Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 29/09/2025, n. 16797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16797 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16797/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06299/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6299 del 2025, proposto da
ON LO AL DE PO, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo presentata dal ricorrente in data 30/03/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso in fatto:
il ricorrente DE PO ON LO AL in data 30/03/2023 richiedeva alla Questura di Roma l’aggiornamento del proprio permesso di soggiorno tramite kit postale;
in data 02/01/2025 la Questura di Roma emetteva il preavviso di rigetto, notificato in pari data al ricorrente;
l’interessato agisce quindi per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla richiesta sulla richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo lavoro, presentata dal ricorrente in data 30/03/2023;
chiede quindi di ordinare alla Questura di Roma di adottare un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente entro il termine ritenuto di giustizia;
l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, afferma che, dall’esame della documentazione, sono emersi ulteriori elementi che hanno imposto una nuova comunicazione dei motivi ostativi (del 4 marzo 2025) in cui si rappresentava – tra l’altro - che, nelle more, era possibile il rilascio di un permesso provvisorio per motivi familiari;
ritenuto pertanto che, allo stato attuale, manca ancora l’atto conclusivo del procedimento;
ritenuto in diritto che nel caso in esame sussiste l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione;
preso atto che tuttavia detto obbligo risulta ancora non adempiuto, non avendo l’ufficio disposto la definizione del procedimento con atto espresso e motivato;
stabilito quindi di accogliere il ricorso e per l’effetto dichiarare l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione sull’ istanza del ricorrente onde definire il procedimento in causa con atto espresso, da adottare entro giorni trenta (30) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
ritenuto infine di poter compensare per giusti motivi le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvia Simone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO