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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12087/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 4.7.24, iscritta al n. 12087/24 di
R.G., promossa da:
Controparte_1
con gli Avv.ti Alessandro Mazza e Adelina Pisano
ricorrente contro
e Controparte_2 Controparte_3
resistenti contumaci
premesso
che
- con ricorso depositato il 4.7.24 la SI.ra , proprietaria dell'immobile a CP_1
destinazione abitativa sito in Alpignano (TO), viale Vittoria n. 22, ha chiesto la risoluzione del contratto del 28.5.21 per inadempimento dei SI.ri e Parte_1
la loro condanna al rilascio dell'immobile, al pagamento degli importi insoluti per canoni pagina 1 di 4 e spese condominiali e di riscaldamento e al pagamento dell'indennità di occupazione sino al formale rilascio;
- i resistenti nonostante la rituale notifica del ricorso non sono comparsi in udienza e sono stati dichiarati contumaci;
- è stata prescritta la mediazione obbligatoria, alla quale i resistenti non hanno partecipato;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con verbale del 17.4.25
per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la locatrice SI.ra ha chiesto la risoluzione del contratto deducendo CP_1
l'inadempimento dei SI.ri al pagamento di canoni, spese di Parte_1
riscaldamento e spese condominiali per un totale di euro 12.775,47 al giugno 2024 al quale vanno aggiunti i canoni successivamente dovuti;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere dei SI.ri - Parte_1
quali parti obbligate - provare il pagamento dei predetti importi o sollevare eccezioni avverso la pretesa attorea;
- i SI.ri restando contumaci, non hanno esercitato tale facoltà; Parte_2
- si deve pertanto dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dei SI.ri
Parte_1
- per lo stesso motivo i SI.ri vanno condannati al pagamento di: Parte_1
a) euro 16.500 per canoni da gennaio 2023 a giugno 2025;
b) euro 3.310,72 per spese di riscaldamento;
c) euro 1.091,97 per spese condominiali;
pagina 2 di 4 per un totale di euro 20.902,69 oltre a interessi di cui all'art. 1284 c.c. primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- sono inoltre dovuti euro 550 mensili dal luglio 2025 alla formale rimessione nel possesso, mentre nella prospettiva dell'art. 1591 c.c. non sono riconoscibili le future e ulteriori spese condominiali e di riscaldamento, per le quali si potrà con separato giudizio;
- le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 380
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.752, oltre ad euro 145,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 3 di 4 - dichiara la risoluzione del contratto del 28.5.21 per inadempimento di
[...]
e CP_2 Controparte_3
- condanna e al rilascio in favore di Controparte_2 Controparte_3
dell'immobile sito in Alpignano (TO), viale Vittoria n. 22 libero da Controparte_1
persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 19 luglio 2025;
- condanna in solido e al pagamento in Controparte_2 Controparte_3
favore di di euro 20.902,69 oltre ad interessi legali ex art. 1284 Controparte_1
primo e quarto comma dalle singole scadenze al saldo, nonché di euro 550 mensili dal mese di luglio 2025 al rilascio;
- condanna in solido e al pagamento in Controparte_2 Controparte_3
favore di delle spese processuali che liquida in complessivi euro Controparte_1
145,50 per esposti ed euro 2.752 per compensi professionali, oltre a spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 18 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 4.7.24, iscritta al n. 12087/24 di
R.G., promossa da:
Controparte_1
con gli Avv.ti Alessandro Mazza e Adelina Pisano
ricorrente contro
e Controparte_2 Controparte_3
resistenti contumaci
premesso
che
- con ricorso depositato il 4.7.24 la SI.ra , proprietaria dell'immobile a CP_1
destinazione abitativa sito in Alpignano (TO), viale Vittoria n. 22, ha chiesto la risoluzione del contratto del 28.5.21 per inadempimento dei SI.ri e Parte_1
la loro condanna al rilascio dell'immobile, al pagamento degli importi insoluti per canoni pagina 1 di 4 e spese condominiali e di riscaldamento e al pagamento dell'indennità di occupazione sino al formale rilascio;
- i resistenti nonostante la rituale notifica del ricorso non sono comparsi in udienza e sono stati dichiarati contumaci;
- è stata prescritta la mediazione obbligatoria, alla quale i resistenti non hanno partecipato;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con verbale del 17.4.25
per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la locatrice SI.ra ha chiesto la risoluzione del contratto deducendo CP_1
l'inadempimento dei SI.ri al pagamento di canoni, spese di Parte_1
riscaldamento e spese condominiali per un totale di euro 12.775,47 al giugno 2024 al quale vanno aggiunti i canoni successivamente dovuti;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere dei SI.ri - Parte_1
quali parti obbligate - provare il pagamento dei predetti importi o sollevare eccezioni avverso la pretesa attorea;
- i SI.ri restando contumaci, non hanno esercitato tale facoltà; Parte_2
- si deve pertanto dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dei SI.ri
Parte_1
- per lo stesso motivo i SI.ri vanno condannati al pagamento di: Parte_1
a) euro 16.500 per canoni da gennaio 2023 a giugno 2025;
b) euro 3.310,72 per spese di riscaldamento;
c) euro 1.091,97 per spese condominiali;
pagina 2 di 4 per un totale di euro 20.902,69 oltre a interessi di cui all'art. 1284 c.c. primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- sono inoltre dovuti euro 550 mensili dal luglio 2025 alla formale rimessione nel possesso, mentre nella prospettiva dell'art. 1591 c.c. non sono riconoscibili le future e ulteriori spese condominiali e di riscaldamento, per le quali si potrà con separato giudizio;
- le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 380
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.752, oltre ad euro 145,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 3 di 4 - dichiara la risoluzione del contratto del 28.5.21 per inadempimento di
[...]
e CP_2 Controparte_3
- condanna e al rilascio in favore di Controparte_2 Controparte_3
dell'immobile sito in Alpignano (TO), viale Vittoria n. 22 libero da Controparte_1
persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 19 luglio 2025;
- condanna in solido e al pagamento in Controparte_2 Controparte_3
favore di di euro 20.902,69 oltre ad interessi legali ex art. 1284 Controparte_1
primo e quarto comma dalle singole scadenze al saldo, nonché di euro 550 mensili dal mese di luglio 2025 al rilascio;
- condanna in solido e al pagamento in Controparte_2 Controparte_3
favore di delle spese processuali che liquida in complessivi euro Controparte_1
145,50 per esposti ed euro 2.752 per compensi professionali, oltre a spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 18 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4