CA
Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/07/2024, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. 74/2019
CORTE D'APPELLO
Di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott. PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
dott. NATALINO SAPONE consigliere
dott. FEDERICA RENDE consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 74/2019 vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossella Parte_1 CodiceFiscale_1
Guerrieri (C.F.: – pec: , e Letizia C.F._2 Email_1
Cannizzaro (C.F.: ) , pec : C.F._3 Email_2
-appellante
CONTRO già Controparte_1 Controparte_2
( C.F. - P.IVA ) , inpersona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvto Paola Carbone;
- appellato
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 CodiceFiscale_4
Antonio Ruvaed - appellato
1 OGGETTO: Lesione personale - appello avverso la Sentenza n. 907/2018 del Tribunale di Locri, pubblicata il 26/06/2018, nel proc. NRG 907/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 25/01/2019 parte appellante, impugnava la sentenza n. 907/2018 pubblicata dal Tribunale di Locri in data 26/06/2018, chiedendo di “1) condannare la - già in persona del legale Controparte_1 Controparte_4
rappresentante pro tempore, e il Sig. in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_3 dell'odierno appellante, per i danni illustrati alla somma di € 5.200,00 o a quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo;
2) condannare la - già in Controparte_1 Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, e il Sig. in solido tra loro al pagamento Controparte_3
delle spese processuali del giudizio di primo grado, in quanto illegittimamente compensate dal giudice di prime cure;
3) condannare, altresì i convenuti sempre con il vincolo di solidarietà al pagamento delle spese, competenze e onorario del giudizio, da distrarsi a favore delle procuratrici costituite, che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde, oltre IVA e CA e rimborso forfettario come per legge;
4) riformare la sentenza n. 907/2018 emessa dal Tribunale Civile di Locri, Giudice Dr.
Andrea Amadei, depositata, nel proc. civ. recante RG 144/2015, pubblicata in data 26/06/2018, avente
Rep n. 815/2018 del 02.07.2018, per le considerazioni svolte in narrativa in fatto e in diritto;
5) in via istruttoria si chiede ai sensi dell'art. 347, ultimo comma c.p.c., di ordinarsi al cancelliere la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado, che sia ammessa la rinnovazione della CTU sulla persona del Sig. , affinché il nominando CTU accerti l'eventuale integrazione e la Parte_1
quantificazione del danno come da perizia di parte del 4% come percentuale di danno biologico, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 20/05/2019 si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello spiegato in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado, con rigetto delle richieste formulate.
All'udienza del 09/01/2020 l'appellante insisteva nelle domande e nelle richieste istruttorie, l'appellato si opponeva e chiedeva che la causa venisse rinviata per p.c., il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di cui sopra, in data 16/01/2020 riteneva che, tenuto conto della documentazione in atti, delle argomentazioni ampiamente svolte dal CTU, anche in risposta alle deduzioni di parte attrice e del suo CTP, nonché delle risultanze istruttorie acquisite e preso atto delle argomentazioni della sentenza impugnata e delle motivazioni dell'atto di impugnazione, non fosse necessario il rinnovo della
2 consulenza medica;
riteneva che la causa fosse matura per la decisione e potesse essere differita per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 16/03/2023 veniva differita la causa all'udienza collegiale del 04/03/2024 disponendo che tale udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 04/03/2024, il Collegio con
Ordinanza del 05/03/2024 fissava udienza ex art. 309 c.p.c. per la data del 08/04/2024, anch'essa sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 25/03/2024 la causa veniva riassegnata innanzi al Collegio ordinario per l'udienza del giorno 27/06/24 e si disponeva che la stessa fosse sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Considerato che anche l'udienza del 27/06/2024 è andata deserta, questo Collegio ai sensi degli artt.
309 e 127 ter, comma 4, c.p.c. deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, disporre l'estinzione della causa.
Le spese del processo restano, in tal caso, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c. non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione; e ciò anche relativamente alle spese della CTU già liquidate
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto , (C.F.: , contro (C.F.: Parte_1 Pt_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
– P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., e , P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F.: ) , avverso Sentenza n. 907/2018 emessa dal Tribunale di Locri e CodiceFiscale_4
pubblicata il 26/06/2018; nel proc n. 144/2015 R.G.A.C. così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, dichiara l'estinzione del processo.
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ivi comprese le spese della CTU espletata questo grado, come già separatamente liquidata con decreto.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 24 luglio 2024
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
3
CORTE D'APPELLO
Di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott. PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
dott. NATALINO SAPONE consigliere
dott. FEDERICA RENDE consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 74/2019 vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossella Parte_1 CodiceFiscale_1
Guerrieri (C.F.: – pec: , e Letizia C.F._2 Email_1
Cannizzaro (C.F.: ) , pec : C.F._3 Email_2
-appellante
CONTRO già Controparte_1 Controparte_2
( C.F. - P.IVA ) , inpersona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvto Paola Carbone;
- appellato
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 CodiceFiscale_4
Antonio Ruvaed - appellato
1 OGGETTO: Lesione personale - appello avverso la Sentenza n. 907/2018 del Tribunale di Locri, pubblicata il 26/06/2018, nel proc. NRG 907/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 25/01/2019 parte appellante, impugnava la sentenza n. 907/2018 pubblicata dal Tribunale di Locri in data 26/06/2018, chiedendo di “1) condannare la - già in persona del legale Controparte_1 Controparte_4
rappresentante pro tempore, e il Sig. in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_3 dell'odierno appellante, per i danni illustrati alla somma di € 5.200,00 o a quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo;
2) condannare la - già in Controparte_1 Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, e il Sig. in solido tra loro al pagamento Controparte_3
delle spese processuali del giudizio di primo grado, in quanto illegittimamente compensate dal giudice di prime cure;
3) condannare, altresì i convenuti sempre con il vincolo di solidarietà al pagamento delle spese, competenze e onorario del giudizio, da distrarsi a favore delle procuratrici costituite, che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde, oltre IVA e CA e rimborso forfettario come per legge;
4) riformare la sentenza n. 907/2018 emessa dal Tribunale Civile di Locri, Giudice Dr.
Andrea Amadei, depositata, nel proc. civ. recante RG 144/2015, pubblicata in data 26/06/2018, avente
Rep n. 815/2018 del 02.07.2018, per le considerazioni svolte in narrativa in fatto e in diritto;
5) in via istruttoria si chiede ai sensi dell'art. 347, ultimo comma c.p.c., di ordinarsi al cancelliere la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado, che sia ammessa la rinnovazione della CTU sulla persona del Sig. , affinché il nominando CTU accerti l'eventuale integrazione e la Parte_1
quantificazione del danno come da perizia di parte del 4% come percentuale di danno biologico, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 20/05/2019 si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello spiegato in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado, con rigetto delle richieste formulate.
All'udienza del 09/01/2020 l'appellante insisteva nelle domande e nelle richieste istruttorie, l'appellato si opponeva e chiedeva che la causa venisse rinviata per p.c., il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di cui sopra, in data 16/01/2020 riteneva che, tenuto conto della documentazione in atti, delle argomentazioni ampiamente svolte dal CTU, anche in risposta alle deduzioni di parte attrice e del suo CTP, nonché delle risultanze istruttorie acquisite e preso atto delle argomentazioni della sentenza impugnata e delle motivazioni dell'atto di impugnazione, non fosse necessario il rinnovo della
2 consulenza medica;
riteneva che la causa fosse matura per la decisione e potesse essere differita per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 16/03/2023 veniva differita la causa all'udienza collegiale del 04/03/2024 disponendo che tale udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 04/03/2024, il Collegio con
Ordinanza del 05/03/2024 fissava udienza ex art. 309 c.p.c. per la data del 08/04/2024, anch'essa sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 25/03/2024 la causa veniva riassegnata innanzi al Collegio ordinario per l'udienza del giorno 27/06/24 e si disponeva che la stessa fosse sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Considerato che anche l'udienza del 27/06/2024 è andata deserta, questo Collegio ai sensi degli artt.
309 e 127 ter, comma 4, c.p.c. deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, disporre l'estinzione della causa.
Le spese del processo restano, in tal caso, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c. non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione; e ciò anche relativamente alle spese della CTU già liquidate
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto , (C.F.: , contro (C.F.: Parte_1 Pt_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
– P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., e , P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F.: ) , avverso Sentenza n. 907/2018 emessa dal Tribunale di Locri e CodiceFiscale_4
pubblicata il 26/06/2018; nel proc n. 144/2015 R.G.A.C. così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, dichiara l'estinzione del processo.
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ivi comprese le spese della CTU espletata questo grado, come già separatamente liquidata con decreto.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 24 luglio 2024
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
3