalizzata alla verifica della veridicità dei dati forniti dal residente, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti disciplinate dalle normative, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati;
che, per quanto attiene alle relazioni esterne, il ricorrente aveva gestito, in completa autonomia, in considerazione dell'acquisita professionalità, tutti i rapporti con la Prefettura, per quanto attiene i provvedimenti di cancellazione e, altresì, con l'ASL di appartenenza dei residenti, al fine della cancellazione del medico di base, a seguito del loro trasferimento;
che, per quanto attiene alle relazioni interne, il ricorrente aveva gestito, in autonomia, i rapporti con l'Ufficio Tributi, provvedendo a comunicare i provvedimenti amministrativi di cancellazione, al fine di consentire l'eliminazione dalla anagrafe tributi del residente trasferito in altro comune;
che il ricorrente si era occupato, altresì, di gestire le relazioni con gli utenti di natura diretta e complesse, per quanto attiene la procedura del rilascio e consegna della carta d'identità, cartacea ed elettronica, a domicilio per le persone non trasportabili e detenuti ai domiciliari;
che era stato tenuto a curare tutta l'attività istruttoria
2 di tipo amministrativa diretta, dapprima, alla verifica che le richieste siano correttamente compilate e munite della necessaria documentazione comprovante lo stato di soggetto non trasportabile, e, successivamente, a recarsi presso il loro domicilio, munito della carta d'identità ottenuta dall'ufficio competente, per assistere, quale ufficiale pubblico, all'apposizione della firma dell'interessato per poi autentificarla;
che, per quanto attiene alle relazioni con gli utenti, il ricorrente si era occupato delle procedure amministrative di c.d. legalizzazione firme, atto notorio e il rilascio di copie conforme, per i cittadini non trasportabili;
che si era occupato, altresì, della gestione della posta elettronica dei servizi demografici, provvedendo ad esaminare ogni richiesta avente ad oggetto rilascio di certificati per, poi, provvedere al conseguente rilascio.
Esponeva, altresì, che in data 13.02.2020, con determina dirigenziale n.32, per un solo periodo di sei mesi, e successivamente con determina n. 125, di proroga per altri sei mesi, CP_ per un lasso temporale complessivo dal 01.02.2020 al 6.02.2021, l' resistente aveva provveduto a riconoscergli le mansioni superiori di fatto e l'inquadramento corrispondente alla C1, con il conseguente riconoscimento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione.
Sulla base di tali premesse chiedeva, previo accertamento delle mansioni di fatto svolte per l'intero periodo lavorativo, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il giusto trattamento retributivo, corrispondente alle funzioni effettivamente svolte ed al giusto inquadramento delle stesse, in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art.36 Cost., e precisamente, le corrispondenti differenze retributive, conseguenti a quanto percepito nella categoria B8 e quanto avrebbe dovuto percepire, in virtù delle mansioni superiori di fatto espletate secondo il giusto inquadramento, e precisamente nella categoria C8, ovvero al pagamento di tutto quanto maturato e non corrisposto a titolo di differenza retributiva tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni ovvero in misura che l'On.le Giudicante riterrà equa, fatta salva la posizione economica acquisita e l'anzianità di servizio, in suo favore del ricorrente ed in danno alla resistente, in persona del Dirigente pro-tempore, il tutta da quantificarsi in separato giudizio il tutto oltre interessi legali;
condannare la resistente, al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo.
Il si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_1
giurisdizione delle pretese antecedenti alla privatizzazione del pubblico impiego, la
3 prescrizione delle pretese economiche la infondatezza della domanda per essere le mansioni svolte dal sussumibili nella categoria B. Pt_1
Il Tribunale con la sentenza n. 902 del 2.05.2024 ha – previa declaratoria di prescrizione quinquennale delle pretese economiche maturate in epoca antecedente al 14.12.2017 – rigettato nel merito la domanda per il periodo successivo.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame il con ricorso depositato il 18.10.2024 Pt_1
lamentando la erronea e omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti. Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
Il costituitosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità ed Controparte_1 infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo in atti.
*****
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità dell'appello che contiene specifiche censure alla sentenza impugnata sia nella valutazione delle prove testimoniali sia nella omessa considerazione, ai fini decisori, della documentazione (di cui infra) versata in atti da entrambe le parti in causa.
Sempre in via preliminare va evidenziato che, in assenza di specifico gravame, è da ritenersi cosa giudicata il capo di sentenza che ha dichiarato la estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese economiche in ipotesi maturate in epoca antecedente al
14.12.2017.
Ciò premesso è opportuno evidenziare in diritto la pacifica operatività trattandosi, nel caso in esame di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, della disciplina dettata dall'art. 52 del Dgls.165/2011 (nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009) che, per quanto ci occupa, dispone che “1. il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art.35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione (….) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al
4 comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma
2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico della qualifica superiore rivendicata
(C) rispetto a quella di appartenenza (B) occorre verificare in concreto quali siano state le prevalenti mansioni svolte dal ricorrente.
Orbene la prova per testi ha confermato le incontestate allegazioni difensive di parte attorea – tra l'altro riscontrate dalla stessa relazione amministrativa a firma della dott.ssa
(prodotta dal in sede di prime cure) in cui si Per_1 Controparte_1
legge che il ricorrente ha svolto l'attività descritta in ricorso – che, a parere del Collegio,
è senz'altro sussumibile nella superiore categoria C in cui rientrano i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:- approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Laddove rientrano nella categoria B, di inquadramento del ricorrente, “ i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: * Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
* Contenuto di tipo
5 operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; * Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto
e formale. * Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Non si condivide il giudizio del giudice di prime cure che, pur ritenendo provate le attività di cui al ricorso introduttivo, ha ritenuto che le stesse fossero mansioni di tipo operativo con responsabilità parziale dei risultati, basandosi, tra l'altro, sulla sola dichiarazione del teste Tes_1
Invero già la pacifica circostanza della medesimezza delle mansioni espletate dal ricorrente per tutta la durata del rapporto lavorativo in uno alla incontestata assegnazione
“provvisoria” a mansioni superiori della categoria C proprio in relazione all'espletamento delle attività di cui è causa per 12 mesi (dal febbraio 2020 al febbraio
2021) costituisce un primo elemento idoneo a comprovare la presenza del vuoto in organico per il relativo posto di funzionario amministrativo e la conseguente ascrivibilità delle mansioni svolte per l'intero periodo di cui è causa nella superiore categoria contrattuale.
Inoltre le allegazioni del ricorso – non specificamente contestate da parte appellata ma, viceversa, confermate dalla relazione a firma del funzionario di Dipartimento (dott.ssa
) – comprovano l'espletamento di un'attività amministrativa di concetto - Per_1
quale unico referente del procedimento amministrativo di cancellazione dei cittadini emigrati, deputato a svolgere attività istruttoria di tipo amministrativo con i necessari continui aggiornamenti professionali, e quale funzionario dello stato civile - con la connessa responsabilità di risultato, e, indi, mansioni non di tipo meramente operativo come ritenuto dal giudice di prime cure.
La prova per testi, poi, non ha fatto che confermare le incontestate allegazioni del ricorso idonee a comprovare, per quanto su esposto, l'espletamento di mansioni ascrivibili alla categoria C.
Irrilevante, al fine che ci occupa, è la tardiva produzione, da parte dell'appellante, della
Contrattazione Collettiva medio tempore applicabile sia perché non risulta dedotta una modifica nella declaratoria dell'inquadramento contrattuale dei lavoratori sia perché, come incontestatamente motivato dal giudice di prime cure, “in tema di contratti collettivi propri del lavoro pubblico, in caso di mancata produzione, il giudice li deve acquisire,
applicando il principio per cui IU NO CU (Cass. 14 novembre 2019, n. 29624)”.
6 In ordine al trattamento economico da riconoscere al deve farsi riferimento alla Pt_1
differenza tra il trattamento iniziale della categoria superiore C rispetto a quello iniziale della categoria di appartenenza B (di cui al CCNL Enti Locali), irrilevante essendo la posizione economica acquisita.
Ciò in ossequio all'orientamento giurisprudenziale in subiecta materia secondo cui “ nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori - deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità” (Cass. Civ. 22958/2024).
In definitiva l'appello va accolto nei termini che precedono e il Controparte_1
va condannato al pagamento, in favore di delle differenze
[...] Parte_1
retributive tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria C e quello iniziale della categoria B per il periodo compreso dal 14.12.2017 alla cessazione del rapporto (con esclusione di quanto già percepito in costanza di rapporto), da quantificare, in uno agli interessi legali, in separata sede.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio.
La parte residua, liquidata in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il a corrispondere Controparte_1 in favore dell'appellante le differenze retributive tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria C e quello iniziale della categoria B per il periodo compreso dal 14.12.2017 alla cessazione del rapporto (con esclusione di quanto già percepito in costanza di rapporto), da quantificare, in uno agli interessi legali, in separata sede;
2) compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio, condannando il
7 appellato al pagamento della restante parte, liquidata per il primo CP_1 grado in € 1500,00 e per il secondo grado in € 1200,00, oltre rimborso spese
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
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