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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/11/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 26 novembre 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 912/2022 R.G.
tra nella persona del Vescovo Mons. , con sede in Parte_1 Parte_2
Patti (ME), via Cattedrale n. 1, rappresentata e difese dagli avv.ti Nunzio Manciagli e Filippo
Birgillito, giusta procura in atti,
- opponente
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gianfranco Pignatone, giusta procura in atti,
- opposto
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Filippo Birgillito per la parte opponente e l'avv. Gianfranco Pignatone per la parte opposta.
L'avv. Pignatone rappresenta che, in relazione alla asserita tempestività del deposito della seconda memoria istruttoria, debba trovare applicazione l'art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Patti il 9.4.2022, pubblicato il 11.4.2022, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 254.588,44 – ritenuta congrua Controparte_1
dall'ordine degli Architetti di Messina (cfr. doc. 11 monitorio) – a titolo di compensi professionali per l'attività espletata in forza dei disciplinari di incarico datati 11.9.2001,
27.12.2007 e 2.5.2009, oltre oneri ed interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito l'insussistenza del credito ingiunto e, comunque, la mancata prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei compensi di cui ai disciplinari sottoscritti in data 11.9.2001 e 27.12.2007, la nullità del disciplinare datato 02.05.2009 per le ragioni indicate in atti, la prescrizione quinquennale degli interessi maturati sulle somme ingiunte e, infine, ha contestato il quantum
del credito ingiunto.
L'opponente ha, altresì, ha eccepito – ex art. 1460 c.c. – l'inadempimento dell'opposto agli obblighi professionali derivanti dall'incarico conferitogli. CP_1
, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo n. 134/2022 e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite;
in subordine, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dei compensi dovuti in forza dei disciplinari del 2007 e del 2009, oppure la condanna della controparte al pagamento delle somme ritenute congrue ai sensi dell'art. 2041 c.c..
La causa, espletata la C.T.U., è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Fatta questa premessa occorre evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 14473/2019; Cass. n. 20597/2022).
Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte opposta, alla quale compete la posizione sostanziale di attore e sulla quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n.
12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902;
id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304).
Nel giudizio di opposizione occorre anche accertare se l'opponente ha documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n.
15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n. 9285/2003) sicché le difese con le quali lo stesso miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda –
che resta quella prospettata dal creditore-opposto con il ricorso monitorio – poiché costituiscono delle vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione – anche ove prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso
(cfr. Cass. n. 21626/19).
Premesso ciò, si precisa che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più
liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il principio della "ragione più liquida"
- in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio
- consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n.
11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente con specifico riferimento ai compensi professionali richiesti dal per CP_1
l'espletamento dell'incarico di cui al disciplinare dell'11.9.2001.
A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il diritto all'adempimento delle prestazioni contrattuali è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Secondo un orientamento della Corte di Cassazione – che questo Tribunale condivide
– il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (cfr. Cass. n. 4951/2016; Cass. n. 2286/2014).
Nella specie, dalla disamina della documentazione in atti emerge che la Parte_1
con disciplinare dell'11.9.2001, ha affidato a l'incarico di progettazione,
[...] CP_1
direzione e coordinamento dei “lavori di Restauro conservativo e risanamento della Chiesa
e del Convento di San Francesco nel Comune di Pettineo (ME)” (cfr. doc. 1 comparsa parte opposta).
A dimostrazione dell'espletamento di detto incarico parte opposta ha prodotto un elaborato delle competenze tecniche e del quadro economico privo di data (cfr. tav. R9 all. 6
fascicolo monitorio) nonché il provvedimento n. 24722 del 24 settembre 2001 emesso dal
Genio Civile (doc. 17 comparsa); si precisa, tuttavia, che a differenza di quanto esposto da il documento n. 10), allegato alla comparsa di costituzione, non coincide con il CP_1
parere di conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Pettineo con riferimento al progetto di cui al disciplinare del 2001, bensì con il parere di conformità urbanistica rilasciato dall'Ente
locale in relazione al progetto di cui al disciplinare del 2007.
In mancanza di altra e idonea prova documentale la prestazione di relativa al CP_1
disciplinare del 2001, deve ritenersi conclusa nel mese di settembre 2001 avendo prodotto l'opposto, quale ultimo atto, l'attestazione di conformità del Genio Civile, conseguentemente,
è da tale momento che deve farsi decorrere il termine di prescrizione.
In tale quadro - facendo applicazione dei principi esposti in tema di prescrizione -
l'opposto avrebbe potuto e dovuto rivendicare il proprio diritto di credito relativo ai compensi professionali per l'attività espletata in esecuzione del suddetto disciplinare entro il termine di dieci anni e, quindi, sino al mese di settembre 2011.
Orbene, considerato che parte opposta non ha prodotto in giudizio alcun atto interruttivo del termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2496 c.c., il diritto di CP_1
di percepire i compensi per l'attività professionale espletata, di cui al primo disciplinare di incarico, deve ritenersi estinto per l'intervenuta prescrizione.
Sul punto si osserva che il primo atto stragiudiziale con cui l'opposto ha chiesto alla il corrispettivo per la prestazione professionale eseguita risale al mese di dicembre Pt_1
dell'anno 2018 ed è riferito esclusivamente all'incarico conferitogli con il disciplinare del
2007 (cfr. doc. 16 comparsa di costituzione . CP_1
A conferma dell'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il compenso per l'espletamento dell'incarico del 2001 si precisa che – contrariamente da quanto asserito dalla parte opposta – il complesso delle prestazioni di cui ai tre disciplinari (2001, 2007 e 2009, in atti) non configurano un unico incarico, avente carattere continuativo.
Tale circostanza trova conferma dal fatto che il disciplinare del 27 dicembre 2007 ha lo stesso identico oggetto di quello precedente del 2001 e, pertanto, non costituisce un'integrazione di quest'ultimo in quanto trattasi di un nuovo e autonomo incarico e, ciò,
anche tenuto conto che nel disciplinare del 2007 non si fa alcuna menzione dell'attività
espletata in esecuzione del disciplinare del 2001.
Sulla base di quanto esposto l'eccezione di prescrizione con riferimento al diritto di ad ottenere i compensi per l'attività espletata in esecuzione del disciplinare del 2001 CP_1
merita di essere accolta e, conseguentemente, il decreto opposto deve essere revocato.
Il decreto ingiuntivo per cui è causa merita di essere revocato anche con riferimento alle somme ingiunte a titolo di compensi e interessi per l'attività asseritamente espletata da in esecuzione dei disciplinari del 2007 e del 2009 (cfr. docc. 4 e 5 comparsa di CP_1
costituzione aventi ad oggetto la progettazione, direzione dei lavori ed il CP_1
coordinamento dei “Lavori di restauro conservativo e risanamento della Chiesa e del Convento di San Francesco nel comune di Pettineo” e - per riduzione del precedente incarico
- la sola progettazione e attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli stessi suddetti lavori.
Ed invero, la domanda azionata in via monitoria da risulta priva di riscontro CP_1
probatorio, conseguentemente il Tribunale non ha potuto accertare l'attività professionale espletata dall'opponente.
A conferma di ciò, il consulente nominato, così come si legge nella relazione depositata in atti, ha precisato quanto segue: “A conclusione dell'analisi della documentazione, non vi
sono elaborati grafici di progetto che possano permettere di effettuare uno studio o una
valutazione sul progetto redatto ancor più che riguarda un progetto esecutivo… il sottoscritto
non è in grado di stabilire l'eventuale compenso spettante al professionista, proprio per la
mancanza degli elementi a supporto dell'attività espletata… In conclusione, il sottoscritto
può solo affermare che la ha incaricato l'arch. della redazione di Controparte_2 CP_1
un progetto per il restauro della in Pettineo. Non è Parte_3
possibile stabilire quale grado di progettazione l'incaricato abbia affrontato e con quanta
diligenza. Non si è in grado di stabilire le cause della mancata eventuale esecuzione
successiva alla redazione del progetto dell'opponente in quanto oggetto dell'incarico era la
sola progettazione. Non essendo possibile stabilire il grado di approfondimento del progetto,
non è quantificabile l'onorario spettante al professionista.” (cfr. pag. 28, 32 e 35 consulenza).
Ne consegue, pertanto, che non ha provato – il cui onere su di lui incombe – CP_1
di avere espletato l'incarico conferitogli nel 2007 e nel 2009, né ha provato la corretta quantificazione delle somme ingiunte, venendo meno così all'onere probatorio sullo stesso gravante per legge.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la
prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso
nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (cfr. Cass. n. 21522/2019), e che “la parcella,
anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del
professionista costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista, sufficiente
per la concessione del decreto ingiuntivo, mentre per l'accertamento del credito il
professionista ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in caso di
contestazione, di fornire la prova delle prestazioni eseguite” (cfr. Cass. n. 15930/2018).
Ed ancora, la Cassazione ha precisato che è “onere del professionista produrre la
documentazione attestante l'attività svolta e per cui richiede l'ottenimento dei compensi” (cfr.
Cass. n. 9314/2024).
Con riferimento a quest'ultimo onere probatorio, ossia all'obbligo del professionista di allegare documentazione comprovante la dovutezza dei compensi richiesti in via giudiziale,
questo Tribunale precisa - come già evidenziato con l'ordinanza del 24.2.2025 e con il provvedimento del 23.4.2025 in atti, cui si rinvia – che la memoria depositata dall'opposto il
13.6.2023, con la relativa documentazione allegata, successiva ed integrativa della memoria istruttoria precedentemente deposita in data 26.5.2023, è stata esclusa dal quadro probatorio in quanto ritenuta inammissibile.
Sul punto si osserva che, per giurisprudenza condivisa, “l'avvenuto deposito della
memoria istruttoria prevista dall'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. determina la consumazione
del potere riconosciuto alla parte sicché è inammissibile il deposito di ulteriore memoria
integrativa benché avvenuto nel rispetto dei termini previsti da tale disposizione” (cfr. cfr.
Cass. n. 21472/2012 in termini conformi cfr. Tribunale di Mantova, 30 maggio 2017;
Tribunale di Frosinone, 10.10.2014). A tal proposito si evidenzia, inoltre, che il richiamo effettuato dal procuratore all'art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012 non è pertinente al caso di specie in quanto, in data
13.6.2023, è stata depositata una “memoria integrativa” contenente nuove istanze istruttorie non articolate in precedenza, facoltà questa che gli era preclusa avendo già depositato una memoria istruttoria n. 2 in data 26.5.2023.
Tanto premesso, il decreto opposto deve essere revocato anche con riferimento alle somme e agli interessi ingiunti a titolo di compensi professionali per l'espletamento degli incarichi di cui ai disciplinari del 2007 e del 2009 prodotti in atti.
Per completezza, questo Tribunale precisa, altresì, che il deficit allegatorio e probatorio non può essere neppure colmato mediante l'ammissione della prova testimoniale e dell'ordine di esibizione in quanto tali richieste istruttorie sono contenute nella seconda memoria integrativa dichiarata inammissibile.
Infine, la domanda avanzata in via subordinata dal preordinata ad ottenere la CP_1
condanna della al pagamento della somma ingiunta ai sensi dell'art. 2041 c.c., Parte_1
è inammissibile.
A tal proposito si evidenzia che l'art. 2041, comma 1, c.c. dispone che “Chi, senza una
giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti
dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale
… “.
Secondo l'art. 2042 c.c., poi, “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il
danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.”.
L'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto – dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”.
Come precisato dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 33954/2023, “Ai fini
della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di
arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su
clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta
preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o
decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la
nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine
pubblico.”.
In ragione di quanto esposto, l'azione di ingiustificato arricchimento avanzata da parte opposta è inammissibile in quanto non soddisfa il requisito della sussidiarietà.
Nella fattispecie in esame la revoca del decreto ingiunto n. 134/2022 trova il suo fondamento nella maturata prescrizione del diritto di ad ottenere i compensi CP_1
professionali relativi all'espletamento dell'incarico di cui al disciplinare del 2001 e nell'omessa allegazione di idonei elementi probatori preordinati a dimostrare l'esecuzione dell'attività di cui ai disciplinari del 2007 e del 2009.
Sul punto la giurisprudenza ha stabilito che “l'azione generale di arricchimento non è
proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si è
prescritta.” (cfr. Cass. n. 30614/2018; cfr. Cass. n. 29916/2011); ed ancora “L'azione
generale di arricchimento, presupponendo che la locupletazione di un soggetto a danno
dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, ha carattere sussidiario e, pertanto, è
inammissibile nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo
contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato.” (cfr. Cass.
n. 8020/2009).
Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo - tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
effettivamente espletata dalle parti - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 per come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 912/2022 R.G., rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 134/2022
emesso dal Tribunale di Patti il 9.4.2022, pubblicato il 11.4.2022;
2. rigetta la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da;
Controparte_1
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 Pt_1
liquidate in € 406,50 per spese vive ed € 9.000,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. le spese della C.T.U., come liquidate con il decreto in atti sono poste a carico di
. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, il 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 26 novembre 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 912/2022 R.G.
tra nella persona del Vescovo Mons. , con sede in Parte_1 Parte_2
Patti (ME), via Cattedrale n. 1, rappresentata e difese dagli avv.ti Nunzio Manciagli e Filippo
Birgillito, giusta procura in atti,
- opponente
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gianfranco Pignatone, giusta procura in atti,
- opposto
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Filippo Birgillito per la parte opponente e l'avv. Gianfranco Pignatone per la parte opposta.
L'avv. Pignatone rappresenta che, in relazione alla asserita tempestività del deposito della seconda memoria istruttoria, debba trovare applicazione l'art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Patti il 9.4.2022, pubblicato il 11.4.2022, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 254.588,44 – ritenuta congrua Controparte_1
dall'ordine degli Architetti di Messina (cfr. doc. 11 monitorio) – a titolo di compensi professionali per l'attività espletata in forza dei disciplinari di incarico datati 11.9.2001,
27.12.2007 e 2.5.2009, oltre oneri ed interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito l'insussistenza del credito ingiunto e, comunque, la mancata prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei compensi di cui ai disciplinari sottoscritti in data 11.9.2001 e 27.12.2007, la nullità del disciplinare datato 02.05.2009 per le ragioni indicate in atti, la prescrizione quinquennale degli interessi maturati sulle somme ingiunte e, infine, ha contestato il quantum
del credito ingiunto.
L'opponente ha, altresì, ha eccepito – ex art. 1460 c.c. – l'inadempimento dell'opposto agli obblighi professionali derivanti dall'incarico conferitogli. CP_1
, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo n. 134/2022 e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite;
in subordine, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dei compensi dovuti in forza dei disciplinari del 2007 e del 2009, oppure la condanna della controparte al pagamento delle somme ritenute congrue ai sensi dell'art. 2041 c.c..
La causa, espletata la C.T.U., è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Fatta questa premessa occorre evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 14473/2019; Cass. n. 20597/2022).
Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte opposta, alla quale compete la posizione sostanziale di attore e sulla quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n.
12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902;
id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304).
Nel giudizio di opposizione occorre anche accertare se l'opponente ha documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n.
15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n. 9285/2003) sicché le difese con le quali lo stesso miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda –
che resta quella prospettata dal creditore-opposto con il ricorso monitorio – poiché costituiscono delle vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione – anche ove prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso
(cfr. Cass. n. 21626/19).
Premesso ciò, si precisa che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più
liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il principio della "ragione più liquida"
- in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio
- consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n.
11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente con specifico riferimento ai compensi professionali richiesti dal per CP_1
l'espletamento dell'incarico di cui al disciplinare dell'11.9.2001.
A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il diritto all'adempimento delle prestazioni contrattuali è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Secondo un orientamento della Corte di Cassazione – che questo Tribunale condivide
– il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (cfr. Cass. n. 4951/2016; Cass. n. 2286/2014).
Nella specie, dalla disamina della documentazione in atti emerge che la Parte_1
con disciplinare dell'11.9.2001, ha affidato a l'incarico di progettazione,
[...] CP_1
direzione e coordinamento dei “lavori di Restauro conservativo e risanamento della Chiesa
e del Convento di San Francesco nel Comune di Pettineo (ME)” (cfr. doc. 1 comparsa parte opposta).
A dimostrazione dell'espletamento di detto incarico parte opposta ha prodotto un elaborato delle competenze tecniche e del quadro economico privo di data (cfr. tav. R9 all. 6
fascicolo monitorio) nonché il provvedimento n. 24722 del 24 settembre 2001 emesso dal
Genio Civile (doc. 17 comparsa); si precisa, tuttavia, che a differenza di quanto esposto da il documento n. 10), allegato alla comparsa di costituzione, non coincide con il CP_1
parere di conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Pettineo con riferimento al progetto di cui al disciplinare del 2001, bensì con il parere di conformità urbanistica rilasciato dall'Ente
locale in relazione al progetto di cui al disciplinare del 2007.
In mancanza di altra e idonea prova documentale la prestazione di relativa al CP_1
disciplinare del 2001, deve ritenersi conclusa nel mese di settembre 2001 avendo prodotto l'opposto, quale ultimo atto, l'attestazione di conformità del Genio Civile, conseguentemente,
è da tale momento che deve farsi decorrere il termine di prescrizione.
In tale quadro - facendo applicazione dei principi esposti in tema di prescrizione -
l'opposto avrebbe potuto e dovuto rivendicare il proprio diritto di credito relativo ai compensi professionali per l'attività espletata in esecuzione del suddetto disciplinare entro il termine di dieci anni e, quindi, sino al mese di settembre 2011.
Orbene, considerato che parte opposta non ha prodotto in giudizio alcun atto interruttivo del termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2496 c.c., il diritto di CP_1
di percepire i compensi per l'attività professionale espletata, di cui al primo disciplinare di incarico, deve ritenersi estinto per l'intervenuta prescrizione.
Sul punto si osserva che il primo atto stragiudiziale con cui l'opposto ha chiesto alla il corrispettivo per la prestazione professionale eseguita risale al mese di dicembre Pt_1
dell'anno 2018 ed è riferito esclusivamente all'incarico conferitogli con il disciplinare del
2007 (cfr. doc. 16 comparsa di costituzione . CP_1
A conferma dell'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il compenso per l'espletamento dell'incarico del 2001 si precisa che – contrariamente da quanto asserito dalla parte opposta – il complesso delle prestazioni di cui ai tre disciplinari (2001, 2007 e 2009, in atti) non configurano un unico incarico, avente carattere continuativo.
Tale circostanza trova conferma dal fatto che il disciplinare del 27 dicembre 2007 ha lo stesso identico oggetto di quello precedente del 2001 e, pertanto, non costituisce un'integrazione di quest'ultimo in quanto trattasi di un nuovo e autonomo incarico e, ciò,
anche tenuto conto che nel disciplinare del 2007 non si fa alcuna menzione dell'attività
espletata in esecuzione del disciplinare del 2001.
Sulla base di quanto esposto l'eccezione di prescrizione con riferimento al diritto di ad ottenere i compensi per l'attività espletata in esecuzione del disciplinare del 2001 CP_1
merita di essere accolta e, conseguentemente, il decreto opposto deve essere revocato.
Il decreto ingiuntivo per cui è causa merita di essere revocato anche con riferimento alle somme ingiunte a titolo di compensi e interessi per l'attività asseritamente espletata da in esecuzione dei disciplinari del 2007 e del 2009 (cfr. docc. 4 e 5 comparsa di CP_1
costituzione aventi ad oggetto la progettazione, direzione dei lavori ed il CP_1
coordinamento dei “Lavori di restauro conservativo e risanamento della Chiesa e del Convento di San Francesco nel comune di Pettineo” e - per riduzione del precedente incarico
- la sola progettazione e attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli stessi suddetti lavori.
Ed invero, la domanda azionata in via monitoria da risulta priva di riscontro CP_1
probatorio, conseguentemente il Tribunale non ha potuto accertare l'attività professionale espletata dall'opponente.
A conferma di ciò, il consulente nominato, così come si legge nella relazione depositata in atti, ha precisato quanto segue: “A conclusione dell'analisi della documentazione, non vi
sono elaborati grafici di progetto che possano permettere di effettuare uno studio o una
valutazione sul progetto redatto ancor più che riguarda un progetto esecutivo… il sottoscritto
non è in grado di stabilire l'eventuale compenso spettante al professionista, proprio per la
mancanza degli elementi a supporto dell'attività espletata… In conclusione, il sottoscritto
può solo affermare che la ha incaricato l'arch. della redazione di Controparte_2 CP_1
un progetto per il restauro della in Pettineo. Non è Parte_3
possibile stabilire quale grado di progettazione l'incaricato abbia affrontato e con quanta
diligenza. Non si è in grado di stabilire le cause della mancata eventuale esecuzione
successiva alla redazione del progetto dell'opponente in quanto oggetto dell'incarico era la
sola progettazione. Non essendo possibile stabilire il grado di approfondimento del progetto,
non è quantificabile l'onorario spettante al professionista.” (cfr. pag. 28, 32 e 35 consulenza).
Ne consegue, pertanto, che non ha provato – il cui onere su di lui incombe – CP_1
di avere espletato l'incarico conferitogli nel 2007 e nel 2009, né ha provato la corretta quantificazione delle somme ingiunte, venendo meno così all'onere probatorio sullo stesso gravante per legge.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la
prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso
nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (cfr. Cass. n. 21522/2019), e che “la parcella,
anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del
professionista costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista, sufficiente
per la concessione del decreto ingiuntivo, mentre per l'accertamento del credito il
professionista ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in caso di
contestazione, di fornire la prova delle prestazioni eseguite” (cfr. Cass. n. 15930/2018).
Ed ancora, la Cassazione ha precisato che è “onere del professionista produrre la
documentazione attestante l'attività svolta e per cui richiede l'ottenimento dei compensi” (cfr.
Cass. n. 9314/2024).
Con riferimento a quest'ultimo onere probatorio, ossia all'obbligo del professionista di allegare documentazione comprovante la dovutezza dei compensi richiesti in via giudiziale,
questo Tribunale precisa - come già evidenziato con l'ordinanza del 24.2.2025 e con il provvedimento del 23.4.2025 in atti, cui si rinvia – che la memoria depositata dall'opposto il
13.6.2023, con la relativa documentazione allegata, successiva ed integrativa della memoria istruttoria precedentemente deposita in data 26.5.2023, è stata esclusa dal quadro probatorio in quanto ritenuta inammissibile.
Sul punto si osserva che, per giurisprudenza condivisa, “l'avvenuto deposito della
memoria istruttoria prevista dall'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. determina la consumazione
del potere riconosciuto alla parte sicché è inammissibile il deposito di ulteriore memoria
integrativa benché avvenuto nel rispetto dei termini previsti da tale disposizione” (cfr. cfr.
Cass. n. 21472/2012 in termini conformi cfr. Tribunale di Mantova, 30 maggio 2017;
Tribunale di Frosinone, 10.10.2014). A tal proposito si evidenzia, inoltre, che il richiamo effettuato dal procuratore all'art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012 non è pertinente al caso di specie in quanto, in data
13.6.2023, è stata depositata una “memoria integrativa” contenente nuove istanze istruttorie non articolate in precedenza, facoltà questa che gli era preclusa avendo già depositato una memoria istruttoria n. 2 in data 26.5.2023.
Tanto premesso, il decreto opposto deve essere revocato anche con riferimento alle somme e agli interessi ingiunti a titolo di compensi professionali per l'espletamento degli incarichi di cui ai disciplinari del 2007 e del 2009 prodotti in atti.
Per completezza, questo Tribunale precisa, altresì, che il deficit allegatorio e probatorio non può essere neppure colmato mediante l'ammissione della prova testimoniale e dell'ordine di esibizione in quanto tali richieste istruttorie sono contenute nella seconda memoria integrativa dichiarata inammissibile.
Infine, la domanda avanzata in via subordinata dal preordinata ad ottenere la CP_1
condanna della al pagamento della somma ingiunta ai sensi dell'art. 2041 c.c., Parte_1
è inammissibile.
A tal proposito si evidenzia che l'art. 2041, comma 1, c.c. dispone che “Chi, senza una
giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti
dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale
… “.
Secondo l'art. 2042 c.c., poi, “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il
danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.”.
L'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto – dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”.
Come precisato dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 33954/2023, “Ai fini
della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di
arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su
clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta
preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o
decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la
nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine
pubblico.”.
In ragione di quanto esposto, l'azione di ingiustificato arricchimento avanzata da parte opposta è inammissibile in quanto non soddisfa il requisito della sussidiarietà.
Nella fattispecie in esame la revoca del decreto ingiunto n. 134/2022 trova il suo fondamento nella maturata prescrizione del diritto di ad ottenere i compensi CP_1
professionali relativi all'espletamento dell'incarico di cui al disciplinare del 2001 e nell'omessa allegazione di idonei elementi probatori preordinati a dimostrare l'esecuzione dell'attività di cui ai disciplinari del 2007 e del 2009.
Sul punto la giurisprudenza ha stabilito che “l'azione generale di arricchimento non è
proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si è
prescritta.” (cfr. Cass. n. 30614/2018; cfr. Cass. n. 29916/2011); ed ancora “L'azione
generale di arricchimento, presupponendo che la locupletazione di un soggetto a danno
dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, ha carattere sussidiario e, pertanto, è
inammissibile nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo
contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato.” (cfr. Cass.
n. 8020/2009).
Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo - tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
effettivamente espletata dalle parti - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 per come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 912/2022 R.G., rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 134/2022
emesso dal Tribunale di Patti il 9.4.2022, pubblicato il 11.4.2022;
2. rigetta la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da;
Controparte_1
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 Pt_1
liquidate in € 406,50 per spese vive ed € 9.000,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. le spese della C.T.U., come liquidate con il decreto in atti sono poste a carico di
. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, il 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca