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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 396/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/02/2024 nella causa n. 396/2021 RGL, promossa da:
difeso dall'Avv.to AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI
PARTE OPPONENTE
contro
:
, difeso dall'Avv.to CAMPUS Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI,
PARTE OPPOSTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte opponente ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 85 del 26/2/21 emesso dal Tribunale di Sassari in favore di recante ingiunzione di pagamento per € Controparte_1
12.796,46 oltre interessi e spese a titolo di differenze retributive maturate in forza di quanto statuito dalla sentenza n. 320/20 del Tribunale di Sassari la quale, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti da ha dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio CP_1 maturata per i periodi effettivamente lavorati ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso;
parte opponente ha dedotto l'erroneità dei conteggi svolti dall'opposto per aver fatto decorrere gli scatti di anzianità (fascia 0-2 e 9-14) dal secondo e ottavo anno, per non avere considerato solo i periodi di effettivo servizio a tempo determinato come stabilito in sentenza e non aver escluso i periodi di interruzione;
che la ha elaborato simulazione che tiene CP_2 conto di tutti contratti a tempo determinato sottoscritti dall'opposto dalla quale si evince un dovuto lordo, fino all'immissione in ruolo, di € 2.857,60; ha infine rilevato che dipendente è in aspettativa sindacale dal 1/9/20; ha chiesto che il Tribunale voglia: “previa revoca del Decreto ingiuntivo, rideterminare l'importo 1 dovuto sulla base del prospetto di calcolo corretto elaborato dall'Istituzione Scolastica. Con vittoria di spese”;
− parte opposta si è costituita rilevando la genericità ed Controparte_1 erroneità delle argomentazioni svolte dall'opponente e ha chiesto: “la conferma del D.I. n. 85/2021 e per il rigetto delle avverse opposizioni. Con vittoria di spese ed onorari”;
− nelle note del 12/11/24 parte opposta dà atto della liquidazione di € 1.019,10 in relazione al periodo 2012-2015; con note del 14/11/24 ha riformulato i conteggi riducendo al pretesa ad € 7.083,23 con riferimento ai periodi effettivamente lavorati e del periodo di distacco sindacale;
− la causa, di natura documentale, viene decisa in seguito a discussione.
Ritenuto che:
1. sulla questione di merito, la sentenza n. 320/20 del Tribunale di Sassari passata in giudicato ha statuito: “accerta e dichiara il diritto di al Controparte_1 riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante la successione dei contratti a tempo determinato per i periodi effettivamente lavorati ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo e, per l'effetto, condanna la parte resistente a corrisponderle le differenze conseguentemente maturate a titolo di progressione retributiva in base al CCNL, oltre interessi dal maturato al saldo, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di impugnativa stragiudiziale;
- compensa le spese del giudizio;
”;
2. devono ritenersi pacifici i periodi effettivamente lavorati di cui al doc. 3 di parte opponente, mentre le prospettazioni delle parti divergono in relazione alle modalità di calcolo degli scatti di anzianità sia sotto l'aspetto dell'individuazione del momento di passaggio da una fascia stipendiale all'altra sia sulla valutazione del periodo di servizio;
3. sotto il primo aspetto, ritiene questo giudice di aderire agli argomenti del in quanto condivisibili su un piano logico-matematico: le fasce Parte_1 rilevanti ai fini del caso di specie sono quelle (oggi accorpate) 0-2 e 3-8 e, posto che non appare fondato ritenere che l'arco temporale 3-8 possa decorrere prima dell'effettivo raggiungimento del terzo anno di servizio, allo stesso modo la fascia 0-2 non può che comprendere il periodo che va dal momento 0 ai 2 anni 11 mesi e 29 giorni;
4. quanto al secondo profilo controverso, occorre osservare che la sentenza da cui il presente giudizio trae origine dispone il riconoscimento del servizio effettivamente prestato e, pertanto, tale deve essere considerato ai fini di
2 calcolo non essendo, in ogni caso, possibile alcuna rivalutazione sul punto coperto da giudicato;
5. il calcolo delle differenze deve poi correttamente arrestarsi alla data di immissione in ruolo, essendo oggetto dell'azionata sentenza il solo riconoscimento del servizio pre-ruolo;
6. pur divergendo nell'individuazione dei parametri, parte opposta non contesta la correttezza contabile dei conteggi effettuati dall'opponente (rif. allegati alla nota del 08/05/24) i quali, apparendo conformi ai principi suddetti, possono quindi essere presi a fondamento della presente decisione;
7. essendo pacifico l'intervenuta liquidazione di € 1.019,10 nelle more del giudizio, risultano dovuti a parte opposta € 1.838,50 lordi (€ 2.857,60 - € 1.019,10);
8. il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e parte opponente deve essere condannata a versare l'importo lordo di € 1.838,50;
9. stante la reciproca soccombenza, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 85 del 26/2/21 emesso dal Tribunale di Sassari;
- accerta che parte opposta ha diritto al pagamento di € 2.857,60 lordi, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna parte opponente a pagare in favore dell'opposto l'importo lordo di € 1.838,50, oltre interessi e rivalutazione;
- compensa le spese di lite .
Sassari, 11/02/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/02/2024 nella causa n. 396/2021 RGL, promossa da:
difeso dall'Avv.to AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI
PARTE OPPONENTE
contro
:
, difeso dall'Avv.to CAMPUS Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI,
PARTE OPPOSTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte opponente ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 85 del 26/2/21 emesso dal Tribunale di Sassari in favore di recante ingiunzione di pagamento per € Controparte_1
12.796,46 oltre interessi e spese a titolo di differenze retributive maturate in forza di quanto statuito dalla sentenza n. 320/20 del Tribunale di Sassari la quale, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti da ha dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio CP_1 maturata per i periodi effettivamente lavorati ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso;
parte opponente ha dedotto l'erroneità dei conteggi svolti dall'opposto per aver fatto decorrere gli scatti di anzianità (fascia 0-2 e 9-14) dal secondo e ottavo anno, per non avere considerato solo i periodi di effettivo servizio a tempo determinato come stabilito in sentenza e non aver escluso i periodi di interruzione;
che la ha elaborato simulazione che tiene CP_2 conto di tutti contratti a tempo determinato sottoscritti dall'opposto dalla quale si evince un dovuto lordo, fino all'immissione in ruolo, di € 2.857,60; ha infine rilevato che dipendente è in aspettativa sindacale dal 1/9/20; ha chiesto che il Tribunale voglia: “previa revoca del Decreto ingiuntivo, rideterminare l'importo 1 dovuto sulla base del prospetto di calcolo corretto elaborato dall'Istituzione Scolastica. Con vittoria di spese”;
− parte opposta si è costituita rilevando la genericità ed Controparte_1 erroneità delle argomentazioni svolte dall'opponente e ha chiesto: “la conferma del D.I. n. 85/2021 e per il rigetto delle avverse opposizioni. Con vittoria di spese ed onorari”;
− nelle note del 12/11/24 parte opposta dà atto della liquidazione di € 1.019,10 in relazione al periodo 2012-2015; con note del 14/11/24 ha riformulato i conteggi riducendo al pretesa ad € 7.083,23 con riferimento ai periodi effettivamente lavorati e del periodo di distacco sindacale;
− la causa, di natura documentale, viene decisa in seguito a discussione.
Ritenuto che:
1. sulla questione di merito, la sentenza n. 320/20 del Tribunale di Sassari passata in giudicato ha statuito: “accerta e dichiara il diritto di al Controparte_1 riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante la successione dei contratti a tempo determinato per i periodi effettivamente lavorati ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo e, per l'effetto, condanna la parte resistente a corrisponderle le differenze conseguentemente maturate a titolo di progressione retributiva in base al CCNL, oltre interessi dal maturato al saldo, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di impugnativa stragiudiziale;
- compensa le spese del giudizio;
”;
2. devono ritenersi pacifici i periodi effettivamente lavorati di cui al doc. 3 di parte opponente, mentre le prospettazioni delle parti divergono in relazione alle modalità di calcolo degli scatti di anzianità sia sotto l'aspetto dell'individuazione del momento di passaggio da una fascia stipendiale all'altra sia sulla valutazione del periodo di servizio;
3. sotto il primo aspetto, ritiene questo giudice di aderire agli argomenti del in quanto condivisibili su un piano logico-matematico: le fasce Parte_1 rilevanti ai fini del caso di specie sono quelle (oggi accorpate) 0-2 e 3-8 e, posto che non appare fondato ritenere che l'arco temporale 3-8 possa decorrere prima dell'effettivo raggiungimento del terzo anno di servizio, allo stesso modo la fascia 0-2 non può che comprendere il periodo che va dal momento 0 ai 2 anni 11 mesi e 29 giorni;
4. quanto al secondo profilo controverso, occorre osservare che la sentenza da cui il presente giudizio trae origine dispone il riconoscimento del servizio effettivamente prestato e, pertanto, tale deve essere considerato ai fini di
2 calcolo non essendo, in ogni caso, possibile alcuna rivalutazione sul punto coperto da giudicato;
5. il calcolo delle differenze deve poi correttamente arrestarsi alla data di immissione in ruolo, essendo oggetto dell'azionata sentenza il solo riconoscimento del servizio pre-ruolo;
6. pur divergendo nell'individuazione dei parametri, parte opposta non contesta la correttezza contabile dei conteggi effettuati dall'opponente (rif. allegati alla nota del 08/05/24) i quali, apparendo conformi ai principi suddetti, possono quindi essere presi a fondamento della presente decisione;
7. essendo pacifico l'intervenuta liquidazione di € 1.019,10 nelle more del giudizio, risultano dovuti a parte opposta € 1.838,50 lordi (€ 2.857,60 - € 1.019,10);
8. il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e parte opponente deve essere condannata a versare l'importo lordo di € 1.838,50;
9. stante la reciproca soccombenza, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 85 del 26/2/21 emesso dal Tribunale di Sassari;
- accerta che parte opposta ha diritto al pagamento di € 2.857,60 lordi, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna parte opponente a pagare in favore dell'opposto l'importo lordo di € 1.838,50, oltre interessi e rivalutazione;
- compensa le spese di lite .
Sassari, 11/02/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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