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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/07/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
n. R.G. procedimento unitario 161-1/2025
Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:
Dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano Giudice del.
Dott.ssa Rosa Napolitano Giudice nel procedimento unitario n. RG 161-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Trocchia (NA), alla via Casaliciello 4, rappresentato e difeso dell'Avv. Claudio Liguori con l'assistenza del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento Avv. Giovanni De Vivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione controllata del proprio Parte_1
patrimonio in data 10.06.2025; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in
Pollena Trocchia a e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;
rilevato che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, giacchè a fronte di un patrimonio costituito dal reddito di lavoro dipendente, nonché da un bene mobile registrato sussiste una debitoria di circa euro 90.006,15 ( al netto dei compensi del gestore della crisi e dell'advisor legale), e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
1 ritenuto, pertanto, che lo stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c)
e 268 comma 1 CCI, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; rilevato che nel ricorso vengono individuate quale spese necessarie per il mantenimento personale e familiare per euro 2.100,00;
considerato che
la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII : tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma
4 l. b) CCII. A tal fine, il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica del ricorrente e della sua famiglia da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro 60 giorni, in caso di mutamento delle circostanze già esaminate;
ritenuto che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;
ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione letti gli artt. 268 e ss. CCII;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio (C.F. Parte_1
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Casaliciello 4,
NOMINA
2 Giudice Delegato la dott.ssa Rosa Napolitano
NOMINA liquidatore l'Avv. Giovanni De Vivo
ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio non superiore a 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;
DISPONE
- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;
DICHIARA inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione
DISPONE
- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia pari ad euro 2.100,00 come provvisoriamente determinano e salva eventuale rivalutazione a cura del giudice delegato;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
3 - che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;
DISPONE
- CHE IL LIQUIDATORE:
1) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
2) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
3) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
4) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
5) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
6) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
DISPONE che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza
4 rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del
Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori
(sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni Email_1
prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza
DISPONE che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
DISPONE
Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Paduano
Il Presidente dott. ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
n. R.G. procedimento unitario 161-1/2025
Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:
Dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano Giudice del.
Dott.ssa Rosa Napolitano Giudice nel procedimento unitario n. RG 161-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Trocchia (NA), alla via Casaliciello 4, rappresentato e difeso dell'Avv. Claudio Liguori con l'assistenza del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento Avv. Giovanni De Vivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione controllata del proprio Parte_1
patrimonio in data 10.06.2025; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in
Pollena Trocchia a e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;
rilevato che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, giacchè a fronte di un patrimonio costituito dal reddito di lavoro dipendente, nonché da un bene mobile registrato sussiste una debitoria di circa euro 90.006,15 ( al netto dei compensi del gestore della crisi e dell'advisor legale), e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
1 ritenuto, pertanto, che lo stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c)
e 268 comma 1 CCI, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; rilevato che nel ricorso vengono individuate quale spese necessarie per il mantenimento personale e familiare per euro 2.100,00;
considerato che
la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII : tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma
4 l. b) CCII. A tal fine, il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica del ricorrente e della sua famiglia da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro 60 giorni, in caso di mutamento delle circostanze già esaminate;
ritenuto che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;
ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione letti gli artt. 268 e ss. CCII;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio (C.F. Parte_1
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Casaliciello 4,
NOMINA
2 Giudice Delegato la dott.ssa Rosa Napolitano
NOMINA liquidatore l'Avv. Giovanni De Vivo
ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio non superiore a 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;
DISPONE
- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;
DICHIARA inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione
DISPONE
- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia pari ad euro 2.100,00 come provvisoriamente determinano e salva eventuale rivalutazione a cura del giudice delegato;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
3 - che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;
DISPONE
- CHE IL LIQUIDATORE:
1) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
2) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
3) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
4) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
5) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
6) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
DISPONE che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza
4 rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del
Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori
(sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni Email_1
prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza
DISPONE che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
DISPONE
Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Paduano
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