TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9067/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Nocera Parte_1
Inferiore alla via G. Citarella n. 5, presso lo studio dell'avv. Daniela Genovese che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 1365/2023, pubblicata in data 19.04.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
4380/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1365/2023 del 19.04.2023 emessa
[...] dal Giudice di pace di Frattamaggiore il 23.11.2022 nel giudizio RG n. 4380/2022. 2
Emerge dagli atti di causa che l'odierna appellata, ha impugnato la cartella n.
07120210001168626000 ricevuta in data 04.07.2022, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. del 2016. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della Controparte_1 intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, in considerazione dell'omessa notifica del verbale di accertamento.
Il Giudice di pace, rilevando la mancanza di prova della notifica della cartella, accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato: a) l'erronea qualificazione della domanda;
b) l'inammissibilità della domanda, per avere impugnato l'estratto di ruolo;
c) la propria carenza di legittimazione passiva.
Seppur ritualmente evocati in giudizio e il sono rimasti Controparte_1 Controparte_2 contumaci.
Tanto premesso, l'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado per le ragioni di seguito indicate.
Occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione della domanda promossa in primo grado, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate. Come è noto, infatti la giurisprudenza consolidata suole distinguere tre tipologie di opposizioni da proporre, a seguito di notifica di cartella esattoriale: 1) opposizione ex art. 615 c.p.c., qualora si intendesse contestare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del diritto di procedere all'esecuzione, anche successivi rispetto alla formazione del titolo;
tale rimedio è proponibile fino al momento della vendita o assegnazione dei beni pignorati;
2) opposizione ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui l'opponente lamentasse la sussistenza di vizi formali afferenti alla cartella esattoriale;
in tal caso il rimedio è esperibile entro il termine di
20 giorni decorrenti dal singolo atto esecutivo;
3) opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori in tal caso il termine entro il quale proporre ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale. 3
Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha annullato la pretesa creditoria non avendo l' fornito la prova della notifica del verbale di accertamento. CP_3
Proprio su questa questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22080/2017, componendo un contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte, hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.
150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento». In altri termini, la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione (nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S.), anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione c.d. recuperatoria ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981 (ora d.lgs. n. 150/2011), e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato, che non abbia avuto conoscenza del procedimento, è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini (sempre Cass., s.u., n. 22080 del 2017).
Nel caso di specie l'opponente eccepisce proprio la mancata notifica del verbale di accertamento.
Ebbene, in applicazione di tale principio, condividendosi le ragioni per le quali lo stesso è stato affermato dalle S.U., la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato andava riqualificata come opposizione ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 150 del Controparte_1
2011.
Ne consegue che l'opposizione recuperatoria per censurare l'omessa notifica del verbale irrogativo della sanzione si sarebbe dovuta proporre nelle forme e nei termini di cui all'art. 7, d. lgs. 150 del 2011, da computarsi dalla data di notifica della cartella (4.07.2022, peraltro non contestata), con conseguente pronuncia di inammissibilità della domanda.
Nel caso de quo, considerato che le difese di non hanno consentito di qualificare CP_3 correttamente la domanda che è stata rilevata d'ufficio dal giudice, si rinvengono giusti 4
motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
9067/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Frattamaggiore, n. 1365/2023, pubblicata in data 19.04.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 4380/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado;
2. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 18.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9067/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Nocera Parte_1
Inferiore alla via G. Citarella n. 5, presso lo studio dell'avv. Daniela Genovese che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 1365/2023, pubblicata in data 19.04.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
4380/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1365/2023 del 19.04.2023 emessa
[...] dal Giudice di pace di Frattamaggiore il 23.11.2022 nel giudizio RG n. 4380/2022. 2
Emerge dagli atti di causa che l'odierna appellata, ha impugnato la cartella n.
07120210001168626000 ricevuta in data 04.07.2022, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. del 2016. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della Controparte_1 intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, in considerazione dell'omessa notifica del verbale di accertamento.
Il Giudice di pace, rilevando la mancanza di prova della notifica della cartella, accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato: a) l'erronea qualificazione della domanda;
b) l'inammissibilità della domanda, per avere impugnato l'estratto di ruolo;
c) la propria carenza di legittimazione passiva.
Seppur ritualmente evocati in giudizio e il sono rimasti Controparte_1 Controparte_2 contumaci.
Tanto premesso, l'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado per le ragioni di seguito indicate.
Occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione della domanda promossa in primo grado, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate. Come è noto, infatti la giurisprudenza consolidata suole distinguere tre tipologie di opposizioni da proporre, a seguito di notifica di cartella esattoriale: 1) opposizione ex art. 615 c.p.c., qualora si intendesse contestare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del diritto di procedere all'esecuzione, anche successivi rispetto alla formazione del titolo;
tale rimedio è proponibile fino al momento della vendita o assegnazione dei beni pignorati;
2) opposizione ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui l'opponente lamentasse la sussistenza di vizi formali afferenti alla cartella esattoriale;
in tal caso il rimedio è esperibile entro il termine di
20 giorni decorrenti dal singolo atto esecutivo;
3) opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori in tal caso il termine entro il quale proporre ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale. 3
Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha annullato la pretesa creditoria non avendo l' fornito la prova della notifica del verbale di accertamento. CP_3
Proprio su questa questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22080/2017, componendo un contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte, hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.
150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento». In altri termini, la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione (nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S.), anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione c.d. recuperatoria ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981 (ora d.lgs. n. 150/2011), e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato, che non abbia avuto conoscenza del procedimento, è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini (sempre Cass., s.u., n. 22080 del 2017).
Nel caso di specie l'opponente eccepisce proprio la mancata notifica del verbale di accertamento.
Ebbene, in applicazione di tale principio, condividendosi le ragioni per le quali lo stesso è stato affermato dalle S.U., la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato andava riqualificata come opposizione ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 150 del Controparte_1
2011.
Ne consegue che l'opposizione recuperatoria per censurare l'omessa notifica del verbale irrogativo della sanzione si sarebbe dovuta proporre nelle forme e nei termini di cui all'art. 7, d. lgs. 150 del 2011, da computarsi dalla data di notifica della cartella (4.07.2022, peraltro non contestata), con conseguente pronuncia di inammissibilità della domanda.
Nel caso de quo, considerato che le difese di non hanno consentito di qualificare CP_3 correttamente la domanda che è stata rilevata d'ufficio dal giudice, si rinvengono giusti 4
motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
9067/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Frattamaggiore, n. 1365/2023, pubblicata in data 19.04.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 4380/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado;
2. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 18.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione