Ordinanza collegiale 1 marzo 2021
Decreto decisorio 3 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 03/09/2021, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/09/2021
N. 02274/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2006, proposto da
ER CI, ER CO e ER IZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Berto e Gianfranco Magnabosco, con domicilio eletto presso lo studio Federica ET in Venezia-Mestre, Via Torino, 151/B;
contro
Comune di Sovizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
per l'annullamento
della deliberazione n. 96 del 18.7. 2006, pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 20 luglio 2006, con la quale la Giunta Comunale di Sovizzo ha deliberato di approvare " il progetto preliminare per la realizzazione di variante in località Peschiera dei Muzzi-importo complessivo Euro 2.470.000,00 ", nonché di ogni altro atto connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 22 novembre 2006;
Visti gli articoli 35, comma 2, lett. a) e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che in data 1 marzo 2021, con ordinanza collegiale n. 266 – comunicata alle parti con avviso in pari data – è stata dichiarata l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che il presente giudizio non è stato riassunto, ai sensi dell’art. 80, co. 3, cod. proc. amm., mediante presentazione di atto di riassunzione entro il previsto termine di novanta giorni;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. a), cod. proc. amm.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono i presupposti per disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per mancata riassunzione.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso il giorno 30 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO