Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 27387/2022 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, nella causa iscritta al R.G. n. 27387/2022, avente ad oggetto procedimento sommario di cognizione ex art.702-bis c.p.c. in materia di compensi per prestazioni professionali di avvocato TRA
, avvocato, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Napoli al Viale A. Gramsci n. 17/b presso lo studio dell'avvocato Antonio Actis c.f. che lo rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 CodiceFiscale_2
c.p.c. da considerarsi apposta in calce al ricorso ex art.702-bis c.p.c.;
-ricorrente
E
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Napoli al Viale A. Gramsci n. 5;
-resistente ha emesso la seguente
ORDINANZA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avvocato chiedeva al tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti richieste: “ a) accertata la rispondenza della somma richiesta, per le prestazioni rese, alla vigente tariffa professionale forense, b) condannare parte resistente al pagamento della somma complessiva di euro 14.591,20, a detrarre 2.300,00 euro per RA, a titolo di onorari e spese professionali, ed oneri di legge, per l'attività giudiziaria prestata, oltre interessi dal dì della domanda all'effettivo soddisfo;
c) in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese, anche generali, e competenze del presente giudizio”. Il ricorrente assumeva che in data 17.1.2022 riceveva formale mandato quale difensore di fiducia nella “procedura penale n 30613/2021 r.g.n.r. a carico di
ed altri, con riferimento al decreto di sequestro preventivo Parte_2
1/2022” dal che all'avvocato veniva CP_1 Parte_1 conferito, come da procura, “i nare e chiedere l' to e/o la revoca del sequestro preventivo ovvero di qualsivoglia futuro provvedimento riguardante tale sequestro, nonché di eventuali nuove misure cautelari su beni o diritti della persona giuridica;
ciò in ogni stato e grado del procedimento e fino all'ottenimento del dissequestro definitivo”; che, in ragione del mandato conferito, l'avvocato proponeva riesame avverso decreto di sequestro preventivo Parte_1 nei confronti del e, per l'udienza del 17.03.2022, depositava CP_1 motivi scritti, a sostegno della richiesta di annullamento del provvedimento cautelare reale adottato dal GIP del Tribunale di Napoli;
che il ricorrente, in data 25.1.2022 emetteva parcella proforma e poi fattura elettronica, per l'importo
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motivi scritti di riesame;
ordinanza di sequestro;
verbale di esecuzione sequestro. Quanto alla misura del compenso, vanno applicati i valori tabellari per attività penale con esclusivo riferimento alla fase di impugnazione davanti al Tribunale del Riesame, in quanto non risulta agli atti la prova di attività ulteriore, e vanno riconosciuti i compensi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, del D.M. n. 147/2022, dello scaglione di valore medio, in quanto, nonostante il rilevante valore del sequestro, dagli atti non si evince l'esito del riesame. Pertanto, la domanda dell'attore va accolta, nei termini che seguono, e il resistente va condannato al pagamento di € 4.065,00 per compensi;
€ 609,75 per spese generali 15% sui compensi;
€ 186,99 per C.P.A.; € 1.069,58 per I.V.A., per un totale di € 5.931,32, oltre interessi legali dal deposito della presente ordinanza.
Ritenuto che
, sebbene in tema di liquidazione onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tariffe forensi preveda che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento, sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice
- e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi (Cass. 02/02/2011 n. 2431; Cass.07/05/2005 n.11777). Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività per le fasi di studio e introduttiva dello scaglione di valore medio, e decisionale dello scaglione di valore minimo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 27387/2022 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1
ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così CP_1 provvede:
1) Dichiara la contumacia di parte resistente;
2)Accoglie la domanda del ricorrente e condanna il in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 5.931,32, oltre interessi legali dal deposito della presente ordinanza.
3)Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento in favore di dei compensi e delle spese del presente Parte_1
Pagina 2 giudizio, che liquida in € 2.547,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Napoli, il 26.3.2025.
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
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