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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/11/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2886/2025, promossa con ricorso depositato in data 24/09/2025 da Pt_1
con avv. VALLE PAOLA, e con avv. VALLE PAOLA;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio l'08/06/2002 a TRIESTE (TS), trascritto nei Registri di Stato Civile all'atto
N. 105 parte II serie A - anno 2002 - Comune di TRIESTE (TS), optando per il regime della separazione dei beni.
- dalla loro unione sono nati tre figli:
1. nato il [...];
2. nata il CP_1 CP_2
15/02/2007; 3. nata il [...]. Parte_3
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“venga emessa PER LA SEPARAZIONE Sentenza che dichiari la separazione personale dei coniugi Pt_1
e omologando le seguenti
[...] Parte_2
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. STATUS: pronunciare la separazione personale delle parti;
3. AFFIDAMENTO e COLLOCAMENTO: disporre l'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, Pt_3 con sua residenza e collocamento prevalente presso la madre nell'alloggio familiare che ivi vivrà assieme ai fratelli;
4. TEMPI DI PERMANENZA: disporre che i tempi di permanenza della minore presso il padre siano liberamente determinati secondo gli accordi tra le parti e tra le parti e la minore, attesa la sua età (16 anni) e pagina 1 di 4 tenuto conto dei suo impegni;
5. CASA FAMILIARE: assegnare la casa familiare sita OV AN TO N. 5 Comune TRIESTE (TS) alla madre, in quanto genitrice collocataria dei minori;
l'ha già rilasciata Parte_1 Parte_2 libera da sé e da ogni suo bene;
6. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE:
a) Disporre l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento dei figli versando a Parte_2 Pt_1
complessivi € 1.050,00 mensili (di cui 450,00 € per ciascuna delle due figlie e 150,00 € per il figlio
[...] maggiorenne), adeguabili ISTAT con decorrenza odierna (15/09/25), entro il 25 di ogni mese;
7. Disporre l'obbligo in capo a ciascuna parte di dividere le spese straordinarie per i figli in misura del 50% ciascuna, secondo i parametri del Protocollo dd. 18/05/2025 del Foro di Trieste, cui concordano di aggiungere quelle per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, quelle per eventuali ripetizioni se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza, quelle per l'acquisto di un giubbotto e un paio di scarpe a figlio a stagione;
le parti si dichiarano informate e consenzienti al fatto che le figlie quale attività extra scolare pratichino il pattinaggio e di dividere ogni spesa loro necessaria per tale attività. In particolare, atteso che fa parte Pt_3 della squadra nazionale di pattinaggio artistico a rotelle e non può essere esentata dalla partecipazione a manifestazioni e gare richieste dalla Federazione, per le quali sono previste spese a carico della famiglia, le parti concordano che ognuna di tali spese, anche se eccedenti i limiti del Protocollo, venga tra loro divisa al
50%.
Le parti, nel manifestare consapevolezza circa la rilevanza delle suddette voci di spesa, valorizzano l'esigenza di operare, in ogni caso, scelte ponderate, equilibrate e coerenti, evitando scelte eccessivamente onerose, superflue.
Le parti concordano altresì che i figli facciano due volte l'anno la pulizia dei denti presso l'attuale professionista cui già si stanno rivolgendo ( o in ogni caso presso una struttura privata e che la figlia Per_1
prosegua con lo stesso professionista le cure ortodontiche che già sta facendo, con ciò derogando ai Pt_3 limiti del Protocollo
8. ULTERIORI CONDIZIONI:
a) ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri sussidi spettino in misura del
100% a favore della madre, Altrettanto la fruizione di bonus sociali collegati al suo ISEE. Parte_1
b) DEBITI: si dichiara debitore di di 1000€ per conguagli relativi ai Parte_2 Parte_1 mantenimenti dei figli del mese di agosto 2025; si impegna a rimborsarle detto importo entro il 20/09/2025 con bonifico;
le parti dichiarano che ad eccezione di questa voce di debito/credito ad oggi non avanzano l'una verso l'altra rivendicazioni di sorta.
c) DETRAZIONI FISCALI FIGLI A CARICO: Ciascuna parte detrarrà fiscalmente le spese medico sanitarie sportive e in generali quelle detraibili ai fini Irpef in proporzione alla partecipazione di ciascuno di essi alla relativa spesa.
d) CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE: Le parti dichiarano di aver tenuto espressamente conto, nella pagina 2 di 4 determinazione degli assetti economici qui pattuiti, della circostanza che ciascuna è titolare di una quota di proprietà su un diverso immobile, indipendentemente dal fatto che tale immobile venga locato o meno.
Conseguentemente, eventuali proventi, perdite o mutamenti relativi alla destinazione o al reddito derivante da tali beni non costituiranno circostanza sopravvenuta idonea a giustificare revisione, modifica o impugnazione del presente accordo.
E) CHISURA CONTO: le parti si impegnano a chiudere entro il 30/11/2025 il conto corrente loro cointestato.
F) CESSIONI AUTOVETTURE
1) cede gratuitamente a che accetta, entrambi con la sottoscrizione del presente Parte_1 Parte_2 atto, la sua quota parte di proprietà pari al 50% di p.i. dell'autovettura Opel Corsa, nro id.
N. A005457TS25, TARGA GK329DW, allo stato cointestata tra le parti, di tal che la CodiceFiscale_1 stessa diviene di proprietà esclusiva di Parte_2
2) cede gratuitamente a , che accetta, entrambi con la sottoscrizione del presente Parte_2 Parte_1 atto, la sua quota parte di proprietà pari al 50% di p.i. dell'autovettura Mercedes Classe A 160 nro telaio
WKK1690311K047568, TARGA EN844DT, allo stato cointestata tra le parti, di tal che la stessa diviene di proprietà esclusiva di . Parte_1
DIVORZIO Le parti chiedono sin d'ora che, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimessa la causa nel ruolo, previa fissazione dell'udienza da trattarsi con deposito di note scritte, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, disposta la trasmissione degli atti al
P.M., il Tribunale voglia P R O N U N C I A R E Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il 08/06/2002 a TRIESTE (TS), trascritto nei Registri di Stato Parte_1 Parte_2
Civile all'atto N. 105 parte II serie A - anno 2002 - Comune di TRIESTE (TS), ordinando l'annotazione nei relativi registri alle
C O N D I Z I O N I
Di cui alla sentenza di separazione, fermo l'adeguamento istat degli importi di mantenimento con decorrenza
15/9/2025, da intendersi qui trascritte”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis
13, terzo comma.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento. pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda di cessazione degli effetti civili sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Fissa nuova udienza al 7/07/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 20/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2886/2025, promossa con ricorso depositato in data 24/09/2025 da Pt_1
con avv. VALLE PAOLA, e con avv. VALLE PAOLA;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio l'08/06/2002 a TRIESTE (TS), trascritto nei Registri di Stato Civile all'atto
N. 105 parte II serie A - anno 2002 - Comune di TRIESTE (TS), optando per il regime della separazione dei beni.
- dalla loro unione sono nati tre figli:
1. nato il [...];
2. nata il CP_1 CP_2
15/02/2007; 3. nata il [...]. Parte_3
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“venga emessa PER LA SEPARAZIONE Sentenza che dichiari la separazione personale dei coniugi Pt_1
e omologando le seguenti
[...] Parte_2
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. STATUS: pronunciare la separazione personale delle parti;
3. AFFIDAMENTO e COLLOCAMENTO: disporre l'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, Pt_3 con sua residenza e collocamento prevalente presso la madre nell'alloggio familiare che ivi vivrà assieme ai fratelli;
4. TEMPI DI PERMANENZA: disporre che i tempi di permanenza della minore presso il padre siano liberamente determinati secondo gli accordi tra le parti e tra le parti e la minore, attesa la sua età (16 anni) e pagina 1 di 4 tenuto conto dei suo impegni;
5. CASA FAMILIARE: assegnare la casa familiare sita OV AN TO N. 5 Comune TRIESTE (TS) alla madre, in quanto genitrice collocataria dei minori;
l'ha già rilasciata Parte_1 Parte_2 libera da sé e da ogni suo bene;
6. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE:
a) Disporre l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento dei figli versando a Parte_2 Pt_1
complessivi € 1.050,00 mensili (di cui 450,00 € per ciascuna delle due figlie e 150,00 € per il figlio
[...] maggiorenne), adeguabili ISTAT con decorrenza odierna (15/09/25), entro il 25 di ogni mese;
7. Disporre l'obbligo in capo a ciascuna parte di dividere le spese straordinarie per i figli in misura del 50% ciascuna, secondo i parametri del Protocollo dd. 18/05/2025 del Foro di Trieste, cui concordano di aggiungere quelle per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, quelle per eventuali ripetizioni se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza, quelle per l'acquisto di un giubbotto e un paio di scarpe a figlio a stagione;
le parti si dichiarano informate e consenzienti al fatto che le figlie quale attività extra scolare pratichino il pattinaggio e di dividere ogni spesa loro necessaria per tale attività. In particolare, atteso che fa parte Pt_3 della squadra nazionale di pattinaggio artistico a rotelle e non può essere esentata dalla partecipazione a manifestazioni e gare richieste dalla Federazione, per le quali sono previste spese a carico della famiglia, le parti concordano che ognuna di tali spese, anche se eccedenti i limiti del Protocollo, venga tra loro divisa al
50%.
Le parti, nel manifestare consapevolezza circa la rilevanza delle suddette voci di spesa, valorizzano l'esigenza di operare, in ogni caso, scelte ponderate, equilibrate e coerenti, evitando scelte eccessivamente onerose, superflue.
Le parti concordano altresì che i figli facciano due volte l'anno la pulizia dei denti presso l'attuale professionista cui già si stanno rivolgendo ( o in ogni caso presso una struttura privata e che la figlia Per_1
prosegua con lo stesso professionista le cure ortodontiche che già sta facendo, con ciò derogando ai Pt_3 limiti del Protocollo
8. ULTERIORI CONDIZIONI:
a) ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri sussidi spettino in misura del
100% a favore della madre, Altrettanto la fruizione di bonus sociali collegati al suo ISEE. Parte_1
b) DEBITI: si dichiara debitore di di 1000€ per conguagli relativi ai Parte_2 Parte_1 mantenimenti dei figli del mese di agosto 2025; si impegna a rimborsarle detto importo entro il 20/09/2025 con bonifico;
le parti dichiarano che ad eccezione di questa voce di debito/credito ad oggi non avanzano l'una verso l'altra rivendicazioni di sorta.
c) DETRAZIONI FISCALI FIGLI A CARICO: Ciascuna parte detrarrà fiscalmente le spese medico sanitarie sportive e in generali quelle detraibili ai fini Irpef in proporzione alla partecipazione di ciascuno di essi alla relativa spesa.
d) CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE: Le parti dichiarano di aver tenuto espressamente conto, nella pagina 2 di 4 determinazione degli assetti economici qui pattuiti, della circostanza che ciascuna è titolare di una quota di proprietà su un diverso immobile, indipendentemente dal fatto che tale immobile venga locato o meno.
Conseguentemente, eventuali proventi, perdite o mutamenti relativi alla destinazione o al reddito derivante da tali beni non costituiranno circostanza sopravvenuta idonea a giustificare revisione, modifica o impugnazione del presente accordo.
E) CHISURA CONTO: le parti si impegnano a chiudere entro il 30/11/2025 il conto corrente loro cointestato.
F) CESSIONI AUTOVETTURE
1) cede gratuitamente a che accetta, entrambi con la sottoscrizione del presente Parte_1 Parte_2 atto, la sua quota parte di proprietà pari al 50% di p.i. dell'autovettura Opel Corsa, nro id.
N. A005457TS25, TARGA GK329DW, allo stato cointestata tra le parti, di tal che la CodiceFiscale_1 stessa diviene di proprietà esclusiva di Parte_2
2) cede gratuitamente a , che accetta, entrambi con la sottoscrizione del presente Parte_2 Parte_1 atto, la sua quota parte di proprietà pari al 50% di p.i. dell'autovettura Mercedes Classe A 160 nro telaio
WKK1690311K047568, TARGA EN844DT, allo stato cointestata tra le parti, di tal che la stessa diviene di proprietà esclusiva di . Parte_1
DIVORZIO Le parti chiedono sin d'ora che, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimessa la causa nel ruolo, previa fissazione dell'udienza da trattarsi con deposito di note scritte, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, disposta la trasmissione degli atti al
P.M., il Tribunale voglia P R O N U N C I A R E Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il 08/06/2002 a TRIESTE (TS), trascritto nei Registri di Stato Parte_1 Parte_2
Civile all'atto N. 105 parte II serie A - anno 2002 - Comune di TRIESTE (TS), ordinando l'annotazione nei relativi registri alle
C O N D I Z I O N I
Di cui alla sentenza di separazione, fermo l'adeguamento istat degli importi di mantenimento con decorrenza
15/9/2025, da intendersi qui trascritte”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis
13, terzo comma.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento. pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda di cessazione degli effetti civili sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Fissa nuova udienza al 7/07/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 20/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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