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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4876/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4876/2018
Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 14.00 innanzi al dott. Sara Lanzetta, sono comparsi: per l'avv.to Enrico Pascale per delega dell'avv.to Faggella Pellegrino il quale si riporta CP_1 all'atto introduttivo e alle domande proposte chiedendone l'integrale accoglimento;
per nessuno è comparso Controparte_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa
Terminata la discussione invita a precisare le conclusioni.
L'Avv. Pascale conclude come in atti
Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Successivamente alle ore 16.45 all'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 4876/2018 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(in forma abbreviata (cod. fisc./p. iva Parte_1 CP_3
), con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara 7, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Annalisa Riso e dall'avv.to Antonio Christian Faggella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano alla via Correggio 43.
ATTRICE
E
), nata a [...] il [...] e Controparte_2 CodiceFiscale_1
residente a [...]
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale del 23.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 23.11.2018, la deduceva;
Parte_1
che con scrittura privata autenticata dal Dott. , Notaio in , in data 11/07/1969 Persona_1 Per_2
ed in data 18/07/1969, registrata a il 28/07/1969 al n. 1269 vol. 61 e trascritta presso la Per_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere il 11/08/1969 al n. 25721 del
Registro d'Ordine Generale e al n. 22942 del Registro Particolare , veniva costituita a carico dei fondi di cui ai mappali n. 2153 e 2203 (già mappale 154 ) del foglio 26 del comune di MI (LT), allora di proprietà della Sig.ra servitù inamovibile di metanodotto in favore della Parte_2 [...]
(oggi in favore di ) al fine di consentire l'esercizio, la manutenzione e la Pt_1 Parte_1 pagina 2 di 7 sorveglianza del metanodotto convenzionalmente denominato “Benevento – Cisterna DN 50 0 (20”) –
64 bar ”; che all'articolo 2 lett. a) del suddetto contratto è previsto che la Concedente è autorizzata ad eseguire
“lo scavo e l'interramento ad una profondità media di m. 1 (uno) metro, di una tubazione diametro 20” trasportante idrocarburi, nonché all'esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero rendersi necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione dell'impianto”; che all'articolo 7 del predetto contratto, è disposto che la Concedente si impegna a “non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt. undici dalla tubazione ed a lasciare a terreno agrario una fascia continua coassiale alla tubazione della larghezza di 2 metri”; che l'articolo 8 del medesimo contratto, inoltre, statuisce che “la Concedente potrà eseguire sull'area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali coltivazioni escluse le piante di alto fusto che saranno tenute a metri 2 (due) dall'asse della tubazione e si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda”; che il fondo in questione, originariamente identificato con il foglio 26 mappale 154 del Comune di
MI (frazione Maranola - LT), è stato nel tempo oggetto di vari frazionamenti che hanno dato luogo alla costituzione dei mappali nn. 2153 e 2203 del medesimo foglio;
che successivamente, il fondo servente identificato dai mappali nn. 2153 e 2203 foglio 26 nel Comune di MI (frazione Maranola - LT), originariamente in capo alla Sig.ra diveniva Parte_2
di proprietà Dei Sigg.ri NZ e IE;
CP_2 Per_3
che a seguito di sopralluogo effettuato dai propri incaricati, la Concessionaria Snam Rete Gas S.p.A. riscontrava all'interno della fascia di terreno asservita, la presenza di manufatti di vario genere, in palese contrasto con le previsioni di cui al vigente contratto e, quindi, in violazione del costituito diritto di servitù; che, in seguito, incaricava la società ad effettuare sui luoghi Parte_1 CP_4 interessati degli accertamenti tecnici, all'esito dei quali i tecnici incaricati constatavano che le particelle
2153 -2203 risultano recintate con muretto in C.A. e recinzione metallica sovrastante, emergeva inoltre che l'accesso al fondo e altre aree asservite risultavano pavimentate ad esclusione di un'area coperta con grigliato metallico della larghezza di mt.
2.00 in asse al metanodotto;
inoltre, rinvenivano un edificio ad uso abitativo posto ad una distanza di mt. 9,80 dall'asse della condotta;
un portico in legno appoggiato al predetto edificio e aperto su un lato , ad una distanza di mt. 5,70 dall'asse della condotta, nonché due tettoie poste rispettivamente ad una distanza di 6,20 e 8,30 dall'asse della condotta, tutto pagina 3 di 7 ciò in palese violazione delle previsioni contrattuali, come si evince dalla relazione tecnica, fotografica e planitometrica redatta dalla società ; CP_4
che nonostante i ripetuti solleciti, non ha ancora provveduto al ripristino dello Controparte_2
status quo ante.
Sulla base di tali deduzioni, la ha così concluso:” in via principale: - visto l'art. Parte_1
1079 cod . civ., accer tata la violazione da parte della Sig.ra del diritto di servitù di Controparte_2 metanodotto vantato da per la posa, l'esercizio, la manutenzione e la Parte_1 sorveglianza del metanodotto convenzionalmente denominato “Benevento – Cisterna DN 500 (20”) –
64 bar”, condannare il resistente a ripristinare lo stato dei luoghi sul fondo identificato con il mappale
n. 554 del foglio 12 del Comune di Minturno (LT), come indicato in narrativa.”
Non si è costituita benchè regolarmente citata, e con provvedimento del 09.08.2019 Controparte_5
ne è stata dichiarata la contumacia e disposto il mutamento dal rito speciale al rito ordinario.
La causa, istruita con prova documentale e consulenza Tecnica d'ufficio, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15.1.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
La domanda formulata dall'attrice è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In via preliminare la domanda proposta da parte attrice deve essere qualificata in termini di “actio confessoria servitutis”, disciplinata dall'art. 1079 c.c.
Con detta azione, il titolare di una servitù può far riconoscere in giudizio l'esistenza del diritto contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative, nonché chiedere il ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui le condotte lesive si siano tradotte in un'alterazione dello stato dei luoghi, indipendentemente dall'esistenza di un concreto pregiudizio derivante dagli atti lesivi, rilevante sotto il diverso profilo della quantificazione del risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Sul versante probatorio, l'attore è tenuto a provare sia l'esistenza del diritto di servitù a tutela del quale agisce sul fondo che si assume esser gravato che la titolarità della servitù. La verifica della sussistenza di atti di violazione della servitù va condotta in considerazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù risultanti dal titolo costitutivo o, in mancanza, delle regole contenute negli artt.
1063 ss. c.c.
Nel caso di specie, è in discussione la violazione della servitù di metanodotto costituita a carico dei fondi di cui ai mappali n. 2153 e 2203 (già mappale 154) del foglio 26 del Comune di MI (LT), allora di proprietà della Sig.ra servitù inamovibile di metanodotto in favore della Parte_2
(oggi in favore di con scrittura privata autenticata dal Dott. Parte_1 Parte_1
, Notaio in , in data 11/07/1969 ed in data 18/07/1969, registrata a Persona_1 Per_2 Per_2
il 28/07/1969 al n. 1269 vol. 61 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa
pagina 4 di 7 Maria Capua Vetere il 11/08/1969 al n. 25721 del Registro d'Ordine Generale e al n. 22942 del
Registro Particolare.
Va preliminarmente osservato che, quanto all'individuazione ed alla titolarità del fondo servente,
l'attore nell'atto introduttivo, ha depositato visure storiche catastali del 13.03.2018, dalle quali si evince che il fondo servente identificato dai mappali nn. 2153 e 2203 foglio 26 nel Comune di MI
(frazione Maranola - LT), originariamente in capo a diveniva di proprietà di Parte_2
e , deceduto in data 06.05.2016. Controparte_2 Persona_4
Quanto alla legittimazione passiva dell'actio negatoria servitutis si rileva che la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22835 del 14/08/2024 ha chiarito che : “L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.”
Nel caso di specie l'azione posta in essere dalla ricorrente è indubbiamente finalizzata ad ottenere una modifica del fondo servente come rilevato anche dalla consulenza tecnica d'ufficio che ha rilevato la presenza di opere realizzate sul fondo servente in violazione della servitù indicando le modalità e le attività necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi.
Parte ricorrente ha individuato come legittimato passivo della domanda allegando Controparte_2
la visura storica catastale dalla quale emerge che i titolari della particella oggetto sulla quale insistono le opere realizzate in violazione della servitù sono e . Il ricorrente Controparte_2 Persona_4
ha inoltre dedotto che risulta deceduto come da allegato certificato di morte (all.13) e Persona_4
pertanto ritenendo la sola ed attuale proprietaria del fondo servente ha proposto Controparte_2
l'azione esclusivamente nei confronti di quest'ultima.
Ciò posto si rileva che come chiarito dalla citata sentenza della Corte di Cassazione sussiste per l'actio confessoria servitutis litisconsorzio necessario dal lato passivo allorquando appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune.
Nel caso di specie dalla documentazione allegata dalla stessa ricorrente (visura storica) a fondamento della prova della legittimazione passiva del soggetto nei confronti del quale è proposta la domanda, nonché dalle stesse deduzioni di parte è emerso che il fondo servente era nella titolarità della convenuta e di una altro soggetto, che la stessa ricorrente ha dichiarato essere deceduto.
pagina 5 di 7 A fronte di tale allegazione la ricorrente non ha tuttavia fornito la prova, né ha dedotto che
[...]
in conseguenza del decesso del contitolare della particella, , sia divenuta CP_2 Persona_4 titolare della proprietà dell'intero fondo per averlo acquisito per successione da , non Persona_4
avendo dedotto, né dato prova della qualità di erede di Controparte_2
Pertantoconsiderato che nella fattispecie in esame viene in rilievo una ipotesi di litisconsorzio necessario, deve ritenersi che mancando la prova della piena titolarità del fondo servente, la domanda non può essere accolta. Né del resto sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio d'ufficio in quanto dalle allegazioni fornite dalla parte non emergono elementi, quali ad esempio l'esistenza di rapporto di parentela, per individuare la presenza di eventuali ed ulteriori litisconsorti necessari nei confronti dei quali ordinare l'integrazione del contraddittorio, considerato che gli elementi offerti dal ricorrente non consentono di ritenere che la sia la titolare esclusiva della CP_2
particella e neppure consentono di valutare o meno la presenza di altri litiscontorti.
Del resto sul punto di alcun ausilio possono essere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, considerato che la documentazione comprovante l'eventuale presenza di altri contitolari della particella deve ritenersi inutilizzabile ai fini dell'integrazione del contraddittorio in quanto la relativa allegazione esula dai poteri di acquisizione della consulente, in quanto trattasi di documentazione non secondaria perché diretta a supportare e a comprovare un fatto principale, quale è la legittimazione passiva della domanda, la cui acquisizione finirebbe per supplire una carenza di allegazione e prova che incombeva sul ricorrente, considerato che l'integrazione del contraddittorio può essere ordinata quando è dalle specifiche allegazioni di parte che emerge con certezza la presenza di un litisconsorte necessario che deve essere specificamente individuato. Deve essere oltretutto rilevato che la voltura catastale conseguente alla dichiarazione di successione in mancanza della prova di un titolo alla successione, legittima, e dunque fondata su un vincolo di parentela, o testamentaria, non prova di per sé la qualità di erede e dunque l'acquisto della titolarità dell'immobile; in ogni caso si rileva che pure in presenza di un titolo alla successione, che nel caso di specie non risulta né dedotto né allegato, la voltura catastale conseguente alla dichiarazione di successione non configura di per sé un atto di accettazione tacita dell'eredità in presenza di plurimi successibili se non vi è la prova che tali atti siano stati posti in essere personalmente da ciascun chiamato o che comunque siano riferibili a ciascun chiamato per il conferimento di delega. Ed invero sul punto la Corte di Cassazione con l' Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024 ha chiarito che: “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni pagina 6 di 7 procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.”
Per tali ragioni la domanda proposta da parte attrice non può essere accolta difettando la prova della legittimazione passiva della convenuta.
Nulla per le spese essendo rimasta contumace. Controparte_2
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
4876/2018, come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara la contumacia di Controparte_2
• rigetta la domanda proposta da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
• nulla per le spese;
• pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte attrice.
Cassino 15.1.2024
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4876/2018
Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 14.00 innanzi al dott. Sara Lanzetta, sono comparsi: per l'avv.to Enrico Pascale per delega dell'avv.to Faggella Pellegrino il quale si riporta CP_1 all'atto introduttivo e alle domande proposte chiedendone l'integrale accoglimento;
per nessuno è comparso Controparte_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa
Terminata la discussione invita a precisare le conclusioni.
L'Avv. Pascale conclude come in atti
Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Successivamente alle ore 16.45 all'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 4876/2018 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(in forma abbreviata (cod. fisc./p. iva Parte_1 CP_3
), con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara 7, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Annalisa Riso e dall'avv.to Antonio Christian Faggella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano alla via Correggio 43.
ATTRICE
E
), nata a [...] il [...] e Controparte_2 CodiceFiscale_1
residente a [...]
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale del 23.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 23.11.2018, la deduceva;
Parte_1
che con scrittura privata autenticata dal Dott. , Notaio in , in data 11/07/1969 Persona_1 Per_2
ed in data 18/07/1969, registrata a il 28/07/1969 al n. 1269 vol. 61 e trascritta presso la Per_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere il 11/08/1969 al n. 25721 del
Registro d'Ordine Generale e al n. 22942 del Registro Particolare , veniva costituita a carico dei fondi di cui ai mappali n. 2153 e 2203 (già mappale 154 ) del foglio 26 del comune di MI (LT), allora di proprietà della Sig.ra servitù inamovibile di metanodotto in favore della Parte_2 [...]
(oggi in favore di ) al fine di consentire l'esercizio, la manutenzione e la Pt_1 Parte_1 pagina 2 di 7 sorveglianza del metanodotto convenzionalmente denominato “Benevento – Cisterna DN 50 0 (20”) –
64 bar ”; che all'articolo 2 lett. a) del suddetto contratto è previsto che la Concedente è autorizzata ad eseguire
“lo scavo e l'interramento ad una profondità media di m. 1 (uno) metro, di una tubazione diametro 20” trasportante idrocarburi, nonché all'esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero rendersi necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione dell'impianto”; che all'articolo 7 del predetto contratto, è disposto che la Concedente si impegna a “non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt. undici dalla tubazione ed a lasciare a terreno agrario una fascia continua coassiale alla tubazione della larghezza di 2 metri”; che l'articolo 8 del medesimo contratto, inoltre, statuisce che “la Concedente potrà eseguire sull'area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali coltivazioni escluse le piante di alto fusto che saranno tenute a metri 2 (due) dall'asse della tubazione e si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda”; che il fondo in questione, originariamente identificato con il foglio 26 mappale 154 del Comune di
MI (frazione Maranola - LT), è stato nel tempo oggetto di vari frazionamenti che hanno dato luogo alla costituzione dei mappali nn. 2153 e 2203 del medesimo foglio;
che successivamente, il fondo servente identificato dai mappali nn. 2153 e 2203 foglio 26 nel Comune di MI (frazione Maranola - LT), originariamente in capo alla Sig.ra diveniva Parte_2
di proprietà Dei Sigg.ri NZ e IE;
CP_2 Per_3
che a seguito di sopralluogo effettuato dai propri incaricati, la Concessionaria Snam Rete Gas S.p.A. riscontrava all'interno della fascia di terreno asservita, la presenza di manufatti di vario genere, in palese contrasto con le previsioni di cui al vigente contratto e, quindi, in violazione del costituito diritto di servitù; che, in seguito, incaricava la società ad effettuare sui luoghi Parte_1 CP_4 interessati degli accertamenti tecnici, all'esito dei quali i tecnici incaricati constatavano che le particelle
2153 -2203 risultano recintate con muretto in C.A. e recinzione metallica sovrastante, emergeva inoltre che l'accesso al fondo e altre aree asservite risultavano pavimentate ad esclusione di un'area coperta con grigliato metallico della larghezza di mt.
2.00 in asse al metanodotto;
inoltre, rinvenivano un edificio ad uso abitativo posto ad una distanza di mt. 9,80 dall'asse della condotta;
un portico in legno appoggiato al predetto edificio e aperto su un lato , ad una distanza di mt. 5,70 dall'asse della condotta, nonché due tettoie poste rispettivamente ad una distanza di 6,20 e 8,30 dall'asse della condotta, tutto pagina 3 di 7 ciò in palese violazione delle previsioni contrattuali, come si evince dalla relazione tecnica, fotografica e planitometrica redatta dalla società ; CP_4
che nonostante i ripetuti solleciti, non ha ancora provveduto al ripristino dello Controparte_2
status quo ante.
Sulla base di tali deduzioni, la ha così concluso:” in via principale: - visto l'art. Parte_1
1079 cod . civ., accer tata la violazione da parte della Sig.ra del diritto di servitù di Controparte_2 metanodotto vantato da per la posa, l'esercizio, la manutenzione e la Parte_1 sorveglianza del metanodotto convenzionalmente denominato “Benevento – Cisterna DN 500 (20”) –
64 bar”, condannare il resistente a ripristinare lo stato dei luoghi sul fondo identificato con il mappale
n. 554 del foglio 12 del Comune di Minturno (LT), come indicato in narrativa.”
Non si è costituita benchè regolarmente citata, e con provvedimento del 09.08.2019 Controparte_5
ne è stata dichiarata la contumacia e disposto il mutamento dal rito speciale al rito ordinario.
La causa, istruita con prova documentale e consulenza Tecnica d'ufficio, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15.1.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
La domanda formulata dall'attrice è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In via preliminare la domanda proposta da parte attrice deve essere qualificata in termini di “actio confessoria servitutis”, disciplinata dall'art. 1079 c.c.
Con detta azione, il titolare di una servitù può far riconoscere in giudizio l'esistenza del diritto contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative, nonché chiedere il ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui le condotte lesive si siano tradotte in un'alterazione dello stato dei luoghi, indipendentemente dall'esistenza di un concreto pregiudizio derivante dagli atti lesivi, rilevante sotto il diverso profilo della quantificazione del risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Sul versante probatorio, l'attore è tenuto a provare sia l'esistenza del diritto di servitù a tutela del quale agisce sul fondo che si assume esser gravato che la titolarità della servitù. La verifica della sussistenza di atti di violazione della servitù va condotta in considerazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù risultanti dal titolo costitutivo o, in mancanza, delle regole contenute negli artt.
1063 ss. c.c.
Nel caso di specie, è in discussione la violazione della servitù di metanodotto costituita a carico dei fondi di cui ai mappali n. 2153 e 2203 (già mappale 154) del foglio 26 del Comune di MI (LT), allora di proprietà della Sig.ra servitù inamovibile di metanodotto in favore della Parte_2
(oggi in favore di con scrittura privata autenticata dal Dott. Parte_1 Parte_1
, Notaio in , in data 11/07/1969 ed in data 18/07/1969, registrata a Persona_1 Per_2 Per_2
il 28/07/1969 al n. 1269 vol. 61 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa
pagina 4 di 7 Maria Capua Vetere il 11/08/1969 al n. 25721 del Registro d'Ordine Generale e al n. 22942 del
Registro Particolare.
Va preliminarmente osservato che, quanto all'individuazione ed alla titolarità del fondo servente,
l'attore nell'atto introduttivo, ha depositato visure storiche catastali del 13.03.2018, dalle quali si evince che il fondo servente identificato dai mappali nn. 2153 e 2203 foglio 26 nel Comune di MI
(frazione Maranola - LT), originariamente in capo a diveniva di proprietà di Parte_2
e , deceduto in data 06.05.2016. Controparte_2 Persona_4
Quanto alla legittimazione passiva dell'actio negatoria servitutis si rileva che la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22835 del 14/08/2024 ha chiarito che : “L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.”
Nel caso di specie l'azione posta in essere dalla ricorrente è indubbiamente finalizzata ad ottenere una modifica del fondo servente come rilevato anche dalla consulenza tecnica d'ufficio che ha rilevato la presenza di opere realizzate sul fondo servente in violazione della servitù indicando le modalità e le attività necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi.
Parte ricorrente ha individuato come legittimato passivo della domanda allegando Controparte_2
la visura storica catastale dalla quale emerge che i titolari della particella oggetto sulla quale insistono le opere realizzate in violazione della servitù sono e . Il ricorrente Controparte_2 Persona_4
ha inoltre dedotto che risulta deceduto come da allegato certificato di morte (all.13) e Persona_4
pertanto ritenendo la sola ed attuale proprietaria del fondo servente ha proposto Controparte_2
l'azione esclusivamente nei confronti di quest'ultima.
Ciò posto si rileva che come chiarito dalla citata sentenza della Corte di Cassazione sussiste per l'actio confessoria servitutis litisconsorzio necessario dal lato passivo allorquando appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune.
Nel caso di specie dalla documentazione allegata dalla stessa ricorrente (visura storica) a fondamento della prova della legittimazione passiva del soggetto nei confronti del quale è proposta la domanda, nonché dalle stesse deduzioni di parte è emerso che il fondo servente era nella titolarità della convenuta e di una altro soggetto, che la stessa ricorrente ha dichiarato essere deceduto.
pagina 5 di 7 A fronte di tale allegazione la ricorrente non ha tuttavia fornito la prova, né ha dedotto che
[...]
in conseguenza del decesso del contitolare della particella, , sia divenuta CP_2 Persona_4 titolare della proprietà dell'intero fondo per averlo acquisito per successione da , non Persona_4
avendo dedotto, né dato prova della qualità di erede di Controparte_2
Pertantoconsiderato che nella fattispecie in esame viene in rilievo una ipotesi di litisconsorzio necessario, deve ritenersi che mancando la prova della piena titolarità del fondo servente, la domanda non può essere accolta. Né del resto sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio d'ufficio in quanto dalle allegazioni fornite dalla parte non emergono elementi, quali ad esempio l'esistenza di rapporto di parentela, per individuare la presenza di eventuali ed ulteriori litisconsorti necessari nei confronti dei quali ordinare l'integrazione del contraddittorio, considerato che gli elementi offerti dal ricorrente non consentono di ritenere che la sia la titolare esclusiva della CP_2
particella e neppure consentono di valutare o meno la presenza di altri litiscontorti.
Del resto sul punto di alcun ausilio possono essere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, considerato che la documentazione comprovante l'eventuale presenza di altri contitolari della particella deve ritenersi inutilizzabile ai fini dell'integrazione del contraddittorio in quanto la relativa allegazione esula dai poteri di acquisizione della consulente, in quanto trattasi di documentazione non secondaria perché diretta a supportare e a comprovare un fatto principale, quale è la legittimazione passiva della domanda, la cui acquisizione finirebbe per supplire una carenza di allegazione e prova che incombeva sul ricorrente, considerato che l'integrazione del contraddittorio può essere ordinata quando è dalle specifiche allegazioni di parte che emerge con certezza la presenza di un litisconsorte necessario che deve essere specificamente individuato. Deve essere oltretutto rilevato che la voltura catastale conseguente alla dichiarazione di successione in mancanza della prova di un titolo alla successione, legittima, e dunque fondata su un vincolo di parentela, o testamentaria, non prova di per sé la qualità di erede e dunque l'acquisto della titolarità dell'immobile; in ogni caso si rileva che pure in presenza di un titolo alla successione, che nel caso di specie non risulta né dedotto né allegato, la voltura catastale conseguente alla dichiarazione di successione non configura di per sé un atto di accettazione tacita dell'eredità in presenza di plurimi successibili se non vi è la prova che tali atti siano stati posti in essere personalmente da ciascun chiamato o che comunque siano riferibili a ciascun chiamato per il conferimento di delega. Ed invero sul punto la Corte di Cassazione con l' Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024 ha chiarito che: “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni pagina 6 di 7 procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.”
Per tali ragioni la domanda proposta da parte attrice non può essere accolta difettando la prova della legittimazione passiva della convenuta.
Nulla per le spese essendo rimasta contumace. Controparte_2
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
4876/2018, come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara la contumacia di Controparte_2
• rigetta la domanda proposta da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
• nulla per le spese;
• pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte attrice.
Cassino 15.1.2024
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
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