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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 9634/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 718/2024
TRA
GI ON, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Guido Rusciano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Patrizia
Colella, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.01.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile, rappresentando che l'I.N.P.S., dopo averlo sottoposto a visita di revisione, l'aveva riconosciuto invalido nella misura dell'80%, con conseguente revoca della prestazione in precedenza riconosciuta.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. Ambrogio Petrillo, valutava il ricorrente invalido nella misura del 90%, dunque non bisognevole della pensione di inabilità.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 23.07.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l'I.N.P.S. che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 01.04.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 718/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle
2 indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta il mancato riconoscimento della totale inabilità lavorativa in quanto, a fronte del raggiungimento di una soglia di invalidità del 90%, “sono soliti i CTU” riconoscere il 100% vista la matematica impossibilità di raggiungere tale ultima soglia in applicazione della formula riduzionistica di
AZ. Il consulente avrebbe, poi, in ogni caso, sottovalutato la patologia psichiatrica alla quale andava applicata una percentuale di invalidità almeno dell'80%, anche in considerazione del successivo aggravamento dimostrato dalla nuova documentazione medica depositata nel presente giudizio (certificazioni del 05.07.2024
e del 20.07.2024).
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 31.05.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha precisato quanto segue: “Si ritiene poter concludere che il Signor AN ON è affetto da: Carcinoma uroteliale papillifero della vescica trattato sia con TURB che chemioterapia endo vescicale pluri recidivato. Disturbo bipolare tipo 1 in buon
3 compenso farmacologico. Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali in buon compenso glico metabolico. Esiti di remota (2016) lesione tendine bicipite brachiale a sinistra trattato chirurgicamente. Esiti frattura omero destro.
Infermità 1 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 9323 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON
COMPROMISSIONE FUNZIONALE, invalidità pari al 70 % Infermità n 2 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 2203
DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE invalidità pari al 51% (per analogia) Infermità n 3 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 9309 DIABETE MELLITO TIPO 2
CON COMPLICANZE MICRO-MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI
CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III) invalidità pari al 20% (per analogia)
Infermità n 3 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 9309 DIABETE MELLITO TIPO 2 CON COMPLICANZE
MICRO-MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO
GRADO (CLASSE III) invalidità pari al 20% (per analogia) Infermità n 4 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 7222
ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO invalidità pari al 20% (per analogia) Calcolo riduzionistico a scalare secondo la formula di AZ: (70 + 51) – (70 X 51) = 121 – 36 = 85 (85 + 20) – (85 X 20) =
105 – 17 = 88 (88 + 20) – (88 X 20) = 108 – 18 = 90 PERCENTUALE DI INVALIDITA'
Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 90%, con decorrenza dal 19.07.2023 data di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari.”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Non può essere condivisa, in particolare, la contestazione secondo cui, avendo il c.t.u. riconosciuto una percentuale di invalidità del 90%, in quanto tale prossima al 100%, avrebbe dovuto “arrotondare” tale percentuale e riconoscere la totale inabilità lavorativa. Deve evidenziarsi in proposito che non sussiste alcun obbligo per il consulente di applicare un tale meccanismo, riconoscendo di default la totale inabilità
4 in ipotesi di percentuali di invalidità oltre il 90%. Le Modalità d'uso alle Tabelle
05.02.1992, prevedono, inoltre, la possibilità di applicare una variazione in aumento (o in diminuzione) di un massimo di cinque punti percentuali nella sola ipotesi in cui l'infermità, tenuto conto della formazione tecnico-professionale del soggetto, incida significativamente sulla sua capacità lavorativa specifica e in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Il riconoscimento di una percentuale di invalidità aggiuntiva rispetto a quella risultante dal calcolo riduzionistico è rimessa alla valutazione del consulente, non potendo pretendersene un'applicazione automatica ed indiscriminata.
Né la circostanza che il ricorrente effettui sedute mono settimanali di psicoterapia individuale può essere ritenuta, di per sé, indice di un peggioramento della patologia psichiatrica dovendo, viceversa, ritenersi che, nel complesso, la nuova documentazione medica depositata dall'opponente sia sostanzialmente sovrapponibile a quella già esaminata dal c.t.u., dalla cui valutazione non sussistono concreti e validi motivi per discostarsi.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell'I.N.P.S. come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
5 c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S.
Si comunichi.
Aversa, 02.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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