Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 08/05/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 7846/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , rappr. e dif. dagli avv.ti, Parte_1 C.F._1
Annarita Billwiller, (CF: ) e Ivana Cervone, (CF: C.F._2
), unitamente ai quali elettivamente domicilia al Corso Garibaldi, C.F._3
73, in Portici (Na), presso lo studio legale Fontanarosa & Associati, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
C.F. , con sede in Roma, Via Colli Controparte_1 P.IVA_1
Portuensi n. 442, in persona del legale rapp.te pro-tempore dott.ssa Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Colagreco, del Foro di Roma, C.F:
[...]
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, sito in C.F._4
Fiumicino, alla Via delle Sogliole n. 21, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento illegittimità sanzioni disciplinari conservative
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In particolare, il ricorrente ha dedotto:
- di essere dal 1.04.2007 dipendente della , società operante nel Controparte_1
settore dei servizi ausiliari del trasporto aereo, CCNL del trasporto aereo, Parte specifica handlers, con mansione e qualifica di impiegato, livello 4°, presso l'aeroporto di Napoli, orario full time;
- di aver ricevuto in data 9 settembre 2021 una lettera di contestazione, con la quale veniva contestato che in data 1 settembre 2021 a seguito di visita richiesta all' non CP_3
veniva trovato dal medico di controllo;
- di aver fornito le proprie giustificazioni in data 4 ottobre 2021 ma, all'esito, il datore di lavoro, erogava la sanzione disciplinare della multa di 4 ore di retribuzione;
- di aver ricevuto in data 30.09.2021 una nuova lettera di contestazione, con la quale veniva contestato il ritardo nell'espletamento della prestazione lavorativa, con conseguente ritardo delle operazioni e dei voli, sia in data 13 agosto 2022 che in data
30.09.2022;
- di aver fornito le proprie giustificazioni in data 4 ottobre 2021 ma, all'esito, il datore di lavoro, erogava la sanzione disciplinare della sospensione di 1 giorno dal servizio e retribuzione;
- di aver ricevuto in data 19 gennaio 2022 una ulteriore lettera di contestazione, con la quale veniva contestato che in data 17 gennaio 22 apriva in ritardo il banco check-in, causando disservizi, una lunga fila di passeggeri e la chiusura in ritardo del volo;
- di aver chiesto di essere assistito dal sindacato UGL e di aver partecipato all'incontro il
16 febbraio 2022 ma, all'esito, il datore di lavoro, erogava la sanzione disciplinare della sospensione di 1 giorno dal servizio e retribuzione;
Nel merito ha contestato la tardività, nonché la mancanza di proporzionalità e l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari.
Tanto premesso ha adito il tribunale rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la società convenuta che ha chiesto rigettarsi il ricorso in quanto infondato e comunque inammissibile.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, previo deposito di note di discussione, disposta la trattazione scritta, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, la causa è decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative, segnatamente, della multa di 4 ore di retribuzione e della sospensione di 1 giorno dal servizio e dalla retribuzione irrogate al ricorrente in data
5.10.2021, nonché della sospensione di 1 giorno dal servizio e dalla retribuzione irrogata al ricorrente in data 22.2.22, tutte ai sensi dell'art. H36 del vigente C.C.N.L. del
Trasporto Aereo - Sezione Handlers.
E' necessario partire dal tenore delle contestazioni sollevate al ricorrente.
Con contestazione datata 30 settembre 2021 (doc. 2 prod. ric.), il datore di lavoro contestava al ricorrente:
“ a) risulta alla scrivente che ella in data 13 agosto in turno in qualità di addetto di scalo dalle ore 14 alle ore 22, si presentava ai banchi di accettazione transavia con 20 minuti di ritardo, causando peraltro la chiusura ritardata del volo poi assistito e contravvenendo, altresì a quanto previsto dalle regolamentazioni aziendali in materia.
Con la medesima contestazione datata 30 settembre 2021, il datore di lavoro contestava al ricorrente anche quanto accaduto il giorno stesso: “b) In data odierna, in turno dalle dedicato alle accettazioni del volo BA2607 il dipendente si presentava in ritardo alla postazione aprendo il banco chek in alle 08.48, come risulta dal sistema operativo del vettore di riferimento.
Quanto accaduto costituisce a tutti gli effetti una violazione dell'art. h35- Doveri del dipendente del CCNL, che al punto 5 prevede tassativamente che :per l'esecuzione dei servizi e per l'accettazione (e l'imbarco) dei passeggeri, deve seguire esclusivamente quanto previsto dalle procedure fissate dal datore di lavoro e dall' ART H36-
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI che al punto 6) lettera a) recita : non osservare l'orario di lavoro , ritardandone l'inizio, anticiparne la cessazione , sospenderlo o protrarlo salvo che non costituisce più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi.”.
In data 4 ottobre 2021, il ricorrente forniva le proprie giustificazioni del seguente tenore:
“… in merito al presunto addebito del 13.08.2021 si contesta l'asserito ritardo. Sul punto si evidenzia che laddove ci dovessero essere dei ritardi, dovuti al ritardo del volo precedente o causati dalle procedure OV 19, l'organizzazione aziendale prevede che i coordinatori in servizio essendo all'interno del ciclo produttivo come rampisti, addetti al check in ecc, possono sostituire l'addetto in ritardo, cosa non avvenuta nel caso di cui sopra.
Altresì inveritiero il secondo degli addebiti contestati, E difatti, il sottoscritto si tratteneva, per qualche minuto, presso l'ufficio preposto al fine di recuperare il materiale operativo per la procedura covid 19, visto che tale procedura era variata il giorno precedente, prevedendo una conferma nel sistema da parte dell'addetto che prima non era previsto.
Lo stesso si recava presso i banchi British, ovvero il 13/14/15, ma si accorgeva, chiedendo alle colleghe del chek in, che tale procedura era stata spostata presso i banchi 45.46 e 47. Facendo qualche minuto di ritardo per recarsi agli stessi e spiegare l'accaduto alla collega .”. Testimone_1 All'esito della procedura disciplinare, il datore di lavoro in data 5 ottobre 2021 erogava il provvedimento di disciplinare della sospensione di un giorno dal servizio e dalla retribuzione.
Con precedente contestazione disciplinare datata 9 settembre 2021 (doc. 1 prod. ric,) la società contestava quanto accaduto il 1 settembre 2022 e precisamente:
“risulta alla scrivente che Ella, in data 1 settembre us a seguito di regolare visita medica richiesta all' non veniva trovato dal medico di controllo (Assente CP_3
all'indirizzo) presso il domicilio comunicato e confermato alla scrivente quale indirizzo di reperibilità ai fini degli eventuali accertamenti. Quanto accaduto costituisce a tutti gli effetti una violazione dell'art H36- Provvedimenti disciplinari, del CCNL che al punto 6, lett J recita… non essere trovato al proprio domicilio da parte del medico di controllo….”.
In data 4 ottobre 2021, il ricorrente consegnava una nota di giustificazione con la quale deduceva:
“in merito al presunto addebito del 01.11.2021 a seguito dell'incidente stradale di cui sono stato vittima e refertato all'ospedale Cardarelli di Napoli il 30/08/2021, nel trascorrere la mia convalescenza all'indirizzo dichiarato, il giorno 01.02.2021 alle ore
17.00 circa mi recavo urgentemente presso la residenza di mio padre che risiede alla
[...]
alla via Veterinella 125/b in Provincia di Latina accompagnato dalla Controparte_4
mia ragazza in quanto raggiunto da un calo di pressione a seguito Persona_1
della notizia del mio incidente, più volte tentavo di chiamarlo senza ricevere alcuna risposta, essendo anche beneficiario della legge 104 di mio padre. Pertanto, nel momento di apprensione in cui mi sono trovato, mio malgrado ho dovuto lasciare il domicilio dichiarato e nello stesso tempo non ho avuto la lucidità per poter dichiarare il nuovo indirizzo presso cui mi stavo recando”.
All'esito della procedura disciplinare, il datore di lavoro in data 5 ottobre 2021 erogava il provvedimento disciplinare della multa di 4 ore.
Infine, con ultima contestazione disciplinare datata 19 gennaio 2022 (doc. 3 prod. ric.) veniva contestato quanto segue: “Risulta alla scrivente che , in data 17 gennaio u.s in turno in qualità di Addetto di Pt_2
scalo dalle ore 11.30 alle ore 19.30 assegnato alle operazioni di accettazione passeggeri del volo HV6412, procedeva all'apertura del banco chek-in alle ore 11.51, anziché alle ore 11.30, determinando lunghe code di passeggeri in attesa di accettazione e tardando, altresì, la chiusura del volo summenzionato. Quanto accaduto, oltre alle rimostranze e all'applicazione di penali da parte del vettore cliente, costituisce a tutti gli effetti una violazione dell'art H)35 Doveri del dipendente, che al primo capoverso recita quanto segue: il lavoratore deve svolgere la propria attività … usando la necessaria diligenza e rientra altresì fra le infrazioni individuate dall'art. H 36
Provvedimenti Disciplinari, che al punto 6. Lettera b) recita quanto segue: “non seguire le istruzioni ricevute salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi.”.
A seguito della richiesta del ricorrente, in data 16 febbraio 2022 si teneva un incontro tra le parti, ai sensi dell'art. 7 legge 300/70, nel quale il ricorrente forniva le proprie giustificazioni.
All'esito della procedura disciplinare e della successiva audizione in sede sindacale, il datore di lavoro in data 22 febbraio 2022 erogava il provvedimento disciplinare della sospensione di 1 giorno dal servizio e dalla retribuzione.
Tanto premesso, va puntualizzato che l'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5
L. n.604/66 (arg., ex plurimis, da Cass., Sez lav.17.8.2002 n.11153).
Orbene, nel caso in esame, già sulla scorta delle giustificazioni rese dal lavoratore al datore di lavoro, può rilevarsi che i fatti addebitati (i ritardi e l'assenza alla visita fiscale), in sostanza, non sono contestati, avendo, più che altro, il dipendente fornito delle spiegazioni in relazione alle sue condotte.
I fatti oggetto delle contestazioni, comunque, sono stati confermati anche dai testi escussi. Il testimone di parte ricorrente ha dichiarato: “ADR: sono la Per_1 Parte_3
compagna convivente del ricorrente da 5/6 anni e sua collega di lavoro da 17/18 anni;
in merito all'episodio contestato nel giorno 13.8.21 non ricordo di esser stata presente in quel turno di lavoro quindi non posso riferire nulla al riguardo;
anche nell'occasione dell'episodio del 30.9.21 e di quello dell'17.1.22 non ricordo se ero in turno in quei giorni e quindi nulla posso riferire;
in ordine alla visita fiscale posso riferire che il mio compagno era in malattia a casa per un incidente stradale in scooter;
suo padre che è titolare di legge 104, avendo saputo dell'incidente aveva avuto un malore e poichè non rispondeva al telefono e abita in un paese nel Lazio, e ci Controparte_5 CP_4
siamo preoccupati e io ho accompagnato il mio compagno in auto a casa del padre;
era il mio compagno che si occupava del padre che dopo qualche mese rispetto a questo episodio è deceduto;
ho dovuto guidare io in quanto lui aveva varie escoriazioni anche sul piede e non poteva indossare le scarpe;
siamo partiti verso le 15,30 e siamo tornati in serata;
in seguito abbiamo saputo che era passato il medico per la visita fiscale;
non ricordo se per il malore di mio suocero fu fatto un certificato medico.”.
Con riferimento all'episodio in questione, va evidenziato, in primo luogo, che l'assenza del ricorrente alla visita fiscale risulta dalla certificazione in atti e comunque non è contestata (doc. 8 prod. convenuta).
Quanto dichiarato dalla testimone, a conferma della versione dei fatti fornita dal lavoratore in sede di giustificazioni, invero, non esime il lavoratore da responsabilità al riguardo, non essendo stata prodotta nessuna certificazione medica attestante il malore del padre del ricorrente in quella data e soprattutto comprovante una urgenza tale da giustificare l'allontanamento del dipendente dal suo domicilio e la conseguente assenza alla visita domiciliare disposta del medico dell' CP_3
Al riguardo l'art. H 36 del CCNL di settore al comma 6 dispone espressamente che:
“Non essendo possibile fissare tutte le ipotesi di mancanze che costituiscono infrazioni disciplinari, vengono esemplificate le più comuni e frequenti, in relazione al tipo di lavoro aeroportuale, agli effetti della applicazione dei provvedimenti di cui ai paragrafi
4 (richiamo scritto) e 5 (multa e sospensione)”; fra queste esemplificazioni, alla lettera j è prevista proprio l'ipotesi di non essere trovato al proprio domicilio da parte del medico di controllo di cui all'art. 5, Statuto dei Lavoratori.
Il precedente comma 5 prevede, poi, espressamente che tra le fattispecie per le quali è prevista, sin dalla prima infrazione, la sanzione disciplinare della multa rientrano quelle esemplificate ai punti d, e, f, g, h, i, j.
Pertanto, essendo pacifica l'assenza del ricorrente alla visita del medico dell ed CP_3
irrilevante la motivazione addotta dal lavoratore a giustificazione dell'assenza, la sanzione della multa di 4 ore di retribuzione, inflitta in relazione all'episodio in questione, espressamente prevista dalla norma del CCNL, appare legittima e proporzionata.
Per questo capo di domanda, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto agli altri episodi contestati, va, in primo luogo, rilevata la tempestività delle contestazioni avuto riguardo al breve lasso temporale intercorso, anche rispetto al primo episodio (del 13.8.21), tra i fatti e la contestazione.
Passando al merito, il testimone di parte convenuta ha riferito: “ADR: Testimone_2
sono dipendente della convenuta da maggio 2015 e attualmente sono capo area;
sono io che ricevo le segnalazioni dai coordinatori in turno sulle operazioni svolte dai vari addetti e se riscontro qualche anomalia sollevo la contestazione;
ricordo che nei fatti di causa mi fu segnalato dal coordinatore che l'addetto che era il sig. aveva Parte_1
svolto le operazioni di sua competenza con ritardo comportando il ritardo del volo;
in tal caso la società può essere passibile di penale;
il ritardo si verifica confrontando la marcatura del badge dell'addetto e l'orario di apertura del banco del Check in che è riscontrabile telematicamente;
inoltre vi è la segnalazione del coordinatore che essendo presente verifica che il banco non è aperto;
a tanto si aggiungono le lamentele dei passeggeri per il ritardo;
nel foglio che mi viene mostrato dalla difesa della convenuta è registrata l'apertura del banco di relativa all'episodio del 17.1.22; in questa CP_6
occasione ci fu un ritardo nella partenza del volo dalle 12,55 alle 13,09; nelle operazioni di check in si tiene conto dei 10 minuti utilizzati dall'addetto per il recupero del materiale necessario per le operazioni di accettazione e nei casi contestati al ricorrente i 10 minuti erano decisamente superati;
inoltre il coordinatore non fu avvisato dal ricorrente del ritardo e non poté disporre una sostituzione dell'addetto all'accettazione; nulla so sulla contestazione relativa all'assenza alla visita fiscale.”.
Il testimone di parte convenuta ha dichiarato: “ADR: sono dipendente Testimone_3
della convenuta dal aprile 2015 con mansioni attualmente di caposcalo;
conosco il ricorrente in quanto anche lui è dipendente della convenuta;
sono a conoscenza delle contestazioni avute dal ricorrente perché per le mansioni che svolgo mi occupo anche della parte disciplinare;
non ricordo le date, ma ricordo gli eventi che hanno condotto all'irrogazione delle sanzioni al ricorrente;
in un caso si trattò di operazioni di volo iniziate in ritardo di 20 minuti da parte del ricorrente, che causò il ritardo del volo;
nell'altro caso si trattò sempre di apertura ritardata delle operazioni di accettazione, in questo caso non ricordo se tale ritardo causò anche la partenza in ritardo del volo;
le operazioni furono iniziate in ritardo perchè il ricorrente si presentò in ritardo ai banchi check in;
il tempo delle operazioni di accettazione è contrattualizzato con le compagnie aeree;
nel caso di specie le operazioni dovevano iniziare due ore prima dell'orario di partenza e chiudersi 40 minuti prima;
quindi duravano, nella regolarità, un'ora e venti;
in questo caso nella postazione del ricorrente si verificò un ritardo nell'apertura delle operazioni e quindi anche della chiusura con gli effetti di cui ho detto sopra;
con riferimento alla compagnia sono stabilite delle penalità in caso di mancato CP_6
rispetto della puntualità; quindi in tal caso il ritardo è finito nella statistica del vettore, tanto so in quanto mi occupo anche di questo;
inoltre i ritardi rilevano anche nella carta servizi Enac per i tempi di attesa dei passeggeri al check in;
non sono a conoscenza della contestazione relativa alla mancata presenza del ricorrente alla visita fiscale;
ADR con riferimento al primo episodio non ricordo l'orario di partenza del volo e se fosse rispettato il tempo di due ore per le operazioni di accettazione ma CP_6
ricordo che il ritardo contestato al ricorrente era di 20 minuti;
ADR confermo che in quel periodo le operazioni di accettazioni prevedevano delle pratiche aggiuntive per
OV che rallentavano le operazioni, ma in quel caso il ritardo era sull'apertura del banco ed era di 20 minuti e ciò risultava alla compagnia;
con riferimento al secondo episodio (volo British) non ricordo se vi fu uno spostamento dei banchi rispetto alla posizione originariamente prevista per motivi di congestione;
in ogni caso l'aeroporto manda un update dei banchi all'ufficio operativo, che ovviamente può avvenire anche all'ultimo momento in base al motivo, ma non a banco già aperto”.
Infine, il testimone di parte ricorrente ha dichiarato: “ADR: sono Testimone_4
collega del ricorrente dal 2015 e svolgo mansioni di impiegata di scalo come lui;
sono a conoscenza di una contestazione disciplinare ricevuta dal ricorrente per un ritardo dell'apertura del check in;
non ricordo la data;
mi è stato riferito dal ricorrente che nel giorno di detta contestazione ero in turno ma io non ricordo se in quella occasione è stato aperto il check in ritardo;
di solito accade che uno degli impiegati di scalo di turno si avvia e apre il check in attrezzando anche i banchi degli altri operatori di scalo che vengono dopo;
almeno io mi comporto così; l'apertura dei banchi contestualmente dipende dalla compagnia aerea, per es. la British vuole che i banchi si aprano contemporaneamente, in tal caso tutti gli impiegati di scalo devono essere presenti per aprire il check in, quindi può capitare che si apra in ritardo se uno degli impiegati di scalo non è presente per un motivo qualsiasi;
non ricordo, come ho detto, se nell'occasione della contestazione al ricorrente via sia stato il ritardo dell'apertura del check in e se sia stato determinato da un ritardo del ricorrente;
a volte capita, ma molto raramente, che il nostro coordinatore ci comunichi, dopo che siamo già arrivati a dei banchi stabiliti, che i banchi sono stati cambiati per cui dobbiamo smontare i banchi, se sono stati già montati e spostarci nella nuova postazione;
nel periodo covid la procedura di check in era molto lunga perché bisognava fare vari controlli ma ciò presuppone che i banchi fossero già aperti.”.
Entrambi i testi di parte convenuta hanno confermato, quindi, lo svolgimento dei fatti contestati in relazione a tutti gli episodi: in particolare, la , con la mansione Tes_2
di Capo Aerea, in ragione della quale riceveva le segnalazioni dai coordinatori in turno sulle operazioni svolte dagli addetti alle operazioni di imbarco, come visto, ha riferito che il ricorrente aveva svolto le operazioni di sua competenza con ritardo, come oggettivamente verificato e provato dall'orario di marcatura del badge dell'addetto e dall'orario di apertura del banco del Check-in, riscontrabili telematicamente e che il ritardo del , nello svolgimento del proprio lavoro, aveva determinato il ritardo Parte_1
della partenza del volo;
conformi le dichiarazioni del teste con la CP_6 Tes_3
funzione attuale di , per la quale si occupa direttamente della parte Parte_4
disciplinare, che ha anche spiegato che le compagnie aeree, prevedono delle penalità in caso di ritardo nello svolgimento delle attività affidate alla ed Controparte_7
inoltre, che il rispetto della puntualità nello svolgimento delle operazioni affidate alla società handlers viene indicata nelle statistiche del vettore ed ha primaria rilevanza nella carta servizi Enac, proprio per i tempi di attesa dei passeggeri al check-in; ha altresì specificato che se è previsto lo spostamento dei banchi rispetto alla posizione originariamente prevista in base all'update inviato dall'aeroporto agli uffici operativi delle imprese, tali spostamenti vengono sempre comunicati in tempo utile per permettere all'operatore di aprire i banchi in orario.
Tale circostanza risulta confermata anche dalla teste di parte ricorrente , che Tes_4
pur non avendo saputo riferire alcunché in relazione agli specifici episodi contestati in quanto non ricordava se era di turno in quei giorni, ha dichiarato che solo eccezionalmente lo spostamento dei banchi viene comunicato dal coordinatore ad apertura già avvenuta senza peraltro confermare che ciò fosse avvenuto nel caso del ricorrente, e che le operazioni di scalo devono essere svolte secondo quanto richiesto dalle compagnie aeree, per esempio, la British vuole che i banchi vengano aperti tutti contemporaneamente, pertanto, tutti gli impiegati devono essere presenti alle postazioni per aprire il banco;
infine, ha riferito che le procedure da seguire per i controlli OV presupponevano il banco già aperto, dunque non avevano potuto determinare il ritardo delle operazioni addebitato al . Parte_1
Pertanto, valutando le risultanze dell'attività istruttoria espletata, risulta provato che le condotte poste in essere dal , come espressamente indicate nelle lettere di Parte_1
contestazione sono sussistenti;
le stesse configurano una violazione dei propri doveri, sanzionabili disciplinarmente, come previsto dal CCNL di categoria (doc. 2 prod convenuta) che prevede, all'ART. H35 - DOVERI DEL DIPENDENTE quanto segue: “Il lavoratore deve svolgere la propria attività secondo le direttive impartite, usando la necessaria diligenza al fine di non procurare alcun danno a persone e cose. ... 5) per l'esecuzione dei servizi e per l'accettazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci, come pure nella fornitura e consegna di beni e servizi deve seguire esclusivamente quanto previsto da norme di legge e dalle procedure fissate dal datore di lavoro e/o dalle Autorità competenti;
... 11) è tenuto ad osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dalla Azienda per il controllo delle presenze;
12) deve svolgere con diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto e delle sue sezioni, nonché le disposizioni aziendali e le istruzioni impartite dai superiori;
... ”
In ordine, poi, al trattamento sanzionatorio l'art. H36 - PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI, espressamente prevede: “1) Il lavoratore che si rende responsabile di azioni o di omissioni, in contrasto con i propri doveri e/o in violazione delle “Norme di
Comportamento”, richiamate dall'art. 36, Parte Generale, e/o dai “Doveri del dipendente”, indicate all'art. H34, Parte Specifica del presente contratto, è passibile di provvedimenti disciplinari”.
In particolare, al numero 6), come già visto, è previsto, per quanto qui interessa, che: “
6) Non essendo possibile fissare tutte le ipotesi di mancanze che costituiscono infrazioni disciplinari, vengono esemplificate le più comuni e frequenti, in relazione al tipo di lavoro aeroportuale, agli effetti della applicazione dei provvedimenti di cui ai paragrafi
4 (richiamo scritto) e 5 (multa e sospensione): a) non osservare l'orario di lavoro, ritardarne l'inizio, anticiparne la cessazione, sospenderlo o protrarlo salvo che non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi;
b) non seguire le istruzioni ricevute salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi.
Il precedente numero 4) prevede che le infrazioni disciplinari esemplificate alle lettere a,
b, e c rientrano tra quelle di minor rilevo punibili con il richiamo scritto.
Infine, il comma 2 prevede che la reiterazione anche non specifica di infrazioni che comportino richiamo verbale, richiamo scritto, multa, determina l'applicazione del provvedimento immediatamente più grave. Dunque, dal combinato disposto delle predette norme contrattuali, si ricava che in questo caso, in cui vi è la reiterazione delle condotte esemplificate alle lettere a) e b), in applicazione del predetto comma 2, al ricorrente andava applicata la sanzione della multa, immediatamente più grave rispetto al richiamo scritto con cui era punibile la singola infrazione di cui alle lettere a e b.
Pertanto, in relazione alle due sanzioni della sospensione di un giorno dal servizio e dalla retribuzione il ricorso va accolto.
Avuto riguardo alla soccombenza reciproca, le spese vengono compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara illegittime e annulla le sanzioni di un giorno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogate il 5.10.21 e il 22.2.22; rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 06/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato