Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/06/2025, n. 11140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11140 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11140/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01509/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1509 del 2022, proposto da
LU TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di LE LA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. prot. 2357 del 29 novembre 2021 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Dott.ssa Maria Assunta Palermo, con cui si riconosce che il “titolo di formazione professionalizzante; “Program de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II – 2016/2017 e 2017/2018 – rilasciati rispettivamente con N. 318 il giorno 10 maggio 2018 e con N. 7 il giorno 2 ottobre 2018, presso l'Università di “VALAHIA” di Targovite (Romania),, posseduto dalla cittadina italiana sig. ra LU TT (…) è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado per le classi di concorso: A19 – Filosofia e Storia; subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessata (…)”;
- della nota n. 40527 del 26.11.2018, richiamata nel suddetto decreto, con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è “condizione necessaria, ma non sufficiente” per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;
- dei pareri tecnici, di data e protocollo sconosciuti, menzionati nel relativo provvedimento di riconoscimento parziale eventualmente acquisiti nel corso dell'istruttoria, nei quali vengono ravvisate le differenze tra i percorsi formativi seguiti in Romania rispetto ad altre procedure abilitanti italiane;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente e tramite i quali si evince il rigetto parziale dell'istanza presentata;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato in questa Sede il provvedimento con cui l’Amministrazione dell’Istruzione ha accolto la sua istanza di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento acquisita in Romania, nella parte in cui detto riconoscimento è stato condizionato al superamento di misure compensative.
Successivamente, la stessa parte, con memoria depositata l’11 marzo 2025, ha rappresentato di aver svolto, nelle more, le predette misure compensative, sicché il riconoscimento è divenuto incondizionatamente efficace: ha perciò chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Al riguardo va evidenziato che, in linea generale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere (in quanto pronuncia di merito ) presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 5 febbraio 2024, n. 2202).
Tale presupposto non è ravvisabile nel caso in esame, in quanto la soddisfazione dell’interesse della ricorrente è avvenuta per una via che non implica in alcun modo, neppure implicitamente, che sia stata riconosciuta l’illegittimità in parte qua del provvedimento.
Come risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, deve essere invece dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse allorquando ricorre una modificazione della situazione di fatto o di diritto che comporta, per il ricorrente, l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2024, n. 9609).
Tenuto conto di quanto precede, nonché del tenore della memoria versata in atti (da cui si evince univocamente il venir meno dell’interesse all’ulteriore coltivazione della controversia), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO