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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 13/01/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2635/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240031667136000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17946/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 24.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 12 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 10020240031667136000;
- emessa da Agenzia Entrate Riscossione di Salerno;
- Ente creditore: Regione Campania;
- data di notifica atto: dichiarata dal ricorrente 4.1.2025 - dichiarata da ADER 28.12.2024;
- tributi: tasse auto;
- anno di imposta: 2017;
- importo complessivo: € 376,75;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) decadenza/prescrizione triennale;
-) omessa notifica accertamento.
Il 4.3.2025 si costituisce l'ADER che contesta le avverse eccezioni, allega la prova della notifica della cartella controversa e chiede il rigetto del ricorso o la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per le attività di competenza dell'Ente impositore.
La Regione Campania non si costituisce.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 17.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il G.U. rileva d'ufficio che alla Regione Campania il ricorso è stato notificato al seguente indirizzo pec:
“Email_2” mentre a pagina 6 della cartella era indicato, per ricorrere, il seguente indirizzo: “Email_4”; poiché la Regione Campania non si è costituita e, si ribadisce, il ricorso è stato notificato ad un indirizzo pec diverso da quello indicato nell'atto per impugnarlo, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese per complessivi € 150,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2635/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240031667136000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17946/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 24.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 12 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 10020240031667136000;
- emessa da Agenzia Entrate Riscossione di Salerno;
- Ente creditore: Regione Campania;
- data di notifica atto: dichiarata dal ricorrente 4.1.2025 - dichiarata da ADER 28.12.2024;
- tributi: tasse auto;
- anno di imposta: 2017;
- importo complessivo: € 376,75;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) decadenza/prescrizione triennale;
-) omessa notifica accertamento.
Il 4.3.2025 si costituisce l'ADER che contesta le avverse eccezioni, allega la prova della notifica della cartella controversa e chiede il rigetto del ricorso o la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per le attività di competenza dell'Ente impositore.
La Regione Campania non si costituisce.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 17.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il G.U. rileva d'ufficio che alla Regione Campania il ricorso è stato notificato al seguente indirizzo pec:
“Email_2” mentre a pagina 6 della cartella era indicato, per ricorrere, il seguente indirizzo: “Email_4”; poiché la Regione Campania non si è costituita e, si ribadisce, il ricorso è stato notificato ad un indirizzo pec diverso da quello indicato nell'atto per impugnarlo, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese per complessivi € 150,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.