Sentenza 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00891/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2017, proposto da
DA PP De LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Katia Maria Malagnino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;
contro
Comune di Uggiano la Chiesa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione del Comune di Uggiano la Chiesa prot. n. 11856 del 20.12.2016 (n. 2 della raccolta delle ordinanze), notificata in data 4.01.2017;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso ove occorra il verbale del 7.12.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il sig. PP De LA DA ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento dell’ordinanza n. 2 del 20.12.2016, con cui il Comune di Uggiano la Chiesa ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie realizzate “ in assenza di titolo edilizio in aderenza-ampliamento ad un fabbricato esistente per uso residenziale autorizzato con Permesso di Costruire n. 80 del 18.04/2006 e Variante in corso opera n. 153 del 12/2/2007 con originaria consistenza di n. 4 vani e servizio igienico per una superficie complessiva lorda mq. 88,20 ”;
- nella predetta ordinanza è precisato che le opere abusive consistono nei seguenti interventi: “ realizzazione in ampliamento al fabbricato esistente e ad esso collegato tramite una porta interna di n. 2 vani cucina e soggiorno e servizio igienico oltre ad un vano cantina, uso deposito, delle dimensioni ml. 5,60 x 3,56 posto sotto il piano soggiorno collegato allo stesso tramite scala a chiocciola. - Realizzazione di un piccolo vano deposito addossato al fabbricato nella parte retrostante dello stesso coperto con lastra di lamiera coibentata poggiata su due murature laterali con un lato completamente aperto, e delle dimensioni ml. 4,12 x 2,58 ed altezza interna ml 2,28. - Sistemazioni esterne al fabbricato con pavimento in marmette di marmo (dimensione ml 7,80x9,80, viale di accesso al fabbricato in pietrini di cls ad incastro; sul fronte sud, verandina coperta in legno semplicemente poggiata su pilastrini sempre in legno delle dimensioni circa 5 x 2,50 ml ed altezza media m1.2,50. - La superficie complessiva risultata abusiva è la seguente: Parte a piano terra mq. 64,00 (per i due vani, cucina e soggiorno e wc); piano cantina, deposito circa mq. 19,30; scala di accesso alla cantina mq. 4,62 . Il volume al piano terra complessivo risultante dal prodotto della superficie per le altezze medie rilevate (trattasi di un tetto spiovente realizzato interamente in legno) è il seguente: 5,60x6,00 x (2,80+3,40/2) + (4,12 x 6,00 x (3,20+2,80/2) = 178,32 mc. Il volume del piano cantina (per la parte seminterrata): 5,60 x 3,56 x (2.20/2) = mc. 21,92. Complessivamente il volume totale si stima in mc. 200,24. Il lotto di terreno su cui insiste il fabbricato risulta recintato con recinzione in blocchi di cls altezza media ml 1,50 circa. Le coperture del piano terra (sono in legno) la copertura del vano cantina in solaio latero cementizio. Tutta la parte di immobile risultata abusiva così come esistente, si trova completa di finiture ed impianti ed in uso alla famiglia che vi risiede ”;
- l’ingiunzione demolitoria è motivata in ragione del fatto che “ il manufatto ricade in zona Agricola vincolata paesaggisticamente (vincolo paesaggistico d'insieme). Le opere descritte risultano essere state realizzate in assenza del titolo edilizio (permesso di costruire) e in violazione delle norme ambientali di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio d.lgs. n. 42/2004 (essendo l'area sottoposta a Vincolo paesaggistico d'insieme ex legge 1497/39) in assenza quindi di autorizzazione paesaggistica prevista dall'art5. 146 d.lgs. 42/2004 ”;
Rilevato che parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
- l’Amministrazione comunale ha ingiunto “la demolizione delle opere prive di titolo edilizio, senza alcuna menzione nel provvedimento medesimo dell’area che verrebbe acquisita al patrimonio comunale, né tantomeno vengono indicate le conseguenze di un’eventuale inottemperanza all’ordine di demolizione”;
- l’ordinanza di demolizione è “generica e priva di puntuale indicazione dei presunti abusi”;
- “le modifiche interne (quale, l’apertura di una porta) sono sottratte al regime di cui all’art. 10 del Tue, essendo attratte invece nel regime dell’edilizia libera”;
- “la pavimentazione esterna rientra nel concetto di modifiche esterne, così come previsto dall’art. 6, c. 1, lett. e) ter del d.p.r. n. 380 del 2001, essendo quindi un’attività libera”;
- la “verandina non realizza … un volume urbanistico”;
- anche il “vano cantina uso deposito … non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, dovendosi certamente qualificare come opera pertinenziale”;
- “la demolizione di un’opera può essere ordinata soltanto per le opere realizzate senza il permesso di costruire, mentre la realizzazione di un vano deposito è un intervento soggetto a Scia, « trattandosi di opere a carattere pertinenziale » (in tal senso, Tar Napoli, VII, 19 febbraio 2009, n. 968)”;
- “la realizzazione di una struttura aperta da un lato non può costituire intervento soggetto al rilascio di un permesso di costruire, ma al più di una semplice segnalazione di inizio attività non sanzionabile certamente con la demolizione”;
- il vano deposito è riconducibile “alla fattispecie di risanamento conservativo”;
- l’Amministrazione comunale avrebbe “dovuto precedere ad una corretta qualificazione dell’intervento considerato abusivo, fornendo ampia e puntuale motivazione della decisione assunta”:
- “l’Amministrazione comunale di Uggiano la Chiesa avrebbe dovuto specificare dettagliatamente le ragioni di interesse pubblico alla demolizione delle presunte opere abusive, preminenti rispetto a quelle del privato alla conservazione delle stesse”;
- l’Amministrazione comunale “prima di disporre la demolizione delle opere presunte abusive, avrebbe dovuto accertare che la demolizione medesima non arrecasse pregiudizio alle porzioni di immobili legittimamente assentiti”;
- “il Comune di Uggiano la Chiesa non ha spiegato – come pure avrebbe dovuto fare – sulla base di quali valutazioni e verifiche ha adottato l’ordinanza medesima”;
- “soltanto per gli interventi di cui al permesso di costruire in variante diveniva necessaria la compatibilità paesaggista e non anche per le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione, in quanto come illustrato supra, consistevano in interventi non soggetti al previo rilascio di un titolo abilitativo”;
Considerato che:
- l’intervento sanzionato dall’Amministrazione comunale è volto ad ampliare la parte del fabbricato regolarmente assentita, con l’aggiunta di nuovi vani ed elementi strutturali che comportano la realizzazione di ulteriori volumi (vani deposito e cucina), l’incremento delle superfici accessorie (pavimentazione esterna) e comunque la stabile modificazione del territorio;
- le predette opere, essendo tutte accessorie al medesimo fabbricato, non possono essere valutate singolarmente, ma devono essere unitariamente considerate nello loro complessiva sinergia strutturale: “ La realizzazione di una diversa distribuzione di spazi interni non impedisce all'Amministrazione l'adozione dell'ordinanza di demolizione, atteso che un abuso edilizio va valutato prendendo in considerazione una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, non potendo scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, atteso che il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio non deriva da ciascun intervento a sé stante, ma dall'insieme dalle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 07/01/2022 n. 105);
- ciò premesso, nel caso di specie la sanzione demolitoria è conseguenza necessitata e vincolata, dal momento che la realizzazione di nuovi volumi e superfici, comportanti la stabile trasformazione del territorio, va ricondotta agli "interventi di nuova costruzione" di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, che sono assoggettati, ai sensi del successivo art. 10, al rilascio del permesso di costruire (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 7.12.2021 n. 7832);
- peraltro, anche a prescindere da ogni considerazione circa il titolo edilizio richiesto ai fini della realizzazione dell’intervento, resta il fatto che, trattandosi di opere che comportano la modificazione dello stato dei luoghi in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la sanzione demolitoria è comunque doverosa non essendo stata acquisita la necessaria autorizzazione dell’organo tutorio: “ Ove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica ” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II , 08/02/2022 n. 419);
- quanto alle censure con cui parte ricorrente lamenta, sotto molteplici profili, la carenza di motivazione della ingiunzione demolitoria, le stesse non possono essere condivise, atteso che: " Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino " (Consiglio di Stato, Sez. VI, 03/11/2020 n. 6771);
- parimenti infondate sono le censure che si appuntano sulla omessa individuazione dell’area oggetto di acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ingiunzione demolitoria, dal momento che: “ Il provvedimento di demolizione di un immobile abusivo non deve necessariamente contenere la specificazione dell'area di sedime e quella ulteriore da acquisire al patrimonio comunale, atteso che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce un effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza che ingiunge la demolizione, potendo procedersi all'individuazione dell'area di sedime da acquisire anche successivamente con l'ordinanza di acquisizione ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 02/11/2021 n. 6844); “ I procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l'atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere al provvedimento demolitorio al fine di evitare l'estrema conseguenza della perdita della proprietà. Tale scansione procedimentale è costituita dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; dall'accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione; dall'atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione dell'acquisto della proprietà in capo al Comune. In particolare, tale atto deve individuare il bene oggetto di acquisizione e la relativa area di sedime, nonché l'eventuale area ulteriore, nei limiti del decuplo della superficie abusiva, la cui ulteriore acquisizione deve essere specificamente motivata con riferimento alle norme urbanistiche vigenti ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 01/09/2021 n. 6190);
- infine, quanto alla doglianza con cui parte ricorrente ha lamentato la mancata valutazione del pregiudizio per la parte del fabbricato regolarmente assentita è appena il caso di osservare che: “ La prospettazione di un danno irreparabile allo stabile e più precisamente alla parte dello stesso asseritamente conforme non vizia in ogni caso l'ordine demolitorio, rilevando eventualmente solo in fase esecutiva ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 07/12/2021 n. 7832);
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma dei provvedimenti impugnati;
Ritenuto che nulla è dovuto a titolo di spese di lite stante la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO