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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12982 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio (ore
17,30), assente il procuratore della ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 31919 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
nato a [...] il [...], elettivamente domicilia- Parte_1
to in Roma, alla via R. R. Pereira, n. 64, presso lo studio dell'avv. Claudia
GALANTI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 17 settembre 2025, ha Parte_1
esposto che il Tribunale di Roma, sez. lavoro, con decreto di omologa del
7.5.2025 (R.G. n. 33160/2024), ha riconosciuto in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dell'indennità di accompagnamento, a de- correre dalla data della domanda amministrativa (14.02.2022); che il 9 maggio
2025 è stato notificato all'Istituto il detto decreto di omologa ed il 13 maggio
2025 è stato inviato il c.d. modello AP70 relativo ai dati socio-economici per
1 beneficiare della prestazione assistenziale;
e che, ciò nonostante, non è stato eseguito alcun pagamento.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che l sia condannato a CP_1 corrispondere i ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 a far data dalla domanda amministrativa del 14.02.2022, come per legge, con gli interessi legali maturati e/o la rivalutazione monetaria nella misura di legge.
L' , benché ritualmente citato come da atti depositati il 1° dicembre CP_1
2025, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rammenta che “Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, prevista dalla legge n. 18 del 1980 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore” (Cass. civ., sez. lav., 15/04/2016, n. 7565).
Pertanto, poiché con decreto di omologa del 7 maggio 2025 è stato accer- tato che il ricorrente si trova in condizioni di salute tali da aver bisogno di as- sistenza continua a decorrere dalla data della domanda amministrativa (14 febbraio 2022), deve dichiararsi il diritto del medesimo all'indennità di ac- compagnamento dal 1° marzo 2022 (v. art. 3, 4° comma, L. n. 18/1980).
Tuttavia, non è possibile condannare l' al pagamento dei relativi CP_2
ratei.
Invero, il ricorrente non ha provato di non essere stato ricoverato con oneri a carico dell'erario, elemento che, come detto, è condizione per l'effettiva erogazione della prestazione economica.
2 Si rammenta che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697
c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga nean- che quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se
l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello de- rivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudi- zio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 01/09/2023, n.
25603).
E' stato infatti depositato, unitamente al ricorso, soltanto il c.d. modello
AP/70 (inviato all'Istituto), nel quale è indicata la c.d. condizione di “non ri- covero”; ma tale dichiarazione potrebbe valere esclusivamente in sede ammi- nistrativa, mentre in sede giudiziaria è priva di ogni effetto, non potendo la parte rendere dichiarazioni in proprio favore (v., ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
20/12/2010, n. 25800; Id., 09/03/2018, n. 5708).
Né ha efficacia probatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorie- tà depositata il 1° dicembre 2025 relativa appunto al c.d. “non ricovero” poi- ché tale genere di dichiarazione, salvo diversa specifica disposizione di legge, non ha in giudizio alcun valore probatorio (v., ex multis, Cass. civ., sez. VI,
02/07/2015, n. 13630; Cass. civ., sez. lav., 28/01/2015, n. 1606; Cass. civ., sez. VI, 15/01/2015, n. 547; Id., 05/04/2017, n. 8856; cfr. anche Corte Appello
Roma, sent. n. 1216/2024 del 26/03/2024 - n. R.G. 1568/2023, in caso analogo al presente).
3 Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda, possono essere interamente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 17 settembre 2025, così prov- Parte_1
vede:
1 - dichiara che ha diritto all'indennità di accompa- Parte_1
gnamento dal 1° marzo 2022;
2 - rigetta la domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione;
3 - dichiara compensate le spese di lite.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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