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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 4606 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 05/02/2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato Roma, Via Oslavia n. 6, presso lo studio dell'avvocato
Pierluigi Acquarelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Angeloni (c.f.
[...]
) e Alberto Izzo (c.f. ) per procura in atti - C.F._2 C.F._3
APPELLANTE -
E
- APPELLATO CONTUMACE – CP_1
OGGETTO: appello di nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale Ordinario di Latina n. 1295/2020, resa in data 06.07.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1769/2015, promosso da nei Parte_1
confronti di - oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2° c.p.c.- CP_1
r.g. n. 1 CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, il 23.10.2014, notifica, a preavviso per il rilascio Parte_1 CP_1 dell'immobile di sua proprietà sito in Pontinia, Viale GI ES (angolo Dante
Alighieri) n. 56/a, di circa mq. 90, azionando la convalida di sfratto per morosità ottenuta a definizione del giudizio recante n.r.g. 3456/13, introdotto, dal , nei Pt_1
confronti della , per il contratto di locazione a uso CP_2 Parte_2
diverso da quello abitativo, sottoscritto il 01.02.2012 e registrato il successivo
24.02.2012.
, in sede esecutiva, oppone un proprio titolo legittimante il possesso CP_1 dell'immobile.
Il G.E., su ricorso di in opposizione al rilascio dell'immobile, con CP_1
ordinanza in data 29.01.2015, sospende la procedura esecutiva e assegna termine per la introduzione del giudizio di merito, ritenuta la astratta opponibilità del titolo opposto da
, alla esecuzione intrapresa dal sulla base della convalida di CP_1 Pt_1
sfratto ottenuta nei confronti della società cooperativa conduttrice dell'immobile per il contratto di cui sopra.
Con atto di citazione notificato il 27.03.2015, conviene in giudizio Parte_1 [...]
introducendo, dinanzi al primo giudice, il presente procedimento e allega CP_1
quanto di seguito.
- Per contratto in data 01.02.2012, registrato il 24.02.2012, di aver concesso in locazione, alla , l'immobile di sua Parte_3
proprietà e meglio descritto sopra, al canone di euro 500,00 mensili.
- Il contratto di locazione, per la è sottoscritto dal legale Parte_3
rappresentante, mentre la ricevuta del deposito cauzionale e della consegna delle chiavi è sottoscritta da , soggetto diverso dal l.r.p.t. della CP_1
presentatosi quale socio occulto della stessa, che in tale occasione Parte_3 consegna a , per l'importo concordato a titolo di deposito Parte_1
cauzionale ( euro 1.000,00) e per il primo canone di locazione ( euro 500,00),
l'assegno circolare n. 6060343182-10, di euro 1.500,00; sulla fotocopia di tale assegno, appone firma “ per ricevuta”, che consegna al . Parte_1 CP_1
- L'08.10.2013, il Tribunale di Latina convalida lo sfratto per morosità (R.G.
3456/13) intimato, dal , alla Cooperativa;
in forza della ordinanza di Pt_1
r.g. n. 2 convalida, il intraprende la procedura di rilascio, ma al momento Pt_1 dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, dichiara di essere nel CP_1 possesso dell'immobile per contratto di comodato in data 13.02.2012, redatto sul medesimo foglio rilasciato come ricevuta dell'assegno circolare.
- riconosce la propria sottoscrizione sulla copia per ricevuta Parte_4 dell'assegno circolare, ma disconosce il contenuto del documento esibito dal
, per la parte in cui evidenzia un testo dattiloscritto per il quale, dal CP_1
13.02.2012 al 13.02.2031, l'immobile gli è concesso, dal , in comodato Pt_1
d'uso gratuito.
- Il documento esibito dal ( fotocopia dell'assegno circolare) è diverso da CP_1 quello rilasciato “ per ricevuta”, sul quale è apposta sottoscrizione soltanto per dare atto della avvenuta ricezione dell'assegno circolare e non per sottoscrivere il testo dattiloscritto nella restante parte del foglio.
Ciò detto, conclude per: “revocare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione e per l'effetto disporre il prosieguo dell'azione esecutiva di rilascio;
In sede di merito:- rigettare la domanda proposta dal Sig. in quanto infondata in fatto e CP_1
diritto;- accertare e dichiarare che il documento del 13.2.2012 prodotto da
[...]
in sede di opposizione è stato riempito contra pacta ed è pertanto nullo ed CP_1 illegittimo e per l'effetto dichiarare il occupante senza titolo CP_1 dell'immobile sito in Pontinia, Viale GI ES (angolo Dante Alighieri) n. 56/a di circa mq. 90, censito al foglio 64, part.lla 111 sub. 3; - dichiarare legittima l'azione esecutiva attivata dal in danno della società Parte_1 Parte_5
avente ad oggetto il rilascio dell'immobile sito in Pontinia Viale GI
[...]
ES (angolo via Dante Alighieri) 56/a di circa mq. 90, censito al foglio 64, part.lla
111 sub. 3 e disporre il prosieguo dell'azione esecutiva di rilascio;
- condannare il
al risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata restituzione CP_1 dell'immobile sito in Pontinia Viale GI ES (angolo via Dante Alighieri) 56/a di circa mq. 90, censito al foglio 64, part.lla 111 sub. 3 nella misura che verrà provata in corso di causa anche in via equitativa”.
Con comparsa depositata il 06.05.2015, si costituisce insiste per CP_1
l'accoglimento della proposta opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. e rassegna le seguenti conclusioni:
“ (…): 1) in via principale, dichiarare l'inesistenza del diritto del sopra menzionato
di promuovere l'esecuzione per rilascio di cui in premessa nei confronti Parte_1
r.g. n. 3 dell'odierno opponente e quindi di estromettere quest'ultimo dal CP_1 godimento dell'immobile per cui si agisce esecutivamente;
2) sempre in via principale (e concorrente), dichiarare nullo e privo di effetti nei confronti dell'opponente
[...] il preavviso di rilascio notificato in data 23.10.2014 a quest'ultimo CP_1 [...]
poiché non preceduto dalla notifica al medesimo di alcun atto di precetto per CP_1 rilascio;
3) nell'uno e nell'altro caso che precedono, dichiarare nulla, illegittima e priva di effetti nei confronti del la procedura esecutiva per rilascio di CP_1
cui in premessa promossa dal;
4) rigettare le domande avanzate dal Parte_1
con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, poiché infondate Parte_1
in fatto e diritto e comunque non provate;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
La controversia, istruita documentalmente e mediante l'espletamento delle prove testimoniali, è definita, come di seguito, a sentenza impugnata definisce come di seguito la controversia.
<< (…):
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il diritto di Parte_1
ad eseguire il provvedimento di rilascio nei confronti di;
[...] CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di Parte_1
in euro 4.835,00 per compensi (di cui euro 875,00 per la fase di studio, CP_1
euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase istruttoria e euro
1.620,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e Cpa>>.
Queste le ragioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione, per quanto di rilievo ai fini della valutazione delle censure da esaminare in questa sede.
- Il , allegando di aver conseguito la detenzione del bene in forza del CP_1 contratto di comodato d'uso concluso con redatto sulla pagina di Parte_1 fotocopia dell'assegno alla scrittura privata sopra richiamata, evidenzia che non sussiste il diritto di quest'ultimo a procedere esecutivamente ai suoi danni.
- Il , pur riconoscendo di aver apposto la sottoscrizione sul foglio, Pt_1
disconosce il contenuto dello stesso, negando accordi in virtù dei quali il bene sarebbe stato concesso in comodato d'uso.
- L'opposizione del è fondata, per la differenza tra il c.d. riempimento di CP_1 foglio in bianco “contra pacta” da quello c.d. “absque pactis”.
- “La querela di falso è necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l'autore r.g. n. 4 del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto.
Non è, invece, necessaria la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto (Sez. U, Sentenza n. 5459 del 13/10/1980).
- Il riempimento absque pactis e' quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale.
Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento.
- Chi assume che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno.
- ha allegato un riempimento absque pactis, sicché lo strumento Parte_1
per contestare tale situazione non poteva che essere la querela di falso, querela che invece non è stata proposta.
- In difetto della proposizione della querela di falso, va ritenuta la veridicità della circostanza che la sottoscrizione del sia riferita al contenuto della Pt_1 scrittura con la quale il predetto ha concesso in comodato d'uso a
[...]
sino al 13.02.2032, l'immobile sopra indicato. CP_1
- Quanto all'eccezione con la quale il ha evidenziato che “il predetto Pt_1
documento (non veritiero) non può essere assimilato ad un contratto in quanto mancante della sottoscrizione dello stesso ed è carente di data certa”, si CP_1
osserva che il contratto di comodato gratuito avente ad oggetto un bene immobile non richiede la forma scritta ad substantiam, sicché alcun profilo di validità viene in rilievo, ma neppure ad probationem (cfr. Cass. n. 7088/2017).
Inoltre, nei contratti nei quali la forma scritta è richiesta a pena di nullità, la sottoscrizione di un solo contraente non esclude il perfezionamento dell'accordo.
- Spese di lite regolate secondo il principio della soccombenza.
propone appello e rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<<(…) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto.
Sempre in via pregiudiziale sospendere il presente giudizio all'esito delle statuizioni definitive in ordine alla querela di falso proposta da innanzi al Parte_1
Tribunale di Latina, con l'atto di citazione notificato prodotto in copia ed iscritto al
Ruolo Generale del Tribunale di Latina al n. 4206/2020. In Via principale e nel merito,
r.g. n. 5 nella ipotesi di accoglimento della domanda proposta nel giudizio per querela di falso, promosso innanzi al Tribunale di Latina, preso atto della falsità dichiarare la inesistenza ed inefficacia del rapporto di comodato indebitamente scritto sul documento. In ogni caso accogliere tutte le conclusioni formulate nel corso del giudizio di primo grado, che si intendono trascritte e riportate;
più in particolare dichiarare inammissibile, o comunque rigettare l'opposizione alla esecuzione proposta da
[...]
avverso il provvedimento di convalida di sfratto e chiedere l'accoglimento CP_1
delle seguenti conclusioni: (…) revocare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione e per l'effetto disporre il prosieguo dell'azione esecutiva di rilascio.
In sede di merito: rigettare la domanda proposta dal sig. in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare che il documento del 13.2.2012 prodotto da in sede di opposizione è stato riempito contra pacta ed è CP_1
pertanto nullo ed illegittimo e per l'effetto dichiarare il occupante senza CP_1
titolo dell'immobile sito in Pontinia Viale GI ES (angolo Dante Alighieri) n.56/a di circa mq.90 censito al foglio 64, part.lla 111 sub.3;- dichiarare legittima l'azione
esecutiva attivata da in danno della società ed Parte_1 Parte_2
avente ad oggetto il rilascio dell'immobile sito in Pontinia Viale GI ES (angolo
Dante Alighieri) n.56/a di circa mq.90 censito al foglio 64, part.lla 111 sub.3 e disporre il prosieguo dell'azione esecutiva di rilascio;
- condannare il al CP_1
risarcimento dei danni derivante dalla ritardata restituzione dell'immobile sito Pontinia
Viale GI ES (angolo Dante Alighieri) n.56/a di circa mq.90 censito al foglio 64, part.lla 111 sub.3, nella misura di Euro 31.500,00 o in quella diversa somma maggiore
e/o minore che il Giudice vorrà determinare anche in via equitativa.(…)>>.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, propone tre motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Pregiudizialità della querela di falso presentata”. L'appellante, premesso di aver notificato, il 09.09.2020, al , l'atto di citazione per CP_1
querela di falso rispetto alla parte dattiloscritta con cui , o chi per esso, CP_1
avrebbe fatto sorgere, in favore del , un comodato ventennale avente ad CP_1 oggetto l' appartamento per il quale è stato ottenuto il provvedimento di convalida di sfratto portato in esecuzione, allega che la pronuncia decisione sulla querela di falso spiegherà effetti anche in questo giudizio e richiama le argomentazioni esposte nel giudizio di querela di falso a sostegno della ipotesi di indebito riempimento del documento.
r.g. n. 6 2) Rubricato:” Ulteriore motivo di contestazione della parte del documento sul quale risulta dattiloscritto il rapporto di comodato”. Sostiene l'appellante che la dichiarazione (leggasi “testo del contratto di comodato”) e la sottoscrizione “per ricevuta” non sono coerenti con la sottoscrizione del contratto di locazione in esecuzione del quale il ha preso in consegna le chiavi e versato deposito CP_1
cauzionale, firmando relativa ricevuta, dando atto, in tale documento, di essere stato parte del contratto di locazione ad uso abitativo. Sostiene il che Pt_1
se il contratto di locazione avesse dovuto ritenersi superato da quello di comodato, e la Conduttrice avrebbero annullato il contratto di Pt_1
locazione non ancora registrato. Secondo l'appellante, se il contratto di comodato fosse stato reale, la conduttrice non avrebbe continuato a pagare i canoni di locazione per tutto l'anno 2012. In sintesi, l'appellante sostiene che la dichiarazione sulla fotocopia dell'assegno, con apposta firma del per Pt_1 la “recezione”, è stata redatta nel 2013, prima dell'accesso da parte dell'Ufficiale
Giudiziario. Il contesta, altresì, la circostanza per la quale egli avrebbe Pt_1
ricevuto dei prestiti da , tra il 2002 e il 2010, non provata, nella CP_1 inattendibilità dell'unica testimone escussa sul punto.
3) Così ridenominato e numerato il motivo di appello indicato, in atto, con il n. 11, rubricato: “Erronea applicazione – interpretazione dell'ordinanza del 29 gennaio 2015”. Si contesta la ordinanza emessa nella fase sommaria in oggetto nella parte in cui il G.E. ritiene che non era proponibile la querela di falso in quanto, avendo disconosciuto il contenuto del documento e non la Pt_1
sottoscrizione apposta sullo stesso, era stato dedotto un riempimento contra pacta. L'appellante sostiene di non aver proposto in precedenza la querela di falso in quanto “condizionato da tale provvedimento” e censura la omessa valutazione della mancata prova del prestito per euro 75.000,00, fatto dal CP_1
al , con conseguente inesistenza della causa del contratto di comodato. Pt_1
4) Rubricato: “Difetto di prova in ordine all'esistenza della dazione di somma di denaro di Euro 75.000,00”. L'appellante sostiene la mancata prova della volontà di condividere la dichiarazione dattiloscritta;
di non aver avuto rapporti con tra il 2002 e il 2010, come testimonialmente provato;
di aver pagato CP_1
l'immobile ( acquistato inasta giudiziaria dal ), facendo ricorso a danaro CP_1 proprio;
che il ha approfittato della buona fede dell'appellante per entrare CP_1
nel possesso dell'immobile; la errata valutazione della istruttoria in punto di r.g. n. 7 riempimento contra pacta del foglio e la mancata prova della esistenza di una accordo in ordine al riempimento del documento.
Contraddittorio.
ha ricevuto rituale notifica dell'atto di appello in data CP_1
19.09.2020 per la udienza del 12.01.2021; non si è costituito e viene dichiarato contumace.
L'appello non ha pregio.
Motivo di appello sub 1).
Non si ravvisa la opportunità di sospendere il presente giudizio in pendenza della proposizione di querela di falso, in via principale, pur avente ad oggetto il documento che assume essere il contratto di comodato di uso CP_1 dell'immobile oggetto del presente giudizio.
Rileva, in tal senso, la previsione dell'art. 355 c.p.c.
Tale norma consente al giudice d'appello di sospendere il giudizio soltanto se
“nel” giudizio d'appello è proposta querela di falso, ipotesi non ricorrente nel concreto, in quanto la querela di falso è stata introdotta autonomamente.
In virtù del noto principio inclusio unius, exclusio alterius, infatti, se viene proposta una querela di falso in via autonoma, non è consentita la sospensione del giudizio di impugnazione all'intero del quale il documento è azionato.
Chi propone in via autonoma una querela di falso, pendente separato giudizio in cui astrattamente potrebbe assumere rilievo il documento la cui veridicità è in contestazione, non può invocare la sospensione di quest'ultimo nemmeno invocando l'art. 295 c.p.c. che disciplina la diversa ipotesi di sospensione del processo nel caso in cui debba essere risolta dallo stesso giudice del procedimento o da altro giudice, una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa, norma che potrebbe giustificare la sospensione del processo di merito soltanto se questo fosse introdotto dopo la proposizione in via autonoma del giudizio di falso, ipotesi non ricorrente essendo stato introdotto il giudizio autonomo di querela, nelle more della decorrenza dei termini per la proposizione del presente giudizio.
Se, invece, venga introdotto per primo il giudizio di merito, e né nel primo, né nel secondo grado di esso la parte interessata si avvalga della facoltà di proporre la querela di falso in via incidentale, resta esclusa la possibilità di sospendere il r.g. n. 8 suddetto giudizio di merito sol perché una delle parti abbia introdotto in via autonoma un giudizio di falso.
Anche in tal caso, infatti, troverà applicazione l'art. 355 c.p.c., che è insuscettibile di interpretazione estensiva e che per quanto detto consente la sospensione del giudizio di appello solo nel caso di querela di falso proposta in via incidentale.
Né è allegato che nel giudizio di querela di falso è intervenuto un giudicato di cui debba tenersi conto in questa sede.
Motivi di appello sub 2), 3) e 4).
Con le censure in oggetto, l'appellante intende dimostrare la avvenuta apposizione della firma presente sul documento opposto dal e dunque in CP_1 calce al patto di comodato opposto, a fini diversi e nell'ambito del rapporto di locazione intercorso tra il e la Soc. Coop. Lavoro e Sviluppo con Pt_1
decorrenza 01.02.2012, registrato il 24.02.2012 al n. 2287 serie 3.
Le censure dell'appellante, meramente in fatto, non inficiano la decisione diffusamente motivata in punto di necessaria proposizione della querela di falso in ipotesi nella ipotesi, ritenuta in sentenza, di configurabilità di abusivo riempimento “abusque pactis”, ritenuta ricorrente in sentenza e non oggetto di specifica censura.
Tale considerazione è assorbente.
Giova ribadire che il contesta la veridicità materiale della pattuizione Pt_1
avente ad oggetto il comodato, sostenendo che non vi è accordo in tal senso e che la pattuizione è stata materialmente apposta, e dunque falsamente inserita, dal o da chi per esso, su una fotocopia sulla quale il aveva in CP_1 Pt_1
precedenza apposto la propria firma ad altri fini.
In tal caso la querela di falso è necessaria a privare l'atto della prova della sua provenienza, cioè a dimostrare che l'accordo di comodato non proviene da entrambe le parti ed è stato abusivamente aggiunto sul foglio firmato a diverso fine ( cfr. Cass. 635/2024).
Spese di lite.
Non ripetibili nella mancata costituzione dell'unico appellato.
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater r.g. n. 9 del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da nei confronti di avverso la sentenza, resa tra le parti, Parte_1 CP_1
dal Tribunale Ordinario di Latina n. 1295/2020, il 06.07.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1769/2015 promosso da nei confronti di , Parte_1 CP_1
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Dichiara non ripetibili le spese del grado.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 05.02.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 10