TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
NZ, all'udienza del 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14056 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA LA FARINA Parte_1
13/C 90141 PALERMO, presso l'Avv. RIGGIRELLO MARILENA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
; Controparte_1
– convenuto –
–
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato (si veda la produzione in atti), l'avv.
ha chiesto il pagamento degli onorari professionali per Parte_1
l'attività difensiva svolta nei riguardi del sig. nel Controparte_1
procedimento penale r.g. 10952/2020 r.g.n.r. – nr. 5347/2022 RG. GIP
1 Tribunale di Palermo nel giudizio instaurato contro la coniuge in relazione alle condotte di reato ascritte a Parte_2
quest'ultima di cui all'art. 81 c.p.v e 572, c.2, c.p., a danno dei figli minori.
Deduceva il ricorrente di aver svolte le seguenti attività :
1) costituzione di parte civile;
2) produzione documentale di cui al fascicolo del difensore ( vedi indice atti allegato),
3) la partecipazione alle udienze, fra cui quella di audizione della imputata,
4) la produzione della dichiarazione della figlia del sig. sig. CP_1
, cui veniva delegato. Persona_1
5) revoca della costituzione di parte civile su richiesta del cliente, e prontamente depositata in atti.
Indi, il procedimento si concludeva con la sentenza assolutoria della sig.ra . Parte_2
Esponeva il ricorrente di aver richiesto il pagamento per l'attività
professionale svolta allegando parcella riferita precisamente a:
Fase di studio: acquisizione copia documentazione, studio prima e in occasione delle udienze del 13.12.22, 7.3.2023, 23.5.2023 e 19.9.2023;
fase introduttiva: redazione e deposito atto costituzione parte civile,
redazione indice e produzione fascicolo di parte, red. comparsa concl.
Fase istruttoria, e fase conclusiva : partecipazione nr. 4 udienze, deposito dichiarazione revoca parte civile, ritiro dispositivo di sentenza, ritiro copie atti.
2 Non avendo ottenuto alcun pagamento dal cliente, il ricorrente pertanto richiedeva la liquidazione dei propri onorari calcolati ai parametri di cui al D.M. n° 147/2022 (detratto l'acconto iniziale di euro 634,40), in euro
1.992,00 somme che già include IVA e CPA.
Il resistente restava contumace sebbene il ricorso fosse stato regolarmente notificato sicché la causa, in assenza di incombenti istruttori, veniva rinviata per le conclusioni all'udienza del 27.10.2025.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente ha prodotto la documentazione attestante l'attività
svolta nei riguardi di che, effettivamente, si dipana Controparte_1
attraverso tutti i diversi passaggi sintetizzati nel ricorso.
C'è quindi la prova documentale dell'attività difensiva svolta dall'avv.
nell'ambito della vicenda processuale che ha coinvolto il Pt_1 CP_1
che, pertanto, è obbligato al pagamento dei compensi dovuti per legge.
Applicando le tabelle per il calcolo dei compensi ai valori medi di cui al
D.M. n° 147/2022, e detratto l'acconto versato, si perviene alla complessiva somma di euro € 1992,00 inclusa ad IVA e CPA che il resistente va condannato a pagare in favore dell'avv. Pt_1
La soccombenza del impone altresì la condanna dello stesso alle CP_1
spese per il presente giudizio che sono liquidate ai minimi tariffari come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_1
3 accoglie le domande dell'avv. e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento di euro 1.992,00 in favore del ricorrente Controparte_1
oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo.
Condanna infine al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1
che si liquidano in euro 775,00 oltre ad IVA e CPA ed al rimborso delle spese forfetarie come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 28/11/2025.
Il Giudice
Enrico NZ
4
NZ, all'udienza del 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14056 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA LA FARINA Parte_1
13/C 90141 PALERMO, presso l'Avv. RIGGIRELLO MARILENA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
; Controparte_1
– convenuto –
–
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato (si veda la produzione in atti), l'avv.
ha chiesto il pagamento degli onorari professionali per Parte_1
l'attività difensiva svolta nei riguardi del sig. nel Controparte_1
procedimento penale r.g. 10952/2020 r.g.n.r. – nr. 5347/2022 RG. GIP
1 Tribunale di Palermo nel giudizio instaurato contro la coniuge in relazione alle condotte di reato ascritte a Parte_2
quest'ultima di cui all'art. 81 c.p.v e 572, c.2, c.p., a danno dei figli minori.
Deduceva il ricorrente di aver svolte le seguenti attività :
1) costituzione di parte civile;
2) produzione documentale di cui al fascicolo del difensore ( vedi indice atti allegato),
3) la partecipazione alle udienze, fra cui quella di audizione della imputata,
4) la produzione della dichiarazione della figlia del sig. sig. CP_1
, cui veniva delegato. Persona_1
5) revoca della costituzione di parte civile su richiesta del cliente, e prontamente depositata in atti.
Indi, il procedimento si concludeva con la sentenza assolutoria della sig.ra . Parte_2
Esponeva il ricorrente di aver richiesto il pagamento per l'attività
professionale svolta allegando parcella riferita precisamente a:
Fase di studio: acquisizione copia documentazione, studio prima e in occasione delle udienze del 13.12.22, 7.3.2023, 23.5.2023 e 19.9.2023;
fase introduttiva: redazione e deposito atto costituzione parte civile,
redazione indice e produzione fascicolo di parte, red. comparsa concl.
Fase istruttoria, e fase conclusiva : partecipazione nr. 4 udienze, deposito dichiarazione revoca parte civile, ritiro dispositivo di sentenza, ritiro copie atti.
2 Non avendo ottenuto alcun pagamento dal cliente, il ricorrente pertanto richiedeva la liquidazione dei propri onorari calcolati ai parametri di cui al D.M. n° 147/2022 (detratto l'acconto iniziale di euro 634,40), in euro
1.992,00 somme che già include IVA e CPA.
Il resistente restava contumace sebbene il ricorso fosse stato regolarmente notificato sicché la causa, in assenza di incombenti istruttori, veniva rinviata per le conclusioni all'udienza del 27.10.2025.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente ha prodotto la documentazione attestante l'attività
svolta nei riguardi di che, effettivamente, si dipana Controparte_1
attraverso tutti i diversi passaggi sintetizzati nel ricorso.
C'è quindi la prova documentale dell'attività difensiva svolta dall'avv.
nell'ambito della vicenda processuale che ha coinvolto il Pt_1 CP_1
che, pertanto, è obbligato al pagamento dei compensi dovuti per legge.
Applicando le tabelle per il calcolo dei compensi ai valori medi di cui al
D.M. n° 147/2022, e detratto l'acconto versato, si perviene alla complessiva somma di euro € 1992,00 inclusa ad IVA e CPA che il resistente va condannato a pagare in favore dell'avv. Pt_1
La soccombenza del impone altresì la condanna dello stesso alle CP_1
spese per il presente giudizio che sono liquidate ai minimi tariffari come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_1
3 accoglie le domande dell'avv. e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento di euro 1.992,00 in favore del ricorrente Controparte_1
oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo.
Condanna infine al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1
che si liquidano in euro 775,00 oltre ad IVA e CPA ed al rimborso delle spese forfetarie come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 28/11/2025.
Il Giudice
Enrico NZ
4