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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/11/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Il 27.11.25, davanti al Giudice delegato, dott. V. Randazzo è chiamata la causa iscritta al n.714/ 2024 R.G., vertente
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
(ME), C.F. , rapp.to e difeso da sé stesso C.F._1 ex art. 86 c.p.c. ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, C.F. , P.IVA_1 appellato contumace
E' comparso l'avv. che si riporta agli Parte_1 atti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il G.D.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, da lettura della seguente
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con ricorso depositato il 29.8.24 l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione al Decreto di liquidazione compensi al difensore di persona ammessa al PSS, emesso dalla Corte
d'Appello di Messina, sezione penale, il 14.6.24, depositato il
3.7.24 e comunicato in pari data, esponendo che:
1 - quale difensore di -imputato nel Controparte_2 procedimento penale n° 3016/2016 RGNR per i reati di cui agli artt. 572, 61 n°11 quinquies cp e 582, 582 in relazione all'art. 576 nn. 2 e 5 cp- ha proposto, a mezzo di sostituto, tempestivo ricorso per Cassazione avverso la sentenza n°416/2021 emessa dalla Corte
d'Appello di Messina;
- nel corso del procedimento, visto l'avviso di fissazione dell'udienza pubblica, ha esaminato la requisitoria scritta del
Sostituto Procuratore Generale, redatto e depositato le conclusioni scritte per il ricorrente ed esaminato la sentenza emessa dalla
Suprema Corte;
- il ricorso è stato accolto in relazione ai primi due motivi, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello;
- definita la fase processuale, ha presentato istanza di liquidazione dei compensi professionali al competente Giudice del rinvio;
- con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Messina ha liquidato i compensi nella misura complessiva di soli € 1.140,00, non riconoscendo alcuna somma per la fase decisionale.
Ciò premesso, il ricorrente ha lamentato: violazione degli artt. 82
DPR 115/2002 e del DM 55/2014 proprio per l'omessa liquidazione del compenso per la fase decisionale, negato dalla
Corte d'Appello “in quanto, essendo la partecipazione all'udienza
(così come l'invio delle conclusioni scritte) meramente facoltativi ed aventi funzione di mera illustrazione dei motivi, il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, deve lealmente evitare allo Stato un costo ulteriore, specie laddove non vi siano speciali ragioni di rilevanza della questione trattata”.
2 In merito ha argomentato che, ai fini del diritto al pagamento del compenso, è necessario l'effettivo svolgimento dell'attività difensiva prevista dal rito, indipendentemente dalla natura facoltativa od obbligatoria della stessa, né appare in alcun modo sindacabile ex post la partecipazione alla fase conclusiva del giudizio di Cassazione, trattandosi di decisione attinente al pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa e, pertanto, rimessa esclusivamente al difensore ed all'imputato, indipendentemente dal beneficio del cd. “gratuito patrocinio”.
L'art. 12 del DM 55/2014, poi, prevede più attività ricomprese nella fase decisionale (le difese orali o scritte, le repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica), per cui da tale elenco, peraltro meramente esemplificativo, emerge chiaramente come la fase processuale, qui in esame, non possa essere identificata con la sola discussione.
All'esito di tali argomentazioni l'avv. ha chiesto di Pt_1 liquidare il compenso in questione, anche ai minimi, nella seguente misura: Fase studio € 450,00, - introduttiva 1.260,00, - decisionale 1.305,00, e così complessivamente € 3.015,00, che con la riduzione ex art. 106 bis DPR 115/2002, diventa pari ad €
2.010,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Non si è costituito il resistente. CP_1
* * *
-Va dichiarata la contumacia del , non costituitosi CP_1 nonostante la regolare notificazione del ricorso in opposizione e del decreto con cui è stata fissata la trattazione.
3 -Risulta dagli atti e dalla stessa liquidazione effettuata dalla Corte
d'Appello, che l'avv. ha difeso- a mezzo di sostituto- CP_3
l'imputato innanzi a sezione penale della Controparte_2
Corte di Cassazione, in esito al gravame proposto avverso sentenza della Corte d'Appello di Messina, n°416/2021 resa nel giudizio n°3016/2016 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona, che ha riformato la sentenza di proscioglimento emessa il 20.11.2019 dal Tribunale di Barcellona , Parte_2 in composizione monocratica, dichiarando l'imputato responsabile dei reati ascrittigli e condannandolo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, al risarcimento del danno in favore della parte civile ed al pagamento delle spese processuali.
In particolare, sono stati prodotti: il ricorso per cassazione con avviso di fissazione udienza e le conclusioni, oltre che la sentenza della Suprema Corte, che cassa la decisione di II grado con rinvio.
Orbene, in siffatta situazione il giudice d'appello, nel liquidare il
PSS avrebbe dovuto riconoscere anche la fase decisionale, che spetta al difensore anche qualora non siano state memorie, in quanto essa, ai sensi dell', essa ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.
Applicati i minimi, dunque, al compenso già liquidato dalla Corte
d'appello penale, va aggiunta la “fase decisionale” per l'importo di € 1.305,00, così riliquidando i compensi in € 2.010,00 già decurtati ex art. 106 bis DPR 115/2022, oltre spese generali al
15%, iva e cassa
4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore (fino ad € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Giudice delegato, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di liquidazione Parte_1 compensi al difensore di soggetto ammesso al PSS, emesso nel procedimento n. 749/22 R.G.A., ridetermina gli importi liquidati a favore del suddetto in € 2.010,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa.
Condanna il al pagamento in favore dell'opponente CP_1 delle spese del presente procedimento, che liquida in € 464,00, di cui € 127,00 per spese ed € 337,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
Il G.D. dott. Vincenza Randazzo
5
Il 27.11.25, davanti al Giudice delegato, dott. V. Randazzo è chiamata la causa iscritta al n.714/ 2024 R.G., vertente
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
(ME), C.F. , rapp.to e difeso da sé stesso C.F._1 ex art. 86 c.p.c. ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, C.F. , P.IVA_1 appellato contumace
E' comparso l'avv. che si riporta agli Parte_1 atti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il G.D.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, da lettura della seguente
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con ricorso depositato il 29.8.24 l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione al Decreto di liquidazione compensi al difensore di persona ammessa al PSS, emesso dalla Corte
d'Appello di Messina, sezione penale, il 14.6.24, depositato il
3.7.24 e comunicato in pari data, esponendo che:
1 - quale difensore di -imputato nel Controparte_2 procedimento penale n° 3016/2016 RGNR per i reati di cui agli artt. 572, 61 n°11 quinquies cp e 582, 582 in relazione all'art. 576 nn. 2 e 5 cp- ha proposto, a mezzo di sostituto, tempestivo ricorso per Cassazione avverso la sentenza n°416/2021 emessa dalla Corte
d'Appello di Messina;
- nel corso del procedimento, visto l'avviso di fissazione dell'udienza pubblica, ha esaminato la requisitoria scritta del
Sostituto Procuratore Generale, redatto e depositato le conclusioni scritte per il ricorrente ed esaminato la sentenza emessa dalla
Suprema Corte;
- il ricorso è stato accolto in relazione ai primi due motivi, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello;
- definita la fase processuale, ha presentato istanza di liquidazione dei compensi professionali al competente Giudice del rinvio;
- con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Messina ha liquidato i compensi nella misura complessiva di soli € 1.140,00, non riconoscendo alcuna somma per la fase decisionale.
Ciò premesso, il ricorrente ha lamentato: violazione degli artt. 82
DPR 115/2002 e del DM 55/2014 proprio per l'omessa liquidazione del compenso per la fase decisionale, negato dalla
Corte d'Appello “in quanto, essendo la partecipazione all'udienza
(così come l'invio delle conclusioni scritte) meramente facoltativi ed aventi funzione di mera illustrazione dei motivi, il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, deve lealmente evitare allo Stato un costo ulteriore, specie laddove non vi siano speciali ragioni di rilevanza della questione trattata”.
2 In merito ha argomentato che, ai fini del diritto al pagamento del compenso, è necessario l'effettivo svolgimento dell'attività difensiva prevista dal rito, indipendentemente dalla natura facoltativa od obbligatoria della stessa, né appare in alcun modo sindacabile ex post la partecipazione alla fase conclusiva del giudizio di Cassazione, trattandosi di decisione attinente al pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa e, pertanto, rimessa esclusivamente al difensore ed all'imputato, indipendentemente dal beneficio del cd. “gratuito patrocinio”.
L'art. 12 del DM 55/2014, poi, prevede più attività ricomprese nella fase decisionale (le difese orali o scritte, le repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica), per cui da tale elenco, peraltro meramente esemplificativo, emerge chiaramente come la fase processuale, qui in esame, non possa essere identificata con la sola discussione.
All'esito di tali argomentazioni l'avv. ha chiesto di Pt_1 liquidare il compenso in questione, anche ai minimi, nella seguente misura: Fase studio € 450,00, - introduttiva 1.260,00, - decisionale 1.305,00, e così complessivamente € 3.015,00, che con la riduzione ex art. 106 bis DPR 115/2002, diventa pari ad €
2.010,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Non si è costituito il resistente. CP_1
* * *
-Va dichiarata la contumacia del , non costituitosi CP_1 nonostante la regolare notificazione del ricorso in opposizione e del decreto con cui è stata fissata la trattazione.
3 -Risulta dagli atti e dalla stessa liquidazione effettuata dalla Corte
d'Appello, che l'avv. ha difeso- a mezzo di sostituto- CP_3
l'imputato innanzi a sezione penale della Controparte_2
Corte di Cassazione, in esito al gravame proposto avverso sentenza della Corte d'Appello di Messina, n°416/2021 resa nel giudizio n°3016/2016 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona, che ha riformato la sentenza di proscioglimento emessa il 20.11.2019 dal Tribunale di Barcellona , Parte_2 in composizione monocratica, dichiarando l'imputato responsabile dei reati ascrittigli e condannandolo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, al risarcimento del danno in favore della parte civile ed al pagamento delle spese processuali.
In particolare, sono stati prodotti: il ricorso per cassazione con avviso di fissazione udienza e le conclusioni, oltre che la sentenza della Suprema Corte, che cassa la decisione di II grado con rinvio.
Orbene, in siffatta situazione il giudice d'appello, nel liquidare il
PSS avrebbe dovuto riconoscere anche la fase decisionale, che spetta al difensore anche qualora non siano state memorie, in quanto essa, ai sensi dell', essa ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.
Applicati i minimi, dunque, al compenso già liquidato dalla Corte
d'appello penale, va aggiunta la “fase decisionale” per l'importo di € 1.305,00, così riliquidando i compensi in € 2.010,00 già decurtati ex art. 106 bis DPR 115/2022, oltre spese generali al
15%, iva e cassa
4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore (fino ad € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Giudice delegato, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di liquidazione Parte_1 compensi al difensore di soggetto ammesso al PSS, emesso nel procedimento n. 749/22 R.G.A., ridetermina gli importi liquidati a favore del suddetto in € 2.010,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa.
Condanna il al pagamento in favore dell'opponente CP_1 delle spese del presente procedimento, che liquida in € 464,00, di cui € 127,00 per spese ed € 337,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
Il G.D. dott. Vincenza Randazzo
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