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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. PI LO NA, all'udienza del 07/11/2025 , ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 410 /2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PAOLETTI GIOVANNI , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. RUPERTO CLAUDIA;
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/01/2023 , premetteva di esser titolare di assegno Parte_1 mensile di assistenza e che, previa istanza di aggravamento, era stato sottoposto a visita medico legale dall' il quale aveva declassato il suo grado di invalidità riducendolo al 73%. CP_1
Lamentava che, a seguito di tale visita, aveva ricevuto una nota di indebito da parte dell' , CP_1 con la quale l'Ente gli richiedeva la restituzione di euro 5.397,57 relativi ad un supposto indebito da
INVCIV nel periodo maggio 2021/settembre 2022.
Rilevava che erronea era la richiesta restitutoria e che, al più, esso ricorrente doveva restituire soltanto i ratei di assegno mensile successivi all'esito della visita di revisione (luglio, agosto e settembre
2022).
Chiedeva dunque che il Tribunale volesse annullare il provvedimento di indebito per le somme antecedenti alle mensilità di assegno sopra indicate, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario. L' si costituiva in giudizio dando atto di aver annullato l'indebito relativamente alle CP_1 mensilità di assegno mensile erogate prima della visita di revisione, residuando un debito di euro 752,07 titolo di ratei di assegno mensile indebitamente percepiti nei mesi di luglio agosto e settembre 2022, e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa – istruita documentalmente - veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dalla richiesta restitutoria, da parte dell' , relativa a ratei di assegno CP_1 mensile ritenuti non dovuti in virtù dell'esito della visita di revisione di Parte_1
L' , nel costituirsi in giudizio ha, fondamentalmente, riconosciuto la fondatezza CP_1 dell'opposizione del dando atto di aver annullato l'indebito contestato per la somma di euro Parte_1
4.645,50 e residuando i ratei di luglio, agosto e settembre 2022, che ha quantificato in euro 752,07.
La stessa parte ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto parziale storno del debito da parte dell' , come da prospetti TP150 e TE08 telematicamente prodotti, ha chiesto a verbale che sia CP_1 dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la corretta riliquidazione dell'assegno mensile ed essendo le parti d'accordo sulla dovutezza della restituzione dei ratei di luglio, agosto e settembre 2022, pari ad euro 752,07, perché erogati successivamente al declassamento della percentuale di invalidità del pensionato.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, pur con la precisazione che restano dovuti da euro 752,07 a titolo di restituzione Parte_1 dell'indebito all' . CP_1
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 27/01/2023 . Ora, è pur vero che l' ha posto rimedio all'erronea e ridondante richiesta restitutoria, ma è CP_1 altresì vero che, di fatto, come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. documentazione in atti).
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era in CP_1 torto, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_1 ricorso depositato il 27/01/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere con la precisazione che restano dovuti da euro 752,07 a titolo di restituzione dell'indebito all' ; Parte_1 CP_1
- Condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio, CP_1 Parte_1 che liquida in euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, ed euro 43,00 per spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore dello stesso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
PI LO NA