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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI EN GIUSEPPE, Relatore
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 273/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Via Dei Mille 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 128/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
1 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220200002869423000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 241/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello è formulato dall'ufficio sulla sentenza di primo grado n. 128 del 2024 della Corte di Potenza resa in accoglimento parziale con riduzione delle sanzioni al 10%.
L'ufficio insiste e chiede la riforma integrale in esito al controllo ex art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973, in materia di Irpef anno di imposta 2016.
Il contribuente non risulta costituito in giudizio al telematico e nel fascicolo cartaceo e all'udienza in camera di consiglio, come da verbale in atti, la causa è decisa previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene la questione verte sulla sanzioni ridotte al 10% in sede di accoglimento parziale del ricorso del contribuente in primo grado.
Le doglianze dell'appellante non risultano fondate e la sentenza come resa in prime cure risulta a questo collegio in appello bilanciata, ragionevole e proprorzionale proprio in ordine al decisum sanzionatorio, come giustamente ridotto.
E' di tutta evidenza probatoria in atti la buona fede del contribuente che ha pagato a saldo il dovuto in ritardo per cui non ha posto in essere alcun comportamento ostativo-conflittuale-ostile in termini erariali e tale ritardo non risulta, nel caso concreto, censurabile a priori in maniera del tutto rigida e formale, come scure inesorabile ed inaccettabile posta a vessazione del contribuente.
Le spese di lite sono compensate stante la indefensio del contribuente e la peculiarità della questione trattata
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI EN GIUSEPPE, Relatore
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 273/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Via Dei Mille 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 128/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
1 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220200002869423000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 241/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello è formulato dall'ufficio sulla sentenza di primo grado n. 128 del 2024 della Corte di Potenza resa in accoglimento parziale con riduzione delle sanzioni al 10%.
L'ufficio insiste e chiede la riforma integrale in esito al controllo ex art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973, in materia di Irpef anno di imposta 2016.
Il contribuente non risulta costituito in giudizio al telematico e nel fascicolo cartaceo e all'udienza in camera di consiglio, come da verbale in atti, la causa è decisa previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene la questione verte sulla sanzioni ridotte al 10% in sede di accoglimento parziale del ricorso del contribuente in primo grado.
Le doglianze dell'appellante non risultano fondate e la sentenza come resa in prime cure risulta a questo collegio in appello bilanciata, ragionevole e proprorzionale proprio in ordine al decisum sanzionatorio, come giustamente ridotto.
E' di tutta evidenza probatoria in atti la buona fede del contribuente che ha pagato a saldo il dovuto in ritardo per cui non ha posto in essere alcun comportamento ostativo-conflittuale-ostile in termini erariali e tale ritardo non risulta, nel caso concreto, censurabile a priori in maniera del tutto rigida e formale, come scure inesorabile ed inaccettabile posta a vessazione del contribuente.
Le spese di lite sono compensate stante la indefensio del contribuente e la peculiarità della questione trattata
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.