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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2649/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Pt_1
ER e GI EN - ricorrente
E
, elettivamente domiciliato in Rende, Via Bertoni n. 36, presso lo studio CP_1
dell'Avv. Idalia De Bartolo che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.
222/1984.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - dichiarare l'improponibilità/inammissibilità dell'istanza di
accertamento tecnico preventivo;
- in via vicaria - previa eventuale rinnovazione della CTU o
acquisizione di chiarimenti dal CTU già designato - accertare e dichiarare in capo alla parte
resistente, l'insussistenza dei requisiti di legge funzionali al riconoscimento dei benefici per cui è
giudizio; - Gradatamente, il Tribunale adito vorrà, comunque, sancire decorrenza differita del
requisito sanitario, rispetto all'accertamento medico/legale già espletato in sede di giudizio introdotto
ex art. 445 bis c.p.c.; - Senza pregiudizio di eventuali declaratorie di improponibilità, improcedibilità
1 e/o inammissibilità della domanda originariamente veicolata in sede di accertamento tecnico
preventivo, con favore di spese …”.
Conclusioni di parte resistente: “… In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'opposizione
dell per violazione dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., per tardività delle eccezioni e per Pt_1
contraddittorietà del comportamento processuale;
Nel merito: - rigettare integralmente l'opposizione
dell - confermare l'esito dell'accertamento tecnico preventivo espletato dal Dr. - Pt_1 Per_1
accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di
invalidità ex art. 1 L. 222/1984; - riconoscere la diversa natura giuridica tra invalidità civile e
assegno ordinario di invalidità; - prendere atto del riconoscimento dell'invalidità civile al 91% mai
impugnato dall' - considerare la specificità delle mansioni lavorative svolte dalla ricorrente Pt_1
incompatibili con le patologie accertate;
Spese, diritti e onorari: - condannare la parte soccombente al
pagamento delle spese processuali, diritti e onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore ex
art. 93 c.p.c., del giudizio di primo grado e del ricorso nel merito …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La Sig.ra ha agito in giudizio con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per il CP_1
riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato nella prima fase del giudizio, dott. ha riconosciuto il Persona_2
requisito sanitario chiesto con decorrenza dal 22.5.2024.
A seguito di contestazione delle conclusioni del c.t.u., l' ha proposto ricorso in Pt_1
opposizione formulando le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte, come precisate nel corso del giudizio. Ha affermato anche la tardività della richiesta di nuovo c.t.u., non formulata in sede di contestazione della c.t.u. nella prima fase, con argomentazione
2 infondata, non sussistendo alcuna preclusione alla contestazione successiva al deposito della consulenza.
All'udienza del 12.12.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
2. L' afferma la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della Pt_1
domanda, con eccezioni inammissibili per genericità.
La formulazione di compiute eccezioni è necessaria a maggior ragione, si evidenzia con particolare sottolineatura, nel caso in cui assume l'iniziativa di proporre opposizione in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c..
In senso sostanzialmente analogo, sono inammissibili le argomentazioni dell' sulla Pt_1
carenza dei requisiti diversi da quello sanitario per la prestazione oggetto di giudizio, attesa la genericità della contestazione.
3. Peraltro, si aggiunge ancora, le questioni indicate al punto n. 2, così come tutte le argomentazioni di parte resistente sulla natura assistenziale o previdenziale delle prestazioni chieste, non possono ritenersi neppure oggetto del giudizio, che non attiene alla verifica dei requisiti diversi da quello sanitario ed al riconoscimento del diritto, con conseguenziale inammissibilità della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione (formulata compiutamente nella prima fase).
Il procedimento per a.t.p.o. [che va considerato unitariamente anche in riferimento alla fase di opposizione “… limitata "solo" alla discussione sulla invalidità …” (Cass. 6085/2014)], si evidenzia, è procedimento che riguarda esclusivamente l'accertamento tecnico relativo al requisito sanitario, per il quale, per evidente finalità deflattiva, è stato previsto un procedimento speciale.
In tal senso, la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u. non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito
3 sanitario, ossia all'accertamento di un mero spezzone della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.); fase, questa, che ancora non si è compiuta, talché non si è affatto concluso il giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da parte dell' in una fase successiva [cfr. Corte Cost. 243/2014: “… La mancata attribuzione Pt_1
a tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del provvedimento, atto
meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario. Il decreto di omologa
rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo
necessaria da parte dell' la verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, Pt_1
che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio (ad esempio il requisito reddituale,
l'età, il requisito contributivo e così via). Infatti, la norma censurata dispone che il decreto di omologa
sia notificato agli enti competenti, i quali provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli
ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
centoventi giorni. In tale disciplina non si ravvisa alcuna irragionevolezza, che sarebbe stata invece
ben presente se si fosse attribuita efficacia esecutiva ad un atto dichiarativo, per di più in carenza
degli altri requisiti richiesti dalla legge ...”], in maniera tale che nei casi in cui l , all'esito Pt_1
della verifica di cui è incaricato, non procede al pagamento, si apre in ipotesi un giudizio distinto, in cui dovranno essere esaminate tutte le questioni che l' propone con il Pt_1
presente ricorso e potrà esserci pronuncia di accertamento del diritto e di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
In tal senso, del resto, depone anzitutto la chiara formulazione dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede al 1° comma l'accertamento tecnico per la “verifica preventiva delle condizioni sanitarie
4 legittimanti la pretesa fatta valere”, stabilendosi dunque chiaramente l'ambito dell'accertamento con riferimento alle sole condizioni sanitarie.
In senso del tutto consequenziale, il comma 5 dell'articolo prevede l'omologa dell'accertamento del “requisito sanitario”, prevedendo poi, come detto, che l'ente competente deve verificare, in via successiva, la presenza di “tutti gli ulteriori requisiti”, con riferimento letterale a tutti i requisiti ulteriori rispetto a quello sanitario, ribadendosi ancora che tali principi debbono estendersi anche alla fase di opposizione (cfr. Cass. 6085/2014:
“… Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale
richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori
condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento …”).
Va poi considerato che la sentenza che definisce il giudizio è inappellabile, talché, a voler affermare che il Giudice deve valutare anche i requisiti, diversi da quelli sanitari, per la sussistenza del diritto, dovrebbe dubitarsi della costituzionalità della disposizione di legge nella parte in cui nega, violando il diritto di difesa, un grado del giudizio.
Infine, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte nell'ordinanza già citata n. 6085/2014, che riguardano il decreto di omologa ma che debbono estendersi anche al procedimento di opposizione, stante l'unitarietà del procedimento stesso, con cui la Corte
precisa che “… Il giudice adito con la istanza per ATP null'altro è legittimato a fare se non a
procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta sugli altri
requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui passare "necessariamente",
quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla
prestazione richiesta …”.
Non si condividono, in tal senso, le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte rese nella sentenza n. 8533/2015, secondo cui: “… Non di meno l'ammissibilità dell' presuppone - CP_2
come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale, pur sempre
5 richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse
del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di
qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti
allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di una proliferazione incontrollata ed
incontrollabile del contenzioso sanitario … Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o.
richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre
alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla
procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa,
l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed
inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità
dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo
sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente
manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o
assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. … Solo qualora tale verifica abbia dato
esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per
darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla
disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di
incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da
Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato …”,
atteso che, per quanto detto, appare molto più condivisibile l'opinione per cui il Giudice
deve limitarsi all'accertamento tecnico, lasciando poi alla fase successiva la verifica - prima da parte dell' (come da espressa previsione normativa), poi, eventualmente, nel corso Pt_1
di un eventuale ordinario giudizio di merito in caso di mancato riconoscimento della prestazione - della sussistenza degli ulteriori requisiti per il riconoscimento del diritto.
L'interesse ad agire, in effetti, va valutato solo in riferimento al singolo spezzone - attinente alla sussistenza del requisito sanitario - di una fattispecie complessa che solo
6 successivamente potrà avere una cognizione piena, come condivisibilmente affermato da
Cass. 6085/2014 cit., la quale opportunamente richiama il rilievo per cui “… il legislatore
pone l'ATP come fase preliminare in cui passare "necessariamente", quali che siano gli ostacoli che,
nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta …”, non potendosi, in merito, onerare la parte ricorrente alla dimostrazione compiuta dei requisiti per l'ottenimento della prestazione nella sede dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed aggiungendosi che, a ragionare diversamente, si anticiperebbe, di fatto, la cognizione in ordine alla sussistenza del diritto.
Al riguardo, non può che evidenziarsi che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 8533/2015,
fa riferimento ad una valutazione sommaria di difficile interpretazione e collocazione processuale, non chiarendosi i termini di tale cognizione sommaria (che pare assumere un carattere particolarmente sommario, atteso che si fa riferimento ai casi in cui “…
manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione
previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. …”).
Occorre invece sempre considerare che si tratta di procedimenti diversi. Il procedimento per a.t.p.o. rimane limitato alla verifica della condizione sanitaria;
l'accertamento del diritto alla prestazione è altra cosa e per esso occorre comunque un normale procedimento di merito, rispetto al quale la verifica tecnica si pone in via preventiva [cfr. ancora Cass.
6085/2014: “… Il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie
intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità.
Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia
dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il
diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento
sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non
7 giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata
l'esistenza dei requisiti non sanitari …”].
4. L' afferma la non condivisibilità della c.t.u. espletata nella prima fase. Pt_1
In senso contrario, tuttavia, la c.t.u. appare motivata in maniera adeguata e condivisibile,
in particolare in riferimento alla valutazione delle gravi patologie del ricorrente - diabete mellito, fibromalgia, discopatie multiple, panipopituitarismo post-chirurgico, sindrome ansioso-depressiva reattiva -, tali da determinare il requisito sanitario oggetto di giudizio.
5. Su tali premesse, ribadito che l'odierno giudizio deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario e che non sussiste alcun riconoscimento del diritto o condanna dell' Pt_1
al pagamento della prestazione, deve darsi seguito alle conclusioni del c.t.u. dott. , Per_2
dichiarandosi la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 22.5.2024.
6. In ordine alle spese di lite, per entrambe le fasi del procedimento, va evidenziato come la parte ricorrente ha affermato nella comparsa di costituzione che era stato presentato altro procedimento per a.t.p.o. per invalidità civile, concluso con il riconoscimento del grado di invalidità del 91%, che si afferma non impugnato dall' se pur l'assegno mensile di Pt_1
assistenza non era percepito per superamento dei limiti reddituali.
In tal senso, la proposizione di tale ulteriore domanda ha costituito una oggettiva duplicazione della presente, atteso che, come ampiamente rilevato, il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto unicamente la valutazione del requisito sanitario tramite c.t.u.,
evidenziandosi che la stessa parte ricorrente ha richiamato l'accertamento sanitario dell'altro procedimento da far valere nell'odierno procedimento.
Oltretutto, si aggiunge, la duplicazione delle istanze rileverebbe astrattamente anche per la violazione degli artt. 11 della legge 222/1984 e 56, comma 2, della legge 69/2009 se pur, si ripete ancora, tale questione non è decisiva nell'odierno giudizio, limitato all'accertamento del requisito sanitario.
8 Su tali premesse, anche in applicazione del principio espresso dall'art. 92, comma 1, c.p.c.,
le spese di lite si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 22.5.2024;
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione formulata da parte resistente;
compensa le spese di lite per entrambe le fasi del procedimento.
Cosenza, 12.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2649/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Pt_1
ER e GI EN - ricorrente
E
, elettivamente domiciliato in Rende, Via Bertoni n. 36, presso lo studio CP_1
dell'Avv. Idalia De Bartolo che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.
222/1984.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - dichiarare l'improponibilità/inammissibilità dell'istanza di
accertamento tecnico preventivo;
- in via vicaria - previa eventuale rinnovazione della CTU o
acquisizione di chiarimenti dal CTU già designato - accertare e dichiarare in capo alla parte
resistente, l'insussistenza dei requisiti di legge funzionali al riconoscimento dei benefici per cui è
giudizio; - Gradatamente, il Tribunale adito vorrà, comunque, sancire decorrenza differita del
requisito sanitario, rispetto all'accertamento medico/legale già espletato in sede di giudizio introdotto
ex art. 445 bis c.p.c.; - Senza pregiudizio di eventuali declaratorie di improponibilità, improcedibilità
1 e/o inammissibilità della domanda originariamente veicolata in sede di accertamento tecnico
preventivo, con favore di spese …”.
Conclusioni di parte resistente: “… In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'opposizione
dell per violazione dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., per tardività delle eccezioni e per Pt_1
contraddittorietà del comportamento processuale;
Nel merito: - rigettare integralmente l'opposizione
dell - confermare l'esito dell'accertamento tecnico preventivo espletato dal Dr. - Pt_1 Per_1
accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di
invalidità ex art. 1 L. 222/1984; - riconoscere la diversa natura giuridica tra invalidità civile e
assegno ordinario di invalidità; - prendere atto del riconoscimento dell'invalidità civile al 91% mai
impugnato dall' - considerare la specificità delle mansioni lavorative svolte dalla ricorrente Pt_1
incompatibili con le patologie accertate;
Spese, diritti e onorari: - condannare la parte soccombente al
pagamento delle spese processuali, diritti e onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore ex
art. 93 c.p.c., del giudizio di primo grado e del ricorso nel merito …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La Sig.ra ha agito in giudizio con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per il CP_1
riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato nella prima fase del giudizio, dott. ha riconosciuto il Persona_2
requisito sanitario chiesto con decorrenza dal 22.5.2024.
A seguito di contestazione delle conclusioni del c.t.u., l' ha proposto ricorso in Pt_1
opposizione formulando le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte, come precisate nel corso del giudizio. Ha affermato anche la tardività della richiesta di nuovo c.t.u., non formulata in sede di contestazione della c.t.u. nella prima fase, con argomentazione
2 infondata, non sussistendo alcuna preclusione alla contestazione successiva al deposito della consulenza.
All'udienza del 12.12.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
2. L' afferma la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della Pt_1
domanda, con eccezioni inammissibili per genericità.
La formulazione di compiute eccezioni è necessaria a maggior ragione, si evidenzia con particolare sottolineatura, nel caso in cui assume l'iniziativa di proporre opposizione in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c..
In senso sostanzialmente analogo, sono inammissibili le argomentazioni dell' sulla Pt_1
carenza dei requisiti diversi da quello sanitario per la prestazione oggetto di giudizio, attesa la genericità della contestazione.
3. Peraltro, si aggiunge ancora, le questioni indicate al punto n. 2, così come tutte le argomentazioni di parte resistente sulla natura assistenziale o previdenziale delle prestazioni chieste, non possono ritenersi neppure oggetto del giudizio, che non attiene alla verifica dei requisiti diversi da quello sanitario ed al riconoscimento del diritto, con conseguenziale inammissibilità della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione (formulata compiutamente nella prima fase).
Il procedimento per a.t.p.o. [che va considerato unitariamente anche in riferimento alla fase di opposizione “… limitata "solo" alla discussione sulla invalidità …” (Cass. 6085/2014)], si evidenzia, è procedimento che riguarda esclusivamente l'accertamento tecnico relativo al requisito sanitario, per il quale, per evidente finalità deflattiva, è stato previsto un procedimento speciale.
In tal senso, la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u. non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito
3 sanitario, ossia all'accertamento di un mero spezzone della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.); fase, questa, che ancora non si è compiuta, talché non si è affatto concluso il giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da parte dell' in una fase successiva [cfr. Corte Cost. 243/2014: “… La mancata attribuzione Pt_1
a tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del provvedimento, atto
meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario. Il decreto di omologa
rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo
necessaria da parte dell' la verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, Pt_1
che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio (ad esempio il requisito reddituale,
l'età, il requisito contributivo e così via). Infatti, la norma censurata dispone che il decreto di omologa
sia notificato agli enti competenti, i quali provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli
ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
centoventi giorni. In tale disciplina non si ravvisa alcuna irragionevolezza, che sarebbe stata invece
ben presente se si fosse attribuita efficacia esecutiva ad un atto dichiarativo, per di più in carenza
degli altri requisiti richiesti dalla legge ...”], in maniera tale che nei casi in cui l , all'esito Pt_1
della verifica di cui è incaricato, non procede al pagamento, si apre in ipotesi un giudizio distinto, in cui dovranno essere esaminate tutte le questioni che l' propone con il Pt_1
presente ricorso e potrà esserci pronuncia di accertamento del diritto e di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
In tal senso, del resto, depone anzitutto la chiara formulazione dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede al 1° comma l'accertamento tecnico per la “verifica preventiva delle condizioni sanitarie
4 legittimanti la pretesa fatta valere”, stabilendosi dunque chiaramente l'ambito dell'accertamento con riferimento alle sole condizioni sanitarie.
In senso del tutto consequenziale, il comma 5 dell'articolo prevede l'omologa dell'accertamento del “requisito sanitario”, prevedendo poi, come detto, che l'ente competente deve verificare, in via successiva, la presenza di “tutti gli ulteriori requisiti”, con riferimento letterale a tutti i requisiti ulteriori rispetto a quello sanitario, ribadendosi ancora che tali principi debbono estendersi anche alla fase di opposizione (cfr. Cass. 6085/2014:
“… Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale
richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori
condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento …”).
Va poi considerato che la sentenza che definisce il giudizio è inappellabile, talché, a voler affermare che il Giudice deve valutare anche i requisiti, diversi da quelli sanitari, per la sussistenza del diritto, dovrebbe dubitarsi della costituzionalità della disposizione di legge nella parte in cui nega, violando il diritto di difesa, un grado del giudizio.
Infine, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte nell'ordinanza già citata n. 6085/2014, che riguardano il decreto di omologa ma che debbono estendersi anche al procedimento di opposizione, stante l'unitarietà del procedimento stesso, con cui la Corte
precisa che “… Il giudice adito con la istanza per ATP null'altro è legittimato a fare se non a
procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta sugli altri
requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui passare "necessariamente",
quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla
prestazione richiesta …”.
Non si condividono, in tal senso, le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte rese nella sentenza n. 8533/2015, secondo cui: “… Non di meno l'ammissibilità dell' presuppone - CP_2
come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale, pur sempre
5 richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse
del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di
qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti
allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di una proliferazione incontrollata ed
incontrollabile del contenzioso sanitario … Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o.
richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre
alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla
procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa,
l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed
inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità
dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo
sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente
manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o
assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. … Solo qualora tale verifica abbia dato
esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per
darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla
disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di
incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da
Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato …”,
atteso che, per quanto detto, appare molto più condivisibile l'opinione per cui il Giudice
deve limitarsi all'accertamento tecnico, lasciando poi alla fase successiva la verifica - prima da parte dell' (come da espressa previsione normativa), poi, eventualmente, nel corso Pt_1
di un eventuale ordinario giudizio di merito in caso di mancato riconoscimento della prestazione - della sussistenza degli ulteriori requisiti per il riconoscimento del diritto.
L'interesse ad agire, in effetti, va valutato solo in riferimento al singolo spezzone - attinente alla sussistenza del requisito sanitario - di una fattispecie complessa che solo
6 successivamente potrà avere una cognizione piena, come condivisibilmente affermato da
Cass. 6085/2014 cit., la quale opportunamente richiama il rilievo per cui “… il legislatore
pone l'ATP come fase preliminare in cui passare "necessariamente", quali che siano gli ostacoli che,
nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta …”, non potendosi, in merito, onerare la parte ricorrente alla dimostrazione compiuta dei requisiti per l'ottenimento della prestazione nella sede dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed aggiungendosi che, a ragionare diversamente, si anticiperebbe, di fatto, la cognizione in ordine alla sussistenza del diritto.
Al riguardo, non può che evidenziarsi che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 8533/2015,
fa riferimento ad una valutazione sommaria di difficile interpretazione e collocazione processuale, non chiarendosi i termini di tale cognizione sommaria (che pare assumere un carattere particolarmente sommario, atteso che si fa riferimento ai casi in cui “…
manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione
previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. …”).
Occorre invece sempre considerare che si tratta di procedimenti diversi. Il procedimento per a.t.p.o. rimane limitato alla verifica della condizione sanitaria;
l'accertamento del diritto alla prestazione è altra cosa e per esso occorre comunque un normale procedimento di merito, rispetto al quale la verifica tecnica si pone in via preventiva [cfr. ancora Cass.
6085/2014: “… Il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie
intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità.
Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia
dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il
diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento
sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non
7 giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata
l'esistenza dei requisiti non sanitari …”].
4. L' afferma la non condivisibilità della c.t.u. espletata nella prima fase. Pt_1
In senso contrario, tuttavia, la c.t.u. appare motivata in maniera adeguata e condivisibile,
in particolare in riferimento alla valutazione delle gravi patologie del ricorrente - diabete mellito, fibromalgia, discopatie multiple, panipopituitarismo post-chirurgico, sindrome ansioso-depressiva reattiva -, tali da determinare il requisito sanitario oggetto di giudizio.
5. Su tali premesse, ribadito che l'odierno giudizio deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario e che non sussiste alcun riconoscimento del diritto o condanna dell' Pt_1
al pagamento della prestazione, deve darsi seguito alle conclusioni del c.t.u. dott. , Per_2
dichiarandosi la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 22.5.2024.
6. In ordine alle spese di lite, per entrambe le fasi del procedimento, va evidenziato come la parte ricorrente ha affermato nella comparsa di costituzione che era stato presentato altro procedimento per a.t.p.o. per invalidità civile, concluso con il riconoscimento del grado di invalidità del 91%, che si afferma non impugnato dall' se pur l'assegno mensile di Pt_1
assistenza non era percepito per superamento dei limiti reddituali.
In tal senso, la proposizione di tale ulteriore domanda ha costituito una oggettiva duplicazione della presente, atteso che, come ampiamente rilevato, il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto unicamente la valutazione del requisito sanitario tramite c.t.u.,
evidenziandosi che la stessa parte ricorrente ha richiamato l'accertamento sanitario dell'altro procedimento da far valere nell'odierno procedimento.
Oltretutto, si aggiunge, la duplicazione delle istanze rileverebbe astrattamente anche per la violazione degli artt. 11 della legge 222/1984 e 56, comma 2, della legge 69/2009 se pur, si ripete ancora, tale questione non è decisiva nell'odierno giudizio, limitato all'accertamento del requisito sanitario.
8 Su tali premesse, anche in applicazione del principio espresso dall'art. 92, comma 1, c.p.c.,
le spese di lite si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 22.5.2024;
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione formulata da parte resistente;
compensa le spese di lite per entrambe le fasi del procedimento.
Cosenza, 12.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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