CA
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 5041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5041 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4006/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Napoli, via Toledo n. 116, nello studio dell'avv. DAMIANO RENATO
( ), che la rappresenta e difende per procura in C.F._1
calce alla costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E (c. f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Napoli, via Riviera di Chiaia, n. 207, nello studio dell' Avv.
[...]
(c.f. ), che la rappresenta e difende – Pt_2 C.F._2
unitamente all'avv. LAGANI PIERFRANCESCO ( ) - C.F._3
per procura generale alle liti per notar di Bologna Per_1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La citò la innanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Napoli, chiedendo che venisse accertata la responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale della stessa per la violazione dei principi di correttezza e buona fede nelle trattative, dei doveri di cooperazione,
informazione e trasparenza gravanti sugli intermediari finanziari e per aver unilateralmente interrotto le trattative avviate per l'erogazione di un mutuo senza informarla, con la conseguente condanna dell'istituto convenuto a risarcirle gli ingenti danni, quantificati in € 1.334.000,00 o nella diversa misura da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
a rimborsarle i costi sostenuti per l'istruttoria della pratica;
a risarcirle i danni da perdita di chances e per la pubblicità
negativa subita dalla mancata ultimazione dei lavori per i quali era stato richiesto il mutuo;
a restituirle le residue giacenze ed i costi di un conto corrente aperto per agevolare l'erogazione del richiesto finanziamento. Il
tutto oltre al pagamento delle spese processuali.
§ 1.1. A fondamento della domanda, la soc. attrice – in estrema sintesi –
sostenne di aver avviato nel 2012, previo ottenimento da parte del
2 delle necessarie autorizzazioni, su un terreno di sua Controparte_2
proprietà, un rilevante intervento edilizio finalizzato alla realizzazione di un parcheggio interrato multipiano, composto da 4 piani più soprassuolo in località Cappella Cangiani, via Sgambati angolo via Imperatrice, e che a partire dal mese di settembre – ottobre 2013 aveva preso contatti con la filiale di Napoli, via Scarlatti, nella persona del direttore Controparte_1
del distretto dott. per la richiesta di un mutuo per € CP_3
2.400.000,00. Riferì delle numerose richieste di documenti rivoltile dall'istituto bancario, preliminari alla formalizzazione, nel gennaio del
2014, di una perizia e di una successiva (marzo 2014) relazione notarile.
Aggiunse che la banca, oltre all'apertura di un conto corrente, le aveva anche imposto, in esito alla relazione notarile, l'eliminazione del diritto di superficie esistente sull'area dei lavori in favore di altra società collegata,
malgrado si trattasse di onere irrilevante, inducendola Controparte_4
non solo a far formalizzare tale rinuncia ma anche ad ottenere la cancellazione di tale ultima società, con conseguenti rilevanti costi, per poi far predisporre una nuova relazione notarile, sempre con costi a proprio carico.
Nei mesi successivi, tuttavia, secondo l'attrice, il finanziamento non venne erogato, malgrado il sollecito da parte di di una CP_1
campagna di prenotazione dei box e, poi, la richiesta dell'apertura di un varco di collegamento tra le vie Sgambati e Palermo, che avrebbe dovuto consentire un più agevole accesso dei residenti al parcheggio,
collegamento già richiesto da essa al e poi Parte_1 CP_2
conseguito con ordinanza del 25.6.2015. Ciò nonostante, e malgrado la
3 richiesta di una nuova perizia nell'aprile del 2015 e di una nuova relazione notarile nel maggio dello stesso anno, la banca non comunicò
alcun esito della pratica, sino alla interruzione di ogni rapporto nel novembre 2015 con la richiesta, anch'essa rimasta inevasa, nel febbraio
2016 di chiusura del conto e di ristoro dei danni.
§ 2. La banca si costituì contestando interamente l'avversa pretesa.
Sostenne, innanzitutto, che le trattative con la protrattesi nel Parte_1
corso di vari anni, riguardarono non una sola, ma due diverse pratiche di finanziamento, entrambe rigettate. La prima, avviata nel settembre 2013,
dopo un complesso iter finalizzato all'acquisizione di indispensabile documentazione per l'istruttoria della pratica e, poi, alla indispensabile eliminazione del diritto di superficie vantato da un soggetto terzo, soc.
, venne rigettata, nel merito, nell'aprile del 2014 perché CP_4
ritenuta non conveniente, come comunicato verbalmente dai funzionari della banca alla e confermato dal fatto che, sino al marzo Parte_1
dell'anno successivo, non risulta lo svolgimento di alcuna attività da entrambe le parti. La seconda avviata, invece, nell'aprile dell'anno successivo a seguito della prospettazione, da parte della cliente, di rilevanti elementi di novità del progetto, con conseguente avvio di una nuova istruttoria, con nuova relazione notarile e nuova perizia di stima
(che ridimensionò anche le aspettative precedenti, a causa della crisi del mercato immobiliare e dell'apertura, nelle immediate vicinanze, di altre due strutture analoghe, con conseguente calo del valore dell'opera),
sorretta, a confutazione dell'esito negativo della prima, da parte della da una serie di contratti preliminari di compravendita, che Parte_1
4 avrebbero dovuto confermare le prospettive economiche dell'iniziativa.
Ma anche tale nuova richiesta, una volta istruita, venne respinta dalla banca. Dopo aver diversamente valutato anche una serie di ulteriori circostanze di fatto, contestò anche in diritto la fondatezza CP_1
dell'avversa domanda, concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese.
§ 3. Istruita la causa con prove documentali ed una complessa prova testimoniale (dopo l'avvenuta estinzione del conto corrente dell'attrice con restituzione del residuo saldo), con la sentenza impugnata il
Tribunale ha respinto la domanda, condannando la al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
§ 3.1. A sostegno della decisione, il primo giudice, dopo una analisi in diritto della astratta fattispecie della responsabilità precontrattuale, ha, in fatto, innanzitutto escluso che fosse stata provata una chiara ed univoca volontà dei funzionari della banca convenuta di rassicurare la società
attrice circa l'assenza di ostacoli al conseguimento del mutuo e circa la certezza del finanziamento. Sotto tale profilo, ha ritenuto che la richiesta di documentazione rientrasse nella ordinaria attività di istruttoria della pratica allo scopo di verificare i pre-requisiti indispensabili, che non incidono sulla valutazione del cd. merito creditizio del richiedente. Sulla
scorta, poi, dei documenti in atti e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, ha escluso che una serie di adempimenti fossero stati richiesti dalla banca, come l'apertura del varco tra via Sgambati e via Palermo per consentire un più agevole accesso al parcheggio, dal momento che la richiesta di tale autorizzazione era stata formulata dalla già Parte_1
5 nel 2013, prima ancora dei primi contatti con Ha, poi, CP_1
valorizzato le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
consulente della attrice, che ha escluso di aver mai ricevuto rassicurazioni o garanzie dai funzionari circa l'erogazione del finanziamento. CP_1
Allo stesso modo, ha escluso che le dichiarazioni dei testi ( , CP_3 Tes_1
potessero avallare la tesi attorea di un contegno della banca
[...]
finalizzato a far nascere un affidamento circa la concessione del mutuo,
non potendosi intendere in tal senso neanche la richiesta di apertura di un conto corrente o la richiesta di estinzione del diritto di superficie in favore della gravante sull'area interessata Controparte_4
dall'intervento edilizio. Non ha, poi, dato rilievo alla presunta richiesta della banca di ottenere la dimostrazione di almeno 30 prenotazioni, poi ridotte a 17, dei box in fase di realizzazione. Più in generale, il tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni testimoniali (ancora una volta, quelle del funzionario quelle di e quella dell'altro CP_3 Parte_3
funzionario, ) avessero confermato l'esistenza di due Persona_2
pratiche di finanziamento, la prima con richiesta di un mutuo da 2,4
milioni di euro, e la seconda, avviata nella primavera del 2015, per il minor importo di 2 milioni. Sulla base di tutti gli elementi raccolti, in conclusione, il tribunale ha respinto la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese.
§ 4. Nel proporre appello, la ha lamentato quelli che, a Parte_1
suo dire, integrerebbero errori in fatto ed in diritto contenuti nella sentenza impugnata.
6 In sintesi, l'appellante – dopo aver criticato la decisione in quanto, a suo dire, basata essenzialmente sulle inattendibili dichiarazioni del teste
, funzionario della banca, e del teste – sostiene che CP_3 Testimone_1
il primo giudice non avrebbe dato il giusto risalto al comportamento,
contrario al principio di correttezza e buona fede, tenuto da CP_1
che, malgrado un'istruttoria protrattasi oltre due anni, non aveva mai comunicato per iscritto alla cliente la propria indisponibilità a concludere il contratto di mutuo. E, soprattutto, non avrebbe adeguatamente considerato che il semplice fatto di aver richiesto e ricevuto sin dal principio tutti i dati della società, il titolo di proprietà del bene offerto in garanzia, i bilanci, il business plan, la relazione del tecnico di fiducia, ecc.,
senza giungere, tuttavia, nel giro di pochi mesi ad una risposta positiva o negativa, trascinando la cliente in un'estenuante trattativa, costituirebbe chiara violazione dei principi enunciati dallo stesso giudice in tema di responsabilità precontrattuale e delle regole di comportamento vincolanti per le banche. Ha negato, poi, la “teoria” della doppia domanda di mutuo, fondata unicamente sulle dichiarazioni dei funzionari della banca,
laddove la responsabilità dell'istituto di credito a suo avviso era confermata dal considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima richiesta senza che intervenisse alcun diniego e men che mai per iscritto.
Ha, poi, contestato punto per punto i vari passaggi della motivazione,
criticando l'interpretazione e/o la rilevanza attribuita alle singole dichiarazioni testimoniali, raffrontata al minor rilievo (o alla mancata considerazione) accordato ad altre, concludendo per la totale riforma della sentenza;
l'accertamento della responsabilità precontrattuale della
7 banca;
la condanna della stessa secondo quanto richiesto nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
§ 5. Si è costituita la banca, resistendo al gravame, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità e di cui ha contestato la fondatezza.
§ 6. La causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.6.2025, con la concessione degli ordinari termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
§ 7. L'appello è infondato.
§ 7.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
È vero che, come lamentato dalla difesa di l'appello, in quanto CP_1
essenzialmente finalizzato ad una differente ricostruzione in fatto della vicenda, presenta un carattere a tratti disorganico;
e, tuttavia, la stessa appellata riconosce che, in estrema sintesi, la doglianza dell'attrice attiene ad una presunta imprudente valutazione delle prove raccolte in primo grado,
rispetto alla quale l'appello fornisce una diversa lettura ed interpretazione, astrattamente idonea a sorreggere una pronuncia di segno radicalmente differente.
§ 7.2. Va, poi, ricordato un pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di
appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo
necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione,
così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente
incompatibili con esse (tra le tante, in questo senso, cfr. Cass. Sez. 3,
ordinanza n. 3126 del 9/02/2021). Ciò vuol dire che, sia quale parametro di
8 valutazione della correttezza o meno della decisione di primo grado, sia come metodo di esposizione delle ragioni a sostegno della presente decisione in grado di appello, si farà riferimento – vista anche la molteplicità di dichiarazioni testimoniali raccolte ed i numerosi documenti prodotti – unicamente a quelle dichiarazioni ed a quei documenti che possano valere a sorreggere la presente decisione.
§ 8. Nel merito, punto centrale ai fini di una corretta ricostruzione in fatto della vicenda in oggetto è costituito, ad avviso del Collegio, dall'esistenza o meno di due distinte e separate pratiche di istruttoria del mutuo,
benché tale questione appaia, nella decisione di primo grado, posta quale ultima nell'ordine espositivo, quasi ad integrare le precedenti argomentazioni.
§ 8.1. Ed infatti, nella prospettiva dell'appellante, l'unica istruttoria di finanziamento avrebbe avuto una durata del tutto abnorme, in quanto trascinata (dalla banca) dall'inizio del 2014 sino ai primi mesi del 2016
attraverso una reiterazione di richieste di documenti, modifiche, nuove perizie e relazioni notarili, sino alla richiesta di dimostrazione dell'esistenza di un numero minimo di prenotazioni per i costruendi box e della prova della praticabilità del collegamento tra la via Sgambati e via
Palermo, per poi sfociare in una sorta di silenzio – diniego, mai accompagnato da risposte scritte, pure necessarie secondo un comportamento di correttezza e buona fede.
§ 8.2. Al contrario, la banca assume che le richieste furono due,
succedutesi nel tempo;
e che, dopo il diniego – per una valutazione negativa del merito – di concessione del finanziamento per € 2.400.000,00
9 comunicata nell'aprile del 2004, vi sarebbe stata una nuova richiesta formulata dalla per un minor importo a distanza di quasi un Parte_1
anno, fondata sulla presunta presenza di rilevanti novità, parimenti respinta in conseguenza di una valutazione negativa sul merito creditizio dell'operazione.
§ 8.3. Ebbene, ad avviso del Collegio, concorrono numerosi elementi che inducono a ritenere la sussistenza di due distinte richieste, entrambe respinte.
§ 8.4. Innanzitutto, non sorprende che non vi sia un atto formale della banca di rigetto della prima istanza. Ed infatti, se è pacifico che CP_1
– secondo una policy aziendale quanto meno discutibile, confermata tuttavia sia dal delegato della banca a rendere l'interrogatorio formale,
sig. , sia dai testi e – non ha mai Controparte_5 CP_3 Per_2
affidato la comunicazione delle proprie determinazioni ad atti scritti, non può essere la mancanza di siffatto atto ad escludere che la prima istruttoria si sia conclusa negativamente. E, si noti, è comunque mal posta la tematica dell'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, visto che,
pacificamente, in questo caso ci si riferisce ad un'attività precontrattuale.
§ 8.5. Le dichiarazioni testimoniali, poi, appaiono univoche nel senso di una duplice richiesta: in tal senso, puntuali appaiono le dichiarazioni del teste (che per il ruolo assunto nella vicenda risulta essere CP_3
il soggetto meglio informato sui fatti, anche se non aveva la diretta responsabilità dell'erogazione del finanziamento, le cui dichiarazioni vanno, sì, sottoposte ad un peculiare vaglio, come evidenziato dall'appellante, ma che non possono essere pregiudizialmente lette in
10 senso contrario a quanto le stesse indicano) e del vice area manager corporate;
ma anche quelle di NA sn., Persona_2 Tes_1
socio della , unica socia della già valorizzate dal Pt_4 Parte_1
primo giudice, secondo cui i lavori si fermarono per molto tempo dopo il
diniego.
Ma una indiretta conferma di tale assunto lo si trae anche dalle dichiarazioni del teste , socio della , unica quotista Testimone_2 Pt_4
della che riferisce di una successiva riduzione della richiesta di Parte_1
finanziamento a due milioni, così lasciando chiaramente intendere che, dopo lo stop alla prima istruttoria, venne formulata una differente istanza.
§ 8.5.1. Ma, a parte le dichiarazioni testimoniali, è la stessa cronologia degli eventi così come riferita dall'attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado a rendere palese l'esistenza di due distinte fasi nella complessa operazione: la prima, protrattasi dalla fine del 2013 sino all'aprile del 2014, e conclusasi con la seconda relazione notarile che fece seguito alla rinuncia al diritto di superficie da parte della società
controllata, ; la seconda, avviata dopo circa un anno di CP_4
sospensione anche dei lavori (si vedano anche le dichiarazioni del teste progettista e direttore dei lavori, ed , appaltatore), Tes_3 Pt_5
per concludersi alla fine del 2015 – primi mesi del 2016.
§ 8.5.2. Ebbene, la prima fase appare scandita da una frenetica richiesta di documentazione, da una successione di relazioni tecniche e notarili, dalla interlocuzione continua tra la banca (in persona di ed CP_3
altri funzionari) ed i rappresentanti della (il legale Parte_1
rapp.te Visco e, soprattutto, il dott. incaricato di seguire Testimone_1
11 proprio la pratica di finanziamento presso la banca). Emerge con chiarezza una progressiva acquisizione di dati e documenti (la perizia;
la relazione notarile) e di ulteriori richieste dell'istituto di credito
(l'estinzione del diritto di superficie) che confermano l'esistenza di un'istruttoria in corso, caratterizzata da un'esigenza di celerità. Dunque,
la brusca interruzione di qualsiasi carteggio o evento ulteriore tra aprile del 2014 ed aprile del 2015 non trova altra logica spiegazione se non in quanto riferito dai testi sopra richiamati, e cioè nella comunicazione verbale, da parte dei funzionari di dell'avvenuto diniego da CP_1
parte dell'organo deliberante, soggetto diverso (anche come sede di lavoro: Bari) rispetto ai funzionari incaricati dell'istruttoria.
§ 8.6. Del resto, anche l'avvio della seconda istruttoria appare comprensibile alla luce del fatto che, dopo un finanziamento da parte dei soci di (cioè, da parte del socio unico ), e dopo la CP_6 Pt_4
sospensione dei lavori, la società aveva necessità di nuova finanza per poter riprendere le attività; e, dunque, la richiesta di una (nuova)
istruttoria si giustificava pienamente, sia per valorizzare le opere nelle more realizzate, sia per dare ulteriore risalto ad elementi di novità, come la conseguita apertura del transito tra le via Sgambati e Palermo che avrebbe facilitato l'accesso ai costruendi box, rendendoli così più
appetibili sul mercato.
§ 8.7. Per sovvertire tale conclusione, negli scritti conclusivi in questo grado di appello la difesa di insiste in una differente – e, si Parte_1
dica sin da ora, distorta – lettura delle dichiarazioni rese dal teste . CP_3
Il funzionario di dopo aver spiegato che la sua competenza si CP_1
12 arrestava alla fase istruttoria, competendo invece la deliberazione all'organo deliberante, ha ricordato di aver comunicato nel maggio del
2014 l'esito finale di diniego come deliberato dall'organo centrale, ed ha aggiunto: l'organo deliberante provvede con comunicazione scritta al
proponente, sia in caso di accoglimento che di diniego; aggiungendo, poi: in
realtà siamo stati in contatto anche dopo il diniego, in quanto il mercato
immobiliare poteva mutare ed anche l'interesse della banca all'operazione, ma
non vi è stata altra richiesta di finanziamento.
Secondo l'appellante, dunque, il teste da un canto si sarebbe contraddetto, riferendo di una comunicazione scritta dopo aver escluso una comunicazione in tal senso (che in effetti non c'è) alla richiedente;
e,
soprattutto, avrebbe negato l'esistenza di due differenti richieste.
Ma, al contrario, va puntualizzato che la comunicazione scritta di cui parla il teste è rivolta dall'organo deliberante al proponente, vale a dire –
secondo quanto il teste riferirà di lì a poco – proprio ad esso funzionario incaricato di curare la proposta di finanziamento (proposta che – come poi chiarirà – egli inoltrò con parere favorevole), e non certo alla parte interessata, convocata invece nei locali della banca.
Ancor più strumentale risulta la lettura della frase: non vi è stata altra
richiesta di finanziamento: questa si riferisce, con ogni evidenza, ad una nuova richiesta che facesse seguito immediato al primo diniego;
tant'è
vero che, subito dopo, nel continuare il proprio racconto, il testimone riferisce di un casuale incontro col dott. Visco nell'aprile 2015 (dunque,
dopo un anno!), in cui il legale rappresentante della gli Parte_1
comunicò l'esistenza di importanti novità, riannodando, in tal modo, le
13 trattative finalizzate ad una seconda istanza di finanziamento (per importo ridotto), parimenti trasmessa con parere positivo all'organo deliberante.
§ 9. Raggiunta tale conclusione, appare già in buona parte smentita l'intera ricostruzione operata dalla odierna appellante: se, infatti, le istruttorie furono due, intervallate da un periodo di circa un anno di interruzione dei rapporti, viene meno il primo e più rilevante presupposto della domanda, vale a dire l'abnorme protrazione dell'istruttoria, che avrebbe indotto la a confidare Parte_1
ragionevolmente, per colpa della banca, nell'esito favorevole della pratica, così fondando un'ipotesi di culpa in contrahendo.
§ 10. Ma le smentite alla ricostruzione fattuale dell'appellante sono anche altre.
§ 10.1. Seguendo l'ordine cronologico degli eventi narrati sin dall'atto introduttivo del primo grado di giudizio, non risulta vero (o, comunque,
non appare veritiera l'interpretazione della circostanza) che la banca abbia imposto l'apertura di un conto corrente, quale presupposto per poter accedere al mutuo. Il teste ha spiegato che quel passaggio CP_3
serviva da un canto per consentire agevolmente le operazioni di addebito dei costi della perizia, svolta dall'ing. , a carico del richiedente il Per_3
mutuo; e, in prospettiva, avrebbe potuto aiutare nella valutazione del merito creditizio qualora la società avesse spostato su quel conto – cosa in realtà non avvenuta – tutta la propria operatività in modo da consentirne il monitoraggio di cassa e permettere di apprezzarne anche sotto tale profilo il merito creditorio. È certo che, l'eventuale erogazione del mutuo,
14 si avvale sempre di un conto corrente di appoggio: ma la richiesta di aprire un conto non può valere sempre e comunque quale garanzia della concessione di un mutuo appena richiesto ed ancora in fase istruttoria.
§ 10.2. Ancora, risulta smentita la circostanza secondo cui, in esito alla prima relazione del notaio la banca avrebbe imposto non soltanto Per_4
la “superflua” rinuncia al diritto di superficie esistente in favore della soc.
, ma addirittura l'estinzione di quest'ultima, con ulteriori CP_4
aggravi di costi. Innanzitutto, non si vede come possa considerarsi superflua l'eliminazione di quel diritto di superficie, trattandosi di un necessario presupposto per la successiva iscrizione ipotecaria, che avrebbe dovuto interessare logicamente non solo le costruzioni interrate,
ma anche le zone in superficie, destinate ad un ulteriore parcheggio. Non
può leggersi in senso contrario il passaggio della relazione notarile riportato dall'appellante (“il diritto di superficie si intende come “diritto di
fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione”, sicché esso non esplica
alcuna incidenza sulle opere realizzate o realizzande nel sottosuolo (del resto nel
menzionato titolo, si qualifica il diritto concesso come “diritto di fare e mantenere
al di sopra del suolo una o più costruzioni”), dal momento che le opere che la società intendeva realizzare riguardavano non soltanto il sottosuolo, ma anche l'apertura di un parcheggio orario in superficie;
e, a prescindere dall'asserito non uso del diritto di superficie, ovvia prudenza di un futuro creditore ipotecario è accertarsi che non possano sorgere contestazioni nel malaugurato caso in cui si debba far valere la garanzia ipotecaria in oggetto.
15 § 10.2.1. In secondo luogo, non si comprende che interesse potesse avere la banca all'estinzione della società , essendo invece CP_4
certamente interessata – come riferito dal teste , ed anche dal teste CP_3
– ad unificare in capo a la piena proprietà del suolo. Testimone_1 Parte_1
Dunque, l'estinzione della società controllata non pare proprio possa essere dipeso da una richiesta della banca.
§ 10.3. Risulta, poi, del tutto logico che si sia chiesto al notaio di aggiornare la relazione, per dar conto dell'avvenuta eliminazione del diritto reale altrui sul fondo, in modo da rimettere all'organo deliberante la pratica compiutamente istruita.
§ 10.4. Altra circostanza non veritiera è, ancora, rappresentata dal fatto che nel giugno del 2015 la banca abbia formulato la “assurda ed incomprensibile richiesta” (così nella originaria citazione) di conseguire l'apertura di un varco tra via Palermo e via Sgambati: in realtà, com'è
documentato, l'apertura di quel varco era stata disposta con determina dirigenziale sin dal gennaio 2013, prima ancora della richiesta del mutuo;
l'elemento di novità che, a quanto risulta, era intervenuto nelle more era costituito solo dalla effettiva apertura di quel varco, una volta superate le resistenze frapposte da abitanti della zona, circostanza che ben poteva utilmente confluire nella seconda istruttoria.
§ 10.5. Infine, non sembra che, durante la seconda istruttoria, la banca possa aver “imposto” la presentazione di un certo numero di prenotazioni di box;
del tutto più credibile risulta, invece, che la banca possa aver valorizzato, nella predisposizione della seconda istruttoria, le circostanze allegate dalla richiedente il mutuo, relative all'interessamento
16 palesato da potenziali acquirenti, sebbene documentato in modo non completo (elenchi anonimizzati) e poi non tradottosi in altrettanti contratti.
§ 11. In conclusione, risulta che la richiesta di erogazione del mutuo da parte di diede luogo ad una complessa attività istruttoria, Parte_1
dapprima in relazione ad una richiesta di € 2.400.000,00, e, poi, ad una nuova richiesta per un importo ridotto, di € 2.000.000,00. Entrambe le richieste vennero, però, respinte dalla banca, senza che si sia mai giunti ad una fase di vere e proprie trattative: non risulta, infatti, mai predisposta una bozza di contratto;
non venne determinata la durata del mutuo;
non si fissarono i tassi di interesse;
non vennero esplicitate richieste di garanzie (a parte l'ovvia garanzia ipotecaria).
§ 12. Né risulta che soggetti in grado di impegnare la banca abbiano mai garantito il buon esito della pratica: in tal senso, a parte le dichiarazioni dei funzionari e , appare decisivo quanto affermato dal CP_3 Per_2
teste jr., incaricato per conto della società di seguire la Testimone_1
pratica: egli, infatti, dichiarò che non mi disse mai che la pratica si CP_3
sarebbe chiusa positivamente. E la stessa, iniziale, richiesta di numerosi aggiornamenti della documentazione prodotta dalla richiedente non fornisce elementi nel senso del probabile o sicuro accoglimento della richiesta, ma solo della iniziale incompletezza documentale, via via integrata allo scopo di fornire all'organo deliberante della banca un quadro il più possibile concreto delle prospettive dell'investimento progettato e, con esso, del merito creditizio.
17 § 13. Sulla scorta di tali elementi in fatto, appare del tutto insussistente l'ipotesi di una responsabilità precontrattuale della banca: nessun affidamento poteva essere stato ingenerato circa l'esito favorevole della pratica, rimasta allo stato di una istruttoria tecnico-legale, sia nella prima che nella seconda richiesta, fase evidentemente inidonea a far sorgere un'aspettativa circa la conclusione positiva del contratto di mutuo, e che lasciava piena legittimità ad una valutazione del merito creditizio, come poi avvenuto con esito negativo.
§ 14. L'appello va, pertanto, respinto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo secondo il d.m.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia e facendo applicazione dei parametri medi per ogni fase.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli, n. 6733/2021 pubblicata il 20.07.2021;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di liquidate in € 37.951,00 per compensi professionali, Controparte_1
18 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l.
24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile, l'8.10.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4006/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Napoli, via Toledo n. 116, nello studio dell'avv. DAMIANO RENATO
( ), che la rappresenta e difende per procura in C.F._1
calce alla costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E (c. f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Napoli, via Riviera di Chiaia, n. 207, nello studio dell' Avv.
[...]
(c.f. ), che la rappresenta e difende – Pt_2 C.F._2
unitamente all'avv. LAGANI PIERFRANCESCO ( ) - C.F._3
per procura generale alle liti per notar di Bologna Per_1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La citò la innanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Napoli, chiedendo che venisse accertata la responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale della stessa per la violazione dei principi di correttezza e buona fede nelle trattative, dei doveri di cooperazione,
informazione e trasparenza gravanti sugli intermediari finanziari e per aver unilateralmente interrotto le trattative avviate per l'erogazione di un mutuo senza informarla, con la conseguente condanna dell'istituto convenuto a risarcirle gli ingenti danni, quantificati in € 1.334.000,00 o nella diversa misura da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
a rimborsarle i costi sostenuti per l'istruttoria della pratica;
a risarcirle i danni da perdita di chances e per la pubblicità
negativa subita dalla mancata ultimazione dei lavori per i quali era stato richiesto il mutuo;
a restituirle le residue giacenze ed i costi di un conto corrente aperto per agevolare l'erogazione del richiesto finanziamento. Il
tutto oltre al pagamento delle spese processuali.
§ 1.1. A fondamento della domanda, la soc. attrice – in estrema sintesi –
sostenne di aver avviato nel 2012, previo ottenimento da parte del
2 delle necessarie autorizzazioni, su un terreno di sua Controparte_2
proprietà, un rilevante intervento edilizio finalizzato alla realizzazione di un parcheggio interrato multipiano, composto da 4 piani più soprassuolo in località Cappella Cangiani, via Sgambati angolo via Imperatrice, e che a partire dal mese di settembre – ottobre 2013 aveva preso contatti con la filiale di Napoli, via Scarlatti, nella persona del direttore Controparte_1
del distretto dott. per la richiesta di un mutuo per € CP_3
2.400.000,00. Riferì delle numerose richieste di documenti rivoltile dall'istituto bancario, preliminari alla formalizzazione, nel gennaio del
2014, di una perizia e di una successiva (marzo 2014) relazione notarile.
Aggiunse che la banca, oltre all'apertura di un conto corrente, le aveva anche imposto, in esito alla relazione notarile, l'eliminazione del diritto di superficie esistente sull'area dei lavori in favore di altra società collegata,
malgrado si trattasse di onere irrilevante, inducendola Controparte_4
non solo a far formalizzare tale rinuncia ma anche ad ottenere la cancellazione di tale ultima società, con conseguenti rilevanti costi, per poi far predisporre una nuova relazione notarile, sempre con costi a proprio carico.
Nei mesi successivi, tuttavia, secondo l'attrice, il finanziamento non venne erogato, malgrado il sollecito da parte di di una CP_1
campagna di prenotazione dei box e, poi, la richiesta dell'apertura di un varco di collegamento tra le vie Sgambati e Palermo, che avrebbe dovuto consentire un più agevole accesso dei residenti al parcheggio,
collegamento già richiesto da essa al e poi Parte_1 CP_2
conseguito con ordinanza del 25.6.2015. Ciò nonostante, e malgrado la
3 richiesta di una nuova perizia nell'aprile del 2015 e di una nuova relazione notarile nel maggio dello stesso anno, la banca non comunicò
alcun esito della pratica, sino alla interruzione di ogni rapporto nel novembre 2015 con la richiesta, anch'essa rimasta inevasa, nel febbraio
2016 di chiusura del conto e di ristoro dei danni.
§ 2. La banca si costituì contestando interamente l'avversa pretesa.
Sostenne, innanzitutto, che le trattative con la protrattesi nel Parte_1
corso di vari anni, riguardarono non una sola, ma due diverse pratiche di finanziamento, entrambe rigettate. La prima, avviata nel settembre 2013,
dopo un complesso iter finalizzato all'acquisizione di indispensabile documentazione per l'istruttoria della pratica e, poi, alla indispensabile eliminazione del diritto di superficie vantato da un soggetto terzo, soc.
, venne rigettata, nel merito, nell'aprile del 2014 perché CP_4
ritenuta non conveniente, come comunicato verbalmente dai funzionari della banca alla e confermato dal fatto che, sino al marzo Parte_1
dell'anno successivo, non risulta lo svolgimento di alcuna attività da entrambe le parti. La seconda avviata, invece, nell'aprile dell'anno successivo a seguito della prospettazione, da parte della cliente, di rilevanti elementi di novità del progetto, con conseguente avvio di una nuova istruttoria, con nuova relazione notarile e nuova perizia di stima
(che ridimensionò anche le aspettative precedenti, a causa della crisi del mercato immobiliare e dell'apertura, nelle immediate vicinanze, di altre due strutture analoghe, con conseguente calo del valore dell'opera),
sorretta, a confutazione dell'esito negativo della prima, da parte della da una serie di contratti preliminari di compravendita, che Parte_1
4 avrebbero dovuto confermare le prospettive economiche dell'iniziativa.
Ma anche tale nuova richiesta, una volta istruita, venne respinta dalla banca. Dopo aver diversamente valutato anche una serie di ulteriori circostanze di fatto, contestò anche in diritto la fondatezza CP_1
dell'avversa domanda, concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese.
§ 3. Istruita la causa con prove documentali ed una complessa prova testimoniale (dopo l'avvenuta estinzione del conto corrente dell'attrice con restituzione del residuo saldo), con la sentenza impugnata il
Tribunale ha respinto la domanda, condannando la al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
§ 3.1. A sostegno della decisione, il primo giudice, dopo una analisi in diritto della astratta fattispecie della responsabilità precontrattuale, ha, in fatto, innanzitutto escluso che fosse stata provata una chiara ed univoca volontà dei funzionari della banca convenuta di rassicurare la società
attrice circa l'assenza di ostacoli al conseguimento del mutuo e circa la certezza del finanziamento. Sotto tale profilo, ha ritenuto che la richiesta di documentazione rientrasse nella ordinaria attività di istruttoria della pratica allo scopo di verificare i pre-requisiti indispensabili, che non incidono sulla valutazione del cd. merito creditizio del richiedente. Sulla
scorta, poi, dei documenti in atti e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, ha escluso che una serie di adempimenti fossero stati richiesti dalla banca, come l'apertura del varco tra via Sgambati e via Palermo per consentire un più agevole accesso al parcheggio, dal momento che la richiesta di tale autorizzazione era stata formulata dalla già Parte_1
5 nel 2013, prima ancora dei primi contatti con Ha, poi, CP_1
valorizzato le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
consulente della attrice, che ha escluso di aver mai ricevuto rassicurazioni o garanzie dai funzionari circa l'erogazione del finanziamento. CP_1
Allo stesso modo, ha escluso che le dichiarazioni dei testi ( , CP_3 Tes_1
potessero avallare la tesi attorea di un contegno della banca
[...]
finalizzato a far nascere un affidamento circa la concessione del mutuo,
non potendosi intendere in tal senso neanche la richiesta di apertura di un conto corrente o la richiesta di estinzione del diritto di superficie in favore della gravante sull'area interessata Controparte_4
dall'intervento edilizio. Non ha, poi, dato rilievo alla presunta richiesta della banca di ottenere la dimostrazione di almeno 30 prenotazioni, poi ridotte a 17, dei box in fase di realizzazione. Più in generale, il tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni testimoniali (ancora una volta, quelle del funzionario quelle di e quella dell'altro CP_3 Parte_3
funzionario, ) avessero confermato l'esistenza di due Persona_2
pratiche di finanziamento, la prima con richiesta di un mutuo da 2,4
milioni di euro, e la seconda, avviata nella primavera del 2015, per il minor importo di 2 milioni. Sulla base di tutti gli elementi raccolti, in conclusione, il tribunale ha respinto la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese.
§ 4. Nel proporre appello, la ha lamentato quelli che, a Parte_1
suo dire, integrerebbero errori in fatto ed in diritto contenuti nella sentenza impugnata.
6 In sintesi, l'appellante – dopo aver criticato la decisione in quanto, a suo dire, basata essenzialmente sulle inattendibili dichiarazioni del teste
, funzionario della banca, e del teste – sostiene che CP_3 Testimone_1
il primo giudice non avrebbe dato il giusto risalto al comportamento,
contrario al principio di correttezza e buona fede, tenuto da CP_1
che, malgrado un'istruttoria protrattasi oltre due anni, non aveva mai comunicato per iscritto alla cliente la propria indisponibilità a concludere il contratto di mutuo. E, soprattutto, non avrebbe adeguatamente considerato che il semplice fatto di aver richiesto e ricevuto sin dal principio tutti i dati della società, il titolo di proprietà del bene offerto in garanzia, i bilanci, il business plan, la relazione del tecnico di fiducia, ecc.,
senza giungere, tuttavia, nel giro di pochi mesi ad una risposta positiva o negativa, trascinando la cliente in un'estenuante trattativa, costituirebbe chiara violazione dei principi enunciati dallo stesso giudice in tema di responsabilità precontrattuale e delle regole di comportamento vincolanti per le banche. Ha negato, poi, la “teoria” della doppia domanda di mutuo, fondata unicamente sulle dichiarazioni dei funzionari della banca,
laddove la responsabilità dell'istituto di credito a suo avviso era confermata dal considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima richiesta senza che intervenisse alcun diniego e men che mai per iscritto.
Ha, poi, contestato punto per punto i vari passaggi della motivazione,
criticando l'interpretazione e/o la rilevanza attribuita alle singole dichiarazioni testimoniali, raffrontata al minor rilievo (o alla mancata considerazione) accordato ad altre, concludendo per la totale riforma della sentenza;
l'accertamento della responsabilità precontrattuale della
7 banca;
la condanna della stessa secondo quanto richiesto nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
§ 5. Si è costituita la banca, resistendo al gravame, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità e di cui ha contestato la fondatezza.
§ 6. La causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.6.2025, con la concessione degli ordinari termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
§ 7. L'appello è infondato.
§ 7.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
È vero che, come lamentato dalla difesa di l'appello, in quanto CP_1
essenzialmente finalizzato ad una differente ricostruzione in fatto della vicenda, presenta un carattere a tratti disorganico;
e, tuttavia, la stessa appellata riconosce che, in estrema sintesi, la doglianza dell'attrice attiene ad una presunta imprudente valutazione delle prove raccolte in primo grado,
rispetto alla quale l'appello fornisce una diversa lettura ed interpretazione, astrattamente idonea a sorreggere una pronuncia di segno radicalmente differente.
§ 7.2. Va, poi, ricordato un pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di
appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo
necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione,
così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente
incompatibili con esse (tra le tante, in questo senso, cfr. Cass. Sez. 3,
ordinanza n. 3126 del 9/02/2021). Ciò vuol dire che, sia quale parametro di
8 valutazione della correttezza o meno della decisione di primo grado, sia come metodo di esposizione delle ragioni a sostegno della presente decisione in grado di appello, si farà riferimento – vista anche la molteplicità di dichiarazioni testimoniali raccolte ed i numerosi documenti prodotti – unicamente a quelle dichiarazioni ed a quei documenti che possano valere a sorreggere la presente decisione.
§ 8. Nel merito, punto centrale ai fini di una corretta ricostruzione in fatto della vicenda in oggetto è costituito, ad avviso del Collegio, dall'esistenza o meno di due distinte e separate pratiche di istruttoria del mutuo,
benché tale questione appaia, nella decisione di primo grado, posta quale ultima nell'ordine espositivo, quasi ad integrare le precedenti argomentazioni.
§ 8.1. Ed infatti, nella prospettiva dell'appellante, l'unica istruttoria di finanziamento avrebbe avuto una durata del tutto abnorme, in quanto trascinata (dalla banca) dall'inizio del 2014 sino ai primi mesi del 2016
attraverso una reiterazione di richieste di documenti, modifiche, nuove perizie e relazioni notarili, sino alla richiesta di dimostrazione dell'esistenza di un numero minimo di prenotazioni per i costruendi box e della prova della praticabilità del collegamento tra la via Sgambati e via
Palermo, per poi sfociare in una sorta di silenzio – diniego, mai accompagnato da risposte scritte, pure necessarie secondo un comportamento di correttezza e buona fede.
§ 8.2. Al contrario, la banca assume che le richieste furono due,
succedutesi nel tempo;
e che, dopo il diniego – per una valutazione negativa del merito – di concessione del finanziamento per € 2.400.000,00
9 comunicata nell'aprile del 2004, vi sarebbe stata una nuova richiesta formulata dalla per un minor importo a distanza di quasi un Parte_1
anno, fondata sulla presunta presenza di rilevanti novità, parimenti respinta in conseguenza di una valutazione negativa sul merito creditizio dell'operazione.
§ 8.3. Ebbene, ad avviso del Collegio, concorrono numerosi elementi che inducono a ritenere la sussistenza di due distinte richieste, entrambe respinte.
§ 8.4. Innanzitutto, non sorprende che non vi sia un atto formale della banca di rigetto della prima istanza. Ed infatti, se è pacifico che CP_1
– secondo una policy aziendale quanto meno discutibile, confermata tuttavia sia dal delegato della banca a rendere l'interrogatorio formale,
sig. , sia dai testi e – non ha mai Controparte_5 CP_3 Per_2
affidato la comunicazione delle proprie determinazioni ad atti scritti, non può essere la mancanza di siffatto atto ad escludere che la prima istruttoria si sia conclusa negativamente. E, si noti, è comunque mal posta la tematica dell'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, visto che,
pacificamente, in questo caso ci si riferisce ad un'attività precontrattuale.
§ 8.5. Le dichiarazioni testimoniali, poi, appaiono univoche nel senso di una duplice richiesta: in tal senso, puntuali appaiono le dichiarazioni del teste (che per il ruolo assunto nella vicenda risulta essere CP_3
il soggetto meglio informato sui fatti, anche se non aveva la diretta responsabilità dell'erogazione del finanziamento, le cui dichiarazioni vanno, sì, sottoposte ad un peculiare vaglio, come evidenziato dall'appellante, ma che non possono essere pregiudizialmente lette in
10 senso contrario a quanto le stesse indicano) e del vice area manager corporate;
ma anche quelle di NA sn., Persona_2 Tes_1
socio della , unica socia della già valorizzate dal Pt_4 Parte_1
primo giudice, secondo cui i lavori si fermarono per molto tempo dopo il
diniego.
Ma una indiretta conferma di tale assunto lo si trae anche dalle dichiarazioni del teste , socio della , unica quotista Testimone_2 Pt_4
della che riferisce di una successiva riduzione della richiesta di Parte_1
finanziamento a due milioni, così lasciando chiaramente intendere che, dopo lo stop alla prima istruttoria, venne formulata una differente istanza.
§ 8.5.1. Ma, a parte le dichiarazioni testimoniali, è la stessa cronologia degli eventi così come riferita dall'attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado a rendere palese l'esistenza di due distinte fasi nella complessa operazione: la prima, protrattasi dalla fine del 2013 sino all'aprile del 2014, e conclusasi con la seconda relazione notarile che fece seguito alla rinuncia al diritto di superficie da parte della società
controllata, ; la seconda, avviata dopo circa un anno di CP_4
sospensione anche dei lavori (si vedano anche le dichiarazioni del teste progettista e direttore dei lavori, ed , appaltatore), Tes_3 Pt_5
per concludersi alla fine del 2015 – primi mesi del 2016.
§ 8.5.2. Ebbene, la prima fase appare scandita da una frenetica richiesta di documentazione, da una successione di relazioni tecniche e notarili, dalla interlocuzione continua tra la banca (in persona di ed CP_3
altri funzionari) ed i rappresentanti della (il legale Parte_1
rapp.te Visco e, soprattutto, il dott. incaricato di seguire Testimone_1
11 proprio la pratica di finanziamento presso la banca). Emerge con chiarezza una progressiva acquisizione di dati e documenti (la perizia;
la relazione notarile) e di ulteriori richieste dell'istituto di credito
(l'estinzione del diritto di superficie) che confermano l'esistenza di un'istruttoria in corso, caratterizzata da un'esigenza di celerità. Dunque,
la brusca interruzione di qualsiasi carteggio o evento ulteriore tra aprile del 2014 ed aprile del 2015 non trova altra logica spiegazione se non in quanto riferito dai testi sopra richiamati, e cioè nella comunicazione verbale, da parte dei funzionari di dell'avvenuto diniego da CP_1
parte dell'organo deliberante, soggetto diverso (anche come sede di lavoro: Bari) rispetto ai funzionari incaricati dell'istruttoria.
§ 8.6. Del resto, anche l'avvio della seconda istruttoria appare comprensibile alla luce del fatto che, dopo un finanziamento da parte dei soci di (cioè, da parte del socio unico ), e dopo la CP_6 Pt_4
sospensione dei lavori, la società aveva necessità di nuova finanza per poter riprendere le attività; e, dunque, la richiesta di una (nuova)
istruttoria si giustificava pienamente, sia per valorizzare le opere nelle more realizzate, sia per dare ulteriore risalto ad elementi di novità, come la conseguita apertura del transito tra le via Sgambati e Palermo che avrebbe facilitato l'accesso ai costruendi box, rendendoli così più
appetibili sul mercato.
§ 8.7. Per sovvertire tale conclusione, negli scritti conclusivi in questo grado di appello la difesa di insiste in una differente – e, si Parte_1
dica sin da ora, distorta – lettura delle dichiarazioni rese dal teste . CP_3
Il funzionario di dopo aver spiegato che la sua competenza si CP_1
12 arrestava alla fase istruttoria, competendo invece la deliberazione all'organo deliberante, ha ricordato di aver comunicato nel maggio del
2014 l'esito finale di diniego come deliberato dall'organo centrale, ed ha aggiunto: l'organo deliberante provvede con comunicazione scritta al
proponente, sia in caso di accoglimento che di diniego; aggiungendo, poi: in
realtà siamo stati in contatto anche dopo il diniego, in quanto il mercato
immobiliare poteva mutare ed anche l'interesse della banca all'operazione, ma
non vi è stata altra richiesta di finanziamento.
Secondo l'appellante, dunque, il teste da un canto si sarebbe contraddetto, riferendo di una comunicazione scritta dopo aver escluso una comunicazione in tal senso (che in effetti non c'è) alla richiedente;
e,
soprattutto, avrebbe negato l'esistenza di due differenti richieste.
Ma, al contrario, va puntualizzato che la comunicazione scritta di cui parla il teste è rivolta dall'organo deliberante al proponente, vale a dire –
secondo quanto il teste riferirà di lì a poco – proprio ad esso funzionario incaricato di curare la proposta di finanziamento (proposta che – come poi chiarirà – egli inoltrò con parere favorevole), e non certo alla parte interessata, convocata invece nei locali della banca.
Ancor più strumentale risulta la lettura della frase: non vi è stata altra
richiesta di finanziamento: questa si riferisce, con ogni evidenza, ad una nuova richiesta che facesse seguito immediato al primo diniego;
tant'è
vero che, subito dopo, nel continuare il proprio racconto, il testimone riferisce di un casuale incontro col dott. Visco nell'aprile 2015 (dunque,
dopo un anno!), in cui il legale rappresentante della gli Parte_1
comunicò l'esistenza di importanti novità, riannodando, in tal modo, le
13 trattative finalizzate ad una seconda istanza di finanziamento (per importo ridotto), parimenti trasmessa con parere positivo all'organo deliberante.
§ 9. Raggiunta tale conclusione, appare già in buona parte smentita l'intera ricostruzione operata dalla odierna appellante: se, infatti, le istruttorie furono due, intervallate da un periodo di circa un anno di interruzione dei rapporti, viene meno il primo e più rilevante presupposto della domanda, vale a dire l'abnorme protrazione dell'istruttoria, che avrebbe indotto la a confidare Parte_1
ragionevolmente, per colpa della banca, nell'esito favorevole della pratica, così fondando un'ipotesi di culpa in contrahendo.
§ 10. Ma le smentite alla ricostruzione fattuale dell'appellante sono anche altre.
§ 10.1. Seguendo l'ordine cronologico degli eventi narrati sin dall'atto introduttivo del primo grado di giudizio, non risulta vero (o, comunque,
non appare veritiera l'interpretazione della circostanza) che la banca abbia imposto l'apertura di un conto corrente, quale presupposto per poter accedere al mutuo. Il teste ha spiegato che quel passaggio CP_3
serviva da un canto per consentire agevolmente le operazioni di addebito dei costi della perizia, svolta dall'ing. , a carico del richiedente il Per_3
mutuo; e, in prospettiva, avrebbe potuto aiutare nella valutazione del merito creditizio qualora la società avesse spostato su quel conto – cosa in realtà non avvenuta – tutta la propria operatività in modo da consentirne il monitoraggio di cassa e permettere di apprezzarne anche sotto tale profilo il merito creditorio. È certo che, l'eventuale erogazione del mutuo,
14 si avvale sempre di un conto corrente di appoggio: ma la richiesta di aprire un conto non può valere sempre e comunque quale garanzia della concessione di un mutuo appena richiesto ed ancora in fase istruttoria.
§ 10.2. Ancora, risulta smentita la circostanza secondo cui, in esito alla prima relazione del notaio la banca avrebbe imposto non soltanto Per_4
la “superflua” rinuncia al diritto di superficie esistente in favore della soc.
, ma addirittura l'estinzione di quest'ultima, con ulteriori CP_4
aggravi di costi. Innanzitutto, non si vede come possa considerarsi superflua l'eliminazione di quel diritto di superficie, trattandosi di un necessario presupposto per la successiva iscrizione ipotecaria, che avrebbe dovuto interessare logicamente non solo le costruzioni interrate,
ma anche le zone in superficie, destinate ad un ulteriore parcheggio. Non
può leggersi in senso contrario il passaggio della relazione notarile riportato dall'appellante (“il diritto di superficie si intende come “diritto di
fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione”, sicché esso non esplica
alcuna incidenza sulle opere realizzate o realizzande nel sottosuolo (del resto nel
menzionato titolo, si qualifica il diritto concesso come “diritto di fare e mantenere
al di sopra del suolo una o più costruzioni”), dal momento che le opere che la società intendeva realizzare riguardavano non soltanto il sottosuolo, ma anche l'apertura di un parcheggio orario in superficie;
e, a prescindere dall'asserito non uso del diritto di superficie, ovvia prudenza di un futuro creditore ipotecario è accertarsi che non possano sorgere contestazioni nel malaugurato caso in cui si debba far valere la garanzia ipotecaria in oggetto.
15 § 10.2.1. In secondo luogo, non si comprende che interesse potesse avere la banca all'estinzione della società , essendo invece CP_4
certamente interessata – come riferito dal teste , ed anche dal teste CP_3
– ad unificare in capo a la piena proprietà del suolo. Testimone_1 Parte_1
Dunque, l'estinzione della società controllata non pare proprio possa essere dipeso da una richiesta della banca.
§ 10.3. Risulta, poi, del tutto logico che si sia chiesto al notaio di aggiornare la relazione, per dar conto dell'avvenuta eliminazione del diritto reale altrui sul fondo, in modo da rimettere all'organo deliberante la pratica compiutamente istruita.
§ 10.4. Altra circostanza non veritiera è, ancora, rappresentata dal fatto che nel giugno del 2015 la banca abbia formulato la “assurda ed incomprensibile richiesta” (così nella originaria citazione) di conseguire l'apertura di un varco tra via Palermo e via Sgambati: in realtà, com'è
documentato, l'apertura di quel varco era stata disposta con determina dirigenziale sin dal gennaio 2013, prima ancora della richiesta del mutuo;
l'elemento di novità che, a quanto risulta, era intervenuto nelle more era costituito solo dalla effettiva apertura di quel varco, una volta superate le resistenze frapposte da abitanti della zona, circostanza che ben poteva utilmente confluire nella seconda istruttoria.
§ 10.5. Infine, non sembra che, durante la seconda istruttoria, la banca possa aver “imposto” la presentazione di un certo numero di prenotazioni di box;
del tutto più credibile risulta, invece, che la banca possa aver valorizzato, nella predisposizione della seconda istruttoria, le circostanze allegate dalla richiedente il mutuo, relative all'interessamento
16 palesato da potenziali acquirenti, sebbene documentato in modo non completo (elenchi anonimizzati) e poi non tradottosi in altrettanti contratti.
§ 11. In conclusione, risulta che la richiesta di erogazione del mutuo da parte di diede luogo ad una complessa attività istruttoria, Parte_1
dapprima in relazione ad una richiesta di € 2.400.000,00, e, poi, ad una nuova richiesta per un importo ridotto, di € 2.000.000,00. Entrambe le richieste vennero, però, respinte dalla banca, senza che si sia mai giunti ad una fase di vere e proprie trattative: non risulta, infatti, mai predisposta una bozza di contratto;
non venne determinata la durata del mutuo;
non si fissarono i tassi di interesse;
non vennero esplicitate richieste di garanzie (a parte l'ovvia garanzia ipotecaria).
§ 12. Né risulta che soggetti in grado di impegnare la banca abbiano mai garantito il buon esito della pratica: in tal senso, a parte le dichiarazioni dei funzionari e , appare decisivo quanto affermato dal CP_3 Per_2
teste jr., incaricato per conto della società di seguire la Testimone_1
pratica: egli, infatti, dichiarò che non mi disse mai che la pratica si CP_3
sarebbe chiusa positivamente. E la stessa, iniziale, richiesta di numerosi aggiornamenti della documentazione prodotta dalla richiedente non fornisce elementi nel senso del probabile o sicuro accoglimento della richiesta, ma solo della iniziale incompletezza documentale, via via integrata allo scopo di fornire all'organo deliberante della banca un quadro il più possibile concreto delle prospettive dell'investimento progettato e, con esso, del merito creditizio.
17 § 13. Sulla scorta di tali elementi in fatto, appare del tutto insussistente l'ipotesi di una responsabilità precontrattuale della banca: nessun affidamento poteva essere stato ingenerato circa l'esito favorevole della pratica, rimasta allo stato di una istruttoria tecnico-legale, sia nella prima che nella seconda richiesta, fase evidentemente inidonea a far sorgere un'aspettativa circa la conclusione positiva del contratto di mutuo, e che lasciava piena legittimità ad una valutazione del merito creditizio, come poi avvenuto con esito negativo.
§ 14. L'appello va, pertanto, respinto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo secondo il d.m.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia e facendo applicazione dei parametri medi per ogni fase.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli, n. 6733/2021 pubblicata il 20.07.2021;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di liquidate in € 37.951,00 per compensi professionali, Controparte_1
18 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l.
24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile, l'8.10.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
19