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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/07/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4746/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 4746/2018 r.g.
promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Carmelo VICARI giusta procura in atti.
ATTORE contro
, nato a [...] l'1/05/1974 , nella qualità di titolare della omonima Controparte_1
ditta (P.Iva , con sede in Modica , Vico Re n.2; P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nato a [...] il dì 01.05.'74, quale Controparte_2
titolare dell'omonima ditta corrente in Modica vico Re, per i vizi descritti in atto di citazione, causati dall'esecuzione non a regola d'arte dei lavori edili sull'immobile sito in Modica vico
pagina 1 di 5 Pitino n.4, di proprietà dell'attore e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ex art.140 c.p.c., conveniva in Parte_1
giudizio nella qualità di titolare della omonima ditta edile, domandando al Controparte_2
Tribunale di accertare la mancata corretta esecuzione a regola d'arte da parte della ditta convenuta delle opere di cui al contratto di appalto concluso in data 21/10/2014, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione nell'immobile sito in Modica Vico Pitino nn.3 e 4, identificato al catasto urbano del Comune di Modica al F.232, p.lla 5877 sub 4 e F.232 p.lla sub
2, e la conseguente condanna al risarcimento del danno causato, oltre alle spese del procedimento di ATP previamente instaurato per l'accertamento e la quantificazione dei danni.
L'attore ha all'uopo dedotto che: in data 21/10/2014 commissionava alla ditta convenuta i lavori descritti nel contratto di appalto, ivi compresa: la demolizione del tetto esistente, la realizzazione di lastrico solare, con guaina di impermeabilizzazione, massetto e posa in opera di pavimentazione, revisione delle tegole del tetto con sostituzione di quelle ammalorate, la realizzazione di un locale in muratura e n.2 locali bagno.
A causa della esecuzione dei lavori non a regola d'arte, dopo la consegna dei lavori, si verificavano infiltrazioni di acqua piovana, che danneggiavano le pareti ed evidenziavano la necessità di provvedere al ripristino di quanto scorrettamente realizzato.
Dopo avere vanamente denunziato i vizi all'impresa, l'attore introduceva giudizio di accertamento tecnico preventivo, al fine di far accertare le cause del danno, farne quantificare l'ammontare ed individuare le opere necessarie alla loro eliminazione.
La ditta appaltatrice non si costituiva in sede di ATP, oltre a non presenziare ai sopralluoghi del consulente tecnico nominato, pur essendo stata regolarmente convocata.
Verificato lo stato dei luoghi, e accertate le opere necessarie, l'attore provvedeva a far effettuare i lavori di ripristino a sue spese.
Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna della ditta convenuta al rimborso dei costi affrontati per la riparazione dei vizi, già accertati con ATP, oltre all'ulteriore risarcimento del danno, consistente nel mancato godimento dell'immobile; il tutto quantificato nell'importo pagina 2 di 5 complessivo di euro 8.115,98 (di cui euro 2.935,34 per lavori edili, euro2.180,64 per le spese di A.T.P., euro 900,00 per la consulenza tecnica di parte, ed euro 3000,00 per mancato godimento) con rivalutazione e interessi, oltre al ristoro delle spese del presente giudizio. CP_ Regolarmente citata la convenuta restava contumace anche nel presente giudizio.
La causa, istruita attraverso l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. e con escussione testimoniale, all'udienza del 05/03/2025 è stata posta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle note conclusionali e le repliche.
********
Ciò premesso in fatto, si rileva che la domanda attorea è in gran parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. CP_ Dalla acquisizione del fascicolo dell'ATP è emersa chiaramente la responsabilità della convenuta in merito ai denunziati vizi. Le condizioni meteorologiche in cui è avvenuto il primo sopralluogo del consulente nominato dal giudice hanno già acclarato la effettiva consistenza e le conseguenze dei vizi.
Si legge infatti nella relazione depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo
(pag. 2) che “proprio le sfavorevoli condizioni atmosferiche, caratterizzate da pioggia, hanno consentito il rilevarsi in maniera diretta di alcuni vizi lamentati dalla parte ricorrente, con evidenti infiltrazioni d'acqua, dal pavimento del terrazzo esterno al pavimento interno del torrino scala, nonché presenza di percolazioni di acqua piovana, lungo le pareti interne del medesimo torrino, provocate da infiltrazioni dal tetto di copertura.” Danni che sono stati ulteriormente riscontrati anche in sede di secondo sopralluogo in termini di “ macchie di umidità derivanti da infiltrazioni di acque meteoriche”,” macchie puntiformi color ruggine, derivanti dal processo ossidativo”, “si riscontrano, all'interno del torrino scala delle efflorescenze saline alla base della parete (Foto 4) (segno anche questo di assorbimento
d'acqua delle pareti), nonché di rigagnoli e colature sulle pareti interne, dipartenti dalla lista del tetto di copertura (Foto 5).”
Il consulente ha accertato che la realizzazione dei lavori commissionati non è avvenuta secondo tecniche e metodologie corrette, dunque non a regola d'arte, e che i danni riscontrati sono conseguenza diretta delle carenze della lavorazione effettuata durante l'intervento di pagina 3 di 5 ristrutturazione dell'immobile commissionato dall'attore alla ditta convenuta. Il Ctu ha pertanto provveduto a individuare e descrivere i lavori e gli interventi necessari alla eliminazione dei vizi e dei danni accertati, quantificandone altresì i relativi oneri economici, facendo a tal fine riferimento ai “I prezzi unitari …relativi al Prezzario Regionale LL.PP.
Sicilia anno 2013. Per quelli non direttamente derivabili da detto documento, sono state fatte delle voci di analisi, tenendo altresì conto dei riferimenti di mercato locali.”
L'attore ha dato prova di avere realizzato i lavori di ripristino indicati nella Parte_1 relazione di ATP, a proprie spese, mediante incarico conferito ad altra ditta, di cui ha prodotto il documento fiscale emesso all'avvenuto pagamento (per euro 2.935,34 comprensivo di iva).
L'attore ha fornito altresì prova documentale dei costi sostenuti durante la fase dell'ATP, sia per la perizia tecnica di parte a firma dell'arch. (il cui ammontare di euro Persona_1
900,00 è stato confermato in sede di escussione testimoniale del tecnico di parte), che relativamente alle spese legali sostenute (per euro 900,00 compenso del legale che lo ha rappresentato) ed euro 380,64 per il compenso del tecnico nominato dal giudice, di cui ha chiesto il ristoro nel presente giudizio.
L'attore ha domandato altresì il riconoscimento del mancato guadagno, consistente nella perdita subita per l'impossibilità di mettere a reddito l'immobile nel periodo intercorrente tra il novembre 2015 e il novembre 2016, a un canone di €. 250,00 mensili.
Sul punto, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità “In tema di risarcimento del danno, la determinazione del lucro cessante va desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base a una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta;
ma siffatta ricostruzione non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile quella possibilità. Per quanto concerne il risarcimento del danno per mancato guadagno, questo va rapportato all'utile netto, tenendo conto, quindi, degli oneri sopportati.” (Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 16 settembre 2016 n. 18249)
Poiché dalle allegazioni fornite da parte attrice non è dato individuare le esatte dimensioni dell'immobile abitativo, che avrebbero consentito una quantificazione congrua del valore locativo in relazione al periodo indicato (attingendo allo scopo alle indicazioni fornite pagina 4 di 5 dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate); tenuto altresì conto degli oneri fiscali collegati alla percezione del reddito da fabbricato che avrebbero certamente inciso nel reddito realizzabile, e che dunque dovranno riflettersi nella quantificazione del lucro cessante, si ritiene di liquidare in via equitativa la specifica voce di danno richiesto nell'importo complessivo di euro.1.500,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4746/2018 R.G.:
-dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
- accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore, e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza dei vizi presenti nell'immobile di proprietà di e imputabili a Parte_1 responsabilità della ditta individuale GIANNI' CP_1
-condanna a versare l'importo complessivo di euro 6.615,98, così distinti: Controparte_1
euro 2.935,34 per i danni all'immobile; euro 2.180,64 per la rifusione delle spese sostenute da nella fase dell'accertamento Tecnico Preventivo iscritto a N. R.G. Parte_1
4367/2015 del Tribunale di Ragusa;
ed euro 1.500,00 per mancato guadagno, il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
- condanna il convenuto contumace a rifondere all'attore le spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
Ragusa, 25.7.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 4746/2018 r.g.
promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Carmelo VICARI giusta procura in atti.
ATTORE contro
, nato a [...] l'1/05/1974 , nella qualità di titolare della omonima Controparte_1
ditta (P.Iva , con sede in Modica , Vico Re n.2; P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nato a [...] il dì 01.05.'74, quale Controparte_2
titolare dell'omonima ditta corrente in Modica vico Re, per i vizi descritti in atto di citazione, causati dall'esecuzione non a regola d'arte dei lavori edili sull'immobile sito in Modica vico
pagina 1 di 5 Pitino n.4, di proprietà dell'attore e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ex art.140 c.p.c., conveniva in Parte_1
giudizio nella qualità di titolare della omonima ditta edile, domandando al Controparte_2
Tribunale di accertare la mancata corretta esecuzione a regola d'arte da parte della ditta convenuta delle opere di cui al contratto di appalto concluso in data 21/10/2014, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione nell'immobile sito in Modica Vico Pitino nn.3 e 4, identificato al catasto urbano del Comune di Modica al F.232, p.lla 5877 sub 4 e F.232 p.lla sub
2, e la conseguente condanna al risarcimento del danno causato, oltre alle spese del procedimento di ATP previamente instaurato per l'accertamento e la quantificazione dei danni.
L'attore ha all'uopo dedotto che: in data 21/10/2014 commissionava alla ditta convenuta i lavori descritti nel contratto di appalto, ivi compresa: la demolizione del tetto esistente, la realizzazione di lastrico solare, con guaina di impermeabilizzazione, massetto e posa in opera di pavimentazione, revisione delle tegole del tetto con sostituzione di quelle ammalorate, la realizzazione di un locale in muratura e n.2 locali bagno.
A causa della esecuzione dei lavori non a regola d'arte, dopo la consegna dei lavori, si verificavano infiltrazioni di acqua piovana, che danneggiavano le pareti ed evidenziavano la necessità di provvedere al ripristino di quanto scorrettamente realizzato.
Dopo avere vanamente denunziato i vizi all'impresa, l'attore introduceva giudizio di accertamento tecnico preventivo, al fine di far accertare le cause del danno, farne quantificare l'ammontare ed individuare le opere necessarie alla loro eliminazione.
La ditta appaltatrice non si costituiva in sede di ATP, oltre a non presenziare ai sopralluoghi del consulente tecnico nominato, pur essendo stata regolarmente convocata.
Verificato lo stato dei luoghi, e accertate le opere necessarie, l'attore provvedeva a far effettuare i lavori di ripristino a sue spese.
Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna della ditta convenuta al rimborso dei costi affrontati per la riparazione dei vizi, già accertati con ATP, oltre all'ulteriore risarcimento del danno, consistente nel mancato godimento dell'immobile; il tutto quantificato nell'importo pagina 2 di 5 complessivo di euro 8.115,98 (di cui euro 2.935,34 per lavori edili, euro2.180,64 per le spese di A.T.P., euro 900,00 per la consulenza tecnica di parte, ed euro 3000,00 per mancato godimento) con rivalutazione e interessi, oltre al ristoro delle spese del presente giudizio. CP_ Regolarmente citata la convenuta restava contumace anche nel presente giudizio.
La causa, istruita attraverso l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. e con escussione testimoniale, all'udienza del 05/03/2025 è stata posta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle note conclusionali e le repliche.
********
Ciò premesso in fatto, si rileva che la domanda attorea è in gran parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. CP_ Dalla acquisizione del fascicolo dell'ATP è emersa chiaramente la responsabilità della convenuta in merito ai denunziati vizi. Le condizioni meteorologiche in cui è avvenuto il primo sopralluogo del consulente nominato dal giudice hanno già acclarato la effettiva consistenza e le conseguenze dei vizi.
Si legge infatti nella relazione depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo
(pag. 2) che “proprio le sfavorevoli condizioni atmosferiche, caratterizzate da pioggia, hanno consentito il rilevarsi in maniera diretta di alcuni vizi lamentati dalla parte ricorrente, con evidenti infiltrazioni d'acqua, dal pavimento del terrazzo esterno al pavimento interno del torrino scala, nonché presenza di percolazioni di acqua piovana, lungo le pareti interne del medesimo torrino, provocate da infiltrazioni dal tetto di copertura.” Danni che sono stati ulteriormente riscontrati anche in sede di secondo sopralluogo in termini di “ macchie di umidità derivanti da infiltrazioni di acque meteoriche”,” macchie puntiformi color ruggine, derivanti dal processo ossidativo”, “si riscontrano, all'interno del torrino scala delle efflorescenze saline alla base della parete (Foto 4) (segno anche questo di assorbimento
d'acqua delle pareti), nonché di rigagnoli e colature sulle pareti interne, dipartenti dalla lista del tetto di copertura (Foto 5).”
Il consulente ha accertato che la realizzazione dei lavori commissionati non è avvenuta secondo tecniche e metodologie corrette, dunque non a regola d'arte, e che i danni riscontrati sono conseguenza diretta delle carenze della lavorazione effettuata durante l'intervento di pagina 3 di 5 ristrutturazione dell'immobile commissionato dall'attore alla ditta convenuta. Il Ctu ha pertanto provveduto a individuare e descrivere i lavori e gli interventi necessari alla eliminazione dei vizi e dei danni accertati, quantificandone altresì i relativi oneri economici, facendo a tal fine riferimento ai “I prezzi unitari …relativi al Prezzario Regionale LL.PP.
Sicilia anno 2013. Per quelli non direttamente derivabili da detto documento, sono state fatte delle voci di analisi, tenendo altresì conto dei riferimenti di mercato locali.”
L'attore ha dato prova di avere realizzato i lavori di ripristino indicati nella Parte_1 relazione di ATP, a proprie spese, mediante incarico conferito ad altra ditta, di cui ha prodotto il documento fiscale emesso all'avvenuto pagamento (per euro 2.935,34 comprensivo di iva).
L'attore ha fornito altresì prova documentale dei costi sostenuti durante la fase dell'ATP, sia per la perizia tecnica di parte a firma dell'arch. (il cui ammontare di euro Persona_1
900,00 è stato confermato in sede di escussione testimoniale del tecnico di parte), che relativamente alle spese legali sostenute (per euro 900,00 compenso del legale che lo ha rappresentato) ed euro 380,64 per il compenso del tecnico nominato dal giudice, di cui ha chiesto il ristoro nel presente giudizio.
L'attore ha domandato altresì il riconoscimento del mancato guadagno, consistente nella perdita subita per l'impossibilità di mettere a reddito l'immobile nel periodo intercorrente tra il novembre 2015 e il novembre 2016, a un canone di €. 250,00 mensili.
Sul punto, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità “In tema di risarcimento del danno, la determinazione del lucro cessante va desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base a una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta;
ma siffatta ricostruzione non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile quella possibilità. Per quanto concerne il risarcimento del danno per mancato guadagno, questo va rapportato all'utile netto, tenendo conto, quindi, degli oneri sopportati.” (Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 16 settembre 2016 n. 18249)
Poiché dalle allegazioni fornite da parte attrice non è dato individuare le esatte dimensioni dell'immobile abitativo, che avrebbero consentito una quantificazione congrua del valore locativo in relazione al periodo indicato (attingendo allo scopo alle indicazioni fornite pagina 4 di 5 dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate); tenuto altresì conto degli oneri fiscali collegati alla percezione del reddito da fabbricato che avrebbero certamente inciso nel reddito realizzabile, e che dunque dovranno riflettersi nella quantificazione del lucro cessante, si ritiene di liquidare in via equitativa la specifica voce di danno richiesto nell'importo complessivo di euro.1.500,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4746/2018 R.G.:
-dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
- accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore, e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza dei vizi presenti nell'immobile di proprietà di e imputabili a Parte_1 responsabilità della ditta individuale GIANNI' CP_1
-condanna a versare l'importo complessivo di euro 6.615,98, così distinti: Controparte_1
euro 2.935,34 per i danni all'immobile; euro 2.180,64 per la rifusione delle spese sostenute da nella fase dell'accertamento Tecnico Preventivo iscritto a N. R.G. Parte_1
4367/2015 del Tribunale di Ragusa;
ed euro 1.500,00 per mancato guadagno, il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
- condanna il convenuto contumace a rifondere all'attore le spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
Ragusa, 25.7.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
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