Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 845/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 845/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1366/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 28/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/03/2023 – non notificata,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Indinnimeo ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Salerno (SA), alla Via Luigi Cacciatore nr. 21, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Conantonio D'Elia ed elettivamente CP_1 domiciliata in Teggiano (SA), al Largo SS. Pietà nr. 1, presso studio difensore,
- appellata –
E
, in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_2 [...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Apicella e Rosario Piemonte ed CP_3 elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla Via Plava nr. 4, presso lo studio legale
Piemonte.
- altra parte appellata e appellante incidentale –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1366/2023 del Tribunale di Salerno –
Risarcimento danni
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 29/07/2023 per gli appellati presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 29/07/2023, proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 1366/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 28/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
29/03/2023 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “- Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna i convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni che si liquidano in € 14.033,72, oltre interessi a far data dalla domanda;
- Condanna il
[...] di via Roma n. 426 (SA) ad eseguire, laddove non ancora effettuati, i Controparte_2 CP_4 lavori necessari per l'eliminazione delle cause all'origine delle infiltrazioni, secondo le modalità indicate nella
CTU; - Rigetta l'ulteriore richiesta di risarcimento avanzata in domanda, per quanto in parte motiva;
-
Condanna i convenuti, in via solidale, al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi €
5.000,00 oltre esborsi, nonché al rimborso spese generali al 15% sul compenso, oltre IVA e CpA;
- Pone definitivamente a carico delle parti convenute, in via solidale, le spese di CTU, già liquidate in complessivi €
1.165,00 oltre IVA e Cp”. Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data
20/02/2014 e iscritto a ruolo in data 26/02/2014, conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al Tribunale di Salerno, , e il Controparte_5 Parte_1 esponendo di essere proprietaria di due Controparte_2 appartamenti, int. 22/a e 22/b, situati al piano 6° del fabbricato sito in Bellizzi (SA), alla Via
Roma nr. 426, facenti parte del “ e che in Controparte_2 corrispondenza di detti appartamenti era ubicato un terrazzo di pertinenza assolvente la funzione di copertura dei predetti immobili, situato al piano attico dello stesso immobile e di proprietà di e Lamentava che nel corso Controparte_5 Parte_1
pag. 2/8 degli anni si erano verificate delle copiose infiltrazioni di acqua che avevano danneggiato gli appartamenti di proprietà degli altri condomini, compreso quello dell'istante: in particolare,
l'interno n. 22/a – concesso anche in locazione - aveva subito danni alle strutture portanti del solaio, al soffitto e alle pareti, con distacco di intonaco e messa a nudo dei ferri di armatura, condizioni queste che avevano portato alla revoca della condizione di abitabilità da parte del Comune di per mancanza dei requisiti minimi dovuta alle infiltrazioni e CP_4 conseguente mancata percezione del canone di locazione;
anche l'interno n. 22/b – ove l'istante viveva con i figli – veniva dichiarato nel mese di settembre 2013 parzialmente inagibile dal Comune di limitatamente alla camera da letto e alla sala da pranzo- CP_4 cucina. Espletata consulenza tecnica di parte a cura del ed accertata la non CP_2 corretta impermeabilizzazione del terrazzo con consequenziali danni, in particolar modo, negli appartamenti dell'attrice, risultavano vani sia gli inviti rivolti al Condominio per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni mediante affidamento dei lavori per la riparazione del terrazzo, sia i tentativi di bonario componimento dell'insorgenda controversia;
pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo sovrastante la proprietà dell'attrice e, per l'effetto, 1) condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 16.662,00 per il ripristino della abitabilità
e 2) dei danni non patrimoniali quantificati in € 8.000,00, con vittoria di spese e compensi del giudizio. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 27/05/2014, si costituiva in giudizio CP_5
, quale parte convenuta, che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva in quanto dal 2008 non era più proprietario dell'unità immobiliare con annesso terrazzo a livello sito all'ultimo piano del fabbricato di Via Roma n. 426 in CP_4 chiedendo l'estromissione dal processo, nel merito eccepiva comunque l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei lamentati danni e chiedeva il rigetto della domanda;
con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 16/06/2014, si costituiva in giudizio il , quale altra parte convenuta, Controparte_2 che in via preliminare eccepiva la sussistenza di un accordo intervenuto circa il risarcimento dei danni lamentati: in particolare, riferiva che in sede di assemblea condominiale del
06/04/2013, il coniuge dell'attrice, presente in nome e per conto della stessa, aveva dichiarato pag. 3/8 di accettare la somma di € 12.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti agli immobili di proprietà della moglie a causa delle suddette infiltrazioni e che, nella medesima assemblea, era stato deliberato di effettuare una compensazione tra i reciproci crediti esistenti tra le parti e, più precisamente, tra le somme dovute dal a titolo di Controparte_6 CP_1 risarcimento ed i debiti maturati da quest'ultima nei confronti dell'Ente di gestione condominiale. Chiedeva in definitiva il rigetto delle spiegate domande. Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio Concessi i termini di cui Parte_1 all'art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza del 27/06/2017 il G.I. estrometteva dal giudizio e istruiva la causa a mezzo di prova per testi e di C.T.U.; il Controparte_5 procedimento perveniva all'udienza del 26/10/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 1366/2023 emessa e depositata telematicamente in data 28/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/03/2023 – non notificata, il Tribunale di Salerno, ritenuta inammissibile l'eccezione di compensazione formulata dal stante la CP_2 tardività della costituzione in giudizio, accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni quantificati in € 14.033,72, all'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione delle cause di infiltrazione, rigettava la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e regolamentava le spese di lite. Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, censurava l'impugnata sentenza sulla Parte_1 base dei seguenti motivi: “a) Carenza di titolarità del diritto e di legittimazione passiva della sig.ra
[...]
per non essere, la stessa, proprietaria dell'immobile di causa a far data dall'anno 2005; Parte_1
b) Erronea interpretazione e travisamento dei fatti e degli atti di causa – violazione di legge – violazione e falsa applicazione di norme di diritto – error in iudicando – error in procedendo;
c) Erronea interpretazione
e travisamento dei fatti e degli atti di causa – violazione di legge – violazione e falsa applicazione di norme di diritto – assoluta genericità nella determinazione degli importi”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “2. In via principale: accogliere l'Appello e, per l'effetto, dichiarare il difetto di titolarità del diritto e di legittimazione passiva della Sig.ra per tutti i motivi ampiamente esposti ed atteso, inoltre, che Parte_1 nessuna prova è stata fornita circa la fondatezza della domanda nei confronti dell'odierna appellante né, tantomeno, circa la titolarità passiva della stessa nel giudizio di primo grado;
3. Di conseguenza, sempre in via principale e nel merito, rigettare la domanda di condanna al pagamento, a qualsiasi titolo, formulata a
pag. 4/8 carico della Sig.ra e dichiarare, per l'effetto, che nessuna somma è dovuta dalla Parte_1
Sig.ra considerato pure che la stessa non ha alcun rapporto di custodia con il bene Parte_1 da cui si fa derivare il danno e, in ogni caso, non è stata fornita alcuna prova in merito allo stesso;
4. In via meramente subordinata, e solo nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti istanze, si chiede di riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui condanna in solido tra loro le parti del giudizio al pagamento dell'intero importo così come determinato dal CTU in corso di causa senza tener conto delle quote imputabili agli stessi;
5. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 22/12/2023, si costituiva in giudizio quale parte appellata, che nel merito chiedeva di CP_1 rigettare l'interposto gravame, con vittoria di spese e compensi professionali;
con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata telematicamente in data
27/12/2023, si costituivano in giudizio il , quale Controparte_2 altra parte appellata e appellante incidentale, che censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “2. Ammissibilità dell'appello incidentale;
3. Violazione del principio del contraddittorio – applicabilità art. 354 c.p.c.”, chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: accogliere l'appello formulato, in via principale, dalla sig.ra e l'appello incidentale Parte_1 formulato dal e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata;
- Controparte_2 sempre in via principale e nel merito: ordinare la rinnovazione del giudizio di primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c., attesa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei sigg.
[...]
e per tutti i motivi esposti in narrativa;
- condannare, infine, la sig.ra Parte_2 Parte_3 CP_1
parte appellata, al pagamento delle spese, diritti e compensi del doppio grado di giudizio, il tutto con
[...] attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Fissata la prima udienza per il 25/01/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la
Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 31/01/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 01/02/2024, la Corte, ritenendo sussistente la apparente manifesta fondatezza dell'impugnazione, accoglieva l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 06/02/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art.
pag. 5/8 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 06/02/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va accolto per quanto di ragione.
La domanda proposta da contro il CP_1 [...]
, poi estromesso dal giudizio, è stata volta Controparte_7 ad ottenere l'accertamento delle cause delle infiltrazioni alla sua proprietà, derivate dal terrazzo di copertura, sito al piano attico dell'immobile, in proprietà esclusiva, oltre che dal canale di raccolta delle acque aventi natura condominiale. In primo, grado a seguito dell'esito della consulenza d'ufficio, è stata accertata la responsabilità solidale del e della CP_2
rimasta contumace, per difetto di impermeabilizzazione e di tenuta Controparte_7 del canale di raccolta acque, con condanna al pagamento della somma di euro 14.033,72. Con la proposizione dell'appello ha eccepito la sua carenza di Controparte_7 legittimazione passiva per non essere la proprietaria dell'immobile dall'anno 2005. In particolare, con decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Salerno in data
16/05/2005, rep. 27/2997, registrato in Salerno al n. 2459 in data 25/05/2005 e trascritto a
Salerno il 19/05/2005 ai nn. Reg. gen. 24834, e reg. part. 17486, è Controparte_7 stata espropriata dell'immobile sito in Via Roma di foglio 1, p.lla 867, sub 38, piano CP_4
7, cat. A/2, classe 3, vani 6, mq 151, R.C. euro 309,87. Pertanto, ha Controparte_7 eccepito di non essere tenuta al risarcimento del danno, non essendo proprietaria dell'immobile all'epoca dei fatti per cui è causa. L'appellata non ha CP_1 disconosciuto detta circostanza, pur evidenziando l'assenza di responsabilità per l'errore in relazione alla mancata corretta pubblicità del trasferimento, e della permanenza del possesso del bene della appellante. Il Condominio ha proposto appello incidentale per ottenere l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dei proprietari rimasti estranei al processo.
Orbene, la carenza di legittimazione passiva può essere sollevata in appello, ed anche in
Cassazione, trattandosi di una mera difesa, ed è rilevabile anche d'ufficio. Il difetto di legittimazione passiva, ovvero la mancanza di titolarità del rapporto controverso in capo al soggetto convenuto, non costituisce un'eccezione in senso tecnico, ma una mera difesa, che pag. 6/8 il giudice può rilevare anche d'ufficio, salvo il limite del giudicato ostativo. (Cass. ordinanza n. 26878/2018) Nel caso in esame, trattandosi di ipotesi di mancanza della titolarità del diritto di proprietà sul bene, essa vale ad escludere la responsabilità per i danni da infiltrazioni della appellante. Restano irrilevante ai fini della mancanza di titolarità, gli aspetti relativi alla pubblicità del trasferimento, come sollevati da essendo onere della parte che CP_1 procede la corretta individuazione della controparte sostanziale. Quanto all'appello incidentale del esso è infondato, poiché nel caso di specie non è sussistente CP_2 alcuna violazione del litisconsorzio necessario, ne si rende necessario estendere il contraddittorio alle parti rimaste estranee al processo. Il nella difesa di primo CP_2 grado non ha agito per far accertare l'assenza della sua responsabilità, e la responsabilità esclusiva di terzi, ma ha opposto la intervenuta transazione, per cui permanendo tra le parti un vincolo di solidarietà, esso non necessità di alcuna integrazione del contraddittorio. (Cass. ordinanza n. 9625/2018) In un giudizio di risarcimento del danno, il vincolo di solidarietà tra due convenuti dà luogo ad un litisconsorzio necessario, solo se almeno uno dei convenuti chiede che venga accertata la responsabilità esclusiva dell'altro, ovvero che ne venga accertata una quota diversa. Al contrario, trattasi di litisconsorzio facoltativo quando la domanda è volta ad accertare la responsabilità concorrente, e nessuno delle parti imputi all'altro la responsabilità esclusiva, restando sul piano di cui all'art. 103 cpc. Nel nostro caso l'attore ha chiesto accertarsi la responsabilità solidale dei convenuti, e nessuno di essi ha chiesto accertarsi la responsabilità esclusiva o pro quota dell'altro. Ciò posto l'appello incidentale è infondato. L'appello principale va accolto. Le spese sono liquidate, in base al valore della controversia, come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , nonché nei confronti del Parte_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 1366/2023 del Tribunale di Salerno, Controparte_2 emessa e depositata telematicamente in data 28/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/03/2023 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello di e per l'effetto in riforma parziale della Parte_1 sentenza n. 1366/2023 del Tribunale di Salerno, dichiara la carenza di legittimazione pag. 7/8 passiva di in ordine alla domanda risarcitoria di Parte_1 CP_1 confermata per il resto la sentenza resa.
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Condanna e al pagamento delle CP_1 Controparte_7 spese di lite in favore di liquidandole per ciascuno, in euro Parte_1
3.500,00, oltre iva e cnap come per legge e spese generali ed euro 355,50 spese, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 16 /04/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 8/8