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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1190/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1190/2025 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] in [...], residente Parte_1 C.F._1 in Imola (BO), Via Purocelo N. 11/A
e
(C.F. nato il [...] in [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente in [...], entrambi assistiti, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Tonelli
( ) ed elettivamente domiciliati presso e nel suo Studio in Castel del Rio (BO), C.F._3
Via A. Giovannini N. 16/A
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10/04/2025;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 27/01/2025contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
pagina 1 di 5 Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
pagina 2 di 5
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Parte_1
Faenza (RA) e nato il [...] in [...] che hanno Parte_2
contratto matrimonio in data 04/06/2011 a IMOLA, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Imola (BO) al n.34, parte I, anno 2011.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente, come già di fatto vivono, nel reciproco rispetto;
2. Assegna la casa coniugale, sita in Imola, Via Purocelo N. 11/A, in comproprietà tra i coniugi, alla
Sig.ra sino all'indipendenza economica dei figli, essendosi il marito già trasferito altrove Pt_1
portando con sé i propri oggetti ed effetti personali;
3. Affida i figli e ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 Persona_2
prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione familiare. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e cureranno, di comune accordo, l'educazione,
l'istruzione ed il mantenimento dei figli minori, seguendo le loro naturali inclinazioni;
4. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- per tre pomeriggi infrasettimanali, compreso pernottamento, compatibilmente con gli impegni e i desideri dei medesimi, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà presso l'istituto scolastico e a fine settimana alterni;
- le vacanze natalizie potranno essere trascorse dai figli ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- per quanto riguarda le festività pasquali, la madre ed il padre potranno tenere con sé i minori, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi che dovranno ricomprendere, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane, anche consecutive;
il tutto, comunque, secondo i desideri espressi dai figli. I relativi periodi andranno comunicati entro il 31 maggio di ogni anno;
5. Obbliga il padre a contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando la somma di €. 600,00 mensili (€. 300,00 cadauno), da corrispondersi sino alla loro indipendenza economica;
pagina 3 di 5 6. Prende atto che i coniugi concordano che il Sig. provvederà all'adempimento del proprio Parte_2
obbligo contributivo nel mantenimento ordinario dei figli nella misura sopra indicata corrispondendo per intero, anche per la quota di spettanza della Sig.ra pari a €. 603,00 mensili circa), le rate Pt_1
del mutuo ipotecario e del finanziamento contratti per l'acquisto, la ristrutturazione e arredo dell'immobile in comproprietà (1.206,00 complessivi mensili circa), importi già attualmente regolati sul C/C N. 68184/1000/00004743, intestato al Sig. a far data dal mese di gennaio 2026, Parte_2
mese successivo all'estinzione del finanziamento sopra citato (ultima rata 1 dicembre 2025), il Sig. inizierà a versare alla moglie a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma Parte_2 complessiva di €. 210,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a continuare a corrispondere per intero la rata mensile del mutuo ipotecario;
7. Dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli saranno suddivise al 50% tra i genitori applicandosi per la loro determinazione il Protocollo in uso al Tribunale di Bologna da intendersi integralmente richiamato;
8. Stabilisce che l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sig. Parte_1
9. Prende atto che il Sig. attribuisce in proprietà alla moglie l'auto Lancia Y TG GA939KR, Parte_2
già alla stessa in uso;
10. Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa economica a titolo di alimenti e/o mantenimento.
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di IMOLA (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IMOLA (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
14.5.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1190/2025 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] in [...], residente Parte_1 C.F._1 in Imola (BO), Via Purocelo N. 11/A
e
(C.F. nato il [...] in [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente in [...], entrambi assistiti, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Tonelli
( ) ed elettivamente domiciliati presso e nel suo Studio in Castel del Rio (BO), C.F._3
Via A. Giovannini N. 16/A
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10/04/2025;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 27/01/2025contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
pagina 1 di 5 Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
pagina 2 di 5
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Parte_1
Faenza (RA) e nato il [...] in [...] che hanno Parte_2
contratto matrimonio in data 04/06/2011 a IMOLA, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Imola (BO) al n.34, parte I, anno 2011.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente, come già di fatto vivono, nel reciproco rispetto;
2. Assegna la casa coniugale, sita in Imola, Via Purocelo N. 11/A, in comproprietà tra i coniugi, alla
Sig.ra sino all'indipendenza economica dei figli, essendosi il marito già trasferito altrove Pt_1
portando con sé i propri oggetti ed effetti personali;
3. Affida i figli e ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 Persona_2
prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione familiare. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e cureranno, di comune accordo, l'educazione,
l'istruzione ed il mantenimento dei figli minori, seguendo le loro naturali inclinazioni;
4. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- per tre pomeriggi infrasettimanali, compreso pernottamento, compatibilmente con gli impegni e i desideri dei medesimi, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà presso l'istituto scolastico e a fine settimana alterni;
- le vacanze natalizie potranno essere trascorse dai figli ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- per quanto riguarda le festività pasquali, la madre ed il padre potranno tenere con sé i minori, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi che dovranno ricomprendere, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane, anche consecutive;
il tutto, comunque, secondo i desideri espressi dai figli. I relativi periodi andranno comunicati entro il 31 maggio di ogni anno;
5. Obbliga il padre a contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando la somma di €. 600,00 mensili (€. 300,00 cadauno), da corrispondersi sino alla loro indipendenza economica;
pagina 3 di 5 6. Prende atto che i coniugi concordano che il Sig. provvederà all'adempimento del proprio Parte_2
obbligo contributivo nel mantenimento ordinario dei figli nella misura sopra indicata corrispondendo per intero, anche per la quota di spettanza della Sig.ra pari a €. 603,00 mensili circa), le rate Pt_1
del mutuo ipotecario e del finanziamento contratti per l'acquisto, la ristrutturazione e arredo dell'immobile in comproprietà (1.206,00 complessivi mensili circa), importi già attualmente regolati sul C/C N. 68184/1000/00004743, intestato al Sig. a far data dal mese di gennaio 2026, Parte_2
mese successivo all'estinzione del finanziamento sopra citato (ultima rata 1 dicembre 2025), il Sig. inizierà a versare alla moglie a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma Parte_2 complessiva di €. 210,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a continuare a corrispondere per intero la rata mensile del mutuo ipotecario;
7. Dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli saranno suddivise al 50% tra i genitori applicandosi per la loro determinazione il Protocollo in uso al Tribunale di Bologna da intendersi integralmente richiamato;
8. Stabilisce che l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sig. Parte_1
9. Prende atto che il Sig. attribuisce in proprietà alla moglie l'auto Lancia Y TG GA939KR, Parte_2
già alla stessa in uso;
10. Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa economica a titolo di alimenti e/o mantenimento.
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di IMOLA (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IMOLA (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
14.5.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla pagina 4 di 5 pagina 5 di 5