Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
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n. 1292/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g.
1292/2024
Oggi 13.3.2025, alle ore 10:02 innanzi al Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, assistita dalla dott.ssa Alessandra Bruno, tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013 nonché dal dr. , CP_1 addetto all'Ufficio del Processo, sono comparsi:
l'Avvocato BELTRUTTI DI SAN BIAGIO GIACOMO TOMMASO, per parte ricorrente, il quale precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo;
l'Avvocato Livia Bonino che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato BAVA
ALBERTO, per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 6.3.2025;
Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv.to Beltrutti si riporta alla nota conclusiva ed alla nota spesa depositata;
nel merito, in replica a quanto evidenziato da controparte nel citare la sentenza delle Sez. Un. 9839/2021, sottolinea che tale pronuncia non preclude la possibilità di impugnare una delibera assembleare in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto (in tema di riscossione di contributi condominiali) e, a supporto, cita sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila n. 1343/2021
(proprio in caso analogo a quello di specie); evidenzia che, in ogni caso, il giudice di pace non avrebbe potuto valutare la validità della delibera in quanto non competente sul punto;
l'Avv. Bonino si riporta alle note conclusive, ribadendo la validità della delibera assembleare, essendo coperta da giudicato;
Il giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
****
Il giudice, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies, co. 1, c.p.c.
SENTENZA N. ANNO ____
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – sezione civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1292 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: impugnazione di delibera assembleare
TRA
(P. IVA. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. BELTRUTTI DI SAN BIAGIO GIACOMO TOMMASO (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Cuneo, C.F._1
Corso Dante Alighieri n. 11;
RICORRENTE
E
(P. IVA. , rappresentato e difeso, come da Controparte_2 P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. BAVA ALBERTO (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il relativo indirizzo PEC: Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 6.6.2024, successivamente notificato alla controparte, società semplice ha evocato in giudizio il Pt_1 Controparte_3
[...] [...]
chiedendo l'annullamento di tutte le deliberazioni assunte, in data 16.03.2024, dall'assemblea del resistente e, in via cautelare, la sospensione delle stesse, deducendone CP_2
l'invalidità per violazione dei termini di cui all'art. 66, terzo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile, avendo ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini solo in data 13.03.2024.
Nel costituirsi in giudizio il resistente ha contestato la fondatezza dell'azione, CP_2
allegando di aver agito monitoriamente nei confronti di (per il mancato pagamento di Pt_1
oneri condominiali) sulla base del bilancio consuntivo del 2023 e di quello preventivo del 2024, approvati proprio nel corso dell'assemblea del 16.03.2024 e che, non essendo stato opposto il decreto ingiuntivo (n. 200/2024, Giudice di Pace di Mondovì), si sarebbe conseguentemente formato il “giudicato su ogni questione afferente il verbale del 16 marzo 2024” essendo “la validità di tale verbale ... già stata vagliata dal Giudice di Pace, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pagg. 5-6). Inoltre, il ha eccepito il difetto di interesse ad agire in capo alla controparte, chiedendo CP_2
pertanto – per tutte le ragioni esposte – il rigetto delle domande ex adverso proposte.
Con ordinanza del 3.12.2024, il Giudice, ritenuta la carenza di periculum in mora, ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare delle deliberazioni assunte dal in data CP_2
16.03.2024 e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Interesse ad agire
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata da parte resistente.
In disparte da ogni valutazione in merito alla pretesa creditoria vantata dal , infatti, CP_2
è sufficiente evidenziare l'interesse in capo alla , nella rivestita qualità di condomino non CP_4
presente all'assemblea, ad impugnare le deliberazioni assunte senza che gli sia stata data tempestiva comunicazione della convocazione e, dunque, senza garantire il suo diritto al contraddittorio.
Eccezione di giudicato
Parimenti, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata da parte resistente sulla base del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 200/2024, non opposto da , che coprirebbe anche il definitivo accertamento della validità del verbale CP_4 4
dell'assemblea condominiale svoltasi in data 16.03.2024, sulla cui base è stato emesso il provvedimento monitorio.
Tale contestazione risulta infondata, tenuto conto che – per quanto la delibera condominiale costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e CP_2
legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_2
a pagare le somme, nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto
– è pur sempre vero che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice è tenuto a verificare solo l'esistenza e l'efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. civ. n. 2387/2003). Sicché, anche qualora le deliberazioni assembleari sottese alle azionate pretese creditorie fossero nulle o annullabili, finché tali illegittimità non vengano acclarate per via giudiziale, l'ente di gestione può legittimamente agire per la riscossione dei contributi dovuti dal , ai sensi del CP_2
combinato disposto degli artt. 1130 c.c. e 63 disp. att. cc.
Tali principi non risultano scalfiti dalla pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9839/2021, invocata da parte convenuta, con la quale la Suprema Corte .si è limitata ad affermare, superando il precedente contrario orientamento, la possibilità di promuovere impugnativa ex art. 1137 c.c. anche in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con ciò peraltro confermando che si tratta pur sempre di giudizi autonomi e distinti.
In tal senso, risulta priva di pregio la ricostruzione offerta dal , a mente della quale CP_2
la ricorrente avrebbe dovuto far valere il vizio della delibera proponendo opposizione al decreto ingiuntivo: quest'ultima, infatti, ha incardinato (con l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria) il procedimento volto alla dichiarazione d'invalidità della delibera assembleare prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte del né CP_2
era tenuta a duplicare la materia del contendere in un eventuale e separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. D'altra parte, invece, il , essendo a conoscenza CP_2
di tale iniziativa da parte di , avrebbe ben potuto attendere l'esito del giudizio di CP_4
impugnazione della delibera – o quantomeno partecipare al procedimento di mediazione – invece di proporre ricorso per decreto ingiuntivo per poi lamentare, nella presente sede, la mancata opposizione a quest'ultimo.
Merito
Nel merito, l'impugnazione proposta da parte ricorrente è fondata e va accolta. 5
Risulta evidente dagli atti la tardività della convocazione effettuata dal condominio
(circostanza peraltro non contestata da parte resistente) ai sensi dell'art. 66 delle Disposizioni di attuazione del codice civile, con conseguente invalidità della delibera assembleare.
Come è noto, infatti, il terzo comma dell'art, 66 disp. att. c.p.c. prevede che “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Anche in passato si è sostenuto che il termine di cinque giorni va computato con riferimento alla data di prima convocazione e va computato a ritroso, escludendo quello in cui deve tenersi l'assemblea ma computando quello in cui la convocazione è ricevuta (Trib. Genova Sez. III,
05/05/2010, in Leggi d'Italia-Repertorio di giurisprudenza).
Inoltre, è necessario che l'avviso di convocazione previsto sia non solo inviato ma anche ricevuto nel termine ivi previsto, ovvero almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Ne deriva che il predetto avviso deve essere comunicato cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e non, semplicemente, inviato in tale termine (Trib. Genova Sez. III,
05/05/2010, in Leggi d'Italia-Repertorio di giurisprudenza).
Nella specie, a fronte della convocazione per il giorno 15.3.2024 (in prima convocazione) parte ricorrente ha prodotto copia della videata delle nella quale si legge che l'avviso CP_5 di convocazione (busta prodotta sub doc. 3) è stata consegnata il “13-03-2024” (doc. 4) ed in ogni caso questa data non è stata tempestivamente ed univocamente contestata.
Peraltro, va detto come il alcuna prova certa e tranquillizzante abbia fornito della CP_2
tempestiva convocazione del ricorrente.
Incombe, infatti, sul l'onere di provare sia l'adempimento, sia la tempestività della CP_2
convocazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 66, 3° comma, disp. att. cod. civ. (cfr.
Trib. Monza, Sez. I, 09/09/2008).
Si è già detto della natura di atto recettizio dell'avviso di convocazione (cfr. anche App. Roma,
Sez. IV, 07/01/2009).
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, complessivamente considerati, la deliberazione va annullata, con consequenziale assorbimento di ogni altra questione prospettata. 6
Il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto.
Spese
Le spese del giudizio (ivi incluse quelle relative alla mediazione obbligatoria svoltasi ante causam) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile-bassa complessità) e con il richiesto aumento del 30% a norma dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n.
55/2014, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta, con distrazione in favore dell'Avv. Beltrutti di San Biagio, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'azione e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare adottata dal in data 16.03.2024; Controparte_2
2. condanna parte resistente, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in Pt_1 Parte_2
€ 652,36 per esborsi (di cui: euro 107,36 per il procedimento di mediazione ed euro 545,00 per il presente giudizio) ed € 5.487,70 per compensi professionali (di cui: euro 536,00 per la fase di mediazione ed Euro 4.951,70 per il presente giudizio), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio.
Così deciso in Cuneo il 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa