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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 6271 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. LE DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nato a [...] il [...]), nella qualità di eredi del de cuius Parte_3
elettivamente domiciliati in Roma Via Oderisi da Gubbio n. 62, rappresentati Persona_1
e difesi dall'Avv. Marina Pace giusta procura in atti ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
CE Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura come in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, l'originaria ricorrente premesso che Persona_1 aveva infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento ai sensi dall'art. 1 legge 18/1980 ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo ( ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico -legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva CP_ ritenuto insussistente detto requisito medico legale – convenne in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa , oltre accessori.
1 Nelle more del giudizio, la è deceduta e si sono costituiti gli eredi della medesima indicati Per_1 in epigrafe per prosecuzione del giudizio CP_ L' si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso.
Disposta un'integrazione della ctu medico legale sugli atti all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
Il Ctu medico legale (Dott.ssa ) ha accertato che il de cuius era affetta Persona_2 da un complesso di infermità che determinavano il requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento (invalidità di ultresassantacinquenne con impossibilità di deambulare autonomamente o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita).
In particolare, il Ctu ha evidenziato che: “ sulla base delle risultanze sopra evidenziate, si ritengono concretizzati gli estremi per il riconoscimento del beneficio della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di ottobre 2024 tenuto conto dei ripetuti accessi in P.S. quali quelli sopra riportati, dimostrativi di una compromissione delle condizioni generali: la fu periziata ha necessitato di intervento chirurgico nell'ottobre 2024 di resezione digiunale e confezionamento di anastomosi digiuno-digiunale latero-laterale manuale in duplice strato.
Nell'aprile-maggio 2025 in considerazione del quadro di progressione di malattia e della scarsa tolleranza al trattamento precedente (neurotossocità G2) veniva candidata a chemioterapia con richiesta di attivazione di assistenza domiciliare. In data 03/06/2025 era sottoposta a controllo per prosecuzione delle cure sintomatiche, videat ortopedico e radioterapico per trattamento palliativo antalgico. È deceduta in data 16/08/2025”.
Il de cuius si trovava nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 legge n. 18 del Persona_1
1980 con decorrenza al mese di ottobre 2024 e sino alla data del decesso (16.8.2025).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
Le provvidenze economiche non possono essere liquidate in questa sede poiché l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si
è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue “ Se invece una delle parti contesti le conclusioni del Ctu, si apre un procedimento contenzioso, con onore della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della
2 contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata solo alla discussione sull'invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Vista la data di decorrenza del riconosciuto requisito medico (successiva alla domanda amministrativa ed alla visita amministrativa nonché al deposito del ricorso per atp), le spese del giudizio, comprese quelle di atp, vanno interamente compensate. CP_ Le spese di Ctu sono poste a definitivo carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
- accerta e dichiara che si trovava nelle condizioni sanitare di cui all'art. 1 della Persona_1 legge n. 18/1980 con decorrenza dal mese di ottobre 2024 e sino al 16.8.2025;
- compensa interamente le spese di lite;
CP_
- spese Ctu medico legale a definitivo carico dell'
Tivoli, 2.12.2025
Il Giudice
LE Di TR
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