Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n°8956 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Direttore Generale elettivamente domiciliata in Palermo,
[...]
Via Giuseppe La Masa n. 37, presso lo studio dell'Avv. toMarianna Trinca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Controparte_1 in Avola (Sr) nella Piazza Vittorio Veneto n. 25, presso lo studio dell'Avv.to
Davide Antonuccio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATO
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 14.10.2024, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La controversia investe l'appello avverso la sentenza n. 1386/2021 del 18 maggio 2021, con la quale il Gdp di Palermo accoglieva l'opposizione di avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati Controparte_1 notificatogli il 9.2.2016 – ritenendo prescritto il credito di € 7.910,32, quale consacrato in una serie di cartelle di pagamento emesse per violazioni del Cds –
e condannava la società di riscossione al pagamento delle spese processuali.
2. Con un unico motivo di impugnazione, l'appellante ritiene che il giudice abbia erroneamente ritenuto inintelligibile la documentazione prodotta a riprova dell'intervenuta notifica delle cartelle e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ne chiede la riforma totale.
Si è costituito il il quale, preliminarmente, ha eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto dello ius postulandi e di legittimatio ad processum;
nel merito, ha ribadito tutte le eccezioni sollevate in primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello.
3. Sospesa con ordinanza del 16.11.2021 l'efficacia esecutiva della sentenza, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 7 ottobre 2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Tanto premesso, il Tribunale si ritiene vincolato all'accoglimento dell'eccezione in rito sollevata preliminarmente da parte appellata.
Richiamando sul tema l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ampiamente condiviso dai giudici di merito, si deve affermare che «L'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia stata allegata, con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza e la natura del potere rappresentativo del procuratore, oltre che della persona che avrebbe conferito la procura stessa: tali verifiche sono infatti necessarie in quanto il potere di rappresentanza 3
processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito (in caso di persona giuridica, dal suo rappresentante legale in carica) anche del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio» (cfr. Cass. n. 6996.2019; Cass. n. 360.2001;
Cass. n. 1017.2001; Cass. n. 3643.1999). Applicando il superiore principio, la costituzione in giudizio dell'appellante va necessariamente dichiarata inammissibile, stante la presenza di una procura alle liti conferita dal direttore generale di – indicato in – sulla base di Parte_1 CP_3 una procura notarile a sua volta rilasciata dal presidente e legale rappresentante della società, non prodotta in atti.
Né può ritenersi applicabile la sanatoria ex art 182 c.p.c., in quanto, a fronte di una tempestiva eccezione dell'appellato, la controparte aveva l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione: occorre rammentare l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte,
l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (cfr. Cass. SS.UU. n. 4248.2016; Cass. n.
24212.2018; Cass. n. 34467.2019; Cass. n. 18074.2019; Cass. n. 22564.2020, e da ultimo Cass. n. 29244.2021). Indi, in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem, nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte, come nel caso di specie, quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo, allo scopo, assegnare un termine a carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacché, sul rilievo di parte, l'avversario è chiamato a 4
contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, assumendo, chi non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione all'eccezione della controparte, il rischio che siffatta eccezione, in qualunque stato e grado del processo sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione.
Pertanto, muovendo dall'invalidità della procura ad litem per mancata dimostrazione, in capo al direttore generale di dei Parte_1 poteri rappresentativi che lo abilitavano a conferire valida procura al difensore,
l'appello va dichiarato inammissibile, senza possibilità di applicazione, a fronte della tempestiva eccezione da parte del del difetto di CP_2 rappresentanza processuale di , del meccanismo di Parte_1 assegnazione del termine ai sensi dell'art 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso, essendo onere della controparte interessata produrre, nella prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il detto difetto, nella specie pacificamente non assolto.
5. La soccombenza regola le spese del grado (parametri minimi per tutte le fasi, scaglione di valore sino ad € 26.0000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Gdp n. 1386/2021 del 18 Maggio Parte_2
2021;
CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante. 5
Così deciso in Palermo, il 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi