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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/06/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2187/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Massimo D'Ambrosio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, Corso della Repubblica n. 257;
OPPONENTE
E
(in precedenza Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_2
difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Parenti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via Virgilio n. 8;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come ad verbale di udienza del 13.5.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 1462/2022,
[...]
[...] [...]
(oggi , Controparte_2 CP_1 Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere alla il pagamento Parte_1
della somma complessiva di euro 182.808,43 oltre interessi e spese.
Fondava il credito su contratti di locazione finanziaria per l'acquisto di veicoli conclusi con l'opponente.
Con d.i. 557/2022, del 19.03.2022, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. Preliminarmente, eccepiva la carenza di valido ius postulandi del procuratore di parte opposta. Nel merito, deduceva la nullità del ricorso monitorio per omessa indicazione delle ragioni in fatto e in diritto riferibili alle singole poste creditorie ingiunte e l'infondatezza dell'avversa pretesa per intervenuta risoluzione contrattuale per mutuo consenso tra le parti. In via riconvenzionale, chiedeva in compensazione,
a deconto di quanto vantato da parte opposta in sede monitoria, l'importo dell'indennizzo assicurativo liquidato dalla compagnia assicuratrice per il sinistro occorso all'automezzo concesso in locazione finanziaria, targato
FF994MX, per la somma di € 46.080,00 nonché l'importo derivante dalla somma del valore di mercato di ciascun automezzo al momento della restituzione. Sempre in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'illegittimità del diniego di accesso alla moratoria prevista dall'art. 56, D.L. 18/2020 e, per l'effetto, condannarsi l'opposta al risarcimento del danno stabilito in via equitativa nella somma di € 10.000,00 per ciascun automezzo di cui ai contratti nn. 2358545 e 235849.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
(già , deducendo che,
[...] Controparte_2
a seguito di scissione parziale della Controparte_2
la subentrava in tutti i
[...] Controparte_1
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Mercedes Benz Financial
- 2 - Services Italia s.p.a., compresi i contratti di locazione finanziaria oggetto del presente procedimento. Chiedeva la conferma del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, contestando le avverse difese, evidenziando la infondatezza delle censure mosse dall'opponente, in rito e nel merito. Chiedeva accertarsi l'infondatezza delle domande avanzate in via riconvenzionale dall'opponente e chiedeva la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nei confronti della
Parte_1
Prodotta documentazione, denegata la provvisoria esecuzione del d.i., la causa, all'esito della discussione avvenuta all'udienza del 13.05.2025, era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In via preliminare, deve dichiararsi infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 28/2010, la mediazione civile e commerciale rappresenta una condizione di procedibilità della domanda solo per i contratti bancari, finanziari e assicurativi, tra i quali non rientra il contratto di leasing (Cass. n. 15200/2018).
La Corte di Cassazione infatti, nella pronuncia sopra richiamata, precisano che il riferimento dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 ai
“contratti bancari e finanziari” non può che fare richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo n. 385/1993 e ai contratti finanziari contemplati dal Testo Unico sulla Finanza. Categorie contrattuali nelle quali non si può ricondurre il contratto di leasing, anche se lo stesso, quando stipulato in forme particolari, presenta in effetti finalità di finanziamento, senza trascurare tuttavia le finalità prioritarie dello stesso, ossia l'utilizzazione e l'acquisto del bene.
Non è sufficiente difatti, per definire un accordo come contratto
“finanziario”, che lo stesso sia stato stipulato con un istituto finanziario o
- 3 - bancario o che lo stesso abbia anche una sottesa finalità di finanziamento.
Per la Cassazione, affinché un contratto sia assoggettabile alla disciplina della mediazione obbligatoria deve possedere requisiti tali da poterlo ricondurre agli schemi contrattuali previsti dal Testo Unico bancario e dal Testo
Unico della Finanza (Cass. ord. n. 35476/2022).
In ogni caso risulta in atti che sia stato infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione intrapreso da parte opposta.
In via ulteriormente preliminare va rigettata l'eccezione di nullità del d.i. per carenza di idoneo ius postulandi. Risulta in atti che l'opposta si è costituita nel presente giudizio per il tramite dell'avv. Luigi Parenti, munito di procura generale alle liti conferita con atto a rogito notarile Notaio Per_1
di Roma, in data 01.04.2022, rep. n. 65330 e racc. 33858, depositata in
[...]
atti, unitamente all'attestazione di conformità rilasciata contestualmente al deposito telematico della costituzione.
Giova precisare che la procura alle liti per atto notarile è valida anche se l'avvocato non ha apposto una sua ulteriore attestazione di conformità all'originale. L'autenticità e la conformità, nel caso di specie, è già garantita dal notaio nella propria qualità di pubblico ufficiale e non è necessaria una
“doppia” autenticazione o attestazione di conformità per la validità della procura stessa.
Ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., i vizi della procura alle liti sono sanabili ex tunc in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. Giurisprudenza consolidata ritiene, infatti, sanabile, con effetto retroattivo, non solo la procura nulla ma anche la procura incompleta, erronea ovvero inesistente, non vincolando la regolarità della domanda alla corretta allegazione all'atto introduttivo qualora sanata per intervento del giudice, con conseguente concessione di termine per provvedere, ovvero spontaneamente dalla parte (Cass. sez. un. 9217/2010; Cass. 16252/2020,
Cass.Civ. n. 23166/2014, Cass. Civ,.21533/2015).
- 4 - Nel merito, secondo costante giurisprudenza, con la proposizione del giudizio di opposizione si apre un giudizio a cognizione piena che non si limita ad accertare la validità o la regolarità formale del decreto ingiuntivo emesso, ma che comporta che il giudice adito provvede in sede contenziosa ordinaria sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art.
645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione ..[..].. è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. 14910/2013, Cass. civ. n. 1184/2007; Cass. civ. n. 13001/2006). Pertanto il Tribunale non può limitarsi a rilevare l'eventuale nullità del decreto ingiuntivo, ma deve esaminare la fondatezza o meno della pretesa creditoria.
Il presente giudizio trae fondamento dal credito vantato dall'opposta derivante dalla risoluzione per inadempimento di cinque contratti di locazione finanziaria di autoveicoli (aventi tutti le medesime condizioni contrattuali), secondo le somme indicate da parte opposta nel proprio atto introduttivo relative ad ogni singolo contratto di leasing oggetto di risoluzione.
In via preliminare non risulta fondata l'eccezione avanzata dall'opponente volta a dedurre l'intervenuto scioglimento dei contratti suddetti per mutuo consenso. Detta risoluzione consensuale non risulta in alcun modo provata;
la riconsegna degli autoveicoli allegata da parte opponente non
- 5 - costituisce adempimento dell'accordo risolutorio come sostenuto dalla stessa, ma costituisce atto esecutivo di consegna integrante la condizione sospensiva di efficacia dei contratti di leasing conclusi tra le parti (cfr. art. 2 contratti di leasing – doc. al nn. 2,3,4,5,6 fascicolo monitorio), come può evincersi agevolmente dalla lettura dei verbali di consegna e accettazione prodotti nel fascicolo monitorio (cfr. doc. all. nn. 12,13,14,15,16 del fascicolo monitorio).
Nella documentazione versata in atti da parte opposta si rinvengono i contratti di leasing (cfr. doc. all. nn. 2,3,4,5,6 del fascicolo monitorio), tutti riportanti la sottoscrizione del legale rapp.te p.t. della società opponente dallo stesso non disconosciute, i verbali di consegna degli autoveicoli alla società opponente (cfr. doc. all. nn. 12,13,14,15,16 del fascicolo monitorio), quali condizioni di efficacia dei contratti (cfr. art. 2 dei contratti di leasing prodotti dalla resistente nel fascicolo monitorio), le missive di messa in mora stragiudiziali inoltrate tramite PEC alla società opponente (cfr. doc. all. nn.
22,23,24,25,26 del fascicolo monitorio).
Al fine di far emergere il fondamento del credito ingiunto, parte opposta, nel proprio atto introduttivo, elencava i vari conteggi relativi alle diverse poste creditorie vantate nei confronti dell'opponente, maturate in conseguenza dell'esecuzione e della successiva risoluzione dei contratti di leasing.
Occorre rilevare che, alla stregua dei principi generali sul riparto dell'onere probatorio codificati dall'art. 2697 c.c., avendo l'opposta provato il proprio adempimento e avendo allegato l'inadempimento della convenuta, è onere della stessa, per resistere alla domanda attorea di condanna al pagamento di somme, provare il proprio adempimento o altro fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'obbligazione (cfr. Cass., sez. un., n. 13533/2001). A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposto, la società opponente non ha provato l'adempimento dei canoni rimasti insoluti, né ha dato prova dell'intervenuta causa esterna a sé non imputabile che ha reso impossibile l'esecuzione della suddetta prestazione.
- 6 - In tema di contratto di leasing le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono di recente intervenute a dirimere un contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità della L. n. 124 del 2017 (la quale ha introdotto una disciplina legislativa del contratto di leasing) ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2061/2021 (seguita da due ulteriori sentenze gemelle, n. 2142/2021
e n. 2143/2021) hanno chiarito che “la L. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-
140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore”; hanno precisato che per i contratti risolti in precedenza rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, “dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c.” e non “essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della
L. n. 124 del 2017”; hanno infine specificato che “il comma 137 - al pari del successivo comma 138, che disciplina gli effetti della risoluzione contrattuale in modo indefettibilmente collegato (per dettato normativo) all'inadempimento declinato dal comma 137 - è norma imperativa, non avendo altrimenti ragione
d'essere la tipizzazione ex lege della gravità dell'inadempimento (ancorata al mancato pagamento di un certo numero di canoni mensili o trimestrali) a fronte di possibili deroghe pattizie (del resto, quasi sempre presenti nella prassi commerciale), che attribuiscono al concedente il potere risolutivo per il mancato pagamento di un solo canone o, comunque, di inadempimenti di carattere finanziario ben meno gravi di quello contemplato dalla norma anzidetta. Questo, peraltro, comporta l'inefficacia ex nunc della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), apposta a contratto di leasing in corso che non abbia ancora maturato i presupposti della risoluzione ai sensi del citato comma 137, ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli per l'utilizzatore di quanto previsto dalla legge con norma imperativa per l'inadempimento di
- 7 - tipo finanziario. La novella legislativa, dunque, viene a condizionare la stessa autonomia contrattuale delle parti nel senso di impedire alla clausola contraria alla sopravvenuta norma non derogabile (in pejus, in quanto stabilita
a tutela dell'utilizzatore stesso) di operare dal momento di entrata in vigore di quest'ultima, ossia di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti”.
Orbene, nel caso che ci occupa, essendosi il contratto risolto dopo il 29 agosto 2017 - data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 - non è necessario dare rilievo alla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e non viene in considerazione la norma di cui all'art. 1526 c.c., ma l'art. 1, commi
137-138, della suddetta L. n. 124 del 2017.
Ciò chiarito, la morosità dell'opponente allegata da parte opposta integra l'inadempimento finanziario dell'utilizzatore, avente i requisiti di gravità di cui all'art. 1, comma 137, della legge 4 agosto 2017, n. 124; ciò in quanto l'opposta ha allegato, per ognuno dei cinque contratti di leasing inerenti a beni mobili registrati, il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili.
Ciò legittima la concedente-opposta all'esercizio della facoltà di risolvere il contratto di leasing e, ai sensi del successivo comma 138 del medesimo art. 1 della legge n. 124/2017, a ottenere la restituzione del bene.
Preso atto dell'intervenuta riconsegna di tutti gli autoveicoli intervenuta tra i mesi di luglio e dicembre 2020, pacificamente ammessa anche da parte opponente, delle diffide a mezzo P.E.C., dell'allegato inadempimento relativo al mancato pagamento dei canoni rimasti insoluti integranti il requisito di gravità prescritto dalla norma imperativa di cui all'art. 1, comma 137, L. n.
124/2017 , deve rilevarsi che tutti i cinque contratti di leasing intercorsi tra le parti devono ritenersi risolti.
Passando all'esame delle pretese di pagamento, le clausole contrattuali contenute nell'art. 18 che disciplinano le conseguenze in ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore attribuendo al concedente sia il diritto di ottenere, a titolo di penale, e in unica soluzione, qualunque somma che risulti a
- 8 - carico dell'utilizzatore per canoni scaduti, commissioni, spese, interessi di ritardato pagamento, eventuale perdita di valore dell'autoveicolo e quant'altro dovuto in forza del contratto e anche per l'eventuale presenza di danni, quantificati come da precedente art. 17, sia il diritto di ottenere il versamento in unica soluzione e per contanti di una indennità pari alla sommatoria del valore dei canoni ancora a scadere alla data della risoluzione e del corrispettivo dell'opzione di acquisto attualizzati a un tasso pari al 50% del TAN del contratto, nonchè il diritto di mantenere la proprietà degli autoveicoli e rientrarne in possesso, sono da qualificarsi come clausole penali, ora imperativamente sostituite dal riportato comma 138, essendosi la risoluzione verificata dopo l'entrata in vigore della novella. Il comma 138 citato, e qualificato quale norma imperativa (Cass. cit.), così dispone: “In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente”.
Interpretando tale disposizione secondo buona fede, atteso che, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, parte opposta ha solamente allegato di aver rivenduto gli autoveicoli ricevuti dopo la risoluzione dei contratti ma non ha in alcun modo fornito prova sul punto, non potendosi determinare il quantum ricavato dalla suddetta vendita, ai fini della determinazione del valore spettante all'utilizzatore si dovrà far riferimento al
- 9 - valore di mercato dei beni, da cui detrarre sia i canoni scaduti e non pagati, che quelli a scadere, sia il prezzo dell'opzione finale.
Sul punto, infatti, la Corte di legittimità con sentenza del 14.10.2021 n.
28023, ha così statuito: “Il c.d. patto di deduzione, in virtù del quale nei contratti di leasing traslativo si stabilisce che il concedente, nel caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ha diritto a titolo di penale al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, attualizzati al momento della risoluzione, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita del bene, deve essere interpretato ed applicato secondo correttezza e buona fede, con la conseguenza che: a)se al momento in cui il concedente esige il proprio credito
(restitutorio e/o risarcitorio) nei confronti dell'utilizzatore il bene è stato già rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente ex art. 1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza;
b) se al momento in cui esige il proprio credito nei confronti dell'utilizzatore il bene non è stato ancora rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato col criterio del valore equo di mercato”.
A tal fine, in difetto di diversa indicazione (di cui era onerata parte opposta), il valore degli autoveicoli, al momento della restituzione (luglio- dicembre 2020), va calcolato in via equitativa secondo i valori di mercato, in considerazione del modello degli autoveicoli, dell'anno di immatricolazione e del chilometraggio degli stessi al momento della riconsegna.
Orbene, quindi, alla luce dei suddetti principi di diritto, dovrà procedersi ad analizzare le singole poste creditorie elencate da parte opposta nel proprio atto introduttivo per ognuno dei contratti di leasing risolti, al fine di indagarne la congruità con quanto disposto dalla norma imperativa di cui al comma 138, art. 1 della novella del 2017.
È opportuno precisare che, al fine di una completa valutazione delle poste di dare/avere tra le parti, devono essere esaminate in questa sede anche le domande avanzate in via riconvenzionale da parte opponente inerenti alla
- 10 - richiesta di pagamento dell'indennizzo assicurativo corrisposto a parte opposta a seguito del sinistro occorso all'automezzo targato FF944MX nonché le richieste di detrazione dal credito ingiunto degli importi relativi al valore degli autoveicoli al momento della risoluzione e della riconsegna.
Orbene, in relazione al contratto n. 2358544 (cfr. doc. all. n. 6 del fascicolo monitorio), relativo all'autoveicolo targato FF946MX, num. telaio
WDB96340310098496, il valore dello stesso al momento della risoluzione può essere equitativamente determinato in € 35.000,00. Da tale importo vanno defalcati i canoni scaduti e non pagati, oltre a quelli a scadere, solo in linea capitale (somma complessiva: € 12.816,72). A tale somma va aggiunto l'importo dell'opzione finale d'acquisto, convenzionalmente determinata nella misura di € 34.900,00. Detraendo dal valore del bene (€ 35.000,00) la somma dei canoni scaduti impagati, da scadere, dell'opzione finale (€ 34.900,00), nonché la somma di € 158,60 relativa alle spese di riconsegna contrattualmente dovute dall'opponente e non corrisposte (cfr. art. 11 contratti di leasing prodotti nel fascicolo monitorio), ne risulta una differenza di € 12.875,32, in favore della concedente-opposta.
Deve precisarsi che le ulteriori voci di credito inerenti al suddetto contratto ed elencate da parte opposta nel proprio atto introduttivo non possono essere riconosciute in suo favore. Per quanto concerne la somma di € 19.607,96 per oneri di riconsegna e danni accertati in sede di riconsegna del veicolo oggetto di leasing, questi ultimi non risultano adeguatamente provati. Parte opposta si è limitata ad elencare una serie di danni accertati sugli autoveicoli riconsegnati nell'ambito di una perizia di parte che, come da giurisprudenza consolidata, “non costituisce una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, essa rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame
e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è,
- 11 - tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n.
259). Si precisa che detto principio deve estendersi anche alle voci di danno invocate dall'opposta e relative agli altri autoveicoli oggetto di riconsegna.
Per quanto concerne le spese per conto terzi pari ad € 2.169,65 maturate al momento della riconsegna, queste ultime non risultano in alcun modo provate e non possono essere riconosciute in favore dell'opposta.
In relazione al contratto n. 2358545 relativo all'autoveicolo targato
FF947MX, num. telaio WDB96340310098497, il valore dello stesso al momento della risoluzione può essere equitativamente determinato in €
30.000,00. Da tale importo vanno defalcati i canoni scaduti e non pagati, oltre a quelli a scadere, solo in linea capitale (somma complessiva: € 14.477,62). A tale somma va aggiunto l'importo dell'opzione finale d'acquisto, convenzionalmente determinata nella misura di € 34.900,00. Detraendo dal valore del bene (€ 30.000,00) la somma dei canoni scaduti impagati, da scadere, dell'opzione finale (€ 34.900,00), nonché la somma di € 250,60 relativa alla tassa di proprietà, la somma di € 158,60 relativa alle spese di riconsegna, entrambe contrattualmente dovute dall'opponente e non corrisposte (cfr. art. 11 dei contratti di leasing prodotti nel fascicolo monitorio), ne risulta una differenza di € 19.786,82, in favore della concedente-opposta. Per le ragioni sopra esposte non possono essere riconosciute le somme invocate a titolo di danni accertati sull'autoveicolo e a titolo di spese per conto terzi in quanto non provate.
In relazione al contratto n. 2358546 relativo all'autoveicolo targato
FF948MX, num. telaio WDB96340310098167, il valore dello stesso al momento della risoluzione può essere equitativamente determinato in €
30.000,00. Da tale importo vanno defalcati i canoni scaduti e non pagati, oltre a quelli a scadere, solo in linea capitale (somma complessiva: € 12.816,72). A tale somma va aggiunto l'importo dell'opzione finale d'acquisto, convenzionalmente determinata nella misura di € 34.900,00. Detraendo dal valore del bene (€ 30.000,00) la somma dei canoni scaduti impagati, da scadere,
- 12 - dell'opzione finale (€ 34.900,00), nonché la somma di € 158,60 relativa alle spese di riconsegna contrattualmente dovute dall'opponente e non corrisposte
(cfr. art. 11 dei contratti di leasing prodotti nel fascicolo monitorio), ne risulta una differenza di € 17.875,32 in favore della concedente-opposta. Per le ragioni sopra esposte non possono essere riconosciute le somme invocate a titolo di danni accertati sull'autoveicolo e a titolo di spese per conto terzi in quanto non provate.
In relazione al contratto n. 2358549 relativo all'autoveicolo targato
FF945MX, num. telaio WDB96340310098495, il valore dello stesso al momento della risoluzione può essere equitativamente determinato in €
30.000,00. Da tale importo vanno defalcati i canoni scaduti e non pagati, oltre a quelli a scadere, solo in linea capitale (somma complessiva: € 14.421,62). A tale somma va aggiunto l'importo dell'opzione finale d'acquisto, convenzionalmente determinata nella misura di € 34.900,00. Detraendo dal valore del bene (€ 30.000,00) la somma dei canoni scaduti impagati, da scadere, dell'opzione finale (€ 34.900,00), nonché la somma di € 158,60 relativa alle spese di riconsegna contrattualmente dovute dall'opponente e non corrisposte
(cfr. art. 11 dei contratti di leasing prodotti nel fascicolo monitorio) ne risulta una differenza di € 19.480,22 in favore della concedente-opposta. Oltre alle somme invocate a titolo di danni accertati sull'autoveicolo e a titolo di spese per conto terzi non suscettibili di riconoscimento in quanto non provate, non può essere riconosciuto nemmeno l'ulteriore importo di € 1.127,50 invocato dall'opposta a titolo di perdita di valore dell'autoveicolo in quanto l'importo suddetto deve ritenersi assorbito nel calcolo ricavato dai conteggi sopra effettuati in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 138, L. n. 124/2017.
In relazione all'ultimo contratto n. 2358548, relativo all'automezzo targato FF944MX, deve riconoscersi la somma di € 250,60 in favore dell'opposta a titolo di tassa di proprietà dovuta dall'utilizzatore in ossequio a quanto previsto dall'art. 11 del contratto concluso tra le parti (cfr. doc. all. n. 4 del fascicolo monitorio) e non corrisposta da parte opponente. Relativamente a
- 13 - detto contratto, l'opponente ha avanzato domanda riconvenzionale di pagamento della somma pari ad € 46.080,00 relativa al valore del risarcimento del danno conseguito dall'opposta dalla compagnia assicuratrice in relazione al sinistro nel quale era coinvolto l'automezzo di cui al contratto di locazione finanziaria, targato FF944MX.
Detta domanda non può essere accolta in quanto dal contratto concluso tra le parti, alle condizioni generali di contratto, nella parte intitolata,
“Trattative – Liquidazione indennizzo e risarcimento” si legge: “L'utilizzatore, considerate le qualità della concedente di proprietaria del veicolo, accetta sin
d'ora senza riserve che l'indennizzo o il risarcimento liquidati dalla compagnia assicuratrice vengano pagati direttamente a mani della Concedente come pure che sia esclusivamente questa a sottoscrivere i relativi atti di quietanza. Nella eventualità che la compagnia assicuratrice richieda altresì la firma dell'utilizzatore, per accettazione e/o presa visione della liquidazione,
l'utilizzatore si obbliga ad apporre tale firma a semplice richiesta”. Alla luce di detta clausola contrattuale, l'opponente non ha alcun titolo per vedersi riconosciuto il pagamento dell'importo liquidato dalla compagnia assicuratrice in favore dell'opposta. Con l'atto di quietanza prodotto in atti (cfr. doc. all. n.
2 prodotto da parte opponente), l'opponente ha dichiarato di accettare la somma di € 46.080,00 a completa tacitazione del sinistro in questione e ha disposto che il bonifico fosse eseguito direttamente in favore di Controparte_2
quale proprietaria del veicolo in questione, come
[...]
convenzionalmente stabilito tra le parti.
In merito all'ultima domanda avanzata in via riconvenzionale da parte opponente relativa alla richiesta di risarcimento danni per illegittimo diniego da parte dell'opposta di accedersi alla moratoria di cui all'art. 56 comma 2 lett.
c), D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), quest'ultima non può essere accolta in quanto sfornita di prova.
Invero, sia in caso di responsabilità extracontrattuale, sia in caso di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza
- 14 - del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
L'asserito danneggiato ha l'onere di dimostrare di avere subito un pregiudizio effettivo e concreto, non sussistente in re ipsa per l'esistenza stessa del fatto foriero di responsabilità come prospettato (Cass. 18 marzo 2005 n.
5960). Nel caso di specie, parte opponente non ha in concreto allegato e provato le conseguenze pregiudizievoli subite, di talché alcun risarcimento può essere riconosciuto in suo favore.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato con contestuale accoglimento della richiesta di compensazione avanzata da parte opponente. L'opponente va, pertanto condanata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 70.268,28.
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza, sono compensate per 1/3, poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra
52.001,00 e 260.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo si applica la regola della soccombenza, per cui viene condannata al pagamento delle spese processuali a favore di controparte, la parte che risulta essere perdente nel processo. Ciò anche in caso in cui venga revocato il decreto ingiuntivo con riconoscimento del credito dell'opposto, anche se in misura inferiore rispetto a quello originariamente ingiunto.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione da parte dell'opposta dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'esito della lite, nonché per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte Cost.
n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte opponente (Cass. Civ.
- 15 - 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i.
557/2022, emesso in data 19.03.2022 dal Tribunale di Latina;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di euro 70.268,28 oltre interessi successivi;
c) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali avanzate da parte opponente;
d) compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che, in tale ridotta misura, si liquidano in complessivi euro 4.701,33 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 26.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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