TAR Bologna, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 718
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

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  • Accolto
    Difetto assoluto di motivazione e violazione di norme sull'accesso agli atti

    Il Collegio ritiene che l'offerente Maggioli S.p.A. non abbia sufficientemente circoscritto i dati e le informazioni meritevoli di oscuramento, in deroga al principio di trasparenza. La motivazione dell'istanza di oscuramento non è ritenuta adeguatamente comprovata, con generici rinvii al concetto di 'know-how' e 'potenziale vantaggio competitivo'. L'Amministrazione non ha compiuto un'adeguata istruttoria per verificare la sussistenza di reali 'segreti tecnici o commerciali'. Le parti oscurate sono state oggetto di puntuale valutazione da parte della commissione, rendendo indispensabile la loro visione per la difesa della ricorrente.

  • Accolto
    Violazione della normativa sull'accesso agli atti e eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità

    Il Collegio ritiene che l'offerente Maggioli S.p.A. non abbia sufficientemente circoscritto i dati e le informazioni meritevoli di oscuramento, in deroga al principio di trasparenza. La motivazione dell'istanza di oscuramento non è ritenuta adeguatamente comprovata, con generici rinvii al concetto di 'know-how' e 'potenziale vantaggio competitivo'. L'Amministrazione non ha compiuto un'adeguata istruttoria per verificare la sussistenza di reali 'segreti tecnici o commerciali'. Le parti oscurate sono state oggetto di puntuale valutazione da parte della commissione, rendendo indispensabile la loro visione per la difesa della ricorrente.

  • Accolto
    Diritto di accesso integrale per esigenze difensive

    Il Collegio ritiene che l'offerente Maggioli S.p.A. non abbia sufficientemente circoscritto i dati e le informazioni meritevoli di oscuramento, in deroga al principio di trasparenza. La motivazione dell'istanza di oscuramento non è ritenuta adeguatamente comprovata, con generici rinvii al concetto di 'know-how' e 'potenziale vantaggio competitivo'. L'Amministrazione non ha compiuto un'adeguata istruttoria per verificare la sussistenza di reali 'segreti tecnici o commerciali'. Le parti oscurate sono state oggetto di puntuale valutazione da parte della commissione, rendendo indispensabile la loro visione per la difesa della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 718
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 718
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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