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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/10/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente Est.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 1111/2025, promosso con ricorso depositato in data 03/03/2025
da
, con l'avv. PROVENZANO ALESSANDRA Parte_1
ricorrente
contro
, non costituita Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale con anche domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...] 2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
All'udienza dell'8.10.2025 il Giudice delegato, dott.ssa Alina Rossato rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile a Milano (MI) in data 25/02/2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 297, Parte I, anno 2003, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Nel ricorso introduttivo, il sig. rappresentava che, dopo una breve Pt_1 convivenza, le parti si separavano di fatto e che, da allora, egli perdeva i contatti con la moglie, senza soluzione di continuità.
Cessate da anni l'affectio coniugalis e la convivenza tra i coniugi, il ricorrente decideva di radicare, con ricorso depositato il 3.03.2025 dinanzi al presente Tribunale, un procedimento di separazione giudiziale avverso la coniuge resistente, con successiva domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, avvenuta l'8.10.2025, il Giudice rilevava la regolarità della notifica alla resistente ex art. 140 c.p.c. e la mancata costituzione della stessa;
procedeva dunque all'esame di parte ricorrente, la quale confermava di non aver più sentito la moglie da circa quindici anni e di non essere a conoscenza né della sua attuale ubicazione né di una sua corrente occupazione lavorativa.
Il Procuratore del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva la pronuncia sullo status.
Pertanto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul punto.
Sulla giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione
2 3
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità, poiché parte resistente è nata in [...] e, in assenza di allegazioni contrarie, si presume che possieda la relativa cittadinanza.
Appare, quindi, necessario verificare per la domanda sullo status di separazione la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile.
Sul punto, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi, la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010.
Sulla contumacia di parte resistente
Sempre in via preliminare, occorre dichiarare la contumacia della parte resistente, sig.ra , rilevata la regolarità della notifica ex art. Controparte_1
140 c.p.c. e la mancata costituzione della stessa nel presente procedimento.
Nel merito
La domanda di separazione personale merita accoglimento. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa, dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla mancata costituzione di parte resistente la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
Parte ricorrente ha allegato che la convivenza con la moglie si è interrotta poco tempo dopo il matrimonio e che i loro contatti si sono interrotti da allora: tale situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
3 4
In mancanza di domanda di contributo al mantenimento, essendo la parte interessata rimasta contumace, la causa deve proseguire sulla domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., con conseguente necessità di attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia divorzile.
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, sez. I^ civ, non definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel Controparte_1 reciproco rispetto;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) di annotare la sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 297, Parte I, anno
2003;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Rimette la causa nel ruolo con separata ordinanza.
Padova, 15.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente Est.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 1111/2025, promosso con ricorso depositato in data 03/03/2025
da
, con l'avv. PROVENZANO ALESSANDRA Parte_1
ricorrente
contro
, non costituita Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale con anche domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...] 2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
All'udienza dell'8.10.2025 il Giudice delegato, dott.ssa Alina Rossato rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile a Milano (MI) in data 25/02/2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 297, Parte I, anno 2003, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Nel ricorso introduttivo, il sig. rappresentava che, dopo una breve Pt_1 convivenza, le parti si separavano di fatto e che, da allora, egli perdeva i contatti con la moglie, senza soluzione di continuità.
Cessate da anni l'affectio coniugalis e la convivenza tra i coniugi, il ricorrente decideva di radicare, con ricorso depositato il 3.03.2025 dinanzi al presente Tribunale, un procedimento di separazione giudiziale avverso la coniuge resistente, con successiva domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, avvenuta l'8.10.2025, il Giudice rilevava la regolarità della notifica alla resistente ex art. 140 c.p.c. e la mancata costituzione della stessa;
procedeva dunque all'esame di parte ricorrente, la quale confermava di non aver più sentito la moglie da circa quindici anni e di non essere a conoscenza né della sua attuale ubicazione né di una sua corrente occupazione lavorativa.
Il Procuratore del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva la pronuncia sullo status.
Pertanto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul punto.
Sulla giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione
2 3
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità, poiché parte resistente è nata in [...] e, in assenza di allegazioni contrarie, si presume che possieda la relativa cittadinanza.
Appare, quindi, necessario verificare per la domanda sullo status di separazione la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile.
Sul punto, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi, la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010.
Sulla contumacia di parte resistente
Sempre in via preliminare, occorre dichiarare la contumacia della parte resistente, sig.ra , rilevata la regolarità della notifica ex art. Controparte_1
140 c.p.c. e la mancata costituzione della stessa nel presente procedimento.
Nel merito
La domanda di separazione personale merita accoglimento. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa, dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla mancata costituzione di parte resistente la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
Parte ricorrente ha allegato che la convivenza con la moglie si è interrotta poco tempo dopo il matrimonio e che i loro contatti si sono interrotti da allora: tale situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
3 4
In mancanza di domanda di contributo al mantenimento, essendo la parte interessata rimasta contumace, la causa deve proseguire sulla domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., con conseguente necessità di attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia divorzile.
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, sez. I^ civ, non definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel Controparte_1 reciproco rispetto;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) di annotare la sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 297, Parte I, anno
2003;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Rimette la causa nel ruolo con separata ordinanza.
Padova, 15.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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