Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 227/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice designato - Dott.ssa Agnese DI
BATTISTA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n. 227 del R.G. 2023, avente ad oggetto
“Vendita di cose mobili”, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Stasi, procuratrice Parte_1 domiciliataria;
- appellante-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, procuratore domiciliatario;
-appellato-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'17/09/2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 937/2022, resa dal Giudice di Pace di Lecce in data 10/06/2022 con la quale rigettava l'opposizione proposta dall'appellante al D.I. n. 106/2017.
Ripercorrendo brevemente il giudizio di primo grado: con atto di citazione proponeva opposizione avverso il D.I. n. 106/2017 Parte_1 emesso nei suoi confronti ed a favore di , rappresentando: - che Controparte_2 la pretesa creditoria trovava fondamento sulla sua richiesta di finanziamento per l'acquisto di prodotti da cucina;
- che viste le sue condizioni morali, sociali, economiche e psichiche era irragionevole ritenere che avesse voluto stipulare il contratto di finanziamento con CP_2 al fine di pagare il prezzo di un prodotto da cucina come il bimbi;
- che la sottoscrizione di qualsivoglia documento da parte sua era dovuto ad errore essenziale riconoscibile dal contraente promotore alle vendite nonché al dolo congiuntamente esercitato dal promotore alle vendite e da sua cognata, effettiva beneficiaria dell'acquisto del Parte_2 prodotto;
- che le proprie condizioni morali e psichiche erano riconoscibili dal quivis de populo; - che dalla documentazione ex adverso prodotta risultava che il costo del ra di Pt_3
€ 1.099,00, che diventava di € 1.298,48 in forza della accordata dilazione di pagamento;
- che aveva prodotto, quale prova scritta del credito azionato, Parte_4
45 cambiali per un importo complessivo di € 2.250,00, superiore al doppio del prezzo di acquisto della res;
- che eccepiva i documenti recanti una sua apparente firma e invocava l'esibizione degli originali;
- che chiedeva dichiararsi l'annullamento del contratto di finanziamento e di acquisto nonché di ogni altro negozio correlato, dichiararsi la nullità dei
Costituitasi asseriva: - che era inammissibile la domanda Controparte_3 relativa al disconoscimento delle sottoscrizioni in calce al contratto di compravendita, nonché la domanda di nullità dello stesso in quanto il contratto era stato stipulato con altro soggetto giuridico, la - che la in qualità di Controparte_4 CP_4 convenzionato aveva l'obbligo di accertare la capacità reddituale nonché la capacità di contrarre del cliente, mentre nessun obbligo gravava sulla società finanziaria, con la quale non sussisteva alcun rapporto di immedesimazione organica, né di ausiliarietà; - che la _1 era debitrice di € 2.081,76; - che il contratto di finanziamento rispecchiava i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la sua validità.
Con la sentenza appellata il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione e confermava il D.I. opposto con compensazione di spese.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierna appellante lamentava: - che il Giudice di Pace non aveva accertato la legittimazione a contraddire della costituitasi in CP_3 luogo della;
- che la sentenza di primo grado mancava della Controparte_2 motivazione relativa all'implicito rigetto della domanda di chiamata in causa della
- che il giudice di primo grado non aveva dato Controparte_5 valore alle circostanze emerse dal compendio probatorio dal quale emergeva che il contratto era stato sottoscritto per errore essenziale riconoscibile.
Tanto premesso concludeva chiedendo in via preliminare: - riformarsi la sentenza di primo Cont grado e dichiararsi il difetto di legittimazione di - riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui negava la chiamata in causa di Nel Controparte_5 merito: - dichiararsi la nullità del contratto di compravendita e del contratto di finanziamento;
- revocarsi e comunque dichiararsi improduttivo di effetti il D.I. opposto. Con condanna di spese e compensi di lite.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 17/05/2023 si costituiva in giudizio
, cessionaria e titolare dei crediti oggetto del presente giudizio, Controparte_6 esponendo: - che l'appello era inammissibile per violazione degli artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c.; Cont
- che la era munita della legittimazione ad agire avendo affermato di aver agito in qualità di cessionaria del credito controverso, fornendone la prova;
- che la documentazione prodotta nel giudizio di prime cure risultava congrua all'ottenimento della tutela richiesta. Tanto premesso concludeva chiedendo in via preliminare: - accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 345 c.p.c. e/o all'art. 348-bis c.p.c. Nel merito: - respingersi tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante e confermarsi in ogni sua parte la sentenza appellata;
- nella ipotesi di accoglimento dell'appello, condannarsi la al pagamento, in favore di , _1 Controparte_6 della somma di € 2.081,76 oltre interessi come domanda sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza dell'17/09/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni con il deposito di note di trattazione scritta, chiedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., che il Giudice concedeva, assumendo la causa in decisione.
**** **** **** INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello proposta dalla
[...]
nella compara di costituzione non merita di essere accolta. CP_6
Non sussiste violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appello è motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. La disposizione in esame, nell'ottica della sinteticità su cui si fonda la riforma Cartabia, nella sua attuale formulazione chiede che siano indicati i capi della decisione che vengono impugnati e non più le parti del provvedimento che si intende impugnare. Ai fini della specificità dell'appello, cioè, è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza. Di talché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (cfr. Ord. Cass. civ. n.
40560/2021).
Nel caso di specie l'atto di appello per come formulato consente di delimitare l'ambito di riesame invocato dall'appellante. Al par. 3, infatti, trascrive la parte del provvedimento che intende contestare, specificando in maniera chiara al par. (4 – c i motivi per cui ritiene che il giudice abbia valutato erroneamente il compendio probatorio del giudizio di primo grado.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello fatta valere da Controparte_6
deve essere rigettata.
[...]
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Al contrario, deve essere accolta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva fatta valere dalla nell'atto di citazione d'appello, mentre devono essere respinte le _1 doglianze della stessa in merito al difetto di partecipazione al procedimento della
[...]
. _1
Per quanto concerne il difetto di partecipazione al procedimento, come rilevato correttamente CP_ dalla , esso non è mai stato eccepito dalla nel procedimento di primo grado. La _1
, invece, avrebbe dovuto eccepire tale difetto nel primo momento utile del giudizio _1 di primo grado. Infatti, la legittimazione ad agire è cosa diversa rispetto alla titolarità del diritto ad agire. La prima attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la cui carenza può essere eccepita in ogni stato a grado del giudizio, nonché rilevata d'ufficio dal giudice. La seconda, al contrario, consiste nella titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio il cui accertamento attiene al merito della causa. Pertanto, grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (cfr. Cass. civ. 16904/2018; SS.UU. 2951/2016).
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado la (attrice formale ma convenuta _1 sostanziale) non ha mai contestato la titolarità soggettiva del diritto fatto valere dalla
[...]
. Pertanto, tale titolarità poteva ritenersi provata con il comportamento Controparte_1 processuale della che, pur non avendola riconosciuta espressamente e non avendola _1 mai neppure contestata, ha svolto difese incompatibili con la negazione di detta titolarità
Il difetto di legittimazione, invece, come specificato più volte dalla giurisprudenza, costituisce mera difesa e non un'eccezione in senso stretto e, per tale motivo, può essere eccepito per la prima volta in appello non integrando violazione del divieto dei nova (cfr. Cass. civ. n.
923/2012). La legitimatio ad causam è suscettibile di verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ed in via preliminare rispetto al merito in quanto materia riguardante l'integrità e la regolarità del contradditorio che mira ad evitare una sentenza inutiliter data
(cfr. Cass. civ. n. 943/2017).
È ormai pacifico in giurisprudenza che ai fini della prova della cessione dei crediti in blocco non è sufficiente la notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma è necessaria la produzione del contratto di cessione.
L'unico effetto della pubblicazione ex art. 58 TUB è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto ma non anche la prova dell'avvenuta cessione (cfr.
Cass. civ. 3405/2024).
Nel caso di specie la ha prodotto l'avviso di pubblicazione in Controparte_6
Gazzetta Ufficiale della cessione intervenuta tra lei e la , nonché il Controparte_1 contratto di cessione relativo a tale cessione. Tuttavia, né nel giudizio di primo grado né in quello di secondo grado risulta documentato il contratto di cessione del credito precedentemente concluso tra e . Controparte_2 Controparte_1 CP_ È stata depositata solo la raccomandata inviata dalla alla con la quale veniva _1 portata a conoscenza dell'intervenuta cessione del credito da parte della _1
. Tale documento, tuttavia, non è idoneo a provare la cessione del credito in
[...] CP_ quanto la avrebbe dovuto provare la regolare conclusione di tutti e due i contratti al fine di dimostrare la continuità delle cessioni intervenute relative al credito oggetto del presente giudizio. La documentazione esibita a questo Tribunale, invece, non permette di verificare la CP_ legittimazione passiva in capo alla e, di conseguenza, in capo alla . _1
Per quanto detto, l'appello proposto dalla deve essere accolto e la sentenza di primo _1 grado riformata integralmente per carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta.
La soccombenza di parte appellata comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. vigente, con applicazione dello scaglione di riferimento e dei valori minimi in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento dell'appello proposto da dichiara la carenza di legittimazione passiva della Parte_1
, con conseguente revoca del D.I opposto. Controparte_1
Condanna al pagamento in favore di parte opponente delle spese Controparte_6 di lite che liquida in € 852 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%,
IVA e CAP come per legge.
Lecce, 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA