Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 843 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to PILEGGI ANTONIO TE
appellante
E
con gli avv.ti ANDRICCIOLA ROSANNA E Controparte_1
CARDAMONE VITALIANO
Appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Lamezia Terme. Opposizione a decreto ingiuntivo. Premio di produzione semestrale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., – originariamente assunto da Controparte_1
Part Part e a far data dall'1.07.2016 trasferito a a tempo CP_2 Parte_3
pieno e indeterminato, con la qualifica di operaio – adiva il Tribunale di Lamezia Terme e otteneva il decreto n. 58 del 6.6.2022, con il quale veniva ingiunto alla Sa.
[...]
il pagamento della somma di euro 2.165,90 a titolo di premio Parte_4
semestrale c.d. E.D.A. maturato negli anni 2021 e 2022 oltre accessori e spese.
La fonte dell'asserito diritto al detto premio veniva individuata nei contratti integrativi aziendali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006.
ingiuntivo.
A fondamento dell'opposizione la società deduceva, per un verso, che il ricorrente/opposto - al pari di altri colleghi - aveva goduto di un ingiustificato trattamento di favore, avendo percepito sia i premi semestrali (premio semestrale fisso e premio semestrale per presenza) nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, sia il premio prod.agg.vo ed il premio di produzione corrisposti mensilmente;
e, per altro verso, che le disposizioni contrattuali collettive sulle quali si incentrava il diritto del lavoratore avevano cessato di avere validità a decorrere dalla data del 21.4.2016 di sottoscrizione dell'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016”.
Aggiungeva che a partire dal 21.4.2016, a seguito della cessazione di efficacia delle disposizioni contrattuali relative al premio di produttività, risultavano indebitamente percepiti gli importi a tale titolo corrisposti nel mese di settembre 2016, nei mesi di marzo e settembre
2017, nei mesi di marzo e settembre 2018.
Nella resistenza del lavoratore, il Giudice adito con sentenza del 28\2\2023 confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite.
In particolare (e per quel che in questa sede interessa avuto riguardo all'oggetto dell'odierno gravame) il Tribunale riteneva sussistente l'obbligo della parte datoriale di corrispondere la voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, sulla base delle seguenti motivazioni:
“La fonte del diritto all'erogazione di tale emolumento dev'essere rinvenuta nell'accordo sindacale del 1.6.2000, con cui si è impegnata ad applicare ai dipendenti del servizio Pt_1
manutenzione e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data CP_4 dall'1.07.2000.
Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato - soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e anno base CP_4
di riferimento 1999, mentre ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal
CCNL 16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse
Pag. 2 di 11 modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto per i quali sarebbero CP_4
stati mantenuti tutti i PPA sino ad allora consolidati e sarebbero stati corrisposti a titolo di
EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati (…) , con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da
(36 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), nonché per i CP_4
dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero
EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al
2008).
(…)
La differenziazione tra premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale, ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da nonché ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale CP_4 data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di recupero EDA.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che dall'esame dei citati accordi emerge inequivocabilmente che la voce retributiva EDA, ben distinta dal premio di risultato, era dovuta nei confronti dei lavoratori che possedevano i requisiti di anzianità e inquadramento sopra indicati.
Sul punto si ritiene che, non avendo la società opponente fornito la prova che tali previsioni contrattuali siano state disdettate, espressamente revocate o superate da accordi intercorsi in data successiva, le stesse continuino ad avere efficacia.
Pag. 3 di 11 Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, il tenore letterale dell'accordo quadro attuativo della detassazione del 21.04.2016 (di cui al decreto del 25 marzo 2016), non consente di ravvisare l'esplicita volontà delle parti di non erogare, per il futuro, la voce retributiva denominata EDA facendo cessare l'efficacia dei citati accordi del
1.6.2000 e del 28.7.2006.
Da un'attenta lettura dell'accordo quadro emerge, al contrario, che le parti stipulanti abbiano confermato la volontà di continuare a corrispondere tale emolumento, sottoponendolo a regime di detassazione.
Ed infatti l'accordo del 21.04.2006, intitolato “Accordo quadro attuativo della detassazione
2016”, prevede testualmente “la produzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal CCNL Assoaeroporti;
2) voce retributiva erogata in fora di accordo territoriale di secondo livello: a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza.
…nell'accordo le parti hanno specificato che la voce indicata alla lettera a) è volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente collegata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato, precisando, altresì, che le disposizioni previste nell'accordo medesimo in materia di detassazione, si applicavano alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelle successive, fino all'anno
2019.
L'accordo in questione, quindi, lungi dal far cessare l'efficacia degli accordi che avevano riconosciuto l'obbligo di corresponsione dell'emolumento denominato EDA, ne confermano la sua stessa esistenza.
Né ai fini di un'eventuale disdetta può essere valorizzato l'inciso di cui alla lettera H del citato accordo quadro, laddove prevede che 'le parti stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame, ma che non contengono profili previsti dalle disposizioni normative richiamate dal presente accordo cesseranno di avr validità dalla data di sottoscrizione del presente testo'.
Tale inciso si riferisce evidentemente ai patti che disciplinano l'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della legge di stabilità del 2016 e il richiamo alla materia in esame dev'essere inteso quale riferimento alla materia della detassazione oggetto specifico dell'accordo quadro e non certamente a patti riguardanti la corresponsione dell'emolumento denominato EDA.
(…)
Pag. 4 di 11 Analogamente non può ravvisarsi una volontà di disdetta in ordine alla previsione degli accordi del 2000 e del 2006 nella nota prot. 1287 del 16.07.2010 nella quale i vertici della hanno dato atto che, per l'anno 2009 (erogazione luglio 2010) non erano stati Pt_1
raggiunti gli obiettivi di produttività, redditività, qualità previsti dal contratto per il premio di risultato ed avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale …”
La sentenza è appellata da la quale lamenta: Parte_5
(1)-l'errore del tribunale nel negare che gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che il ricorrente aveva indicato quali fonti del suo perdurante diritto a percepire il premio di produzione semestrale, avessero cessato di avere efficacia con la stipula tra e le TE
OOSS dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la clausola F) di tale ultimo accordo era chiara nell'indicare che dal 21.4.16 cessavano di avere efficacia tutti i precedenti patti che avevano ad oggetto “la materia dei premi”. Infatti, laddove la clausola F) faceva espresso riferimento “alla materia in esame”, la stessa non poteva che riferirsi ai premi, mentre la sentenza impugnata non chiariva quale diverso significato avrebbe dovuto darsi alla suddetta espressione. La sentenza impugnata, inoltre, non era condivisibile laddove aveva affermato che la corresponsione da parte di Pt_1 del premio di produzione semestrale anche dopo la conclusione dell'accordo del 21.4.16 era indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente. La volontà datoriale desunta dal tribunale confliggeva con il tenore dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 ed era nel senso: a) che l'Eda, al cui interno era confluito il premio di produzione semestrale, doveva essere corrisposto fino al 2008, non oltre;
b) che, in ogni caso, ogni precedente pattuizione riferita ai premi aveva cessato di avere efficacia con la stipula dell'accordo quadro della tassazione del 21.4.16, in particolare con la clausola F. La volontà di mantenere per sempre la voce retributiva Eda non poteva essere desunta dal mero pagamento di somme senza alcuna base normativa;
(2)- l'errore del tribunale per non aver affermato che, a monte, gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che la ricorrente aveva posto a fondamento della sua pretesa per ingiunzione, avevano cessato la loro efficacia nel 2008 ed avevano avuto la loro ultima applicazione fino all'ottobre 2010, giusta comunicazione del Presidente del C.d.A. Cav. in atti. Pt_6
Premesso che il reclamato premio di produzione era disciplinato sin da un accordo aziendale del 18.6.82, poi confermato con gli accordi del 30.6.87 e del 31.7.90, nel ricorso per ingiunzione era stato omesso qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, al fatto che il Protocollo del 23.7.93 aveva sostituito al premio di produzione il premio di risultato legato alla detassazione e alla decontribuzione. Né il ricorrente aveva
Pag. 5 di 11 citato il fondamentale CCNL del 16.3.99 che aveva mantenuto i vecchi premi di produzione, che sarebbero confluiti nell'Eda, solo per i rapporti a tempo indeterminato “già in essere”, ma che non aveva previsto che i vecchi premi di produzione “fossero estesi ai nuovi assunti”. A seguito del CCNL 16.3.99, l'accordo aziendale del 1.6.00 aveva disciplinato il premio di risultato, nonché l'Eda “per i soli rapporti già in essere”, ma tale accordo sindacale (per la parte relativa all'EDA) avrebbe dovuto esaurire la propria efficacia alla scadenza (nel rispetto delle linee guida del contratto nazionale). Ed invece, come diremo, le parti trovavano il modo di prolungare, ed estendere ad una cinquantina di nuovi beneficiari, la disciplina transitoria di cui al CCNL 16 marzo 1999 che, come detto, prevedeva che i PPA (premi di produzione aziendale) già corrisposti, e calcolati secondo i criteri già previsti, confluissero nella voce EDA (Elemento Distinto Aziendale). Con l'accordo aziendale del 28.7.06, poi, lungi dal limitarsi a disciplinare il premio di risultato introdotto in sostituzione del premio di produzione, le parti contraenti avevano finito per estendere l'Eda, dunque il premio di produzione semestrale, a dipendenti che erano stati assunti successivamente all'1.7.00 e per aumentare l'Eda ai dipendenti assunti prima di tale data. Ad ogni modo, dopo il 2008 questa erogazione una tantum sarebbe dovuta cessare (quantomeno per quanti, non avendo mai percepito PPA, non avrebbero dovuto mai percepire l'EDA).
Conclude chiedendo, parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Produce un ulteriore accordo aziendale del 13.4.23, che nella sua prospettiva confermerebbe la fondatezza del primo motivo di appello.
L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nella conferma della sentenza, rimarcando, tra,
l'altro che l'accordo quadro del 21.4.2016 ha come unico oggetto quello di regolamentare la materia della detassazione a livello aziendale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 ss, Legge 208/15, e che il tenore di detto accordo e di quell'altro del 1.3.2016 (di trasferimento del ramo d'azienda relativo ai servizi di da a Pt_1 TE CP_5
non fanno altro che confermare la volontà del datore di lavoro di corrispondere il premio
[...]
de quo anche successivamente alla scadenza dei contratti aziendali del 2000 e del 2006.
L'appellato ha, altresì, evidenziato l'irrilevanza dell'accordo aziendale del 13.4.2023 ai fini del decidere.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1. L'appello è fondato e merita accoglimento
Pag. 6 di 11 Questa Corte si è già pronunciata in giudizio con identico oggetto, definito con la sentenza n.901/2024.
È sufficiente fare rimando a detta sentenza ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc , al fine di motivare la presente decisione, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella, parte in cui prevede il “riferimento a precedenti conformi”, nell'ambito dei quali vanno ricompresi anche quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, “ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni” ( Cass. 17640/2016).
In tale sentenza si osservava quanto segue:
<<9.1-Oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che la parte datoriale ( a decorrere dal TE
1991 e a far data dall'1.07.2016) ha corrisposto all'appellato TE
dalla data di assunzione e fino all'anno 2018, interrompendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo 2019.
11.3-Dal contenuto degli accordi collettivi acquisiti in atti si evince che:
- tale voce retributiva è stata oggetto di accordi aziendali del 18.6.82, 11.10.83, 30.6.87
31.7.1990 (allegati al fascicolo del monitorio), rinnovabili tacitamente alla scadenza in assenza di esplicita disdetta. Essa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza giornaliera in servizio, e va corrisposta, con cadenza semestrale, nei mesi di marzo e settembre di ogni anno;
- il CCNL 16.3.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo: a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze
“attualmente previste in ogni singola azienda”;
-in applicazione di dette linee guida è stato stipulato l'accordo aziendale del 1.6.00 e, a seguire, quello del 28.7.06, i quali hanno stabilito di corrispondere a titolo di Eda i premi di produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in alla data del Pt_1 Pt_7
30.6.2000 inquadrati con il CCNL CP_4
-l'accordo aziendale del 28.7.06, a ben vedere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata “premio di risultato” da corrispondere con cadenza annuale (non semestrale) solo in ipotesi di segno positivo dell'utile netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità. Dell'accordo, però, faceva
Pag. 7 di 11 parte anche una nota a verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo Eda somme di denaro per gli anni dal 2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla data dell'1.7.00, ma con CCNL diverso da quello Pt_1
(36 unità); b) quelli assunti a tempo indeterminato dopo l'1.7.2000 (58 unità); CP_4
- gli accordi aziendali del 1.6.00 e del 28.7.06, in conformità a quanto previsto dal CCNL
16.3.99, hanno una durata quadriennale e segnatamente, quello dell'1.6.00 per il periodo
1999 – 2003, mentre quello del 28.7.06 per il periodo 1.1.05- 31.12.08.;
- successivamente alla predetta scadenza del 31.12 2008 non risultano stipulati contratti aziendali che abbiano disciplinato l'erogazione del premio di produttività in discussione;
- in data 21.04.2016 viene stipulato l' “Accordo Quadro attuativo della detassazione anno
2016” nel quale le parti sociali ( e Organizzazioni sindacali) convengono che “il TE premio semestrale fisso e variabile secondo presenza” è una voce della retribuzione di produttività soggetta a tassazione agevolata e che i premi di produzione riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016 “….. saranno assoggettati alla tassazione favorevole…. in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n.208 del 2015 e dal decreto attuativo del 25 marzo 2016”
12. Ciò precisato, e passando dunque all'esame dei motivi di appello, ritiene il Collegio di accogliere il secondo, con assorbimento del primo.
E' invero dirimente che i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che lo stesso lavoratore ha richiamato quali fonti del suo diritto, hanno durata quadriennale in conformità a quanto previsto dal CCNL 16.3.99: da tanto discende che la normativa contrattuale collettiva che prevede l'obbligo di pagamento del premio semestrale è cessato al più il 31.12.08.
13-Il tribunale ha affermato il perdurare di tale obbligo (e, dunque, ritenuto illegittimo il contegno aziendale che a partire dal 2019 ha interrotto l'erogazione del premio semestrale) - essenzialmente sulla base di due argomenti:
a) l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 costituisce conferma della sopravvivenza del premio di produzione semestrale alla data di relativa sottoscrizione;
b) “la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente”.
14. La Corte reputa non condivisibili detti argomenti per le ragioni che si vanno ad esporre.
14.1- Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.4.16, se può convenirsi con il tribunale che il relativo tenore dimostra che a quella data il premio di produzione è considerato vigente dalle parti sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento che possa far
Pag. 8 di 11 ritenere che il datore di lavoro si obbliga a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti.
Le disposizioni contenute nella lettera E) ed F) sembrano invero dimostrare il contrario.
Esse delimitano temporalmente l'applicazione dell'accordo alle erogazioni della retribuzione di produttività effettuate nell'anno 2016 e fino all'anno 2019 (lett.E), e quanto ai premi di produttività semestrale e variabile (lett.F) addirittura specificano che sono assoggettati a tassazione favorevole soltanto quelli riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016.
14.2- Del resto, è lo stesso tribunale a rilevare che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.4.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione delle voci rientranti nella nozione di “retribuzione di produttività” a seguito dell'adozione della Legge n. 208/2015
(art. 1 commi 182-189) e del Decreto attuativo del 25.03.2016.
E dunque, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.4.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del
21.4.16, ovvero la materia della detassazione.
14.2- L'erogazione del premio semestrale di produzione successivamente alla scadenza del contratto aziendale che lo prevedeva non è fatto che di per sé solo può determinare l'ultrattività, sine die, dell'accordo medesimo a favore dei lavoratori.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il contratto collettivo non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione. Sicché a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione
Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass. 19351/2007) può sostenersi che il comportamento datoriale di corresponsione del premio in Pt_8
discussione scaturisca da un uso aziendale: e non solo perché il lavoratore non lo ha allegato e provato;
ma anche perché è pacifico in giudizio (per come dedotto dall'appellante e non contestato dall'appellato) il fatto (contrastante con una ipotesi di uso aziendale) che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e Pt_1
Pag. 9 di 11 che per alcuni dipendenti esso non era corrisposto nell'importo e con la cadenza semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
15.- Infine, irrilevante per affermare un obbligo di corresponsione del premio semestrale anche dal 2019 in avanti, è l'accordo aziendale dell'1.3.16 richiamato dall'appellato.
15.1-Al riguardo risulta assorbente il fatto che tale accordo risulta stipulato tra e TE le organizzazioni sindacali per disciplinare l'imminente trasferimento di un ramo di azienda ad una società , all'1.3.16 non ancora costituita. Pt_1
Ne discende che alcun effetto vincolante può tale accordo esplicare nei confronti della odierna società appellata che inesistente alla data di stipula dell'accordo predetto non può certamente considerarsi parte contraente.
E dunque, è solo la ad assumere l'impegno, verso i sindacati, che i contratti di TE secondo livello dalla medesima sottoscritti rimangano “fermi” presso la società cessionaria.
15.2-Sulla società cessionaria incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2112 cc, di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento.
E per le ragioni più sopra esposte la normativa collettiva aziendale, sulla quale l'odierno lavoratore ha fondato la pretesa nei confronti della cessionaria TE
, ha cessato di essere vigente alla data 31.12.2008, ossia otto anni prima
[...]
del trasferimento.
16. Conclusivamente, per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di
[...]
di corrispondere il premio di produzione semestrale anche TE nell'anno 2019 e a seguire, per cui il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo”
2. Si compensano le spese del doppio grado di giudizio in ragione della complessità delle questioni interpretative trattate e dei contrasti giurisprudenziali avutisi nel distretto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TE
, con ricorso depositato in data 27.8.2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 101/2023, così provvede:
1)accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda di CP
;
[...]
2)conferma nel resto;
Pag. 10 di 11 3)compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 11.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 11 di 11