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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/07/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1411/2024 R.G.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 21.08.24
DA
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Bassano del Parte_1 C.F._1
Grappa (VI), Via Brigata Granatieri di Sardegna n. 20/24 presso lo studio dell'Avv. Paolo La
Placa del Foro di Vicenza (c.f. dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2
forza di procura speciale allegata al fascicolo telematico della causa civile di primo grado n.
88/2023 R.G. Appellante
CONTRO
(C.F. ) ed (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto di costituzione e C.F._4
risposta in appello dagli Avv.ti Antonio Lovisetto (C.F. ) e Luisa C.F._5
Gottardo (C.F. ) del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliati C.F._6
presso e nello Studio degli stessi in Padova (PD), Corso Garibaldi n. 5.
Appellati/appellanti incidentali condizionati Oggetto: Altri contratti atipici - appello avverso sentenza n. 402/2024 del Tribunale di
Vicenza del 16-19/02/2024.
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.06.2025 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“NEL MERITO ED IN VIA SUCCESSIVA, DALLA PRINCIPALE ALLA
SUBORDINATA: - Riformare la sentenza di 1° grado nel senso di:
a) dichiarare la nullità del preliminare 23.08.2012 per difetto di forma solenne e per l'effetto condannare i due convenuti alla restituzione dell'intero importo di Euro 100.000,00 oltre interessi legali dall'1.10.2012 al saldo, perché per tale ragione indebitamente pagato;
b) dare atto della sopravvenuta impossibilità di adempiere al preliminare 23.08.12 e per l'effetto dichiarare inefficace la diffida ad adempiere 21.12.2013 dei coniugi anche in CP_1
relazione al contraente nonché, sciolto così il relativo contratto, condannare i Parte_1
Signori - a restituire a l'intero importo di Euro 100.000,00, CP_1 CP_2 Parte_1
oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dall'1.10.2012 al saldo;
c) dare atto che dell'importo complessivo di Euro 400.000,00 a suo tempo versato Euro
100.000,00 costituiscono caparra ed Euro 300.000,00 acconto e per l'effetto disporre la restituzione a dell'importo di Euro 75.000,00 quale quota parte dell'acconto a Parte_1
suo tempo complessivamente versato, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione dall'1.10.2012 al saldo.
IN OGNI CASO: - Riformata la sentenza di 1° grado, condannare controparte a rifondere le spese e gli onorari sia di 1° che di 2° grado. IN VIA ISTRUTTORIA (LADDOVE
NECESSARIO): - Ammettere l'ordine di esibizione richiesto in sede di 2ª memoria 183
c.p.c.. - Negare l'ammissione delle altrui istanze istruttorie per le ragioni dedotte nella 3ª
memoria 183 c.p.c.. b) si riporta, circa l'altrui appello incidentale, a quanto già eccepito nella pag. 2/14 nota di trattazione scritta per la udienza del 10.2.2025 depositata a PCT il 06.02.2025”.
Per gli appellati/appellanti incidentali condizionati:
“I procuratori dei Sig.ri ed , richiamate le argomentazioni, le Controparte_1 CP_2
domande, le eccezioni e le istanze tutte formulate nel corso del giudizio di I grado, che qui debbono intendersi integralmente trascritte e riproposte e nessuna abbandonata così che nessuna decadenza e/o rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c. possa ritenersi maturata, chiedono che l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni avversa pretesa, eccezione ed istanza, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
(A) In via preliminare: accertata la nullità dell'atto di citazione d'appello introduttivo del presente giudizio per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta, e stante l'eccezione formulata dagli appellati Sig.ri ed , disporsi i Controparte_1 CP_2
provvedimenti di cui l'art. 164, III comma c.p.c., applicabile ex art. 359 c.p.c., con assegnazione agli stessi di termini per la costituzione conformi a quanto previsto del codice di rito vigente;
(B) Nel merito, in via principale: respingersi, siccome inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dal Sig. nei confronti dei Sig.ri Parte_1 CP_1
ed con l'atto di citazione d'appello datato 21.8.2024 e, per l'effetto,
[...] CP_2
confermarsi la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 402/2024 pubblicata in data 19/02/2024,
resa nel giudizio n. 88/2023 R.G.;
(C) Nel merito, in via di appello incidentale condizionato e/o quale riproposizione delle domande in primo grado rimaste assorbite, per la sola e denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande dell'appellante e di rigetto delle domande svolte nel merito in via principale dai Sig.ri ed : accertato che il contratto Controparte_1 CP_2
preliminare 23.8.2012 di cui è causa tra il Sig. da una parte, e i Sig.ri Pt_1 Controparte_1
ed , dall'altra, si è risolto ex art. 1454 c.c. per inadempimento del Sig. CP_2 Pt_1
pag. 3/14 ed accertato il diritto dei Sig.ri ed di trattenere Pt_1 Controparte_1 CP_2
integralmente la caparra e comunque ogni somma che l'attore provasse di avere versato ai convenuti, in acconto sul maggior credito risarcitorio: C.1) rigettarsi le domande tutte proposte dal Sig. nei confronti del Sig. e della Sig.ra Parte_1 Controparte_1 [...]
nel presente giudizio;
C.2) condannarsi il Signor al pagamento a CP_2 Parte_1
favore dei Sig.ri ed dell'integrale risarcimento del danno da Controparte_1 CP_2
questi subito per effetto di quanto sopra, danno che si contiene nella limitata somma di Euro
260.000,00= ovvero nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, da decurtarsi dell'importo della caparra confirmatoria che il Sig. dimostrasse di aver corrisposto, caparra legittimamente Parte_1
trattenuta dai medesimi Sig.ri ed , in conto sui maggiori danni Controparte_1 CP_2
subiti.
(D) Nel merito, in via di appello incidentale condizionato e/o quale riproposizione delle domande in primo grado rimaste assorbite: accertarsi e dichiararsi che nessun credito vanta il
Sig. nei confronti dei Sig.ri ed . Parte_1 Controparte_1 CP_2
(E) In via istruttoria: (E1) rigettarsi, siccome inammissibili e/o comunque irrilevanti e/o comunque in difetto dei presupposti di Legge, le istanze istruttorie formulate dall'appellante;
(E2) in denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle avverse domande, eccezioni ed istanze, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato introdotto dai Sig.ri CP_1
ed , accogliersi la seguente istanza: “si chiede, pertanto, ai sensi
[...] CP_2
dell'art. 210 c.p.c. che la Corte d'Appello voglia ordinare al Notaio Dr. Persona_1
di Bassano del Grappa, l'esibizione agli atti per la sua acquisizione al giudizio del
[...]
contratto preliminare di permuta, o di copia dello stesso certificata conforme, sottoscritto dai
Sig.ri e anche nella sua veste di legale rappresentante della CP_1 Parte_1 [...]
23.08.2012 e depositato presso lo Studio dello stesso Parte_2
pag. 4/14 Notaio;
(E3) per la subordinata ipotesi in cui fosse ritenuto Persona_1
necessario un approfondimento istruttorio, accogliersi la seguente istanza già formulata dagli appellati in I grado: ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio diretta a “(1) determinare il valore di mercato dell'immobile di proprietà in Bassano del Grappa oggetto Parte_3
del contratto preliminare di permuta del 23.8.2012 alla data del contratto preliminare
(23.8.2012) ed alla data della vendita a terzi del predetto immobile avvenuta in data 5.2.2014;
(2) accertare, anche mediante conferma della relazione di stima 21.12.2017 acquisita al processo, che nel periodo dal 2° semestre 2012 al 1° semestre 2014 vi è stata una variazione della quotazione dell'immobile oggetto del contratto preliminare 23.8.2012 di proprietà dei
Sig.ri ed e (3) indicare la misura di detta variazione;
(4) Controparte_1 CP_2
accertare, mediante valutazione degli immobili oggetto del preliminare 23.8.2012 ed in proprietà della e del Sig. , il valore di detti beni e, conseguentemente, Parte_4 Parte_1
la percentuale attribuibile al Sig. .” (F) Con vittoria di spese e compensi di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio.”
Ragioni della decisione
1.Con atto di citazione del 16.12.22, il sig. citava in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Vicenza i sig.ri e (tra loro coniugi), formulando Controparte_1 CP_2
le seguenti conclusioni: “Dato atto della impossibilità di adempiere al preliminare
23.08.2012, dichiarare inefficace la diffida ad adempiere 21.12.2013 dei coniugi e, CP_1
sciolto così il relativo contratto, condannare i Signori NEL MERITO ED IN CP_1
SUBORDINE: Dato atto che dell'importo complessivo di €uro 400.000,00 a suo tempo
versato €uro 100.000,00 costituiscono caparra ed €uro 300.000,00 acconto, disporre
comunque la restituzione a dell'importo di €uro 75.000,00 quale quota parte Parte_1
dell'acconto a suo tempo complessivamente versato, oltre agli interessi ed alla rivalutazione
dall'1.10.2012 al saldo”.
pag. 5/14 Esponeva di aver stipulato in data 23.08.2012, in proprio e quale legale rappresentante della società (di seguito , con i coniugi un preliminare di permuta Parte_2 Pt_2 CP_1
immobiliare, che prevedeva:
-che la e il cedessero ai coniugi tre immobili abitativi e sei posti auto, di Pt_2 Pt_1 CP_1
cui due appartamenti e quattro posti auto appartenenti alla (contraddistinti dai mappali Pt_2
n. 520 sub 8, n. 520 sub 9, n. 520 sub 26 e n. 520 sub 27) e un appartamento e due posti auto appartenenti al (contraddistinti dai mappali n. 521 sub 17, n. 521 sub 16 e n. 521 sub 25) Pt_1
ubicati nel complesso “Due Mori” di Bassano del Grappa;
- che i signori cedessero, in cambio, l'appartamento con terrazza e cantina sito in Via CP_1
Portici Lunghi n. 75 di Bassano del Grappa oltre a due posti auto siti nel parcheggio coperto denominato “Stallo San Giovanni” poco distante;
- che il e la versassero, in aggiunta ai tre appartamenti, anche l'importo di € Pt_1 Pt_2
1.000.000,00: di cui € 100.000,00 a titolo di caparra alla firma del preliminare, € 300.000,00
entro il 20.12.2012 ed € 600.000,00 all'atto del rogito definitivo;
- che il contratto definitivo si dovesse concludere entro il 20.12.2013 e che prima di tale rogito il Lago e la dovevano provvedere a cancellare le due ipoteche volontarie accese a Pt_2
favore della . Controparte_3
Rilevava che tra i mesi di settembre e dicembre 2012 aveva pagato la somma di € 100.000,00
a titolo di caparra e che la aveva pagato € 300.000,00 a titolo di acconto;
che in data Pt_2
12.09.2013 la aveva presentato, avanti all'ex Tribunale di Bassano del Grappa, Pt_2
domanda di Concordato Preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. (seguita da dichiarazione di fallimento in data 03.06.2014) “subendo l'automatico divieto, previsto dall'art. 168 L.F., di
pagare tutti i creditori anteriori rispetto alla domanda di Concordato, tra cui la
[...]
, beneficiaria delle due ipoteche volontarie 11.11.2005 e 21.06.2007”. Controparte_3
Assumeva al riguardo che tale domanda di concordato rappresentava un impedimento legale pag. 6/14 all'adempimento del preliminare e, dunque, alla conclusione del definitivo, con la conseguenza che il contratto concluso tra le parti doveva ritenersi risolto ai sensi dell'art. 1463 c.c., con conseguente inefficacia della diffida ad adempiere inviata al dai coniugi Pt_1
il 21.12.2013 e con conseguente obbligo restitutorio per i convenuti della somma a CP_1
loro versata dall'attore pari ad € 100.000,00.
1.1.I sig.ri si costituivano in primo grado, contestando le pretese attoree e CP_1
chiedendone il rigetto.
Rilevavano in particolare che avendo il Lago assunto, con il preliminare di permuta,
un'autonoma e distinta obbligazione rispetto alla Steda, le due posizioni dovevano considerarsi scisse ed il contratto risolto per inadempimento dell'attore alle sue obbligazioni nel termine indicato nella diffida del 21.12.2013.
Evidenziavano in ogni caso che la domanda di concordato preventivo della non Pt_2
precludeva l'esecuzione del contratto e che non vi era prova del pagamento di € 100.000,00
effettuato dal non essendo l'assegno bancario prodotto prova a tal fine sufficiente. Pt_1
Chiedevano, in subordine, in via riconvenzionale ed accertato l'inadempimento del Lago, il risarcimento del danno pari ad € 260.000,00.
2. Istruita documentalmente, la causa era decisa con sentenza n. 402/2024, con la quale il
Tribunale di Vicenza rigettava le domande attoree e dichiarava assorbite le domande di parte convenuta, essendo state svolte solo in via subordinata all'eventuale accoglimento delle domande attoree;
condannava l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite.
2.1. Il Tribunale, a sostegno della sua statuizione, rigettava preliminarmente le istanze istruttorie attoree, in quanto inammissibili o irrilevanti, rilevando che la richiesta di ordine di esibizione da impartirsi alle banche in relazione a pagamenti risalenti al 2012 non era stata preceduta da una richiesta all'Istituto di credito ai sensi dell'art. 119 TUB, ma solo da una mail del 18.5.2023 informale, e in ogni caso costituiva fatto notorio che gli Istituti Bancari
pag. 7/14 hanno l'obbligo della conservazione dei documenti limitato al decennio.
2.2.Dichiarava infondata l'eccezione di nullità del preliminare per mancanza di sottoscrizione,
constatando che essa era stata sollevata dai convenuti nella causa di revocatoria ex art. 67
co.II L.fall. intentata nei loro confronti dal e poi ritenuta infondata, poiché Parte_5
i si erano avvalsi del preliminare del 23.08.2012 nella raccomandata del 10.12.2013 e CP_1
nella successiva raccomandata del 21.12.2013 contenente la diffida ad adempiere ex art. 1454
c.c.
2.3.Rilevava che non era stato dimostrato il versamento da parte dell'attore dell'importo di €
100.000,00, essendo a tal fine prova insufficiente e inidonea la fotocopia dell'assegno bancario prodotto.
2.4. Evidenziava che la decisione di presentare domanda di Concordato Preventivo non rendesse impossibile l'adempimento della prestazione dedotta in contratto e, pertanto, non ne impediva la relativa conclusione e il si era obbligato a cedere beni a sé intestati e distinti Pt_1
da quelli intestati alla Pt_2
2.5. Dichiarava infondata la domanda subordinata attorea di restituzione della somma di €
75.000,00, in quanto basata su calcoli contrari alle previsioni del contratto.
3. Avverso tale sentenza il sig. proponeva appello, notificato in data 21.08.24, per i Pt_1
seguenti motivi:
3.1. Con il primo motivo di gravame, censura la violazione degli artt. 1325, comma 1, n. 4,
1350, comma 1, n. 1, 1418, comma 2 e 1351 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. per il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto preliminare di permuta perché privo della sottoscrizione delle parti e per aver contestualmente travisato le allegazioni processuali,
affermando che l'eccezione de quo sarebbe stata ex adverso sollevata in altro differente giudizio inerente alla causa di revocatoria fallimentare intentata nei confronti degli originari convenuti dal . Parte_5
pag. 8/14 Ribadiva al riguardo di aver aderito a tale eccezione già sollevata dai convenuti in sede di comparsa di costituzione e risposta di primo grado e che non dovevano essere valorizzati gli esiti della valutazione in ordine alla relativa fondatezza poiché formulati in un giudizio diverso.
3.2. Con il secondo motivo, censura la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2727 e ss c.c.,
nonché dell'art. 210 c.p.c., per non avere il tribunale ritenuto dimostrata la dazione da parte del in favore degli appellati della somma di € 100.000,00 in esecuzione del preliminare Pt_1
di permuta concluso.
Rileva, invece, che tale corresponsione doveva ritenersi dimostrata per stessa ammissione di in due raccomandate indirizzate all'appellante e da considerare quali Parte_3
elementi indiziari.
Censura inoltre il rigetto dell'istanza di esibizione degli estratti conto degli originari convenuti, adducendo che l'istanza, diversamente da quanto statuito dal tribunale, non era rivolta all'istituto di credito ma ai sig.ri personalmente. Parte_3
3.3. Con il terzo motivo, censura la violazione degli artt. 1463 e 1466 c.c. in relazione all'art. 168 L.F. nonché agli artt. 1218, 1420, 1321 e 2325 c.c. e 132 c.p.c. per non aver valutato la natura inscindibile delle prestazioni del Lago e della e per aver erroneamente Parte_2
attribuito al le prestazioni contrattualmente riservate alla in violazione dei Pt_1 Pt_2
principi di autonomia patrimoniale e soggettiva, omettendo di dichiarare l'impossibilità
sopravvenuta di adempiere a carico della e di estenderla all'intero contratto. Pt_2
Evidenzia che l'impossibilità assoluta di adempiere derivava pacificamente dal fatto che il
12.09.2013 la aveva presentato domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma Pt_2
6, L.F., subendo il divieto previsto dall'art. 168 L.F., di pagare i creditori anteriori rispetto alla domanda di Concordato, tra cui la che era in particolare Controparte_3
titolare della ipoteca volontaria sui beni della società; ipoteca che invece doveva essere pag. 9/14 previamente cancellata secondo quanto previsto dal contratto.
3.4. Con il quarto motivo, censura, per mancanza di idonea motivazione, il rigetto della domanda formulata in via subordinata di restituzione della somma trattenuta indebitamente da di € 75.000,00, pari al 25 % dell'acconto previsto dal contratto preliminare Parte_3
di permuta pari ad € 300.000,00.
3.5. Con il quinto motivo, in caso di riforma della sentenza di primo grado, chiede la condanna di alla rifusione delle spese di primo e secondo grado. Parte_3
4. Si costituivano in grado di appello i sig.ri ed , chiedendo il Controparte_1 CP_2
rigetto del gravame, contestandone il merito in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché
riproponendo le eccezioni e le domande formulate in primo grado ex art. 346 c.p.c..
Formulavano, altresì, appello incidentale condizionato, chiedendo, previo accertamento della risoluzione del preliminare di cui è causa ex art. 1454 c.c. per inadempimento del Lago, la condanna di quest'ultimo al pagamento in loro favore dell'integrale risarcimento del danno subito pari ad € 260.000,00, oltre rivalutazione ed interessi.
5. La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 16.06.2025
(tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
6. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione d'appello per difetto dell'avvertimento previsto dall'art. 163, n. 7 c.p.c., letto in combinato disposto con l'art. 347
c.p.c., così come novellato dall'art. 3 D.lgs n. 164/2024.
Ciò in quanto, la costituzione degli appellati è avvenuta in data 27.11.24 e dunque tempestivamente, nel rispetto dei 20 giorni prima dell'udienza di comparizione del 10.02.25,
così sanando l'irregolarità della vocatio in ius dell'appello.
7. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata pag. 10/14 sentenza
8. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello, atteso che lo stesso inerisce alla prova da parte del del pagamento della somma di € 100.000,00, a titolo di caparra Pt_1
(asseritamente) versata in esecuzione del preliminare di permuta concluso tra le parti;
dimostrazione evidentemente fondante la richiesta restitutoria del Pt_1
La decisione sul punto risulta dirimente e assorbente rispetto alle altre doglianze formulate dall'appellante al primo e al terzo motivo di impugnazione, dal momento che non è in discussione tra le parti che il contratto preliminare non sia più in essere: per il Lago in quanto affetto da nullità per difetto della forma solenne o risolto per sopravvenuta impossibilità ad adempiere;
per per essere il contratto risolto ex art. 1454 c.c. per Persona_2
inadempimento del Lago (tanto che i beni sono stati ceduti a terzi).
Ebbene, nella specie, come rilevano i coniugi , il non ha dimostrato la Parte_3 Pt_1
corresponsione in loro favore di detta caparra.
Invero, la copia dell'assegno prodotto dall'originario attore/odierno appellante (doc. 8
appellante) risulta privo di luogo e data e non vi è prova della consegna, né del relativo incasso.
È notorio che un assegno bancario privo di data o firme non ha valore legale come mezzo di pagamento e non prova l'avvenuto pagamento. In particolare, un assegno privo di data è
considerato nullo come titolo di credito e, nei rapporti tra chi lo ha emesso e il beneficiario,
vale solo come promessa di pagamento.
Ciò posto, nemmeno sono in tale quadro valorizzabili le due raccomandate (sub doc. 6 e 7
appello) inviate dai legali degli originari convenuti in data 03.03.14 e 18.03.22 e indirizzate al in quanto inidonee a dimostrare la pretesa corresponsione della somma di € 100.000,00 Pt_1
e ciò a prescindere dal fatto che non siano state sottoscritte dagli appellati, ma dal solo Legale.
pag. 11/14 Infatti, in entrambe le missive non risulta che vi sia espresso riferimento all'importo di cui è
causa, né, segnatamente, agli autori di tale dazione e alla data della relativa ricezione.
In particolare la raccomandata doc. 6, fa riferimento al contenzioso tra il e Parte_5
gli appellati e indica il come estraneo, mentre laddove si riferisce alla caparra Pt_1
confirmatoria e alla volontà di trattenerla stante l'inadempimento dell'appellante, non contiene alcuna indicazione del soggetto dal quale la somma era stata ricevuta.
La raccomandata sub doc. 7, indirizzata anche a riferisce della riscossione della somma Pt_2
di € 400.000,00 ancora una volta senza indicarne il soggetto erogante.
Nessuna contraddizione – da cui evincersi l'avvenuta ricezione della somma in questione - è
poi contenuta nella comparsa di costituzione di primo grado, laddove gli appellati hanno contestato di avere avuto l'importo dal mentre la domanda di “trattenere integralmente Pt_1
la caparra confirmatoria ricevuta” non contiene alcuna indicazione del soggetto che l'ha versata, tenuto conto del fatto che parte del contratto preliminare era anche Pt_2
D'altro canto, come osservato dal giudice di primo grado, nel procedimento di revocatoria fallimentare (doc. 5 appellati) il Curatore del aveva agito per l'importo di Parte_5
€ 400.000,00 versato da con fondi della società e il Tribunale ha accolto la domanda Parte_2
per € 300.000,00, somma per la quale era stato provato il versamento, mentre per il restante importo di € 100.000,00 il rigetto era fondato sulla mancanza di tale prova e “non perché
taluno avesse sostenuto che tale importo era stato pagato dal con denari propri” (come Pt_1
osservato dal primo giudice).
In sostanza, dunque, il (sin dal primo grado) ha unicamente affermato di aver pagato, Pt_1
senza fornire prove concrete e inequivocabili a sostegno della sua affermazione.
8.2. Inammissibile è l'ordine di esibizione sul quale ha insistito l'appellante nel presente grado di giudizio.
pag. 12/14 Difatti l'ordine alla parte o al terzo di esibire un documento, ai sensi dell'art 210 cpc trova indefettibile presupposto nell'indispensabilità del documento stesso, nel senso che la situazione processuale sia tale da non consentire altrimenti il conseguimento di quella prova.
E' invece evidente che il ben avrebbe potuto e dovuto depositare i propri estratti conto Pt_1
dimostrativi dall'asserita uscita di denaro dal proprio conto corrente. Ciò che non ha fatto.
Si evidenzia in ogni caso che in tale richiesta istruttoria l'appellante, oltre ad avere inammissibilmente ampliato il lasso temporale di riferimento (avendo fatto riferimento in primo grado al periodo “ricompreso tra Settembre e Ottobre 2013”, mentre in appello al diverso periodo “che va da Settembre a Dicembre 2013”), non vi è individuazione del c/c da esibire, essendo genericamente indicato l'estratto del c/c degli appellati dove l'assegno di €
100.000,00 sarebbe stato accreditato.
9. Il quarto motivo non è invece accoglibile, poiché, fermo il pagamento non contestato in causa della somma di € 300.000,00 a titolo di acconto da parte di non vi è alcuna prova Pt_2
del pagamento di € 100.000,00 da parte del di talché la somma di € 75.000,00 richiesta Pt_1
subordinatamente in restituzione dall'appellante principale, manca della dimostrazione del suo presupposto (il versamento, appunto, di € 100.000,00).
10. Il quinto motivo afferente alle spese di lite è assorbito dal rigetto integrale della presente impugnazione.
11. Dall'infondatezza del gravame formulato in via principale discende, da ultimo,
l'assorbimento delle doglianze riproposte ex art. 346 c.p.c. e dei motivi di gravame formulati in via di appello incidentale condizionato dai coniugi . Parte_6
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore delle parti appellate facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni negli importi medi dello pag. 13/14 scaglione di riferimento secondo il valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria in tale grado non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,
così provvede:
1- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma, con le precisazioni di cui sopra, la sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 402/2024 del 16-19/02/2024;
2- Condanna la parte appellante a rifondere alle parti appellate Parte_1 Controparte_1
ed le spese di lite del presente grado, liquidate in € 9.991,00 per compensi CP_2
professionali oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali ex lege, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'atto di citazione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23 giugno 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1411/2024 R.G.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 21.08.24
DA
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Bassano del Parte_1 C.F._1
Grappa (VI), Via Brigata Granatieri di Sardegna n. 20/24 presso lo studio dell'Avv. Paolo La
Placa del Foro di Vicenza (c.f. dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2
forza di procura speciale allegata al fascicolo telematico della causa civile di primo grado n.
88/2023 R.G. Appellante
CONTRO
(C.F. ) ed (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto di costituzione e C.F._4
risposta in appello dagli Avv.ti Antonio Lovisetto (C.F. ) e Luisa C.F._5
Gottardo (C.F. ) del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliati C.F._6
presso e nello Studio degli stessi in Padova (PD), Corso Garibaldi n. 5.
Appellati/appellanti incidentali condizionati Oggetto: Altri contratti atipici - appello avverso sentenza n. 402/2024 del Tribunale di
Vicenza del 16-19/02/2024.
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.06.2025 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“NEL MERITO ED IN VIA SUCCESSIVA, DALLA PRINCIPALE ALLA
SUBORDINATA: - Riformare la sentenza di 1° grado nel senso di:
a) dichiarare la nullità del preliminare 23.08.2012 per difetto di forma solenne e per l'effetto condannare i due convenuti alla restituzione dell'intero importo di Euro 100.000,00 oltre interessi legali dall'1.10.2012 al saldo, perché per tale ragione indebitamente pagato;
b) dare atto della sopravvenuta impossibilità di adempiere al preliminare 23.08.12 e per l'effetto dichiarare inefficace la diffida ad adempiere 21.12.2013 dei coniugi anche in CP_1
relazione al contraente nonché, sciolto così il relativo contratto, condannare i Parte_1
Signori - a restituire a l'intero importo di Euro 100.000,00, CP_1 CP_2 Parte_1
oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dall'1.10.2012 al saldo;
c) dare atto che dell'importo complessivo di Euro 400.000,00 a suo tempo versato Euro
100.000,00 costituiscono caparra ed Euro 300.000,00 acconto e per l'effetto disporre la restituzione a dell'importo di Euro 75.000,00 quale quota parte dell'acconto a Parte_1
suo tempo complessivamente versato, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione dall'1.10.2012 al saldo.
IN OGNI CASO: - Riformata la sentenza di 1° grado, condannare controparte a rifondere le spese e gli onorari sia di 1° che di 2° grado. IN VIA ISTRUTTORIA (LADDOVE
NECESSARIO): - Ammettere l'ordine di esibizione richiesto in sede di 2ª memoria 183
c.p.c.. - Negare l'ammissione delle altrui istanze istruttorie per le ragioni dedotte nella 3ª
memoria 183 c.p.c.. b) si riporta, circa l'altrui appello incidentale, a quanto già eccepito nella pag. 2/14 nota di trattazione scritta per la udienza del 10.2.2025 depositata a PCT il 06.02.2025”.
Per gli appellati/appellanti incidentali condizionati:
“I procuratori dei Sig.ri ed , richiamate le argomentazioni, le Controparte_1 CP_2
domande, le eccezioni e le istanze tutte formulate nel corso del giudizio di I grado, che qui debbono intendersi integralmente trascritte e riproposte e nessuna abbandonata così che nessuna decadenza e/o rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c. possa ritenersi maturata, chiedono che l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni avversa pretesa, eccezione ed istanza, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
(A) In via preliminare: accertata la nullità dell'atto di citazione d'appello introduttivo del presente giudizio per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta, e stante l'eccezione formulata dagli appellati Sig.ri ed , disporsi i Controparte_1 CP_2
provvedimenti di cui l'art. 164, III comma c.p.c., applicabile ex art. 359 c.p.c., con assegnazione agli stessi di termini per la costituzione conformi a quanto previsto del codice di rito vigente;
(B) Nel merito, in via principale: respingersi, siccome inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dal Sig. nei confronti dei Sig.ri Parte_1 CP_1
ed con l'atto di citazione d'appello datato 21.8.2024 e, per l'effetto,
[...] CP_2
confermarsi la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 402/2024 pubblicata in data 19/02/2024,
resa nel giudizio n. 88/2023 R.G.;
(C) Nel merito, in via di appello incidentale condizionato e/o quale riproposizione delle domande in primo grado rimaste assorbite, per la sola e denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande dell'appellante e di rigetto delle domande svolte nel merito in via principale dai Sig.ri ed : accertato che il contratto Controparte_1 CP_2
preliminare 23.8.2012 di cui è causa tra il Sig. da una parte, e i Sig.ri Pt_1 Controparte_1
ed , dall'altra, si è risolto ex art. 1454 c.c. per inadempimento del Sig. CP_2 Pt_1
pag. 3/14 ed accertato il diritto dei Sig.ri ed di trattenere Pt_1 Controparte_1 CP_2
integralmente la caparra e comunque ogni somma che l'attore provasse di avere versato ai convenuti, in acconto sul maggior credito risarcitorio: C.1) rigettarsi le domande tutte proposte dal Sig. nei confronti del Sig. e della Sig.ra Parte_1 Controparte_1 [...]
nel presente giudizio;
C.2) condannarsi il Signor al pagamento a CP_2 Parte_1
favore dei Sig.ri ed dell'integrale risarcimento del danno da Controparte_1 CP_2
questi subito per effetto di quanto sopra, danno che si contiene nella limitata somma di Euro
260.000,00= ovvero nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, da decurtarsi dell'importo della caparra confirmatoria che il Sig. dimostrasse di aver corrisposto, caparra legittimamente Parte_1
trattenuta dai medesimi Sig.ri ed , in conto sui maggiori danni Controparte_1 CP_2
subiti.
(D) Nel merito, in via di appello incidentale condizionato e/o quale riproposizione delle domande in primo grado rimaste assorbite: accertarsi e dichiararsi che nessun credito vanta il
Sig. nei confronti dei Sig.ri ed . Parte_1 Controparte_1 CP_2
(E) In via istruttoria: (E1) rigettarsi, siccome inammissibili e/o comunque irrilevanti e/o comunque in difetto dei presupposti di Legge, le istanze istruttorie formulate dall'appellante;
(E2) in denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle avverse domande, eccezioni ed istanze, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato introdotto dai Sig.ri CP_1
ed , accogliersi la seguente istanza: “si chiede, pertanto, ai sensi
[...] CP_2
dell'art. 210 c.p.c. che la Corte d'Appello voglia ordinare al Notaio Dr. Persona_1
di Bassano del Grappa, l'esibizione agli atti per la sua acquisizione al giudizio del
[...]
contratto preliminare di permuta, o di copia dello stesso certificata conforme, sottoscritto dai
Sig.ri e anche nella sua veste di legale rappresentante della CP_1 Parte_1 [...]
23.08.2012 e depositato presso lo Studio dello stesso Parte_2
pag. 4/14 Notaio;
(E3) per la subordinata ipotesi in cui fosse ritenuto Persona_1
necessario un approfondimento istruttorio, accogliersi la seguente istanza già formulata dagli appellati in I grado: ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio diretta a “(1) determinare il valore di mercato dell'immobile di proprietà in Bassano del Grappa oggetto Parte_3
del contratto preliminare di permuta del 23.8.2012 alla data del contratto preliminare
(23.8.2012) ed alla data della vendita a terzi del predetto immobile avvenuta in data 5.2.2014;
(2) accertare, anche mediante conferma della relazione di stima 21.12.2017 acquisita al processo, che nel periodo dal 2° semestre 2012 al 1° semestre 2014 vi è stata una variazione della quotazione dell'immobile oggetto del contratto preliminare 23.8.2012 di proprietà dei
Sig.ri ed e (3) indicare la misura di detta variazione;
(4) Controparte_1 CP_2
accertare, mediante valutazione degli immobili oggetto del preliminare 23.8.2012 ed in proprietà della e del Sig. , il valore di detti beni e, conseguentemente, Parte_4 Parte_1
la percentuale attribuibile al Sig. .” (F) Con vittoria di spese e compensi di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio.”
Ragioni della decisione
1.Con atto di citazione del 16.12.22, il sig. citava in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Vicenza i sig.ri e (tra loro coniugi), formulando Controparte_1 CP_2
le seguenti conclusioni: “Dato atto della impossibilità di adempiere al preliminare
23.08.2012, dichiarare inefficace la diffida ad adempiere 21.12.2013 dei coniugi e, CP_1
sciolto così il relativo contratto, condannare i Signori NEL MERITO ED IN CP_1
SUBORDINE: Dato atto che dell'importo complessivo di €uro 400.000,00 a suo tempo
versato €uro 100.000,00 costituiscono caparra ed €uro 300.000,00 acconto, disporre
comunque la restituzione a dell'importo di €uro 75.000,00 quale quota parte Parte_1
dell'acconto a suo tempo complessivamente versato, oltre agli interessi ed alla rivalutazione
dall'1.10.2012 al saldo”.
pag. 5/14 Esponeva di aver stipulato in data 23.08.2012, in proprio e quale legale rappresentante della società (di seguito , con i coniugi un preliminare di permuta Parte_2 Pt_2 CP_1
immobiliare, che prevedeva:
-che la e il cedessero ai coniugi tre immobili abitativi e sei posti auto, di Pt_2 Pt_1 CP_1
cui due appartamenti e quattro posti auto appartenenti alla (contraddistinti dai mappali Pt_2
n. 520 sub 8, n. 520 sub 9, n. 520 sub 26 e n. 520 sub 27) e un appartamento e due posti auto appartenenti al (contraddistinti dai mappali n. 521 sub 17, n. 521 sub 16 e n. 521 sub 25) Pt_1
ubicati nel complesso “Due Mori” di Bassano del Grappa;
- che i signori cedessero, in cambio, l'appartamento con terrazza e cantina sito in Via CP_1
Portici Lunghi n. 75 di Bassano del Grappa oltre a due posti auto siti nel parcheggio coperto denominato “Stallo San Giovanni” poco distante;
- che il e la versassero, in aggiunta ai tre appartamenti, anche l'importo di € Pt_1 Pt_2
1.000.000,00: di cui € 100.000,00 a titolo di caparra alla firma del preliminare, € 300.000,00
entro il 20.12.2012 ed € 600.000,00 all'atto del rogito definitivo;
- che il contratto definitivo si dovesse concludere entro il 20.12.2013 e che prima di tale rogito il Lago e la dovevano provvedere a cancellare le due ipoteche volontarie accese a Pt_2
favore della . Controparte_3
Rilevava che tra i mesi di settembre e dicembre 2012 aveva pagato la somma di € 100.000,00
a titolo di caparra e che la aveva pagato € 300.000,00 a titolo di acconto;
che in data Pt_2
12.09.2013 la aveva presentato, avanti all'ex Tribunale di Bassano del Grappa, Pt_2
domanda di Concordato Preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. (seguita da dichiarazione di fallimento in data 03.06.2014) “subendo l'automatico divieto, previsto dall'art. 168 L.F., di
pagare tutti i creditori anteriori rispetto alla domanda di Concordato, tra cui la
[...]
, beneficiaria delle due ipoteche volontarie 11.11.2005 e 21.06.2007”. Controparte_3
Assumeva al riguardo che tale domanda di concordato rappresentava un impedimento legale pag. 6/14 all'adempimento del preliminare e, dunque, alla conclusione del definitivo, con la conseguenza che il contratto concluso tra le parti doveva ritenersi risolto ai sensi dell'art. 1463 c.c., con conseguente inefficacia della diffida ad adempiere inviata al dai coniugi Pt_1
il 21.12.2013 e con conseguente obbligo restitutorio per i convenuti della somma a CP_1
loro versata dall'attore pari ad € 100.000,00.
1.1.I sig.ri si costituivano in primo grado, contestando le pretese attoree e CP_1
chiedendone il rigetto.
Rilevavano in particolare che avendo il Lago assunto, con il preliminare di permuta,
un'autonoma e distinta obbligazione rispetto alla Steda, le due posizioni dovevano considerarsi scisse ed il contratto risolto per inadempimento dell'attore alle sue obbligazioni nel termine indicato nella diffida del 21.12.2013.
Evidenziavano in ogni caso che la domanda di concordato preventivo della non Pt_2
precludeva l'esecuzione del contratto e che non vi era prova del pagamento di € 100.000,00
effettuato dal non essendo l'assegno bancario prodotto prova a tal fine sufficiente. Pt_1
Chiedevano, in subordine, in via riconvenzionale ed accertato l'inadempimento del Lago, il risarcimento del danno pari ad € 260.000,00.
2. Istruita documentalmente, la causa era decisa con sentenza n. 402/2024, con la quale il
Tribunale di Vicenza rigettava le domande attoree e dichiarava assorbite le domande di parte convenuta, essendo state svolte solo in via subordinata all'eventuale accoglimento delle domande attoree;
condannava l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite.
2.1. Il Tribunale, a sostegno della sua statuizione, rigettava preliminarmente le istanze istruttorie attoree, in quanto inammissibili o irrilevanti, rilevando che la richiesta di ordine di esibizione da impartirsi alle banche in relazione a pagamenti risalenti al 2012 non era stata preceduta da una richiesta all'Istituto di credito ai sensi dell'art. 119 TUB, ma solo da una mail del 18.5.2023 informale, e in ogni caso costituiva fatto notorio che gli Istituti Bancari
pag. 7/14 hanno l'obbligo della conservazione dei documenti limitato al decennio.
2.2.Dichiarava infondata l'eccezione di nullità del preliminare per mancanza di sottoscrizione,
constatando che essa era stata sollevata dai convenuti nella causa di revocatoria ex art. 67
co.II L.fall. intentata nei loro confronti dal e poi ritenuta infondata, poiché Parte_5
i si erano avvalsi del preliminare del 23.08.2012 nella raccomandata del 10.12.2013 e CP_1
nella successiva raccomandata del 21.12.2013 contenente la diffida ad adempiere ex art. 1454
c.c.
2.3.Rilevava che non era stato dimostrato il versamento da parte dell'attore dell'importo di €
100.000,00, essendo a tal fine prova insufficiente e inidonea la fotocopia dell'assegno bancario prodotto.
2.4. Evidenziava che la decisione di presentare domanda di Concordato Preventivo non rendesse impossibile l'adempimento della prestazione dedotta in contratto e, pertanto, non ne impediva la relativa conclusione e il si era obbligato a cedere beni a sé intestati e distinti Pt_1
da quelli intestati alla Pt_2
2.5. Dichiarava infondata la domanda subordinata attorea di restituzione della somma di €
75.000,00, in quanto basata su calcoli contrari alle previsioni del contratto.
3. Avverso tale sentenza il sig. proponeva appello, notificato in data 21.08.24, per i Pt_1
seguenti motivi:
3.1. Con il primo motivo di gravame, censura la violazione degli artt. 1325, comma 1, n. 4,
1350, comma 1, n. 1, 1418, comma 2 e 1351 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. per il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto preliminare di permuta perché privo della sottoscrizione delle parti e per aver contestualmente travisato le allegazioni processuali,
affermando che l'eccezione de quo sarebbe stata ex adverso sollevata in altro differente giudizio inerente alla causa di revocatoria fallimentare intentata nei confronti degli originari convenuti dal . Parte_5
pag. 8/14 Ribadiva al riguardo di aver aderito a tale eccezione già sollevata dai convenuti in sede di comparsa di costituzione e risposta di primo grado e che non dovevano essere valorizzati gli esiti della valutazione in ordine alla relativa fondatezza poiché formulati in un giudizio diverso.
3.2. Con il secondo motivo, censura la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2727 e ss c.c.,
nonché dell'art. 210 c.p.c., per non avere il tribunale ritenuto dimostrata la dazione da parte del in favore degli appellati della somma di € 100.000,00 in esecuzione del preliminare Pt_1
di permuta concluso.
Rileva, invece, che tale corresponsione doveva ritenersi dimostrata per stessa ammissione di in due raccomandate indirizzate all'appellante e da considerare quali Parte_3
elementi indiziari.
Censura inoltre il rigetto dell'istanza di esibizione degli estratti conto degli originari convenuti, adducendo che l'istanza, diversamente da quanto statuito dal tribunale, non era rivolta all'istituto di credito ma ai sig.ri personalmente. Parte_3
3.3. Con il terzo motivo, censura la violazione degli artt. 1463 e 1466 c.c. in relazione all'art. 168 L.F. nonché agli artt. 1218, 1420, 1321 e 2325 c.c. e 132 c.p.c. per non aver valutato la natura inscindibile delle prestazioni del Lago e della e per aver erroneamente Parte_2
attribuito al le prestazioni contrattualmente riservate alla in violazione dei Pt_1 Pt_2
principi di autonomia patrimoniale e soggettiva, omettendo di dichiarare l'impossibilità
sopravvenuta di adempiere a carico della e di estenderla all'intero contratto. Pt_2
Evidenzia che l'impossibilità assoluta di adempiere derivava pacificamente dal fatto che il
12.09.2013 la aveva presentato domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma Pt_2
6, L.F., subendo il divieto previsto dall'art. 168 L.F., di pagare i creditori anteriori rispetto alla domanda di Concordato, tra cui la che era in particolare Controparte_3
titolare della ipoteca volontaria sui beni della società; ipoteca che invece doveva essere pag. 9/14 previamente cancellata secondo quanto previsto dal contratto.
3.4. Con il quarto motivo, censura, per mancanza di idonea motivazione, il rigetto della domanda formulata in via subordinata di restituzione della somma trattenuta indebitamente da di € 75.000,00, pari al 25 % dell'acconto previsto dal contratto preliminare Parte_3
di permuta pari ad € 300.000,00.
3.5. Con il quinto motivo, in caso di riforma della sentenza di primo grado, chiede la condanna di alla rifusione delle spese di primo e secondo grado. Parte_3
4. Si costituivano in grado di appello i sig.ri ed , chiedendo il Controparte_1 CP_2
rigetto del gravame, contestandone il merito in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché
riproponendo le eccezioni e le domande formulate in primo grado ex art. 346 c.p.c..
Formulavano, altresì, appello incidentale condizionato, chiedendo, previo accertamento della risoluzione del preliminare di cui è causa ex art. 1454 c.c. per inadempimento del Lago, la condanna di quest'ultimo al pagamento in loro favore dell'integrale risarcimento del danno subito pari ad € 260.000,00, oltre rivalutazione ed interessi.
5. La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 16.06.2025
(tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
6. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione d'appello per difetto dell'avvertimento previsto dall'art. 163, n. 7 c.p.c., letto in combinato disposto con l'art. 347
c.p.c., così come novellato dall'art. 3 D.lgs n. 164/2024.
Ciò in quanto, la costituzione degli appellati è avvenuta in data 27.11.24 e dunque tempestivamente, nel rispetto dei 20 giorni prima dell'udienza di comparizione del 10.02.25,
così sanando l'irregolarità della vocatio in ius dell'appello.
7. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata pag. 10/14 sentenza
8. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello, atteso che lo stesso inerisce alla prova da parte del del pagamento della somma di € 100.000,00, a titolo di caparra Pt_1
(asseritamente) versata in esecuzione del preliminare di permuta concluso tra le parti;
dimostrazione evidentemente fondante la richiesta restitutoria del Pt_1
La decisione sul punto risulta dirimente e assorbente rispetto alle altre doglianze formulate dall'appellante al primo e al terzo motivo di impugnazione, dal momento che non è in discussione tra le parti che il contratto preliminare non sia più in essere: per il Lago in quanto affetto da nullità per difetto della forma solenne o risolto per sopravvenuta impossibilità ad adempiere;
per per essere il contratto risolto ex art. 1454 c.c. per Persona_2
inadempimento del Lago (tanto che i beni sono stati ceduti a terzi).
Ebbene, nella specie, come rilevano i coniugi , il non ha dimostrato la Parte_3 Pt_1
corresponsione in loro favore di detta caparra.
Invero, la copia dell'assegno prodotto dall'originario attore/odierno appellante (doc. 8
appellante) risulta privo di luogo e data e non vi è prova della consegna, né del relativo incasso.
È notorio che un assegno bancario privo di data o firme non ha valore legale come mezzo di pagamento e non prova l'avvenuto pagamento. In particolare, un assegno privo di data è
considerato nullo come titolo di credito e, nei rapporti tra chi lo ha emesso e il beneficiario,
vale solo come promessa di pagamento.
Ciò posto, nemmeno sono in tale quadro valorizzabili le due raccomandate (sub doc. 6 e 7
appello) inviate dai legali degli originari convenuti in data 03.03.14 e 18.03.22 e indirizzate al in quanto inidonee a dimostrare la pretesa corresponsione della somma di € 100.000,00 Pt_1
e ciò a prescindere dal fatto che non siano state sottoscritte dagli appellati, ma dal solo Legale.
pag. 11/14 Infatti, in entrambe le missive non risulta che vi sia espresso riferimento all'importo di cui è
causa, né, segnatamente, agli autori di tale dazione e alla data della relativa ricezione.
In particolare la raccomandata doc. 6, fa riferimento al contenzioso tra il e Parte_5
gli appellati e indica il come estraneo, mentre laddove si riferisce alla caparra Pt_1
confirmatoria e alla volontà di trattenerla stante l'inadempimento dell'appellante, non contiene alcuna indicazione del soggetto dal quale la somma era stata ricevuta.
La raccomandata sub doc. 7, indirizzata anche a riferisce della riscossione della somma Pt_2
di € 400.000,00 ancora una volta senza indicarne il soggetto erogante.
Nessuna contraddizione – da cui evincersi l'avvenuta ricezione della somma in questione - è
poi contenuta nella comparsa di costituzione di primo grado, laddove gli appellati hanno contestato di avere avuto l'importo dal mentre la domanda di “trattenere integralmente Pt_1
la caparra confirmatoria ricevuta” non contiene alcuna indicazione del soggetto che l'ha versata, tenuto conto del fatto che parte del contratto preliminare era anche Pt_2
D'altro canto, come osservato dal giudice di primo grado, nel procedimento di revocatoria fallimentare (doc. 5 appellati) il Curatore del aveva agito per l'importo di Parte_5
€ 400.000,00 versato da con fondi della società e il Tribunale ha accolto la domanda Parte_2
per € 300.000,00, somma per la quale era stato provato il versamento, mentre per il restante importo di € 100.000,00 il rigetto era fondato sulla mancanza di tale prova e “non perché
taluno avesse sostenuto che tale importo era stato pagato dal con denari propri” (come Pt_1
osservato dal primo giudice).
In sostanza, dunque, il (sin dal primo grado) ha unicamente affermato di aver pagato, Pt_1
senza fornire prove concrete e inequivocabili a sostegno della sua affermazione.
8.2. Inammissibile è l'ordine di esibizione sul quale ha insistito l'appellante nel presente grado di giudizio.
pag. 12/14 Difatti l'ordine alla parte o al terzo di esibire un documento, ai sensi dell'art 210 cpc trova indefettibile presupposto nell'indispensabilità del documento stesso, nel senso che la situazione processuale sia tale da non consentire altrimenti il conseguimento di quella prova.
E' invece evidente che il ben avrebbe potuto e dovuto depositare i propri estratti conto Pt_1
dimostrativi dall'asserita uscita di denaro dal proprio conto corrente. Ciò che non ha fatto.
Si evidenzia in ogni caso che in tale richiesta istruttoria l'appellante, oltre ad avere inammissibilmente ampliato il lasso temporale di riferimento (avendo fatto riferimento in primo grado al periodo “ricompreso tra Settembre e Ottobre 2013”, mentre in appello al diverso periodo “che va da Settembre a Dicembre 2013”), non vi è individuazione del c/c da esibire, essendo genericamente indicato l'estratto del c/c degli appellati dove l'assegno di €
100.000,00 sarebbe stato accreditato.
9. Il quarto motivo non è invece accoglibile, poiché, fermo il pagamento non contestato in causa della somma di € 300.000,00 a titolo di acconto da parte di non vi è alcuna prova Pt_2
del pagamento di € 100.000,00 da parte del di talché la somma di € 75.000,00 richiesta Pt_1
subordinatamente in restituzione dall'appellante principale, manca della dimostrazione del suo presupposto (il versamento, appunto, di € 100.000,00).
10. Il quinto motivo afferente alle spese di lite è assorbito dal rigetto integrale della presente impugnazione.
11. Dall'infondatezza del gravame formulato in via principale discende, da ultimo,
l'assorbimento delle doglianze riproposte ex art. 346 c.p.c. e dei motivi di gravame formulati in via di appello incidentale condizionato dai coniugi . Parte_6
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore delle parti appellate facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni negli importi medi dello pag. 13/14 scaglione di riferimento secondo il valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria in tale grado non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,
così provvede:
1- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma, con le precisazioni di cui sopra, la sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 402/2024 del 16-19/02/2024;
2- Condanna la parte appellante a rifondere alle parti appellate Parte_1 Controparte_1
ed le spese di lite del presente grado, liquidate in € 9.991,00 per compensi CP_2
professionali oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali ex lege, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'atto di citazione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23 giugno 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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