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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/12/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Controversie di Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Silvana D.Ferrentino in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n.3602/2025 Ruolo di Affari contenziosi civili
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t.,rappresentata e difesa dall'avv.M.Cundari
E rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.A.IIrillo
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 26.8.2025 la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.289/2025, emesso dal Tribunale di Cosenza, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.736,44 a titolo di differenze retributive.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituendosi l'opposto rappresentava l'intervenuta conciliazione.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa veniva decisa.
Va dichiarata cessata la materia del contendere essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo atteggiandosi l'opposizione a decreto ingiuntivo come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento ,con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza ,dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Nel caso, pertanto,come quello in esame in cui nel corso del giudizio avviene il pagamento ,il giudice deve revocare il decreto.
Spese compensate come da richiesta congiunta.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere.
Revoca il decreto opposto.
Compensa le spese.
Cosenza,19.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino.
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Controversie di Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Silvana D.Ferrentino in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n.3602/2025 Ruolo di Affari contenziosi civili
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t.,rappresentata e difesa dall'avv.M.Cundari
E rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.A.IIrillo
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 26.8.2025 la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.289/2025, emesso dal Tribunale di Cosenza, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.736,44 a titolo di differenze retributive.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituendosi l'opposto rappresentava l'intervenuta conciliazione.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa veniva decisa.
Va dichiarata cessata la materia del contendere essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo atteggiandosi l'opposizione a decreto ingiuntivo come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento ,con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza ,dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Nel caso, pertanto,come quello in esame in cui nel corso del giudizio avviene il pagamento ,il giudice deve revocare il decreto.
Spese compensate come da richiesta congiunta.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere.
Revoca il decreto opposto.
Compensa le spese.
Cosenza,19.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino.