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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7118 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dott. Geremia CASABURI Presidente, Dott. Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere, Dott. Biagio Roberto CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 825/2015 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 25/11/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 25718 del 2013 del Tribunale di Roma e vertente TRA
(c.f. ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(RI) il 17 gennaio 1948, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Martini (c.f. e Stefano C.F._2
SI (c.f. ), ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il loro studio sito in Roma in Corso Trieste 109, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in appello. I procuratori della parte appellante dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerenti al presente giudizio ai seguenti numeri di fax: fax n.0685833156 – 0623328351 e alla PEC:
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- appellante – E
, corrente in Controparte_1
Roma alla Via Trigoria, 45, C.F. nella persona del P.IVA_1 liquidatore sig. , nato a [...] il Controparte_2
18.02.1952, quivi elett.te dom.ta in Bracciano alla Via G. D'Annunzio,36 presso lo studio degli avvocati Giovanni Castori, nato a [...] il [...], C.F. ( pec: CodiceFiscale_4
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 ) e ND SI Email_3 nato a [...] il [...], C.F. ( pec: CodiceFiscale_5
) – fax. - Email_4 P.IVA_2 che la rappresentano e difendono nel presente procedimento in virtù di mandato del 9.6.2015 steso su foglio a parte allegato alla comparsa di costituzione e risposta. I difensori, a fini di notifica ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 c.p.c. dichiarano come di seguito il proprio numero di fax 0699804525, la propria mail e le rispettive p.e.c. come sopra indicate Email_5
- appellata - IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza in data 30/6/2020;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza in senso tecnico- giuridico) di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di
“false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR,
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 -in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25); ritenuto che nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Così deciso in Roma il giorno 27/11/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3