Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00718/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2026, proposto da
ID S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pazzaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cesenatico, non costituito in giudizio;
nei confronti
Maggioli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento della nota dell’11.03.2026, comunicata in pari data, con la quale il Comune resistente ha comunicato alla ricorrente di avere accolto la richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria Maggioli S.p.A. ed ha quindi consentito alla ricorrente di accedervi con esclusione delle informazioni “secretate”;
nonché per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale dell’offerta tecnica e dell’offerta economica dell'aggiudicataria Maggiori S.p.A., senza oscuramenti con conseguente condanna del Comune resistente all’ostensione degli stessi, ex art. 22 e ss. della l. n. 241/90 e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 36/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Maggioli S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa CA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 36 D. Lgs. n. 36/2023 e 116 D. Lgs. n. 104/2010, depositato in data 18 marzo 2026, l’odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Cesenatico – stazione appaltante nella “ procedura aperta telematica ex art. 71 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii per l’appalto del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo alle norme del Codice della Strada e di ogni altra normativa nazionale e locale di competenza della Polizia Locale, e servizi di stampa, fornitura di modulistica ” (CIG B9CE7B95B4) – ha accolto la richiesta di oscuramento parziale dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria Maggioli S.p.A.
Tale decisione – ai sensi dell’art. 36, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 – è stata resa nota alla ricorrente congiuntamente alla comunicazione di aggiudicazione della gara a favore della Maggioli S.p.A., con nota del 11/03/2026, oggi impugnata in parte qua .
Con il medesimo ricorso introduttivo, ID S.p.A. ha chiesto conseguentemente l’accertamento del diritto di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria nella sua interezza.
La suddetta procedura pubblica, finalizzata all’aggiudicazione del contratto triennale per un valore stimato di Euro 1.440.000,00 al netto di IVA, è stata puntualmente disciplinata dalla lex specialis , prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e attribuendo un massimo di 80 punti all’offerta tecnica e un massimo di 20 punti all’offerta economica.
Per quanto qui d’interesse, l’offerta tecnica di cui all’art. 16 del disciplinare di gara presenta i seguenti criteri di valutazione (art. 18): 1. Qualità tecnica e funzionale del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori (max 60 punti), con i sub-criteri 1.1 Ottimizzazione e affidabilità tecnico-giuridica delle fasi e procedure del servizio (max 30 punti), 1.2 Modalità di gestione e interscambio di tutti i dati del servizio (max 20 punti) e 1.3 Rapidità dei flussi informativi (max 10 punti); 2. Assistenza e formazione (max 10 punti), 3. Offerte migliorative (max 8 punti), 4. Parità di genere (max 1 punto), 5. Sistemi di gestione ambientale (max 1 punto).
Per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione la lex specialis indica anche una descrizione sui contenuti oggetto della valutazione da parte della commissione.
All’esito della valutazione delle offerte, la Maggioli S.p.A. ha ottenuto complessivamente un punteggio di 97,86 (di cui 80 punti per l’offerta tecnica), aggiudicandosi la gara, mentre la ricorrente ha ottenuto un punteggio totale di 82,80 (di cui 62,80 punti per l’offerta tecnica), classificandosi al secondo posto.
Quest’ultima, in data 23/02/2026, ha formulato istanza di accesso agli atti, chiedendo, in particolare, la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica degli operatori partecipanti alla procedura, nonché i verbali delle differenti fasi della gara.
La Maggioli S.p.A., avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e dall’art. 16 del disciplinare di gara, aveva tuttavia presentato la dichiarazione di riservatezza e la relazione oscurata a corredo dell’offerta tecnica.
L’accesso, in data 24/02/2026, è stato differito dalla stazione appaltante fino al momento dell’aggiudicazione.
Con il provvedimento del 11/03/2026 – oggetto d’impugnazione in parte qua – il Comune di Cesenatico ha informato i concorrenti ex art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 dell’aggiudicazione della procedura in favore della Maggioli S.p.A. e dell’accoglimento integrale delle richieste di oscuramento delle offerte tecniche.
Nella comunicazione, la dirigente del servizio comunale precisava che “ l'aggiudicatario ha espressamente dichiarato di voler limitare l’accesso all’offerta tecnica presentata in sede di gara, in quanto contenente segreti tecnici e commerciali e che la Stazione Appaltante ha ritenuto di escludere, con riferimento alle informazioni “secretate” l’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 36/23, fatta salva ed impregiudicata l’eventuale ostensione delle offerte ai fini della difesa in giudizio degli operatori economici partecipanti ”.
Alla comunicazione non seguiva, tuttavia, alcuna pubblicazione dell’offerta tecnica (neanche parzialmente oscurata) e dell’offerta economica presentate dalla Maggioli S.p.A., sicché in data 12/03/2026 ID S.p.A. formulava espresso sollecito per l’accesso a quanto richiesto precedentemente.
Con successiva nota del 16/03/2026, il Comune di Cesenatico – giustificando un malfunzionamento del sistema nei giorni precedenti – comunicava la pubblicazione delle offerte sul Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (cd. Piattaforma SATER), ancorché oscurate nelle parti richieste dall’aggiudicataria.
Le doglianze dell’odierna ricorrente sono rappresentate dai seguenti motivi di diritto:
1. “Difetto assoluto di motivazione Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione 22 e ss. della l. 241/90”.
In sintesi, la ricorrente contesta l’assenza di una puntuale indicazione delle informazioni costituenti segreti tecnici e commerciali e le specifiche ragioni a giustificazione dell’accoglimento della richiesta di oscuramento parziale, così incorrendo a suo dire l’Amministrazione in un vizio di motivazione, per mancata specificazione dei motivi di ritenuta prevalenza dell’interesse alla riservatezza rispetto all’interesse conoscitivo dell’offerta tecnica.
Contesta, inoltre, che le parti oscurate sarebbero state oggetto di puntuale valutazione da parte della commissione giudicatrice, impedendo, dunque, attraverso il loro oscuramento, una ricostruzione dell’iter logico-giuridico per l’attribuzione dei punteggi all’aggiudicataria, strumentale alle esigenze difensive della ricorrente ID S.p.A.
2. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione 22 e ss. della l. 241/90. Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità”.
In sintesi, con il secondo motivo, la ricorrente contesta la sussistenza dei segreti tecnici e commerciali addotti dall’odierna controinteressata in fase di presentazione dell’offerta tecnica.
In particolare, la Maggioli S.p.A. avrebbe oscurato intere sezioni, adducendo a generiche e non circostanziate soluzioni innovative che garantirebbero un vantaggio competitivo sul mercato.
In data 27/03/2026 si è costituita la controinteressata Maggioli S.p.A., eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso e depositando successiva memoria difensiva.
In sintesi, la controinteressata ritiene prevalente l’interesse alla riservatezza rispetto alle esigenze difensive della ricorrente e sostiene di aver assoluto con motivazione precisa e puntuale la richiesta di oscuramento delle informazioni ritenute di segretezza tecnica e commerciale.
Nonostante la correttezza della notifica del ricorso, il Comune di Cesenatico non si è costituito in giudizio;
Alla Camera di Consiglio del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
In ossequio ai principi della sinteticità degli atti processuali e all’unicità delle questioni dedotte nel ricorso, i suddetti due motivi di diritto vengono trattati unitariamente.
Peraltro, questo Collegio si è recentemente pronunciato in materia di accesso agli atti di gara per finalità difensive con sentenza, sez. II, n. 599/2026, dalle cui considerazioni non ritiene di discostarsi.
Preliminarmente è necessario richiamare il quadro normativo applicabile al caso di specie.
L’art. 35 [Accesso agli atti e riservatezza] del D. Lgs. n. 36/2023 (cd. “Codice dei contratti pubblici”) sancisce – per quanto qui rileva – che “ 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. […]. 4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico; […]. 5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara ”.
Il successivo art. 36 [Norme procedimentali e processuali in tema di accesso] disciplina, altresì, che “ 1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90. 2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate. 3. Nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a). 4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. […] ”.
Dalla lettura della disciplina codicistica emerge la regola generale che prevede, in attuazione del principio di trasparenza sancito dall’art. 1 del Codice dei contratti pubblici, la pubblicità dei documenti nelle procedure ad evidenza pubblica o, comunque, l’accesso agli stessi.
Le deroghe a tale principio sono da ritenersi eccezionali e limitate ai casi previsti dalla legge.
L’art. 35 – per quanto viene in rilievo nel caso di specie – consente di negare l’accesso (anche parzialmente) ai dati e alle informazioni in caso di segreti tecnici o commerciali ritenuti meritevoli di tutela.
Il legislatore, in tali casi, richiede una dichiarazione motivata e comprovata da parte dell’offerente sulla sussistenza di tali segreti, demandando poi il compito alla stazione appaltante di valutare in concreto i requisiti a sostegno della richiesta di oscuramento della documentazione relativa alle procedure ad evidenza pubblica.
E ciò rileva, ancor più, in presenza di eventuali esigenze difensive degli altri concorrenti, laddove – seppur non in modo automatico – la riservatezza e la segretezza dei dati rivestono una posizione recessiva rispetto all’interesse di verificare la legittimità della valutazione e dell’attribuzione dei punteggi operate dalla commissione giudicatrice.
Quanto detto trova conferma anche nella consolidata giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato – da cui il Collegio non ritiene di discostarsi – laddove ricorda che “ la disciplina contenuta negli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, come illustrata anche nella Relazione di accompagnamento, fissa la regola dell’accesso all’offerta dell’impresa aggiudicataria, rispetto alla quale costituisce ipotesi eccezionale la sussistenza di comprovati e documentati segreti di natura industriale e/o commerciale, con la conseguenza, quanto al riparto dell’onere della prova che:- ai fini dell’accesso non occorre alcuna specifica dimostrazione di interesse da parte dei concorrenti classificati tra i primi cinque in graduatoria (“legittimati a conoscere gli atti della medesima [gara, n.d.r.] e a sapere come l’amministrazione ha fatto la sua scelta, anche per tutelare i propri interessi in sede processuale” come si legge nella Relazione); - spetta al concorrente che oppone esigenze di tutela del segreto industriale o commerciale darne conto specificamente (dovendo le stesse essere “circostanziate”) e fornirne la prova (dovendo essere anche “documentate”). Solo se si verifica tale ultima eventualità la detta eccezione si può ritenere sussistente, ma anche derogabile, se il concorrente che chiede l’accesso integrale dimostra, a sua volta, di avervi necessità per la tutela delle proprie esigenze difensive, fornendo perciò dimostrazione del c.d. nesso di strumentalità che consente a queste ultime di prevalere, obbligando l’amministrazione a rendere disponibile l’offerta e i giustificativi richiesti ” (Cons. Stato, sez. V, n. 5547/2025).
L’elemento centrale per la richiesta di oscuramento è – dunque – la motivata e comprovata dichiarazione sulla sussistenza di informazioni e dati circostanziati di oggettiva segretezza tecnica e commerciale in grado di comportare un vantaggio competitivo al concorrente nel mercato.
Infatti, “ è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l’allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l’elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l’art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all’organizzazione del proprio concorrente ” (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280).
Quanto al generico rinvio al know-how aziendale (concetto richiamato dalla controinteressata in sede di presentazione dell’offerta tecnica), è stato anche precisato che, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how del singolo concorrente, vale a dire l’insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento (Cons. Stato, n. 8382 del 2023).
E’ infatti necessario che sussista una informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore economico e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. (Cons. Stato, sez. V., 23 ottobre 2025, n. 8231).
Quanto fin qui detto comporta che, in caso di motivazione assente o carente, ovvero di mancata circoscrizione dei dati e delle informazioni di cui si chiede l’oscuramento, il principio di trasparenza e di pubblicità delle procedure di evidenza pubblica è da ritenersi prevalente, demandando alla stazione appaltante l’ostensione della documentazione priva degli oscuramenti richiesti.
Nel caso di specie, la Maggioli S.p.A., in fase di presentazione dell’offerta tecnica, ha allegato richiesta di oscuramento parziale, indicando le sezioni da oscurare e le ragioni poste a fondamento della richiesta e sottolineando, infine, che “[t]utte le soluzioni sopra elencate devono essere tutelate dalla segretezza per il mantenimento del potenziale vantaggio competitivo sul mercato, anche in previsione di future procedure di gara, evitando che la concorrenza possa appropriarsi del know-how sviluppato dal Gruppo Maggioli ”.
Risultano oscurate le seguenti parti dell’offerta tecnica:
- capitolo 1 “Qualità tecnica e funzionale del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori”, con sezioni 1.1 “Ottimizzazione e affidabilità tecnico-giuridica delle fasi e procedure del servizio” (con particolare riferimento ai sotto-paragrafi 1.1.2. Attività di data-entry e inserimento flussi; 1.1.4. Preparazione del lotto e flusso di notifica (interamente oscurato); 1.1.5. Descrizione delle modalità di notifica tramite SEND; 1.1.8. Rendicontazione delle notifiche digitali (interamente oscurato); 1.1.10. Inserimento, gestione e rendicontazione dei pagamenti; 1.1.12. Gestione rinotifiche (interamente oscurato); 1.1.13 Gestione delle sanzioni accessorie art. 126 bis e art. 180 (interamente oscurato); 1.1.16. Fascicolo digitale e conservazione sostitutiva a norma (interamente oscurato); 1.1.17. Servizi per il cittadino), 1.2 “Modalità di gestione e interscambio di tutti i dati del servizio” (con particolare riferimento ai sotto-paragrafi 1.2.1. Modalità di pianificazione della presa in carico e attivazione del servizio (interamente oscurato); 1.2.2. Recupero dati e conversione dati dal gestionale dell’operatore uscente (interamente oscurato); 1.2.3. Caratteristiche funzionali e di sicurezza del software CI VO, 1.3 “Rapidità di trasferimento dei flussi informativi” (con particolare riferimento ai sotto-paragrafi 1.3.1 Rapidità Flussi Informativi: L’architettura “Real-Time”; 1.3.2. Cognizione Della Realizzazione Delle Diverse Fasi; 1.3.3. Monitoraggio Quantitativo; 1.3.4. Strumenti di Monitoraggio Finanziario (interamente oscurato)). Nella motivazione, la Maggioli S.p.A. individua quali informazioni secretabili la soluzione gestionale e workflow della piattaforma CI VO (come “cuore del segreto industriale tecnologico dell’azienda”), la gestione delle notifiche (in quanto “connettore proprio sviluppato in-house”) e la DEMO aggiuntiva al software CI VO (con “sviluppi appositi al fine di rendere il grado di usabilità e facilità di accesso alle informazioni molto elevato […]. Tali contenuti devono essere tutelati dalla segretezza per il mantenimento del potenziale vantaggio competitivo sul mercato”), la dashboard di monitoraggio e gli strumenti di business intelligence. Si precisa che, relativamente alla sezione 1.1 (e relativi sotto-paragrafi), la ricorrente totalizzava un punteggio di 24 punti rispetto ai 30 punti (il massimo) attribuiti alla Maggioli S.p.A.; relativamente alla sezione 1.2 (e relativi sotto-paragrafi), la ricorrente totalizzava il punteggio massimo di 20 punti, al pari della Maggioli S.p.A.; relativamente alla sezione 1.3 (e relativi sotto-paragrafi), la ricorrente totalizzata un punteggio di 6 punti rispetto ai 10 punti (il massimo) attribuiti alla Maggioli S.p.A.;
- capitolo 2 “Assistenza e formazione”, con sezioni 2.1 “Qualità della proposta formativa” (con particolare riferimento ai sotto-paragrafi 2.1.1. Formazione del personale interno e 2.1.2. Formazione del personale del CPL) e 2.2 “Qualità della proposta di assistenza e manutenzione” (con particolare riferimento ai sotto-paragrafi 2.2.1. Servizio di help desk). Nella motivazione, la Maggioli S.p.A. individua quali informazioni secretabili la metodologia formativa (quale “modello pedagogico integrato” da mantenere segreto per aiutare a “proteggere il vantaggio competitivo e a prevenire che altre aziende possano replicare l’efficacia del modello di transfer delle competenze”) e l’assistenza tecnica (in quanto la “struttura dell’help desk […] è frutto di un'ottimizzazione organizzativa maturata in decenni di esperienza. La divulgazione di questi dettagli svelerebbe l'organizzazione interna e le procedure di problem solving che garantiscono l'efficienza del servizio”). Si precisa che, relativamente all’intero capitolo 2, la ricorrente totalizzava un punteggio di 6 punti rispetto ai 10 punti (il massimo) attribuiti alla Maggioli S.p.A.;
- capitolo 3 “Offerte migliorative”, interamente oscurata ad eccezione del “migliorativo #03” e del “miglioramento #08”. Nella motivazione, la Maggioli S.p.A. individua quali informazioni secretabili gli strumenti innovativi (come call center IA, Chat-BOT, Autosc@n, Giuridesk, quali “servizi a valore aggiunto proprietari” che rivelano “rivela strategie di prodotto e partnership tecnologiche che costituiscono segreto commerciale”) e integrazioni avanzate (in specie, la riconciliazione contabile, “un processo tecnico esclusivo che garantisce efficienza gestionale. La sua divulgazione permetterebbe a terzi di appropriarsi di un metodo di lavoro frutto di ingenti investimenti”). Si precisa che, relativamente all’intero capitolo 3, la ricorrente totalizzava un punteggio di 4,8 punti rispetto agli 8 punti (il massimo) attribuiti alla Maggioli S.p.A.
Alla luce del dettato codicistico e della consolidata interpretazione giurisprudenziale sopra riportata, il Collegio ritiene che l’offerente Maggioli S.p.A. non abbia sufficientemente circoscritto i dati e le informazioni meritevoli di oscuramento, in deroga al principio della trasparenza e della pubblicità nelle procedure a evidenza pubblica.
Ciò è ancor più vero se si considerano le intere sezioni – nel documento dell’offerta tecnica – che sono state oscurate.
Ancora, risulta non adeguatamente motivata e comprovata l’istanza di oscuramento, così come richiesta dal legislatore nell’art. 35, comma 4, lett. a) del Codice dei contratti pubblici.
Ritiene, infatti, il Collegio che non sia pienamente soddisfatta la “motivata” e “comprovata” dichiarazione (richiesta dal citato quarto comma) di sussistenza di informazioni industriali e commerciali di oggettiva segretezza – con riferimento all’art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005 – in quanto vi sarebbero generici rinvii al concetto di “know-how” e “di potenziale vantaggio competitivo sul mercato”.
Ciononostante, l’amministrazione ha ritenuto di accogliere integralmente le richieste di oscuramento, senza compiere un’adeguata istruttoria e motivare in ordine all’effettiva sussistenza, nell’ambito delle parti oscurate, di dati e informazioni puntuali rappresentanti reali “ segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico ”, ovvero costituenti concreto know-how suscettibile di sfruttamento economico e in grado di garantire un vantaggio concorrenziale.
Pertanto, le ragioni della ricorrente sono da accogliere, atteso che la ID vanta specifiche ragioni difensive, in quanto unica concorrente assieme alla Maggioli S.p.A., avente quindi un interesse conoscitivo dell’offerta tecnica, strumentale alla tutela giudiziale per la mancata aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica.
Il nesso di indispensabilità – che giustifica una prevalenza dell’interesse difensivo rispetto alle esigenze di segretezza – è rappresentato dal fatto che le parti oscurate sono state oggetto di puntuale analisi e valutazione da parte della commissione giudicatrice che ha attribuito i punteggi dell’offerta, sulla base dei criteri sopra richiamati e indicati nella lex specialis.
Ciò trova conferma anche nelle descrizioni relative a ciascun criterio di valutazione contenute nel disciplinare di gara, che richiedevano attenta valutazione anche delle informazioni tecniche e tecnologiche oscurate, in assenza delle quali non è possibile ricostruire l’iter logico che ha condotto la commissione all’attribuzione dei punteggi assegnati alle due concorrenti.
La rilevanza delle numerose parti oscurate, dunque, è tale – nel caso di specie – da giustificare la prevalenza dell’interesse difensivo della ricorrente - seconda classificata – rispetto alle ragioni di riservatezza formulate dall’odierna controinteressata e accolte dall’amministrazione.
Neanche tale profilo è stato, infatti, adeguatamente valutato dall’amministrazione, laddove nella comunicazione di aggiudicazione lasciava genericamente “ impregiudicata l’eventuale ostensione delle offerte ai fini della difesa in giudizio degli operatori economici partecipanti ”, senza, tuttavia, riconoscere il concreto ed attuale interesse difensivo in capo alla seconda classificata.
Infatti, la piena conoscenza dei contenuti dell’offerta aggiudicataria che sono stati oggetto di valutazione e di attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è preordinata alla verifica della correttezza e delle legittimità dell’operato dell’organo in sede di valutazione, anche al fine di ricorrere – eventualmente – all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi legittimi.
Tali considerazioni avrebbero dovuto fondare una diversa determinazione (ancorché priva di ogni automatismo, nel solco della giurisprudenza tracciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza 11 giugno 2025, sez. IX) da parte dell’amministrazione nella richiesta di accesso formulata dell’odierna ricorrente.
Per quanto argomentato fin qui, il ricorso deve essere accolto, con annullamento della comunicazione di aggiudicazione, nella parte in cui dispone l’ostensione con oscuramento della documentazione di gara della controinteressata, e dichiarando il diritto della società ricorrente ID S.p.A. all’ostensione integrale della documentazione richiesta.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1. annulla la comunicazione di aggiudicazione impugnata limitatamente alla parte in cui dispone l’oscuramento parziale della documentazione relativa all’offerta tecnica della società controinteressata;
2. accerta e dichiara il diritto della società ricorrente ID S.p.A. ad ottenere l’ostensione integrale, non oscurata, dell’offerta tecnica della controinteressata Maggioli S.p.A.;
3. ordina al Comune di Cesenatico di provvedere all’ostensione in favore della società ricorrente della documentazione di cui al punto 2 che precede entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione ad istanza di parte (se anteriore);
4. compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ED, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
CA TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA TT | UG Di ED |
IL SEGRETARIO