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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14599/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14599/2024 vg promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VILLAVECCHIA ENRICA FRANCESCA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
con il patrocinio dell'avv. BRUNO PIERMARCO che lo rappresenta Controparte_1
e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in AOSTA il 12/05/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AOSTA (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 11/02/2014 e l 04/03/2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
06/09/2021.
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa le figlie minori nata ad [...] il [...] e , nata ad [...] Per_2 Per_1 il 11/02/2014 ad entrambi i genitori, disponendo che le stesse mantengano la residenza e la dimora prevalente presso la madre, con conferma alla medesima dell'assegnazione della casa coniugale, sita in Corso Monte Grappa n. 30 a Torino;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle 21;
- due pomeriggi seguiti da pernottamento (martedì e giovedì) nella settimana in cui le minori trascorreranno il week-end con la madre, dall'uscita di scuola;
- due pomeriggi nell'altra settimana, il martedì con il pernottamento e il giovedì pomeriggio con rientro presso la madre per le ore 20.30;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre 4 settimane con il padre, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore;
DISPONE che il Sig. continui a contribuire al mantenimento delle figlie minori Controparte_1 versando alla Sig.ra l'assegno periodico di €800,00 (€400,00 per ciascuna figlia), da versarsi Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici istat, con decorrenza dal mese di marzo 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del 15/03/2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, autonomi ed autosufficienti.
DA' ATTO della obbligazione assunta delle parti a fronte di accordi che trovano causa nella dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a mero fine transattivo per la quale - entro giorni dieci dalla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio - CP_1
si impegna a trasferire a , che si impegna ad acquistare, nello stato di fatto e
[...] Parte_1 di diritto in cui si trova, la proprietà del 50% della casa coniugale sita in Torino, Corso Monte Grappa
n. 30, piano S1-6-7, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1171, particella
472, sub. 18, zona censuaria 2, cat. A/3, classe 5, consistenza 8 vani, superficie catastale 182 mq, rendita catastale €1.714,64 e dell'autorimessa in Corso Monte Grappa n. 30, piano T, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 1171, particella 475, sub. 1, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 4, consistenza 6 mq, superficie catastale 10 mq, rendita catastale €55,30
DA' ATTO che, trattandosi di un atto di attuazione di un provvedimento relativo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti richiedono l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 numero 74 e della sentenza della Corte Costituzionale numero 154 depositata il 10 maggio 1999, così come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa numero 2/E del 21 febbraio 2014.
DA' ATTO che le parti dichiarano che il Sig. mantiene a proprio favore ogni detrazione CP_1 fiscale relativa a quanto oggetto del presente accordo, derivante dagli incentivi disciplinati dall'art. 16-bis del D.P.R. numero 917/1986.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14599/2024 vg promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VILLAVECCHIA ENRICA FRANCESCA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
con il patrocinio dell'avv. BRUNO PIERMARCO che lo rappresenta Controparte_1
e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in AOSTA il 12/05/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AOSTA (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 11/02/2014 e l 04/03/2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
06/09/2021.
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa le figlie minori nata ad [...] il [...] e , nata ad [...] Per_2 Per_1 il 11/02/2014 ad entrambi i genitori, disponendo che le stesse mantengano la residenza e la dimora prevalente presso la madre, con conferma alla medesima dell'assegnazione della casa coniugale, sita in Corso Monte Grappa n. 30 a Torino;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle 21;
- due pomeriggi seguiti da pernottamento (martedì e giovedì) nella settimana in cui le minori trascorreranno il week-end con la madre, dall'uscita di scuola;
- due pomeriggi nell'altra settimana, il martedì con il pernottamento e il giovedì pomeriggio con rientro presso la madre per le ore 20.30;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre 4 settimane con il padre, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore;
DISPONE che il Sig. continui a contribuire al mantenimento delle figlie minori Controparte_1 versando alla Sig.ra l'assegno periodico di €800,00 (€400,00 per ciascuna figlia), da versarsi Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici istat, con decorrenza dal mese di marzo 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del 15/03/2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, autonomi ed autosufficienti.
DA' ATTO della obbligazione assunta delle parti a fronte di accordi che trovano causa nella dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a mero fine transattivo per la quale - entro giorni dieci dalla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio - CP_1
si impegna a trasferire a , che si impegna ad acquistare, nello stato di fatto e
[...] Parte_1 di diritto in cui si trova, la proprietà del 50% della casa coniugale sita in Torino, Corso Monte Grappa
n. 30, piano S1-6-7, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1171, particella
472, sub. 18, zona censuaria 2, cat. A/3, classe 5, consistenza 8 vani, superficie catastale 182 mq, rendita catastale €1.714,64 e dell'autorimessa in Corso Monte Grappa n. 30, piano T, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 1171, particella 475, sub. 1, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 4, consistenza 6 mq, superficie catastale 10 mq, rendita catastale €55,30
DA' ATTO che, trattandosi di un atto di attuazione di un provvedimento relativo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti richiedono l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 numero 74 e della sentenza della Corte Costituzionale numero 154 depositata il 10 maggio 1999, così come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa numero 2/E del 21 febbraio 2014.
DA' ATTO che le parti dichiarano che il Sig. mantiene a proprio favore ogni detrazione CP_1 fiscale relativa a quanto oggetto del presente accordo, derivante dagli incentivi disciplinati dall'art. 16-bis del D.P.R. numero 917/1986.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.