TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12843 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 83123 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione il 15.10.2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
[...]
(avv.ti Claudio Scognamiglio e Roberto Lama)
appellanti
E
Controparte_1
[...]
(avv. Giannuzzi Leonardo)
PE CA - contumace
appellati
CONCLUSIONI All'udienza del 26.6.2024 compariva il solo difensore dell Controparte_2
, il quale così concludeva, richiamando le conclusioni formulate nella
[...] comparsa di risposta: “in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c l'appello proposto dal e dall Controparte_3 Parte_1
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art 348-bis,
[...] comma 2, c.p.c l'appello proposto dal e Controparte_3 dall nella denegata e non creduta ipotesi di Parte_1 valutazione di ammissibilità dell'appello proposto, previo diniego dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e condanna delle TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
appellanti ai sensi del secondo comma dell'art. 283 c.p.c, se ne chiede il rigetto perché infondato in fatto e in diritto;
condannare le appellanti, in solido tra loro, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c anche per il presente gravame;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali c.p.a e i.v.a.”; per le appellanti si intendono confermate le conclusioni formulate nell'atto di citazione: “in via principale accertare e dichiarare la nullità o in ogni caso l'invalidità della sentenza impugnata;
nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 16143/2017 emessa il
1.06.2017 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione VI^, Giudice Dott. Devoto, nell'ambito del procedimento contraddistinto dal numero di R.G. 5561/2016, pubblicata in data
05.06.2017 previo rigetto delle domande tutte proposte
[...]
, condannare il sig. CA Parte_2 PE al pagamento in favore delle appellanti, Parte_1 e delle spese di esazione di cui alla lettera
[...] Parte_1 di Diffida del 15.07.2014 quantificate in euro 635,58 oltre Iva;
in via principale e nel merito, respingere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall
[...]
, in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., intervenuta nel giudizio di primo grado, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L Controparte_4
e costituita per la stipula e la gestione
[...] Parte_1 del Contratto di Cessione pro solvendo proposto da per la Provincia di CP_1
e stipulato fra le parti in data 14.7.2014, aveva convenuto in giudizio, CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Roma, PE CA, formulando le seguenti conclusioni: a) Condannare CA PE al pagamento in favore dell
[...]
e Parte_3 Parte_1 delle spese di esazione di cui alle lettere di del 15.07.2014 quantificate in Tes_1 euro 635,58 oltre Iva;
b) rilevato inoltre che l'ATI Parte_1
e è subentrata, per effetto
[...] Parte_1 del Contratto di Cessione, nella stessa posizione giuridica soggettiva del cedente, ove, in corso di causa si accerti che il debitore risulti tutt'ora moroso del canone richiesto, pari a euro 5.340,60 oltre canoni successivi e Interessi legali fino all'effettivo soddisfo, emettere, ricorrendone i presupposti e comunque in applicazione dell'art. 40 cpc, decreto immediatamente esecutivo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del T.U. sull'Edilizia Economica e Popolare, approvato con R.D.
28.0401938 n. 1165; c) Spese di lite interamente refuse”.
Alla prima udienza, tenuta il 6.4.2016, parte attrice, rilevando l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione a far data dal 2.1.2016, aveva rinunciato
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
formalmente alla domanda spiegata in via secondaria/condizionata, relativa al pagamento dei canoni di locazione, riducendo il petitum alla sola richiesta di condanna delle spese di esazione quantificate nell'importo di € 635,58, oltre Iva.
Il Giudice di Pace aveva ordinato l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della CP_ documentazione relativa al rapporto contrattuale tra l e PE CA, di cui contestualmente dichiarava la contumacia.
All'udienza del 21.10.2016 era intervenuta volontariamente l Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Giudice di Pace adito sospendere il presente procedimento in attesa dell'esito della controversia pendente tra ATI e presso il Tribunale di Frosinone CP_1 avente r.g. 141/2016; dichiarare la propria incompetenza per valore e per territorio in favore del Tribunale di Frosinone;
dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Parte_4 Controparte_3
e e per l'effetto Parte_1 Parte_1 rigettare la domanda di parte attrice;
rigettare in ogni caso la domanda della
[...]
di tra e Parte_4 CP_4 Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1 condannare ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria, la
[...]
e Parte_5 Parte_1
a risarcire alla Ater il danno patito da liquidarsi in via equitativa;
[...] con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. e I.v.a.”.
All'udienza del 10.3.2017, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con sentenza del 1.6.2017 n. 16143/2017, depositata il 5.6.2017, il Giudice di
Pace di Roma così provvedeva: “la domanda introdotta dall'attrice non può essere accolta in quanto (a) la ATI – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI
IMPRESE TRA e Parte_6 [...]
– non ha legittimazione attiva ad agire Parte_1 nei confronti di CA PE dal momento che la posizione del medesimo non fu oggetto della cessione di credito a suo tempo stipulata tra la parti del presente giudizio;
(b) viepiù il suddetto contratto di cessione di credito è stato Part risolto il 31.12.2015 e quindi la on può procedere al recupero del credito di un contratto da tempo risolto. Condanna l'attrice
[...]
Parte_7 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] della somma per lite temeraria pari ad euro 500,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio a favore della terza intervenuta Controparte_1
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Edilizia in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, quivi quantificate in euro 500,00 per compensi professionali oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”
Il e l Parte_1 Parte_1
(già costituenti la e
[...] Parte_3 [...]
hanno chiesto di riformare integralmente la Parte_1 sentenza di primo grado deducendo: (i) la nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale;
(ii) la mancata valutazione delle risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado;
(iii) la sussistenza della legittimazione ad agire dell'ATI; (iv) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
(v) la illegittimità della condanna ex art 96 c.p.c.
Si è costituita la sola , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello (i) per violazione dei criteri stabiliti dall'art. 342 c.p.c., stante la mancanza di motivazione, nonché (ii) per violazione dell'art. 348-bis c.p.c. in ragione della manifesta infondatezza e temerarietà dello stesso.
In corso di causa si sono succeduti i difensori delle appellanti, restando da ultimi gli avvocati Claudio Scognamiglio e Roberto Lama, i quali il 6.7.2023 hanno dichiarato di rinunciare al mandato;
non essendosi costituito un nuovo difensore, la rinuncia non ha effetto nei confronti delle controparti, ai sensi dell'art. 85 c.p.c.
All'udienza del 26.6.2024, dichiarata la contumacia di PE CA, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 – L'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è infondata, posto che l'atto di appello reca le indicazioni sufficienti a rendere intellegibili le ragioni delle censure formulate.
3 – Il motivo di appello con cui è stata eccepita la nullità della sentenza per mancata e insufficiente motivazione, è infondato, per quanto di seguito esposto.
La sentenza n. 16143/2017 del giudice di Pace di Roma individua espressamente, ancorchè sinteticamente, le ragioni poste a fondamento del Part rigetto della domanda introdotta dalla e in particolare: i) l'assenza del
CA nell'elenco dei debitori ceduti (doc. 5, allegato A, alla comparsa di intervento volontario, fascicolo di primo grado); ii) la risoluzione del contratto di cessione dei crediti pro solvendo in data 31.12.2015 (determinazione n.
202/2015 allegata alla comparsa di intervento volontario, fascicolo di primo grado).
Da quanto affermato emerge che la sentenza appellata in questa sede è sufficientemente motivata in quanto contiene tutte le indicazioni idonee a
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
comprendere l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure e pertanto non può considerarsi affetta da nullità.
4 – L'appello formulato dall alias e dal Parte_1 Parte_1
con riferimento alle doglianze attinenti al Parte_1 Parte_1 merito della decisione, non merita accoglimento
Preliminarmente occorre rilevare che al caso de quo può essere fatta applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, al fine di consentire al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di celerità ed economicità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. La Corte di cassazione ha riconosciuto la piena operatività del principio della ragione più liquida tra le questioni di merito: l'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al giudice di esaminare preventivamente le questioni pregiudiziali di rito e successivamente quelle di merito, mentre lo lascia libero di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene «più liquida» in assenza di un vincolo di subordinazione imposto dalle parti. In particolare, si è affermato che «se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise». Con riferimento alle questioni di merito è necessario considerare inoltre l'art. 187, comma 2, c.p.c. il quale prevede che il giudice possa decidere la causa senza esaminare e risolvere tutte le questioni sollevate dalle parti e rilevate d'ufficio, allorché, in tal modo, il giudizio pervenga ad una pronuncia declaratoria del modo di essere della situazione soggettiva controversa. Si tratta di una disposizione che dà attuazione ai principi di economia processuale e di ragionevole durata in quanto, dispensando il giudice dal dovere di trattare e istruire ogni singola questione di merito, si riducono i tempi del giudizio. Dall'art. 187, comma 2, c.p.c. è possibile trarre due regole particolarmente importanti. In primo luogo, la controversia potrà essere definita ogni volta che, accertata una questione di fatto o di diritto, sia possibile affermare l'inesistenza del diritto sostanziale fatto valere: non è necessario che il giudice prenda posizione su tutti i temi di merito in quanto, quelli non affrontati saranno, legittimamente, assorbiti e su di essi non potrà certamente formarsi il giudicato.
In secondo luogo, la condizione necessaria e sufficiente per una pronuncia immediata è che la questione esaminata, idonea a definire il processo, sia pronta per essere decisa.
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ciò premesso, il tribunale ritiene che la domanda vada rigettata per carenza di titolarità del credito rivendicato dalle appellanti, dal lato attivo dell'obbligazione.
Si osserva infatti che l per la Provincia di ha dedotto e provato CP_1 CP_1 documentalmente l'esistenza di un fatto estintivo (la risoluzione del contratto) del diritto azionato dall'ATI e di un fatto escludente (assenza del CA dall'elenco dei debitori ceduti) il diritto di credito di quest'ultimo nei confronti del convenuto, in forza del contratto di cessione dei crediti del 14.7.2014.
Si richiama, in particolare, detto contratto e l'annesso allegato A, dai quali non emerge che tra i crediti oggetto della cessione vi fosse anche quello vantato dall'Ater nei confronti di PE CA. Né può attribuirsi valenza di atto modificativo del contratto alla documentazione inviata al cessionario successivamente alla sua stipula, nella quale era stata erroneamente apposta anche l'indicazione della posizione del CA;
indicazione peraltro CP_ successivamente rettificata dall in tal modo rendendo palese al cessionario l'estraneità di quel credito alla cessione.
Da quanto premesso consegue l'impossibilità di riconoscere il diritto al pagamento del credito accessorio (le spese di esazione quantificate nella misura di euro 635,58).
5 – Va invece accolto il motivo di appello con cui è stata censurata la condanna delle originarie attrici, odierne appellanti, pronunciata ai sensi dell'art. 96, comma
1, c.p.c. Deve accordarsi rilevanza in tal senso all'errore in cui è incorsa l'Ater, inviando alla controparte documentazione in cui era indicato il nominativo del
CA.
Per la stessa ragione, nonché in considerazione della ritenuta fondatezza dell'ultimo motivo di appello scrutinato, non può essere accolta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c., formulata da nel CP_1 Controparte_1 presente giudizio di appello.
6 – In considerazione della reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di appello.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma del 1-5.6.2017, n. 16143, proposto dall Parte_1
e dal nei
[...] Parte_1 confronti di PE CA e dell
[...]
così provvede: Controparte_1
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
a) in parziale accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dall nel giudizio di primo Controparte_2 grado;
b) conferma nel resto la sentenza impugnata;
b) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall
[...]
nel presente giudizio di appello;
Controparte_2
c) compensa le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 19.9.2025
Il Giudice Federico Salvati
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 83123 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione il 15.10.2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
[...]
(avv.ti Claudio Scognamiglio e Roberto Lama)
appellanti
E
Controparte_1
[...]
(avv. Giannuzzi Leonardo)
PE CA - contumace
appellati
CONCLUSIONI All'udienza del 26.6.2024 compariva il solo difensore dell Controparte_2
, il quale così concludeva, richiamando le conclusioni formulate nella
[...] comparsa di risposta: “in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c l'appello proposto dal e dall Controparte_3 Parte_1
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art 348-bis,
[...] comma 2, c.p.c l'appello proposto dal e Controparte_3 dall nella denegata e non creduta ipotesi di Parte_1 valutazione di ammissibilità dell'appello proposto, previo diniego dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e condanna delle TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
appellanti ai sensi del secondo comma dell'art. 283 c.p.c, se ne chiede il rigetto perché infondato in fatto e in diritto;
condannare le appellanti, in solido tra loro, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c anche per il presente gravame;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali c.p.a e i.v.a.”; per le appellanti si intendono confermate le conclusioni formulate nell'atto di citazione: “in via principale accertare e dichiarare la nullità o in ogni caso l'invalidità della sentenza impugnata;
nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 16143/2017 emessa il
1.06.2017 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione VI^, Giudice Dott. Devoto, nell'ambito del procedimento contraddistinto dal numero di R.G. 5561/2016, pubblicata in data
05.06.2017 previo rigetto delle domande tutte proposte
[...]
, condannare il sig. CA Parte_2 PE al pagamento in favore delle appellanti, Parte_1 e delle spese di esazione di cui alla lettera
[...] Parte_1 di Diffida del 15.07.2014 quantificate in euro 635,58 oltre Iva;
in via principale e nel merito, respingere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall
[...]
, in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., intervenuta nel giudizio di primo grado, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L Controparte_4
e costituita per la stipula e la gestione
[...] Parte_1 del Contratto di Cessione pro solvendo proposto da per la Provincia di CP_1
e stipulato fra le parti in data 14.7.2014, aveva convenuto in giudizio, CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Roma, PE CA, formulando le seguenti conclusioni: a) Condannare CA PE al pagamento in favore dell
[...]
e Parte_3 Parte_1 delle spese di esazione di cui alle lettere di del 15.07.2014 quantificate in Tes_1 euro 635,58 oltre Iva;
b) rilevato inoltre che l'ATI Parte_1
e è subentrata, per effetto
[...] Parte_1 del Contratto di Cessione, nella stessa posizione giuridica soggettiva del cedente, ove, in corso di causa si accerti che il debitore risulti tutt'ora moroso del canone richiesto, pari a euro 5.340,60 oltre canoni successivi e Interessi legali fino all'effettivo soddisfo, emettere, ricorrendone i presupposti e comunque in applicazione dell'art. 40 cpc, decreto immediatamente esecutivo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del T.U. sull'Edilizia Economica e Popolare, approvato con R.D.
28.0401938 n. 1165; c) Spese di lite interamente refuse”.
Alla prima udienza, tenuta il 6.4.2016, parte attrice, rilevando l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione a far data dal 2.1.2016, aveva rinunciato
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
formalmente alla domanda spiegata in via secondaria/condizionata, relativa al pagamento dei canoni di locazione, riducendo il petitum alla sola richiesta di condanna delle spese di esazione quantificate nell'importo di € 635,58, oltre Iva.
Il Giudice di Pace aveva ordinato l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della CP_ documentazione relativa al rapporto contrattuale tra l e PE CA, di cui contestualmente dichiarava la contumacia.
All'udienza del 21.10.2016 era intervenuta volontariamente l Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Giudice di Pace adito sospendere il presente procedimento in attesa dell'esito della controversia pendente tra ATI e presso il Tribunale di Frosinone CP_1 avente r.g. 141/2016; dichiarare la propria incompetenza per valore e per territorio in favore del Tribunale di Frosinone;
dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Parte_4 Controparte_3
e e per l'effetto Parte_1 Parte_1 rigettare la domanda di parte attrice;
rigettare in ogni caso la domanda della
[...]
di tra e Parte_4 CP_4 Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1 condannare ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria, la
[...]
e Parte_5 Parte_1
a risarcire alla Ater il danno patito da liquidarsi in via equitativa;
[...] con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. e I.v.a.”.
All'udienza del 10.3.2017, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con sentenza del 1.6.2017 n. 16143/2017, depositata il 5.6.2017, il Giudice di
Pace di Roma così provvedeva: “la domanda introdotta dall'attrice non può essere accolta in quanto (a) la ATI – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI
IMPRESE TRA e Parte_6 [...]
– non ha legittimazione attiva ad agire Parte_1 nei confronti di CA PE dal momento che la posizione del medesimo non fu oggetto della cessione di credito a suo tempo stipulata tra la parti del presente giudizio;
(b) viepiù il suddetto contratto di cessione di credito è stato Part risolto il 31.12.2015 e quindi la on può procedere al recupero del credito di un contratto da tempo risolto. Condanna l'attrice
[...]
Parte_7 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] della somma per lite temeraria pari ad euro 500,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio a favore della terza intervenuta Controparte_1
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Edilizia in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, quivi quantificate in euro 500,00 per compensi professionali oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”
Il e l Parte_1 Parte_1
(già costituenti la e
[...] Parte_3 [...]
hanno chiesto di riformare integralmente la Parte_1 sentenza di primo grado deducendo: (i) la nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale;
(ii) la mancata valutazione delle risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado;
(iii) la sussistenza della legittimazione ad agire dell'ATI; (iv) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
(v) la illegittimità della condanna ex art 96 c.p.c.
Si è costituita la sola , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello (i) per violazione dei criteri stabiliti dall'art. 342 c.p.c., stante la mancanza di motivazione, nonché (ii) per violazione dell'art. 348-bis c.p.c. in ragione della manifesta infondatezza e temerarietà dello stesso.
In corso di causa si sono succeduti i difensori delle appellanti, restando da ultimi gli avvocati Claudio Scognamiglio e Roberto Lama, i quali il 6.7.2023 hanno dichiarato di rinunciare al mandato;
non essendosi costituito un nuovo difensore, la rinuncia non ha effetto nei confronti delle controparti, ai sensi dell'art. 85 c.p.c.
All'udienza del 26.6.2024, dichiarata la contumacia di PE CA, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 – L'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è infondata, posto che l'atto di appello reca le indicazioni sufficienti a rendere intellegibili le ragioni delle censure formulate.
3 – Il motivo di appello con cui è stata eccepita la nullità della sentenza per mancata e insufficiente motivazione, è infondato, per quanto di seguito esposto.
La sentenza n. 16143/2017 del giudice di Pace di Roma individua espressamente, ancorchè sinteticamente, le ragioni poste a fondamento del Part rigetto della domanda introdotta dalla e in particolare: i) l'assenza del
CA nell'elenco dei debitori ceduti (doc. 5, allegato A, alla comparsa di intervento volontario, fascicolo di primo grado); ii) la risoluzione del contratto di cessione dei crediti pro solvendo in data 31.12.2015 (determinazione n.
202/2015 allegata alla comparsa di intervento volontario, fascicolo di primo grado).
Da quanto affermato emerge che la sentenza appellata in questa sede è sufficientemente motivata in quanto contiene tutte le indicazioni idonee a
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
comprendere l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure e pertanto non può considerarsi affetta da nullità.
4 – L'appello formulato dall alias e dal Parte_1 Parte_1
con riferimento alle doglianze attinenti al Parte_1 Parte_1 merito della decisione, non merita accoglimento
Preliminarmente occorre rilevare che al caso de quo può essere fatta applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, al fine di consentire al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di celerità ed economicità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. La Corte di cassazione ha riconosciuto la piena operatività del principio della ragione più liquida tra le questioni di merito: l'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al giudice di esaminare preventivamente le questioni pregiudiziali di rito e successivamente quelle di merito, mentre lo lascia libero di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene «più liquida» in assenza di un vincolo di subordinazione imposto dalle parti. In particolare, si è affermato che «se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise». Con riferimento alle questioni di merito è necessario considerare inoltre l'art. 187, comma 2, c.p.c. il quale prevede che il giudice possa decidere la causa senza esaminare e risolvere tutte le questioni sollevate dalle parti e rilevate d'ufficio, allorché, in tal modo, il giudizio pervenga ad una pronuncia declaratoria del modo di essere della situazione soggettiva controversa. Si tratta di una disposizione che dà attuazione ai principi di economia processuale e di ragionevole durata in quanto, dispensando il giudice dal dovere di trattare e istruire ogni singola questione di merito, si riducono i tempi del giudizio. Dall'art. 187, comma 2, c.p.c. è possibile trarre due regole particolarmente importanti. In primo luogo, la controversia potrà essere definita ogni volta che, accertata una questione di fatto o di diritto, sia possibile affermare l'inesistenza del diritto sostanziale fatto valere: non è necessario che il giudice prenda posizione su tutti i temi di merito in quanto, quelli non affrontati saranno, legittimamente, assorbiti e su di essi non potrà certamente formarsi il giudicato.
In secondo luogo, la condizione necessaria e sufficiente per una pronuncia immediata è che la questione esaminata, idonea a definire il processo, sia pronta per essere decisa.
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ciò premesso, il tribunale ritiene che la domanda vada rigettata per carenza di titolarità del credito rivendicato dalle appellanti, dal lato attivo dell'obbligazione.
Si osserva infatti che l per la Provincia di ha dedotto e provato CP_1 CP_1 documentalmente l'esistenza di un fatto estintivo (la risoluzione del contratto) del diritto azionato dall'ATI e di un fatto escludente (assenza del CA dall'elenco dei debitori ceduti) il diritto di credito di quest'ultimo nei confronti del convenuto, in forza del contratto di cessione dei crediti del 14.7.2014.
Si richiama, in particolare, detto contratto e l'annesso allegato A, dai quali non emerge che tra i crediti oggetto della cessione vi fosse anche quello vantato dall'Ater nei confronti di PE CA. Né può attribuirsi valenza di atto modificativo del contratto alla documentazione inviata al cessionario successivamente alla sua stipula, nella quale era stata erroneamente apposta anche l'indicazione della posizione del CA;
indicazione peraltro CP_ successivamente rettificata dall in tal modo rendendo palese al cessionario l'estraneità di quel credito alla cessione.
Da quanto premesso consegue l'impossibilità di riconoscere il diritto al pagamento del credito accessorio (le spese di esazione quantificate nella misura di euro 635,58).
5 – Va invece accolto il motivo di appello con cui è stata censurata la condanna delle originarie attrici, odierne appellanti, pronunciata ai sensi dell'art. 96, comma
1, c.p.c. Deve accordarsi rilevanza in tal senso all'errore in cui è incorsa l'Ater, inviando alla controparte documentazione in cui era indicato il nominativo del
CA.
Per la stessa ragione, nonché in considerazione della ritenuta fondatezza dell'ultimo motivo di appello scrutinato, non può essere accolta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c., formulata da nel CP_1 Controparte_1 presente giudizio di appello.
6 – In considerazione della reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di appello.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma del 1-5.6.2017, n. 16143, proposto dall Parte_1
e dal nei
[...] Parte_1 confronti di PE CA e dell
[...]
così provvede: Controparte_1
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
a) in parziale accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dall nel giudizio di primo Controparte_2 grado;
b) conferma nel resto la sentenza impugnata;
b) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall
[...]
nel presente giudizio di appello;
Controparte_2
c) compensa le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 19.9.2025
Il Giudice Federico Salvati
7