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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5709 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
10653 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 10653/2021 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli art. 281sexies CPC la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che parte attrice con atto di citazione notificato alle parti convenute il
21/22 settembre 2021 deduceva quanto segue: in data 25.02.2019 in Brescia Via
LI ON alle ore 19.45 circa, veniva investito Parte_1
dall'autovettura Opel targata EA491FH, condotta da e di Controparte_1
proprietà di (assicurato RCA presso polizza Controparte_2 Controparte_3
1 n.000450107320208); a causa delle gravissime lesioni riportate nell'urto con l'autoveicolo investitore veniva ricoverato presso gli Spedali Parte_1
Civili di Brescia – Reparto Chirurgia Generale 3 – e sottoposto a intervento urgente di splenectomia al cui esito veniva trasferito per le cure del caso presso il
Reparto di Rianimazione e successivamente presso il reparto di Neurochirurgia
come da cartella clinica n. 0119007463 degli Spedali Civili di Brescia;
in data
05.06.2019 veniva quindi trasferito per la prosecuzione della Parte_1
riabilitazione neuromotoria presso il reparto di Riabilitazione Neurologica della clinica Domus Salutis, da cui veniva dimesso in data 26.06.2019 con affidamento ai Servizi Sociali territoriali;
successivamente in data 27.07.2019 veniva sottoposto a visita specialistica presso il Dipartimento di Salute Mentale degli Spedali Civili di Brescia con prescrizione di “valutazione neuropsicologica e invio all'area disabilità”; in data 12.09.2019 l' accertava gli esiti dei postumi permanenti CP_4
delle lesioni subite da con valutazione: “INVALIDO con Parte_1
TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L. 118/71. Data
decorrenza 13.03.2019”, successivamente confermata dai seguenti verbali CP_4
Commissione Medica di accertamento per l'invalidità civile del 07.12.2020,
Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del 07.12.2020 e Verbale di accertamento della capacità ai fini del collocamento 09.12.2020; Parte_1
proseguiva quindi la rieducazione motoria e le cure prescritte per tutto il
[...]
2 2020 e in data 24.11.2020 si sottoponeva a visita dal dott. Persona_1
specialista in ortopedia e traumatologia, il quale certificava “…il quadro clinico appare stabilizzato con postumi gravi permanenti da valutare”; in data 18.01.2021
si sottoponeva presso la clinica Domus Salutis a visita fisiatrica che accertava
“deficit dell'equilibrio e della deambulazione in esiti trauma cranico” e in data
26.01.2021 veniva sottoposto a TAC per laparocele con referto che poneva l'indicazione della necessità di intervenire chirurgicamente;
in data 24.03.2021
veniva sottoposto a visita medico-legale per conto dell'assicurazione CP_3
dal dottor il quale valutava i postumi permanenti nella misura Persona_2
del 55%, con inabilità temporanea biologica al 100% per 120 gg, al 75% per 90 gg;
in data 06.05.2021 la dottoressa del Dipartimento Salute Mentale Persona_3
degli Spedali Civili di Brescia riscontrava un peggioramento dei disturbi neurocognitivi della memoria e dell'orientamento; con relazione di perizia
01.09.2021 il dottor quantificava il danno biologico di Persona_4 [...]
nella misura del 70% fermo restando l'invalidità temporanea come Parte_1
indicata nella propria precedente relazione del 24.11.2020; in base alle tabelle del
Tribunale di Milano 2021 il danno non patrimoniale conseguente alle lesioni permanenti patite poteva essere quindi essere quantificato in euro 766.966,80; che al momento del sinistro l'attore era in attesa di occupazione, avendo precedentemente svolto lavori di carrozziere e di facchinaggio, così come aveva
3 svolto e svolgeva altri lavori a tempo determinato o in forma irregolare;
che il danno patrimoniale da invalidità permanente subito, in base ai criteri dettati dalla
Cassazione e applicando la nota formula: R. (reddito annuo) x INV. (invalidità) x
Coeff. RV, 4 dove il reddito annuo è pari a € 17.950,92 (triplo della pensione sociale), l'invalidità totale è pari al 100% (doc.
6 - accertamento del CP_4
12.09.2019) e il coefficiente di rivalutazione è pari a 22,65 come da Tabelle CSM
1989 (c.d. Tabella TREVI), era complessivamente liquidabile nell'importo di €
406.588,34; a causa dell'invalidità l'attore non era più in grado di attendere da solo alle ordinarie occupazioni quotidiane e aveva dovuto trasferire la propria residenza presso la struttura assistenziale Casa Lea in Brescia sopportando l'esborso mensile di € 477,51; per l'attore era poi prudenzialmente stimabile un costo di assistenza mensile di € 1.000,00 per la residua durata della vita;
la Polizia
Locale del Comune di Brescia effettuava i rilievi dell'incidente e redigeva la relazione n. prot. 160/2019 con allegati: “Verbale degli accertamenti urgenti,
Tabulati e disegni del pano semaforico, Fascicolo fotografico del sinistro, Copia
dvd rom con filmato e fotografie con rilievo del sinistro”; l'unica testimone dell'incidente, signora , sentita dalla Polizia Locale a sommarie Tes_1
informazioni nell'immediatezza del fatto dichiarava: “Mi trovavo alla guida della mia autovettura e seguivo nella marcia la Opel coinvolta nell'incidente. Abbiamo
percorso la Via Tartaglia nell'unico senso di marcia consentito e cioè da nord verso
4 sud, disposte nella corsia centrale. Avvicinandomi al semaforo con Via Milano notavo
il colore verde per i veicoli e pertanto ho proseguito nella marcia sempre dietro alla
Opel. Una volta vicino all'incrocio mi sono accorta che un ciclista stava attraversando
l'incrocio proveniente dal marciapiedi sud di Via Milano e diretto presumibilmente in
Piazzale Garibaldi, subito dopo ho visto il ciclista volare in aria e ho frenato
fermandomi prima di aver completato l'attraversamento dell'incrocio. Ho poi soccorso
l'uomo insieme ad altre persone”; la responsabilità del sinistro era addebitabile per colpa alla conducente dell'autoveicolo Opel targato EA491FH; risulta infatti, da un sommario e prudenziale calcolo effettuato per la determinazione della velocità
di veicoli in movimento, che l'autovettura investitrice percorreva l'area dell'incrocio alla velocità di 60 km/h, ben superiore alla velocità massima consentita di 50km/h (art.142 codice della strada), comunque pericolosamente superiore alla velocità da tenere nell'attraversamento di un incrocio (art. 141 commi 1, 2 e 3 codice della strada), ancorché disciplinato da semaforo con luce verde;
dalla dichiarazione della signora : “Una volta vicino all'incrocio Tes_1
mi sono accorta che un ciclista stava attraversando l'incrocio proveniente dal
marciapiedi sud di Via Milano”, risulta che la stessa si era accorta dell'attraversamento del ciclista e che pertanto al semaforo, prima di arrivare all'incrocio, frenava il proprio autoveicolo;
dalla dichiarazione della signora Tes_1
“ … seguivo nella marcia la Opel coinvolta nell'incidente” risulta altresì che la
[...]
5 conducente della Opel, precedendo di pochi metri la testimone, doveva necessariamente accorgersi della presenza del ciclista e con i medesimi tempi di reazione della testimone azionare i freni e fermarsi prima dell'investimento; risulta inoltre dai rilievi della Polizia Locale e dalla dichiarazione testimoniale che la conducente della Opel fino al semaforo verde dell'incrocio procedeva nella corsia centrale di via Tartaglia ma andava ad investire il ciclista nella corsia di destra di via LI ON, finendo la propria corsa sul margine destro della carreggiata
46,70 mt. dopo l'incrocio; l'attore con comunicazione pec 01.12.2020 a
[...]
formulava formale richiesta di risarcimento di tutti i danni, CP_5
patrimoniali e non patrimoniali patiti a cui l'assicurazione rispondeva negando qualsiasi offerta di risarcimento;
in data 14.01.2021 l'attore con racc. A/R rinnovava la richiesta di risarcimento danni a al proprietario e alla CP_3
conducente del veicolo investitore ricevendo un secondo rifiuto;
ancora in data
21.05.2021 l'attore trasmetteva a al proprietario e alla conducente del CP_3
veicolo investitore invito alla negoziazione assistita evidenziando la velocità
superiore ai 50 km/h e comunque pericolosa dell'autoveicolo investitore e la negligente condotta di guida del conducente ma l'assicurazione in data 18.06.2021
manifestava la volontà di non aderire alla negoziazione assistita e conseguentemente il sig. agiva in giudizio citando i signori Parte_1
e la società in Controparte_2 Controparte_1 Controparte_6
6 persona del legale rappresentante p.t., chiedendo: “in principalità e nel merito: contrariis reiectis e previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso ritenere e
dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa
concorrente della convenuta conducente dell'autovettura Opel targata Controparte_1
EA491FH, di proprietà di (assicurato RCA presso Controparte_2 [...]
polizza n.000450107320208) e conseguentemente condannare i convenuti CP_3
a risarcire all'attore tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti
liquidandoli, in misura proporzionale alla colpa concorrente ascritta alla convenuta
, nella somma di € 706.777,57 ovvero nella maggior o minor somma Controparte_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo,
compensi e spese del giudizio”; rilevato che si costituivano in giudizio con una unica comparsa di costituzione e risposta la società in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t. quale compagnia assicurativa del veicolo Opel t.g. EA491FH,
coinvolto nel sinistro per cui è causa ed i signori in qualità di Controparte_1
conducente del veicolo de quo e quale intestatario del suddetto Controparte_2
veicolo, i quali contestavano in fatto e diritto l'atto introduttivo e chiedevano per tutti i motivi esposti in narrativa: “In via principale respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte da nei confronti dei Parte_1
convenuti; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta
7 corresponsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, accertare la quota di
responsabilità attribuibile ai convenuti, limitando proporzionalmente il risarcimento
nella suddetta misura ed al risarcimento dei soli danni rigorosamente provati in corso
di causa , previa detrazione di quanto percepito dall'attore da parte di enti che
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o dal SSN o regionale”;
rilevato che, instaurato il contraddittorio, il G.I. ammetteva le prove orali e quindi disponeva anche consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente ed infine con ordinanza 6 febbraio 2024 invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato che all'esito degli accertamenti svolti, la polizia,
intervenuta sul posto, nella “Relazione di incidente stradale del 25.02.2019 -
Protocollo n. 160/2019- a firma del Sovraintendenti della Polizia Locale di Brescia,
e ” (cfr. doc.25 di parte attrice), così Parte_2 Controparte_7
ricostruiva l'incidente: “il sig. , alla guida ed in sella al velocipede da via Parte_1
Milano e diretto a est, inizialmente disposto sulla carreggiata di via Milano, si
dirigeva presumibilmente sul marciapiedi sud (a lato ovest di via ON) per poi
immettersi nuovamente sulla carreggiata di via ON attraversandola da ovest verso
est. Durante tale fase veniva in urto con l'autovettura Opel condotta dalla signora
che proveniente da via Tartaglia, si era immessa nell'intersezione con via CP_1
Milano, con il favore della luce verde… L'urto si concretizzava nella corsia centrale di
8 via F.lli ON, poco dopo l'attraversamento pedonale posto a sud dell'intersezione
sopra citata, tra la parte frontale destra dell'autovettura e il lato sinistro della ruota
anteriore del velocipede…. Dall'analisi delle immagini della telecamera…. Risulta
evidente che l'autovettura Opel si sia immessa nell'intersezione con il favore della luce
verde veicolare…. E' presumibile sia che il sig. , alla guida del velocipede, Parte_1
da via Milano si sia immesso sulla via ON nonostante la luce rossa semaforica gli
vietasse il passaggio, spostandosi prima verso sud e poi tagliando verso est in
prossimità del semaforo pedonale, così come è possibile che avvicinandosi
all'intersezione, sia prima salito sul marciapiedi per poi immettersi sulla carreggiata
attraversando la via ON da ovest verso est. Le immagini non chiariscono quale delle
due ipotesi sia corretta” ; rilevato che il P.M. chiedeva successivamente l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'automobilista ex artt. 408/411 c.p.p. (richiesta n.
4514/2020 - depositata il 15.06.2020) osservando che “in data 25.9.2019, in
Brescia, si verificava il sinistro stradale nel quale rimaneva infortunato Parte_1
, conducente di velocipede;
che la ricostruzione demandata al Nucleo di
[...]
Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Brescia ha consentito di fare piena luce
sulle responsabilità del sinistro grazie alla testimonianza del teste, ; Testimone_2
alla presenza di telecamere pubbliche presenti in loco;
alla testimonianza di parte
attrice, che ricalca l'esito dei precedenti elementi probatori;
ed infine Controparte_1
9 alle risultanze dei rilievi operati dalla p.g. operante;
che la dinamica dell'incidente è
sostanzialmente chiara e pacifica;
a determinare l'urto tra la Opel Corsa, tg
EA491FH, condotta dall'indagata e il velocipede condotto da p.o. CP_8 [...]
, è stato proprio il comportamento imprudente di quest'ultimo il quale, in Parte_1
sella al proprio veicolo, proveniente dalla via Milano e volendo raggiungere il
marciapiede opposto, attraversava la via LI ON senza concedere la precedenza
agli autoveicoli in transito, ponendo in essere una condotta imprevedibile e inevitabile,
certamente meritevole di censura, che pertanto, nessuna responsabilità in relazione alla
causazione del sinistro, nemmeno in astratto, può essere imputata all'indagata,
, ritenuto pertanto di fare proprie le argomentazioni della p.g. Controparte_1
operante, all'esito delle indagini espletate, trattandosi di infortunio che, con tutta
evidenza ha carattere accidentale, chiede che il Giudice… voglia disporre
l'archiviazione del procedimento”, archiviazione che veniva poi disposta dal G.I.P. ( cfr . doc. 6 di parte convenuta);
rilevato che il teste citato, signora veniva escusso anche in questa Tes_1
sede e, confermando sostanzialmente quanto già riferito precedentemente, così dichiarava: “il giorno del sinistro mi trovavo prima del semaforo all'altezza di via
Milano, confermo che era alla guida di un'auto Opel davanti a me, Controparte_1
andavamo ad andatura regolare, nei limiti della velocità consentita;
prima di arrivare
al semaforo l'auto Opel si è spostata nella corsia centrale, confermo che il semaforo era
10 verde; sulle strisce pedonali davanti all'auto si immetteva la bici condotta dall'attore,
non ho visto il semaforo da quella parte;
confermo che l'urto è avvenuto sulle strisce
sulla via ON tra l'auto e la ruota anteriore della bici.” e ancora “confermo che mi
ero accorta del ciclista 7-8 metri prima dell'incrocio perché guidavo un furgone e ho
iniziato a frenare mentre l'auto Opel davanti continuava la marcia, si spostava e
occupava la corsia di destra, senza frenare”; rilevato perciò che dalla testimonianza risulta confermata quanto ipotizzato sin dall'inizio dalla Polizia intervenuta sul posto e cioè che, se le auto avevano il semaforo verde, il ciclista ha attraversato la strada sulle strisce pedonali con il semaforo rosso, ponendo quindi in essere una manovra vietata dalla legge ed estremamente imprudente, considerata anche l'ora serale ed il tipo di strada a tre corsie (ore 19.45 del 25 febbraio 2019);
rilevato che veniva quindi disposta CTU tecnica per la ricostruzione della dinamica dell'incidente ed il CTU così relazionava: “la signora (58 Controparte_1
anni), alla guida dell'autovettura OPEL Corsa 1.2 16V GPL targata EA 491FH, di
proprietà del signor stava percorrendo via Niccolò Tartaglia, nel Controparte_2
centro abitato del Comune di Brescia, con direzione di marcia via Vittorio Veneto - via
LI ON. Il limite di velocità era di 50 km/h. Il traffico era normale, il fondo
stradale asfaltato e asciutto, il cielo sereno e la visibilità sufficiente, con illuminazione
pubblica presente e funzionante. Giunta all'altezza dell'intersezione semaforizzata con
11 le laterali via Milano, posta sulla sua destra, e piazzale Giuseppe Garibaldi, posto
sulla sua sinistra, la signora che stava percorrendo la corsia centrale della CP_1
predetta strada (a senso unico e suddivisa in tre corsie di marcia), stante la presenza
di luce verde, iniziava l'attraversamento dell'intersezione, ad una velocità di circa 51
km/h, seguita nella marcia dal furgone condotto dalla teste signora Tes_1
Giunta all'altezza del passaggio pedonale posto al termine dell'intersezione (nel tratto
iniziale di via LI ON) la vettura condotta dalla signora urtava il CP_1
velocipede (tipo mountain bike) condotto dal proprietario, signor Parte_1
(46 anni). Questi, proveniente da via Milano, nonostante la presenza di luce rossa,
sia sul semaforo veicolare che su quello pedonale posto a valle dell'intersezione, dopo
essersi portato sulla destra di via LI ON iniziava l'attraversamento della
carreggiata, con direzione di marcia Ovest - Est, usufruendo del passaggio pedonale.
In conseguenza della collisione, eccentrica, che si verificava tra la parte anteriore destra
della vettura e la parte anteriore del velocipede, e successivamente tra la parte posteriore
del velocipede stesso e la parte anteriore della fiancata destra della OPEL, il signor
urtava violentemente contro il parabrezza e la parte anteriore del tetto della Parte_1
vettura e veniva poi sospinto in avanti e verso la destra della strada, arrestandosi circa
11 metri oltre il punto d'urto. Il suo velocipede, a sua volta sospinto verso destra, si
arrestava sul marciapiede posto a lato di via LI ON, a circa 14 metri dal punto
di collisione. La signora arrestava la sua vettura in prima corsia, circa 42 ÷ CP_1
12 43 metri oltre il punto di collisione. Nell'occorso il signor riportava Parte_1
lesioni cranio - encefaliche e facciali, cervicali (frattura di tipo III di C2), toraciche,
addominali (lacerazione diaframmatica e rottura splenica), e scheletriche (con fratture
dei processi trasversi di L2-L3, L5 e L1 e fratture plurime di bacino) per le quali
veniva traportato e ricoverato presso il Reparto di Chirurgia Generale 3 degli Spedali
Civili di Brescia. Il signor veniva successivamente sottoposto ad intervento Parte_1
chirurgico e trasferito dapprima presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione 2 e
successivamente presso il Reparto di Neurochirurgia del predetto nosocomio. Dalla
ricostruzione, eseguita sulla scorta degli elementi oggettivi a disposizione, sono emerse
velocità alla collisione di circa 51 km/h per la vettura e di circa 17 km/h per il
velocipede. Dalla ricostruzione è altresì emerso che la signora avrebbe potuto CP_1
avvedersi della presenza del ciclista sulla destra della carreggiata, in immissione da via
Milano su via LI ON (nonostante la presenza di semaforo rosso), quando
mancavano circa 2.5 secondi alla collisione, ma che il cambio di traiettoria posto in
essere dal ciclista, che lo portava ad assumere una traiettoria ortogonale alla strada,
iniziava quando mancava al più un secondo alla collisione, quando cioè la OPEL
giungeva a soli 14 metri dal punto di collisione, un intervallo di tempo ed uno spazio
insufficienti alla conducente della vettura per porre in essere una qualunque manovra
diversiva atta ad evitare l'investimento. Si osservi che nell'ipotesi, ribadita dal C.T.P.
di parte attrice nelle osservazioni alla bozza di C.T.U., che il ciclista si fosse invece
13 portato sul marciapiede di via Milano e lo avesse percorso per qualche metro prima di
impegnare il passaggio pedonale sul quale veniva investito, la signora non CP_1
avrebbe potuto avvedersi della presenza del ciclista stesso se non quando mancava 1
secondo circa alla collisione, quando cioè l'investimento era ormai comunque
inevitabile”, così concludendo: “nella condotta di guida del signor , Parte_1
conducente del velocipede, si riscontrano violazioni oltre che alle norme generiche di
prudenza, perizia e diligenza previste dal principio informatore della circolazione (art.
140 C.d.S.) anche a quanto prescritto dagli articoli 41 (Segnali luminosi) comma 11
e 154 (Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre) commi 1 lett. a) e b) e
3) lett. c) del Codice della Strada. La sua condotta è certamente in nesso causale con il
verificarsi del sinistro. Dalla ricostruzione non sono invece emersi elementi per
attribuire alla signora conducente della OPEL Corsa, violazioni al Controparte_1
Codice della Strada da porsi in nesso causale con il verificarsi del sinistro (cfr. relazione CTU ing. 18.12.2023, in particolare pagg. 38-41); Persona_5
ritenuto perciò che dalla dinamica dell'incidente, ricostruita in modo univoco sulla base delle risultanze degli accertamenti della Polizia intervenuta sul luogo del sinistro, della testimonianza della conducente del veicolo che seguiva quello della parte convenuta e della relazione precisa e ben motivata del CTU, risulta chiara la responsabilità esclusiva del conducente del velocipede, il signor Parte_1
, che ha posto in essere una manovra pericolosissima, attraversando una
[...]
14 strada a tre corsie con il semaforo rosso, come si vede anche nel filmato prodotto dallo stesso attore, una manovra che non trova alcuna logica giustificazione e che,
forse, si può spiegare solo con le condizioni del ciclista dato che dal “Verbale di pronto soccorso n. 2119025491” si ricava che presentava un livello di P-etanolo, ossia di presenza di alcol nel sangue, pari a 1,31 g/L (cfr. doc. 2 di parte attrice -
pagg. 639-830 della cartella clinica n. 2119025491 del 27.02.2019, pag.23), quando di regola il limite massimo per la guida è 0,5 g/L;
rilevato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'accertamento della condotta colposa di un conducente e dell'assenza di colpa in capo al conducente
del veicolo antagonista… non consentono l'applicazione della presunzione di cui
all'art. 2054 comma secondo, che ha funzione sussidiaria (nel senso che opera soltanto
nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in
quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di
attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III,
ordinanza del 04.04.2019, n. 9353) ed ancora: “la responsabilità del conducente
coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta,
può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere
fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle
modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua,
l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti
15 con nesso di causalità sul sinistro (cfr. Cass. civ. sez. III, ordinanza 11.04.2017, n.
9278);
ritenuto quindi in definitiva che va esclusa la responsabilità, anche solo concorsuale, di quale conducente del veicolo Opel targata Controparte_1
EA491FH, assicurato con ed intestato a Controparte_3 Controparte_2
atteso che essa, a fronte della condotta del ciclista che procedeva in modo assolutamente imprudente ed in violazione della normativa attraversando con il semaforo rosso, si era trovata nell'impossibilità di evitare l'impatto, pur avendo tenuto una condotta di guida adeguata ai parametri di diligenza normativamente previsti, come ribadito anche dalla CTU secondo cui “non avrebbe potuto avvedersi
della presenza del ciclista stesso se non quando mancava 1 secondo circa alla collisione,
quando cioè l'investimento era ormai comunque inevitabile” (cfr. relazione C.T.U.
cit.); ritenuto pertanto che le domande proposte da contro i Parte_1
convenuti e per i motivi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
sopra esposti vanno rigettate mentre le spese di causa, considerato il caso pietoso, possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
16 1) rigetta le domande proposte da contro i convenuti Parte_1 [...]
e ; CP_1 Controparte_2 Controparte_3
2) spese compensate.
Così deciso in Brescia, il 19 dicembre 2025
Il giudice
AN SA
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 10653/2021 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli art. 281sexies CPC la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che parte attrice con atto di citazione notificato alle parti convenute il
21/22 settembre 2021 deduceva quanto segue: in data 25.02.2019 in Brescia Via
LI ON alle ore 19.45 circa, veniva investito Parte_1
dall'autovettura Opel targata EA491FH, condotta da e di Controparte_1
proprietà di (assicurato RCA presso polizza Controparte_2 Controparte_3
1 n.000450107320208); a causa delle gravissime lesioni riportate nell'urto con l'autoveicolo investitore veniva ricoverato presso gli Spedali Parte_1
Civili di Brescia – Reparto Chirurgia Generale 3 – e sottoposto a intervento urgente di splenectomia al cui esito veniva trasferito per le cure del caso presso il
Reparto di Rianimazione e successivamente presso il reparto di Neurochirurgia
come da cartella clinica n. 0119007463 degli Spedali Civili di Brescia;
in data
05.06.2019 veniva quindi trasferito per la prosecuzione della Parte_1
riabilitazione neuromotoria presso il reparto di Riabilitazione Neurologica della clinica Domus Salutis, da cui veniva dimesso in data 26.06.2019 con affidamento ai Servizi Sociali territoriali;
successivamente in data 27.07.2019 veniva sottoposto a visita specialistica presso il Dipartimento di Salute Mentale degli Spedali Civili di Brescia con prescrizione di “valutazione neuropsicologica e invio all'area disabilità”; in data 12.09.2019 l' accertava gli esiti dei postumi permanenti CP_4
delle lesioni subite da con valutazione: “INVALIDO con Parte_1
TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L. 118/71. Data
decorrenza 13.03.2019”, successivamente confermata dai seguenti verbali CP_4
Commissione Medica di accertamento per l'invalidità civile del 07.12.2020,
Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del 07.12.2020 e Verbale di accertamento della capacità ai fini del collocamento 09.12.2020; Parte_1
proseguiva quindi la rieducazione motoria e le cure prescritte per tutto il
[...]
2 2020 e in data 24.11.2020 si sottoponeva a visita dal dott. Persona_1
specialista in ortopedia e traumatologia, il quale certificava “…il quadro clinico appare stabilizzato con postumi gravi permanenti da valutare”; in data 18.01.2021
si sottoponeva presso la clinica Domus Salutis a visita fisiatrica che accertava
“deficit dell'equilibrio e della deambulazione in esiti trauma cranico” e in data
26.01.2021 veniva sottoposto a TAC per laparocele con referto che poneva l'indicazione della necessità di intervenire chirurgicamente;
in data 24.03.2021
veniva sottoposto a visita medico-legale per conto dell'assicurazione CP_3
dal dottor il quale valutava i postumi permanenti nella misura Persona_2
del 55%, con inabilità temporanea biologica al 100% per 120 gg, al 75% per 90 gg;
in data 06.05.2021 la dottoressa del Dipartimento Salute Mentale Persona_3
degli Spedali Civili di Brescia riscontrava un peggioramento dei disturbi neurocognitivi della memoria e dell'orientamento; con relazione di perizia
01.09.2021 il dottor quantificava il danno biologico di Persona_4 [...]
nella misura del 70% fermo restando l'invalidità temporanea come Parte_1
indicata nella propria precedente relazione del 24.11.2020; in base alle tabelle del
Tribunale di Milano 2021 il danno non patrimoniale conseguente alle lesioni permanenti patite poteva essere quindi essere quantificato in euro 766.966,80; che al momento del sinistro l'attore era in attesa di occupazione, avendo precedentemente svolto lavori di carrozziere e di facchinaggio, così come aveva
3 svolto e svolgeva altri lavori a tempo determinato o in forma irregolare;
che il danno patrimoniale da invalidità permanente subito, in base ai criteri dettati dalla
Cassazione e applicando la nota formula: R. (reddito annuo) x INV. (invalidità) x
Coeff. RV, 4 dove il reddito annuo è pari a € 17.950,92 (triplo della pensione sociale), l'invalidità totale è pari al 100% (doc.
6 - accertamento del CP_4
12.09.2019) e il coefficiente di rivalutazione è pari a 22,65 come da Tabelle CSM
1989 (c.d. Tabella TREVI), era complessivamente liquidabile nell'importo di €
406.588,34; a causa dell'invalidità l'attore non era più in grado di attendere da solo alle ordinarie occupazioni quotidiane e aveva dovuto trasferire la propria residenza presso la struttura assistenziale Casa Lea in Brescia sopportando l'esborso mensile di € 477,51; per l'attore era poi prudenzialmente stimabile un costo di assistenza mensile di € 1.000,00 per la residua durata della vita;
la Polizia
Locale del Comune di Brescia effettuava i rilievi dell'incidente e redigeva la relazione n. prot. 160/2019 con allegati: “Verbale degli accertamenti urgenti,
Tabulati e disegni del pano semaforico, Fascicolo fotografico del sinistro, Copia
dvd rom con filmato e fotografie con rilievo del sinistro”; l'unica testimone dell'incidente, signora , sentita dalla Polizia Locale a sommarie Tes_1
informazioni nell'immediatezza del fatto dichiarava: “Mi trovavo alla guida della mia autovettura e seguivo nella marcia la Opel coinvolta nell'incidente. Abbiamo
percorso la Via Tartaglia nell'unico senso di marcia consentito e cioè da nord verso
4 sud, disposte nella corsia centrale. Avvicinandomi al semaforo con Via Milano notavo
il colore verde per i veicoli e pertanto ho proseguito nella marcia sempre dietro alla
Opel. Una volta vicino all'incrocio mi sono accorta che un ciclista stava attraversando
l'incrocio proveniente dal marciapiedi sud di Via Milano e diretto presumibilmente in
Piazzale Garibaldi, subito dopo ho visto il ciclista volare in aria e ho frenato
fermandomi prima di aver completato l'attraversamento dell'incrocio. Ho poi soccorso
l'uomo insieme ad altre persone”; la responsabilità del sinistro era addebitabile per colpa alla conducente dell'autoveicolo Opel targato EA491FH; risulta infatti, da un sommario e prudenziale calcolo effettuato per la determinazione della velocità
di veicoli in movimento, che l'autovettura investitrice percorreva l'area dell'incrocio alla velocità di 60 km/h, ben superiore alla velocità massima consentita di 50km/h (art.142 codice della strada), comunque pericolosamente superiore alla velocità da tenere nell'attraversamento di un incrocio (art. 141 commi 1, 2 e 3 codice della strada), ancorché disciplinato da semaforo con luce verde;
dalla dichiarazione della signora : “Una volta vicino all'incrocio Tes_1
mi sono accorta che un ciclista stava attraversando l'incrocio proveniente dal
marciapiedi sud di Via Milano”, risulta che la stessa si era accorta dell'attraversamento del ciclista e che pertanto al semaforo, prima di arrivare all'incrocio, frenava il proprio autoveicolo;
dalla dichiarazione della signora Tes_1
“ … seguivo nella marcia la Opel coinvolta nell'incidente” risulta altresì che la
[...]
5 conducente della Opel, precedendo di pochi metri la testimone, doveva necessariamente accorgersi della presenza del ciclista e con i medesimi tempi di reazione della testimone azionare i freni e fermarsi prima dell'investimento; risulta inoltre dai rilievi della Polizia Locale e dalla dichiarazione testimoniale che la conducente della Opel fino al semaforo verde dell'incrocio procedeva nella corsia centrale di via Tartaglia ma andava ad investire il ciclista nella corsia di destra di via LI ON, finendo la propria corsa sul margine destro della carreggiata
46,70 mt. dopo l'incrocio; l'attore con comunicazione pec 01.12.2020 a
[...]
formulava formale richiesta di risarcimento di tutti i danni, CP_5
patrimoniali e non patrimoniali patiti a cui l'assicurazione rispondeva negando qualsiasi offerta di risarcimento;
in data 14.01.2021 l'attore con racc. A/R rinnovava la richiesta di risarcimento danni a al proprietario e alla CP_3
conducente del veicolo investitore ricevendo un secondo rifiuto;
ancora in data
21.05.2021 l'attore trasmetteva a al proprietario e alla conducente del CP_3
veicolo investitore invito alla negoziazione assistita evidenziando la velocità
superiore ai 50 km/h e comunque pericolosa dell'autoveicolo investitore e la negligente condotta di guida del conducente ma l'assicurazione in data 18.06.2021
manifestava la volontà di non aderire alla negoziazione assistita e conseguentemente il sig. agiva in giudizio citando i signori Parte_1
e la società in Controparte_2 Controparte_1 Controparte_6
6 persona del legale rappresentante p.t., chiedendo: “in principalità e nel merito: contrariis reiectis e previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso ritenere e
dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa
concorrente della convenuta conducente dell'autovettura Opel targata Controparte_1
EA491FH, di proprietà di (assicurato RCA presso Controparte_2 [...]
polizza n.000450107320208) e conseguentemente condannare i convenuti CP_3
a risarcire all'attore tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti
liquidandoli, in misura proporzionale alla colpa concorrente ascritta alla convenuta
, nella somma di € 706.777,57 ovvero nella maggior o minor somma Controparte_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo,
compensi e spese del giudizio”; rilevato che si costituivano in giudizio con una unica comparsa di costituzione e risposta la società in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t. quale compagnia assicurativa del veicolo Opel t.g. EA491FH,
coinvolto nel sinistro per cui è causa ed i signori in qualità di Controparte_1
conducente del veicolo de quo e quale intestatario del suddetto Controparte_2
veicolo, i quali contestavano in fatto e diritto l'atto introduttivo e chiedevano per tutti i motivi esposti in narrativa: “In via principale respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte da nei confronti dei Parte_1
convenuti; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta
7 corresponsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, accertare la quota di
responsabilità attribuibile ai convenuti, limitando proporzionalmente il risarcimento
nella suddetta misura ed al risarcimento dei soli danni rigorosamente provati in corso
di causa , previa detrazione di quanto percepito dall'attore da parte di enti che
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o dal SSN o regionale”;
rilevato che, instaurato il contraddittorio, il G.I. ammetteva le prove orali e quindi disponeva anche consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente ed infine con ordinanza 6 febbraio 2024 invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato che all'esito degli accertamenti svolti, la polizia,
intervenuta sul posto, nella “Relazione di incidente stradale del 25.02.2019 -
Protocollo n. 160/2019- a firma del Sovraintendenti della Polizia Locale di Brescia,
e ” (cfr. doc.25 di parte attrice), così Parte_2 Controparte_7
ricostruiva l'incidente: “il sig. , alla guida ed in sella al velocipede da via Parte_1
Milano e diretto a est, inizialmente disposto sulla carreggiata di via Milano, si
dirigeva presumibilmente sul marciapiedi sud (a lato ovest di via ON) per poi
immettersi nuovamente sulla carreggiata di via ON attraversandola da ovest verso
est. Durante tale fase veniva in urto con l'autovettura Opel condotta dalla signora
che proveniente da via Tartaglia, si era immessa nell'intersezione con via CP_1
Milano, con il favore della luce verde… L'urto si concretizzava nella corsia centrale di
8 via F.lli ON, poco dopo l'attraversamento pedonale posto a sud dell'intersezione
sopra citata, tra la parte frontale destra dell'autovettura e il lato sinistro della ruota
anteriore del velocipede…. Dall'analisi delle immagini della telecamera…. Risulta
evidente che l'autovettura Opel si sia immessa nell'intersezione con il favore della luce
verde veicolare…. E' presumibile sia che il sig. , alla guida del velocipede, Parte_1
da via Milano si sia immesso sulla via ON nonostante la luce rossa semaforica gli
vietasse il passaggio, spostandosi prima verso sud e poi tagliando verso est in
prossimità del semaforo pedonale, così come è possibile che avvicinandosi
all'intersezione, sia prima salito sul marciapiedi per poi immettersi sulla carreggiata
attraversando la via ON da ovest verso est. Le immagini non chiariscono quale delle
due ipotesi sia corretta” ; rilevato che il P.M. chiedeva successivamente l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'automobilista ex artt. 408/411 c.p.p. (richiesta n.
4514/2020 - depositata il 15.06.2020) osservando che “in data 25.9.2019, in
Brescia, si verificava il sinistro stradale nel quale rimaneva infortunato Parte_1
, conducente di velocipede;
che la ricostruzione demandata al Nucleo di
[...]
Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Brescia ha consentito di fare piena luce
sulle responsabilità del sinistro grazie alla testimonianza del teste, ; Testimone_2
alla presenza di telecamere pubbliche presenti in loco;
alla testimonianza di parte
attrice, che ricalca l'esito dei precedenti elementi probatori;
ed infine Controparte_1
9 alle risultanze dei rilievi operati dalla p.g. operante;
che la dinamica dell'incidente è
sostanzialmente chiara e pacifica;
a determinare l'urto tra la Opel Corsa, tg
EA491FH, condotta dall'indagata e il velocipede condotto da p.o. CP_8 [...]
, è stato proprio il comportamento imprudente di quest'ultimo il quale, in Parte_1
sella al proprio veicolo, proveniente dalla via Milano e volendo raggiungere il
marciapiede opposto, attraversava la via LI ON senza concedere la precedenza
agli autoveicoli in transito, ponendo in essere una condotta imprevedibile e inevitabile,
certamente meritevole di censura, che pertanto, nessuna responsabilità in relazione alla
causazione del sinistro, nemmeno in astratto, può essere imputata all'indagata,
, ritenuto pertanto di fare proprie le argomentazioni della p.g. Controparte_1
operante, all'esito delle indagini espletate, trattandosi di infortunio che, con tutta
evidenza ha carattere accidentale, chiede che il Giudice… voglia disporre
l'archiviazione del procedimento”, archiviazione che veniva poi disposta dal G.I.P. ( cfr . doc. 6 di parte convenuta);
rilevato che il teste citato, signora veniva escusso anche in questa Tes_1
sede e, confermando sostanzialmente quanto già riferito precedentemente, così dichiarava: “il giorno del sinistro mi trovavo prima del semaforo all'altezza di via
Milano, confermo che era alla guida di un'auto Opel davanti a me, Controparte_1
andavamo ad andatura regolare, nei limiti della velocità consentita;
prima di arrivare
al semaforo l'auto Opel si è spostata nella corsia centrale, confermo che il semaforo era
10 verde; sulle strisce pedonali davanti all'auto si immetteva la bici condotta dall'attore,
non ho visto il semaforo da quella parte;
confermo che l'urto è avvenuto sulle strisce
sulla via ON tra l'auto e la ruota anteriore della bici.” e ancora “confermo che mi
ero accorta del ciclista 7-8 metri prima dell'incrocio perché guidavo un furgone e ho
iniziato a frenare mentre l'auto Opel davanti continuava la marcia, si spostava e
occupava la corsia di destra, senza frenare”; rilevato perciò che dalla testimonianza risulta confermata quanto ipotizzato sin dall'inizio dalla Polizia intervenuta sul posto e cioè che, se le auto avevano il semaforo verde, il ciclista ha attraversato la strada sulle strisce pedonali con il semaforo rosso, ponendo quindi in essere una manovra vietata dalla legge ed estremamente imprudente, considerata anche l'ora serale ed il tipo di strada a tre corsie (ore 19.45 del 25 febbraio 2019);
rilevato che veniva quindi disposta CTU tecnica per la ricostruzione della dinamica dell'incidente ed il CTU così relazionava: “la signora (58 Controparte_1
anni), alla guida dell'autovettura OPEL Corsa 1.2 16V GPL targata EA 491FH, di
proprietà del signor stava percorrendo via Niccolò Tartaglia, nel Controparte_2
centro abitato del Comune di Brescia, con direzione di marcia via Vittorio Veneto - via
LI ON. Il limite di velocità era di 50 km/h. Il traffico era normale, il fondo
stradale asfaltato e asciutto, il cielo sereno e la visibilità sufficiente, con illuminazione
pubblica presente e funzionante. Giunta all'altezza dell'intersezione semaforizzata con
11 le laterali via Milano, posta sulla sua destra, e piazzale Giuseppe Garibaldi, posto
sulla sua sinistra, la signora che stava percorrendo la corsia centrale della CP_1
predetta strada (a senso unico e suddivisa in tre corsie di marcia), stante la presenza
di luce verde, iniziava l'attraversamento dell'intersezione, ad una velocità di circa 51
km/h, seguita nella marcia dal furgone condotto dalla teste signora Tes_1
Giunta all'altezza del passaggio pedonale posto al termine dell'intersezione (nel tratto
iniziale di via LI ON) la vettura condotta dalla signora urtava il CP_1
velocipede (tipo mountain bike) condotto dal proprietario, signor Parte_1
(46 anni). Questi, proveniente da via Milano, nonostante la presenza di luce rossa,
sia sul semaforo veicolare che su quello pedonale posto a valle dell'intersezione, dopo
essersi portato sulla destra di via LI ON iniziava l'attraversamento della
carreggiata, con direzione di marcia Ovest - Est, usufruendo del passaggio pedonale.
In conseguenza della collisione, eccentrica, che si verificava tra la parte anteriore destra
della vettura e la parte anteriore del velocipede, e successivamente tra la parte posteriore
del velocipede stesso e la parte anteriore della fiancata destra della OPEL, il signor
urtava violentemente contro il parabrezza e la parte anteriore del tetto della Parte_1
vettura e veniva poi sospinto in avanti e verso la destra della strada, arrestandosi circa
11 metri oltre il punto d'urto. Il suo velocipede, a sua volta sospinto verso destra, si
arrestava sul marciapiede posto a lato di via LI ON, a circa 14 metri dal punto
di collisione. La signora arrestava la sua vettura in prima corsia, circa 42 ÷ CP_1
12 43 metri oltre il punto di collisione. Nell'occorso il signor riportava Parte_1
lesioni cranio - encefaliche e facciali, cervicali (frattura di tipo III di C2), toraciche,
addominali (lacerazione diaframmatica e rottura splenica), e scheletriche (con fratture
dei processi trasversi di L2-L3, L5 e L1 e fratture plurime di bacino) per le quali
veniva traportato e ricoverato presso il Reparto di Chirurgia Generale 3 degli Spedali
Civili di Brescia. Il signor veniva successivamente sottoposto ad intervento Parte_1
chirurgico e trasferito dapprima presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione 2 e
successivamente presso il Reparto di Neurochirurgia del predetto nosocomio. Dalla
ricostruzione, eseguita sulla scorta degli elementi oggettivi a disposizione, sono emerse
velocità alla collisione di circa 51 km/h per la vettura e di circa 17 km/h per il
velocipede. Dalla ricostruzione è altresì emerso che la signora avrebbe potuto CP_1
avvedersi della presenza del ciclista sulla destra della carreggiata, in immissione da via
Milano su via LI ON (nonostante la presenza di semaforo rosso), quando
mancavano circa 2.5 secondi alla collisione, ma che il cambio di traiettoria posto in
essere dal ciclista, che lo portava ad assumere una traiettoria ortogonale alla strada,
iniziava quando mancava al più un secondo alla collisione, quando cioè la OPEL
giungeva a soli 14 metri dal punto di collisione, un intervallo di tempo ed uno spazio
insufficienti alla conducente della vettura per porre in essere una qualunque manovra
diversiva atta ad evitare l'investimento. Si osservi che nell'ipotesi, ribadita dal C.T.P.
di parte attrice nelle osservazioni alla bozza di C.T.U., che il ciclista si fosse invece
13 portato sul marciapiede di via Milano e lo avesse percorso per qualche metro prima di
impegnare il passaggio pedonale sul quale veniva investito, la signora non CP_1
avrebbe potuto avvedersi della presenza del ciclista stesso se non quando mancava 1
secondo circa alla collisione, quando cioè l'investimento era ormai comunque
inevitabile”, così concludendo: “nella condotta di guida del signor , Parte_1
conducente del velocipede, si riscontrano violazioni oltre che alle norme generiche di
prudenza, perizia e diligenza previste dal principio informatore della circolazione (art.
140 C.d.S.) anche a quanto prescritto dagli articoli 41 (Segnali luminosi) comma 11
e 154 (Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre) commi 1 lett. a) e b) e
3) lett. c) del Codice della Strada. La sua condotta è certamente in nesso causale con il
verificarsi del sinistro. Dalla ricostruzione non sono invece emersi elementi per
attribuire alla signora conducente della OPEL Corsa, violazioni al Controparte_1
Codice della Strada da porsi in nesso causale con il verificarsi del sinistro (cfr. relazione CTU ing. 18.12.2023, in particolare pagg. 38-41); Persona_5
ritenuto perciò che dalla dinamica dell'incidente, ricostruita in modo univoco sulla base delle risultanze degli accertamenti della Polizia intervenuta sul luogo del sinistro, della testimonianza della conducente del veicolo che seguiva quello della parte convenuta e della relazione precisa e ben motivata del CTU, risulta chiara la responsabilità esclusiva del conducente del velocipede, il signor Parte_1
, che ha posto in essere una manovra pericolosissima, attraversando una
[...]
14 strada a tre corsie con il semaforo rosso, come si vede anche nel filmato prodotto dallo stesso attore, una manovra che non trova alcuna logica giustificazione e che,
forse, si può spiegare solo con le condizioni del ciclista dato che dal “Verbale di pronto soccorso n. 2119025491” si ricava che presentava un livello di P-etanolo, ossia di presenza di alcol nel sangue, pari a 1,31 g/L (cfr. doc. 2 di parte attrice -
pagg. 639-830 della cartella clinica n. 2119025491 del 27.02.2019, pag.23), quando di regola il limite massimo per la guida è 0,5 g/L;
rilevato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'accertamento della condotta colposa di un conducente e dell'assenza di colpa in capo al conducente
del veicolo antagonista… non consentono l'applicazione della presunzione di cui
all'art. 2054 comma secondo, che ha funzione sussidiaria (nel senso che opera soltanto
nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in
quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di
attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III,
ordinanza del 04.04.2019, n. 9353) ed ancora: “la responsabilità del conducente
coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta,
può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere
fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle
modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua,
l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti
15 con nesso di causalità sul sinistro (cfr. Cass. civ. sez. III, ordinanza 11.04.2017, n.
9278);
ritenuto quindi in definitiva che va esclusa la responsabilità, anche solo concorsuale, di quale conducente del veicolo Opel targata Controparte_1
EA491FH, assicurato con ed intestato a Controparte_3 Controparte_2
atteso che essa, a fronte della condotta del ciclista che procedeva in modo assolutamente imprudente ed in violazione della normativa attraversando con il semaforo rosso, si era trovata nell'impossibilità di evitare l'impatto, pur avendo tenuto una condotta di guida adeguata ai parametri di diligenza normativamente previsti, come ribadito anche dalla CTU secondo cui “non avrebbe potuto avvedersi
della presenza del ciclista stesso se non quando mancava 1 secondo circa alla collisione,
quando cioè l'investimento era ormai comunque inevitabile” (cfr. relazione C.T.U.
cit.); ritenuto pertanto che le domande proposte da contro i Parte_1
convenuti e per i motivi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
sopra esposti vanno rigettate mentre le spese di causa, considerato il caso pietoso, possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
16 1) rigetta le domande proposte da contro i convenuti Parte_1 [...]
e ; CP_1 Controparte_2 Controparte_3
2) spese compensate.
Così deciso in Brescia, il 19 dicembre 2025
Il giudice
AN SA
17