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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1724 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...], il [...], elettivamente do- CP_1
miciliato presso lo studio dell'Avv. Pilato Gianfranco, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attore
CONTRO
nata a [...], il [...]; Controparte_2
convenuta contumace
NEI CONFRONTI DI
nata ad [...] il [...]; CP_3
nata ad [...] il [...]; Controparte_4
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale d'udienza del 7 no- vembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 30 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 14 luglio 2025, ha chiesto CP_1
la modifica delle condizioni di separazione, stabilite con sentenza n.
1091/2010 resa da questo Tribunale, nel senso di revocare l'obbligo di mantenimento posto a carico del medesimo in favore delle figlie, Per_1
e maggiorenni e anche economicamente indipendenti,
[...] CP_4
da corrispondere nelle mani della Piazza.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato l'intervenuta indipen- denza economica delle figlie, deducendo, in particolare, che la figlia
[...]
avrebbe costituito un nucleo familiare con il compagno con il Per_2
quale avrebbe generato due figlie;
mentre la figlia si sarebbe CP_3
trasferita nella città di Castiglione dello Stiviere con il proprio compagno.
Ritualmente evocata in giudizio, la resistente e le figlie non si sono costi- tuite, rimanendo contumaci.
La causa, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, all'udienza del 7 novembre 2025, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Controparte_4
ritualmente evocate in giudizio e non costituite. CP_3
- 2 - Sempre, in via preliminare, va affermata l'ammissibilità della domanda, essendo stata prodotta la sentenza di separazione resa inter partes passata in giudicato.
Venendo al merito, va ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento al vecchio rito camerale di modifica delle condizioni di separazione, estensibili anche al nuovo rito per identità di ratio, tenuto conto della espressione normativa utilizzata dall'art. 473 bis.29 c.p.c., i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di ri- vedere le determinazioni adottate in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza, che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (v. tra le ultime, Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 28436 del 28/11/2017).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto che le figlie del ricorrente hanno ormai, rispettivamente, 38 e 35 anni e che dai certificati anagrafici in atti emerge che le stesse hanno costituito dei nuclei familiari con i rispettivi conviventi, va confermata la revoca posto a carico del ell'obbligo CP_1
di corrispondere l'assegno alla Piazza, a titolo di mantenimento delle fi- glie e CP_3 CP_4
La natura della controversia e la mancata opposizione alla domanda in- ducono il Collegio a dichiarare irripetibili le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi il procuratore della parte, e
- 3 - il Pubblico Ministero, nella contumacia delle convenute, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separa- zione del Tribunale di Agrigento n. 1091/2010, del 21 settembre 2010, revoca l'obbligo a carico di di contribuire al manteni- CP_1
mento ordinario e straordinario delle figlie e CP_3 Controparte_4
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 2 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. DI RA
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1724 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...], il [...], elettivamente do- CP_1
miciliato presso lo studio dell'Avv. Pilato Gianfranco, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attore
CONTRO
nata a [...], il [...]; Controparte_2
convenuta contumace
NEI CONFRONTI DI
nata ad [...] il [...]; CP_3
nata ad [...] il [...]; Controparte_4
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale d'udienza del 7 no- vembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 30 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 14 luglio 2025, ha chiesto CP_1
la modifica delle condizioni di separazione, stabilite con sentenza n.
1091/2010 resa da questo Tribunale, nel senso di revocare l'obbligo di mantenimento posto a carico del medesimo in favore delle figlie, Per_1
e maggiorenni e anche economicamente indipendenti,
[...] CP_4
da corrispondere nelle mani della Piazza.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato l'intervenuta indipen- denza economica delle figlie, deducendo, in particolare, che la figlia
[...]
avrebbe costituito un nucleo familiare con il compagno con il Per_2
quale avrebbe generato due figlie;
mentre la figlia si sarebbe CP_3
trasferita nella città di Castiglione dello Stiviere con il proprio compagno.
Ritualmente evocata in giudizio, la resistente e le figlie non si sono costi- tuite, rimanendo contumaci.
La causa, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, all'udienza del 7 novembre 2025, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Controparte_4
ritualmente evocate in giudizio e non costituite. CP_3
- 2 - Sempre, in via preliminare, va affermata l'ammissibilità della domanda, essendo stata prodotta la sentenza di separazione resa inter partes passata in giudicato.
Venendo al merito, va ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento al vecchio rito camerale di modifica delle condizioni di separazione, estensibili anche al nuovo rito per identità di ratio, tenuto conto della espressione normativa utilizzata dall'art. 473 bis.29 c.p.c., i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di ri- vedere le determinazioni adottate in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza, che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (v. tra le ultime, Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 28436 del 28/11/2017).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto che le figlie del ricorrente hanno ormai, rispettivamente, 38 e 35 anni e che dai certificati anagrafici in atti emerge che le stesse hanno costituito dei nuclei familiari con i rispettivi conviventi, va confermata la revoca posto a carico del ell'obbligo CP_1
di corrispondere l'assegno alla Piazza, a titolo di mantenimento delle fi- glie e CP_3 CP_4
La natura della controversia e la mancata opposizione alla domanda in- ducono il Collegio a dichiarare irripetibili le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi il procuratore della parte, e
- 3 - il Pubblico Ministero, nella contumacia delle convenute, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separa- zione del Tribunale di Agrigento n. 1091/2010, del 21 settembre 2010, revoca l'obbligo a carico di di contribuire al manteni- CP_1
mento ordinario e straordinario delle figlie e CP_3 Controparte_4
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 2 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. DI RA
- 4 -