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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/10/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
RI GR d'CO Presidente
Rita Carosella Consigliere
RC AC UC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 310/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 335/2020, pronunciata dal Tribunale di Larino il 21.9.2020 nella controversia n. 171/2016 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
), Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Daniele
Di VI e IC ON, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTI
CONTRO
( , Controparte_1 C.F._3
( ), Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
RC D'CO, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 335/2020 emessa dal Tribunale di
1 Larino, pubblicata in data 21/09/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
a) accertare e dichiarare la responsabilità degli appellati e, per l'effetto, condannarli all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da valutarsi anche in via equitativa subiti dagli appellanti (ivi compreso il danno morale, il danno biologico, il danno all'immagine pubblica e il danno esistenziale) così come indicato nella misura complessiva di € 335.430,00 ritenuta, oppure nella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto a far data dal primo esposto-denuncia (18/03/2008) e sino all'effettivo soddisfo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Larino per tutti motivi meglio esposti nel presente atto;
b) con vittoria di spese e onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso del contributo unificato di tutti e due i gradi di giudizio, IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge di tutti e due i gradi di giudizio.
Per gli appellati:
1) rigettare la proposta impugnazione in quanto inammissibile e comunque infondata, confermando la sentenza di primo grado;
2) condannare e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 del presente giudizio di appello.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 335 del 21.9.2020, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni, quantificati in € 335.430,00, proposta da Parte_1
e nei confronti di (al quale, in seguito al
[...] Parte_2 Parte_3 decesso, sono succeduti gli eredi e , Controparte_3 Controparte_2 quest'ultima costituita per mezzo della rappresentante , esercente la Controparte_4 responsabilità genitoriale) in relazione alla presentazione di reiterati esposti al Comune di Termoli e alla locale Procura della Repubblica per illeciti urbanistico edilizi rivelatisi insussistenti, ha: rigettato la domanda risarcitoria;
rigettato l'istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti e offensive e di risarcimento in favore degli attori a tale titolo;
dichiarato improponibile la richiesta risarcitoria per espressioni sconvenienti e offensive in favore di soggetti diversi dagli attori;
rigettato la domanda di risarcimento danni per lite temeraria proposta da parte convenuta;
condannato gli attori in solido al pagamento, in favore dei convenuti, di due terzi delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza, notificata il 13.10.2020, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il l'11.11.2020,
[...] chiedendone la riforma, previa sospensione della sua provvisoria esecutività.
Si sono costituiti in giudizio e e hanno chiesto Controparte_1 Controparte_2 che l'appello sia rigettato, con integrale conferma della sentenza appellata.
2 A seguito di rinuncia di parte appellante, sull'istanza di inibitoria è stato dichiarato non luogo a provvedere.
Quindi, disattese le richieste di prova orale e di c.t.u. avanzate da parte appellante, all'esito dell'udienza del 14.12.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni appellanti addebitano a una condotta calunniosa e Parte_3 diffamatoria, tenuta in un arco di tempo compreso tra il 13.3.2008 e l'8.10.2014 mediante plurimi esposti presentati all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria, con cui veniva denunciata la commissione di un illecito urbanistico edilizio avente ad oggetto l'ampliamento illegittimo in altezza e volumetria di un preesistente fabbricato in Termoli, demolito e ricostruito;
chiedono, pertanto, il risarcimento del danno causato da tale illecita condotta, conseguente al fermo dei lavori edilizi e al grave discredito per l'immagine professionale degli appellanti, in particolare di , che, in Parte_2 qualità di ingegnere, aveva acquisito una vasta clientela.
Il Tribunale di Larino, richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di rapporti tra proscioglimento/assoluzione del denunciato e prova della responsabilità per calunnia, ha rilevato che in nessuno dei tre giudizi, uno amministrativo e due penali, che avevano avuto ad oggetto l'accertamento della difformità tra il fabbricato demolito e quello ricostruito, era stato possibile pervenire a una conclusione certa sul fatto dirimente oggetto di causa “per l'inesistenza di misurazioni ufficiali direttamente eseguite sul manufatto demolito e per l'inattendibilità dei metodi empirici in concreto utilizzabili, perché basati sul elementi – essenzialmente rilievi fotografici – altamente imprecisi”.
In definitiva, ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza, negli esposti presentati da , degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di calunnia, Parte_3 considerata l'impossibilità di accertare quale fosse l'altezza del fabbricato preesistente, misurata dal piano strada, e l'inattendibilità delle misurazioni eseguite su rilievi fotografici e aerofotogrammetrici.
Per altro verso ha escluso qualsiasi rilievo al generico riferimento, contenuto nell'esposto presentato dal il 28.8.2014, al mancato rispetto della normativa tecnica CP_2 antisismica.
Con riferimento alla richiesta di cancellazione di espressioni contenute negli scritti difensivi dei convenuti e ritenute offensive dagli attori, e di conseguente condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, ha escluso la violazione del limite di continenza formale, dando atto della loro diretta connessione alle difese svolte, finalizzate a dimostrare la sussistenza dell'illecito urbanistico.
3 Ha infine escluso la prova della malafede degli attori, ai fini del la valutazione di sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria.
2. L'impugnazione, sufficientemente specifica ai fini di cui all'art. 342 c.p.c., è affidata a quattro motivi, con cui la sentenza del tribunale è censurata per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche con riferimento all'art. 2697 c.c. per erronea interpretazione della produzione documentale di parte attrice e per difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova nonché per erronea interpretazione dell'art. 2043 c.c.; 2) erroneità della sentenza per contraddittorietà e insufficienza della motivazione in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia;
3) mancato riconoscimento del diritto degli attori alla cancellazione di alcune espressioni ritenute offensive contenute negli scritti della parte convenuta e la condanna degli stessi al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto;
4) erroneità della sentenza sulla statuizione di condanna alle spese del primo grado di giudizio.
3. Con il primo motivo gli appellanti censurano come erronea la valutazione di mancata dimostrazione dell'azione denigratoria e calunniosa posta in essere da in Parte_3 modo pervicace e in un ampio lasso di tempo;
deducono che il primo giudice non ha dato una corretta interpretazione della produzione documentale di parte attrice e non ha dato ingresso alla prova orale e alla c.t.u. pure richieste dagli attori e in un primo momento ammesse.
Richiamano, in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo della calunnia, gli elementi probatori che rinvengono da: le motivazioni della sentenza di assoluzione del
Tribunale di Larino – sezione distaccata di Termoli n. 29/2013 e di quella della Corte
d'appello di Campobasso che l'ha confermata;
le plurime ordinanze cautelari del TAR
Molise di sospensione dell'ordine di demolizione del di Termoli;
la relazione a CP_5 firma congiunta dei tecnici comunali prot. n. 45215 del 21.11.2014; la comunicazione n.
47065 del 3.12.2014, a firma del Dirigente del III settore.
Quanto al profilo soggettivo, evidenziano che: , in quanto esercente la Parte_3 professione di architetto, aveva competenze e conoscenze in tema di normativa urbanistico edilizia generale e locale;
egli, inoltre, prima della presentazione degli esposti, aveva sempre provveduto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli elaborati progettuali prodotti dagli appellanti, così disponendo di tutti gli elementi idonei a consentirgli di ricostruire i fatti con precisione;
la piena consapevolezza, da parte sua, della falsità delle accuse formulate con gli esposti, è dimostrata dalla pluralità di questi, reiterati anche dopo le pronunce assolutorie del tribunale e della corte d'appello; quanto meno con riferimento agli esposti avverso la d.i.a. n. 69/2012 non può negarsi l'esistenza di un disegno persecutorio.
Con il secondo motivo – strettamente connesso e, quindi, da esaminare congiuntamente al primo – si sostiene l'illogicità della sentenza nella parte relativa all'esposto del
4 28.8.2014 e la contraddittorietà della relativa motivazione rispetto ad altre argomentazioni esposte nella sentenza.
I motivi sono infondati.
3.1. Al primo esposto, presentato da avverso il permesso di costruire n. Parte_3
61 del 22.5.2007, è conseguita dapprima un'ordinanza di sospensione immediata dei lavori del 31.3.2008, quindi il provvedimento del 31.5.2008, con cui veniva dichiarata la nullità del permesso di costruire e ordinata la demolizione delle parti abusive relative al progetto allegato al predetto permesso, come accertate dall'Ufficio abusivismo edilizio;
nella motivazione del predetto ordine di demolizione si indicava che le opere fino a quel momento realizzate relativamente al fabbricato in esame si discostavano per eccesso rispetto al vecchio capannone condonato, non risultando veritieri gli elaborati grafici dello stato di fatto e quelli di progetto, “in cui altezze, sagoma e volumetrie del realizzando fabbricato sarebbero dovute rimanere invariate in forza del condono sopravvenuto per
l'immobile in questione, così come dichiarato nella relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire n. 61/07, a firma dell'Ing. ”. Parte_2
3.2. Rispetto a tale primo esposto, datato 13.3.2008, appare determinante, nel senso di escludere la sussistenza del delitto di calunnia, la sua formulazione testuale, non presa in considerazione dal tribunale.
, nel rappresentare che erano in corso alcuni lavori sul lato stradale Parte_3 opposto a quello di ubicazione della casa della madre, per la realizzazione di un edificio nel luogo in cui era ubicato un vecchio capannone artigianale dismesso, dichiarava testualmente: “ritengo che il fabbricato in costruzione non possa superare le dimensioni del vecchio capannone … purtroppo così non appare, e lo si può evincere dalle fotografie allegate … giacché l'altezza attuale e l'ordito strutturale lasciano intuire che il colmo del tetto avrà imposta a una quota sensibilmente più elevata rispetto all'originario capannone
… ritengo che l'opera così come si presente non debba essere realizzata in quanto violerebbe il vincolo di altezza massima consentita … chiedo pertanto che vengano svolti tutti gli accertamenti utili a chiarire quanto sopra prospettato”.
Risulta, quindi, che il , nel prospettare la violazione del vincolo dell'altezza della CP_2 nuova costruzione rispetto al preesistente fabbricato come fatto non certo, ma possibile
(di qui la formulazione dubitativa evidenziata dalle espressioni “così non appare” e
“lasciano intuire”) si limita a chiedere l'intervento dell'autorità affinché svolga accertamenti finalizzati a chiarire la situazione, che, evidentemente, allo stesso esponente non è chiara.
Tale richiesta di intervento si fonda su un sospetto di violazione, che è cosa ben diversa dalla sicura attribuzione di un fatto, con certezza commesso da soggetti individuati o individuabili.
Tale constatazione rende ancora più rilevante la giurisprudenza opportunamente richiamata dal tribunale a proposito della interruzione del nesso causale tra denuncia (o
5 querela) e danno subito dal denunciato (o querelato) quando a tale denuncia si sovrapponga l'attività dell'organo titolare dell'azione penale: in questi casi il fatto che il denunciato sia prosciolto o assolto non costituisce prova della responsabilità per calunnia del denunciante, il quale è tenuto a dimostrare l'elemento oggettivo e quello soggettivo del delitto di calunnia.
Tale prova non può certo desumersi dall'esposto del 13.3.2008, già sulla base del suo tenore letterale, in cui non è rinvenibile la condotta tipica descritta dall'art. 368 c.p., consistente nell'incolpare taluno di un reato.
3.3. Anche a superare i rilievi che precedono e, quindi, a ritenere integrato, con l'esposto del 13.3.2008 l'elemento materiale dell'attribuzione di un reato agli odierni appellanti, devono essere confermate le considerazioni svolte dal primo giudice a proposito della mancata acquisizione della prova della falsità di tale incolpazione.
Posto che elemento determinante al fine di valutare la sussistenza della falsa accusa necessaria per la sussistenza della calunnia ipotizzata è la denunciata difformità tra manufatto preesistente e quello ricostruito, in particolare per quanto riguarda l'altezza, ineccepibili sono le considerazioni svolte dal tribunale sul punto, in quanto detta difformità non è stata accertata né esclusa:
• nel giudizio amministrativo avverso l'ordine di demolizione, in cui è stata pronunciata ordinanza di sospensione dell'ordine di demolizione ed è stata ordinata la verificazione finalizzata all'accertamento dell'esatta altezza del fabbricato preesistente, con un esito (relazione dell'Arch. , che ha Per_1 concluso nel senso che l'altezza media del preesistente fabbricato era stata sovradimensionata di 1 mt) che è stato oggetto di critiche ritenute di consistenza tale da giustificare la sospensione della demolizione (v. ordinanza del 7.12.2012);
l'approfondimento istruttorio, che sarebbe stato necessario per prendere in esame le critiche alla relazione di verificazione, non è stato svolto, avendo parte ricorrente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, tanto che il giudizio amministrativo si è concluso con declaratoria di improcedibilità;
• nei giudizi penali, conclusisi con pronunce di assoluzione della dal reato Pt_1 urbanistico e del dal reato di falso ideologico in certificato, nelle quali vi Pt_2
è la chiara affermazione che è mancato l'accertamento della reale altezza del fabbricato demolito, con la conseguenza che non è stato possibile, ritenere pienamente provata la responsabilità degli imputati: il tribunale, con la sentenza n. 29/2013, ha rimarcato l'esistenza di due ipotesi alternative e inconciliabili, costituite dal mancato rispetto delle misure dell'edificio preesistente o della infedeltà nella certificazione tecnica allegata alla pratica di condono a questo relativa, tra cui non è possibile individuare quella in concreto sussistente, con la conseguenza che “si impone, seppure nel dubbio, una sentenza di assoluzione perché i fatti non sussistono”; questa corte, con sentenza n. 227/2013, ha rilevato
6 che la misurazione della effettuata dal con metodo empirico e Per_2 approssimativo (prendendo in considerazione un'autovettura parcheggiata in loco e attraverso la conta dei mattoni) è stata smentita degli elementi istruttori emersi nel giudizio ricordato tenutosi dinanzi al tribunale e dalla consulenza di Cont parte svolta da sulla base di alcune fotogrammetrie.
Le incertezze probatorie di cui viene dato conto nel giudizio amministrativo e nei due giudizi penali non sono risolvibili in questa sede in senso conforme alla prospettazione degli appellanti, sulla base degli elementi da questi addotti: differenza tra concetto di altezza tecnica ai fini della pratica di condono riguardante l'edificio preesistente e altezza urbanistica;
inattendibilità degli accertamenti compiuti dal verificatore Arch. , Per_1 privo di competenze specialistiche, il quale ha preso in considerazione soltanto una prova fotogrammetrica con scala 1/18000; scientificità del diverso accertamento compiuto dalla RTA.
Si tratta di circostanze di fatto e considerazioni tecniche che non consentono di giungere alla conclusione inconfutabile che il fabbricato oggetto del permesso di costruire n.
61/2007 avesse la medesima altezza di quello preesistente oggetto di condono, ostandovi il dato insuperabile della mancanza di misurazioni prima della demolizione con riferimento specifico al piano strada, mancanza che gli allegati tecnici al condono edilizio non colmano, in quanto riferiti a misurazioni eseguite rispetto alla quota del piano di calpestio interno.
Ma anche recependo in toto le prospettazioni di cui sopra e ritenendo, quindi, che la circostanza di fatto indicata nel primo esposto di , relativa alla maggiore Parte_3 altezza del fabbricato oggetto del permesso di costruire n. 61/2007, sia inconfutabilmente falsa, non sarebbe comunque possibile accertare la sussistenza del delitto di calunnia, per evidente mancanza dell'elemento soggettivo, in relazione proprio alla innegabile difficoltà di accertamento dell'altezza del fabbricato preesistente, dimostrata in primis dalla stessa formulazione dubitativa dell'esposto e poi dalle diverse conclusioni a cui, nel giudizio amministrativo e nei giudizi penali sono giunti i diversi soggetti (testimoni, verificatori, periti di parte) che, utilizzando metodologie diverse, hanno effettuato la comparazione dell'altezza del nuovo fabbricato rispetto a quella del preesistente.
Se l'Arch. , nello svolgimento di un munus publicum, quale quello di verificatore Per_1 nominato dal TAR Molise, è giunto a conclusioni confermative della prospettazione contenuta nel primo esposto del , deve sicuramente escludersi in capo a CP_2 quest'ultimo l'elemento soggettivo del dolo di calunnia, consistente nella consapevolezza dell'innocenza dell'accusato: a tale proposito va osservato che la formulazione dell'art. 368 c.p. (“incolpa di un reato taluno che egli sa innocente”) impedisce di configurare la calunnia in ipotesi di dolo eventuale: in questo senso la giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen., n. 4112/2016; Cass. pen., n.
7 16645/2009; Cass pen., n. 2750/2008), secondo cui la sussistenza del reato richiede la consapevolezza certa, e non meramente ipotetica, dell'innocenza dell'incolpato e che, pertanto non integra la calunnia la formulazione di addebiti temerari, cioè denunciati con leggerezza o senza adeguato approfondimento.
3.4. Anche per gli esposti presentati da dopo l'inizio dei lavori sullo stesso Parte_3 edificio in base alla d.i.a. n. 69/2012, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la configurabilità del delitto di calunnia. P Con l'esposto del 28.8.2014, , nel dare atto dell'inizio dei lavori in data CP_2
23.7.2014 in base a una d.i.a. ai sensi della l. r. n. 21/2011, con la dicitura
“riqualificazione di edificio esistente” e nel ricordare che nel maggio 2008 era stata disposta la riduzione in pristino dello stesso edificio in relazione all'ampliamento della volumetria e alla maggiore altezza, chiedeva alle autorità preposte a intervenire di “fare chiarezza su quanto accaduto”, evidenziando che la l. r. n. 21/2011 non poteva essere applicata, trattandosi di “edificio abusivo” e facendo presente il “mancato rispetto nella normativa tecnica antisismica”, per essere il fabbricato soggetto a modifiche strutturali e ampliamento volumetrico;
con l'integrazione del 6.10.2014 il aggiungeva che in CP_2 base alla l. r. n. 21/2011 era consentito l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione a condizione che avessero completato al 31.7.2011 le strutture portanti come da certificato del direttore dei lavori.
A tali esposti facevano seguito verifiche da parte dei tecnici comunali incaricati, all'esito delle quali risultava che le opere sino a quel momento realizzate erano conformi al progetto allegato alla d.i.a. (v. relazione del 21.11.2014 e comunicazione del Dirigente del III settore del Comune di Termoli in data 3.12.2014).
Deve condividersi l'affermazione del tribunale, secondo cui nelle espressioni utilizzate nell'esposto del 28.8.2014 non è individuabile l'attribuzione di un fatto, ma una valutazione (il mancato rispetto della normativa regionale sul piano casa e l'applicabilità delle norme tecniche antisismiche), non suscettibile di integrare l'attribuzione di un fatto reato nella certezza della non commissione da parte dell'accusato.
In ogni caso, se anche si ritenesse attribuito un fatto con l'esposto in esame, non integra il dolo del reato di calunnia la falsa incolpazione conseguente a un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata (Cass. pen., n. 50254/2015; Cass. pen., n. 37654/2014; Cass. pen. n.
22922/2013); né emergono dagli atti elementi indicativi del fatto che la valutazione soggettiva espressa dal conseguisse a una forzatura consapevole fatta per CP_2 ragioni strumentali.
Al contrario, non è stata acquisita prova della non correttezza della valutazione, certamente non desumibile dagli accertamenti eseguiti dai tecnici del comune, i quali si sono limitati a rilevare la sostanziale corrispondenza degli interventi sino a quel momento
8 realizzati rispetto alla d.i.a. presentata, ma non si sono pronunciati circa la conformità di tali interventi alla normativa.
Sul punto, peraltro, il tribunale, con argomentazione non oggetto di censure, ha affermato che il rilievo di , contenuto nell'esposto integrativo del 6.10.2014, Parte_3 secondo cui la struttura portante non era stata completata alla data del 31.7.2011, così da non poter beneficiare delle disposizioni di favore di cui alla l. r. n. 21/2011, sarebbe corretto ove si ritenga illegittima la ricostruzione del fabbricato preesistente;
ne deriva che la situazione di incertezza probatoria di cui si è parlato in precedenza non può che riverberarsi sulla legittimità degli interventi edilizi in attuazione del piano casa.
Nessun dato sul completamento della struttura portante entro il 31.7.2011 è, in ogni caso, evincibile dagli accertamenti che hanno fatto seguito agli esposti di agosto e ottobre 2014, militando, anzi, in senso contrario la circostanza che dopo la sospensione dei lavori nel maggio 2008, essi sono ripresi soltanto nel luglio 2014.
3.5. Non sussiste, poi, la pretesa contraddizione logica tra il richiamo alla giurisprudenza in tema di interruzione del nesso causale tra denuncia e danno, in caso di iniziativa assunta dall'organo titolare dell'azione penale, e l'affermazione che le dichiarazioni contenute nell'esposto del 28.8.2014 sono prive di rilievo, in quanto da esse non è derivata l'apertura di autonomi procedimenti amministrativi e/o penali.
Il primo giudice non ha affermato che ai fini della sussistenza della calunnia è necessario che alla denuncia faccia seguito l'apertura di un procedimento penale, cosa del resto esclusa dalla sua natura di reato di pericolo;
ed infatti non si è limitato ad affermare che l'esposto non ha avuto seguito amministrativo e penale, ma ha rilevato (e questo è
l'aspetto decisivo della sua argomentazione) che esso non è consistito nell'addebito di un fatto, così da non integrare l'elemento oggettivo della calunnia.
Il riferimento al mancato seguito dell'esposto è, piuttosto, da intendersi come riferito alla mancanza di pregiudizi ad esso conseguenti;
in effetti l'attività edilizia, ripresa nel luglio
2014, non è stata interrotta o ostacolata dopo la presentazione degli esposti di agosto e ottobre 2014, così da non potersi ipotizzare alcun danno direttamente causato da una pretesa condotta calunniosa.
Del resto, nelle stesse difese dagli appellanti si prospetta che, in mancanza degli esposti di , la costruzione sarebbe stata agevolmente ultimata entro il 2009, con Parte_3 ciò indicando chiaramente che ciò che ha determinato il blocco dell'attività di costruzione
è stata soltanto l'ordinanza di sospensione del Comune di Termoli del maggio 2008, a seguito di esposto del 13.3.2008, discendendone la sostanziale irrilevanza degli esposti di agosto e ottobre 2014.
3.6. Una volta esclusa la sussistenza della calunnia in relazione ai diversi esposti presentati, quanto meno sotto il profilo soggettivo, sia in relazione all'esposto del marzo
2008 sia in relazione a quelli di agosto e ottobre 2014, non può attribuirsi alcun rilievo, ai fini della conferma della prospettazione degli appellanti circa l'intento calunnioso di
9 , né al fatto che la presentazione di esposti sia continuata dopo Parte_3
l'assoluzione dai reati urbanistici né alla reiterazione degli stessi nel tempo.
Sebbene collegate, le vicende relative al permesso di costruire n. 61/2007 e alla d.i.a. n.
69/2012, sono autonome, in quanto innestate in un contesto normativo diverso;
inoltre,
l'incertezza probatoria riguardante la prima delle due vicende e la mancanza di evidenza della erroneità dell'interpretazione e valutazione espresse dal in riferimento alla CP_2 seconda portano a escludere ogni rilevanza dell'attività lavorativa di architetto dallo stesso svolta e, quindi, della sua competenza nel settore urbanistico – edilizio.
4. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento del diritto alla cancellazione di espressioni ritenute offensive, utilizzate da controparte nel giudizio di primo grado, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
L'articolazione di specifico motivo di impugnazione con cui si chiede la riforma della sentenza impugnata sul punto porta a ritenere non rilevante la mancata proposizione di conclusioni specifiche nell'atto di appello, che deve essere interpretato globalmente.
La domanda non può neppure ritenersi abbandonata per mancata formulazione di espressa richiesta, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, di riforma della sentenza di primo grado sul punto specifico.
L'abbandono implicito di una domanda o di un motivo di appello, infatti, deve escludersi quando dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte emerga la volontà di insistere nella domanda (Cass., n. 15860/2014; con riferimento al giudizio di appello Cass., n. 4794/2006) e nel caso in esame la volontà di coltivare la domanda emerge con chiarezza dallo svolgimento di difese conclusionali sul punto.
Inoltre, la domanda di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive non è soggetta a preclusioni, potendo proporsi in ogni stato e grado del processo, come dimostrato dal fatto che i provvedimenti previsti dall'art. 89 comma 2 c.p.c. possono essere adottati dal giudice d'ufficio.
Ciò premesso, merita conferma la valutazione compiuta dal tribunale, che, in riferimento alle espressioni contenute nella comparsa di risposta depositata nell'interesse di
[...]
, riguardanti i rapporti tra i difensori degli odierni appellanti, il Pt_3 Controparte_7
e il , pur riconoscendone la valenza lesiva della personalità morale dei difensori CP_8 suddetti, ha rilevato che esse non oltrepassano il limite della continenza formale e sono direttamente collegate alle difese svolte, dirette a sostenere la tesi della sussistenza dell'illecito urbanistico e a evidenziare l'inerzia del che aveva Controparte_7 omesso di impugnare l'ordinanza di sospensione dell'ordine di demolizione pronunciata dal TAR Molise, pur in presenza di una relazione del difensore dell'ente territoriale, in cui si esprimeva un giudizio prognostico positivo sull'esito dell'impugnazione.
La presenza di tale collegamento funzionale tra difese ed espressioni utilizzate, che non trascendono nell'offesa personale, collegamento in verità neppure contestato dagli appellanti, induce a confermare la decisione assunta dal tribunale.
10 5. Resta assorbito il quarto motivo, riguardante la pronuncia sulle spese, di cui viene chiesta la riforma non in via autonoma, ma quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi di merito.
La generica lamentela circa l'ammontare eccessivo delle spese liquidate non è accompagnata a una specifica deduzione di non corrispondenza alle tariffe.
6. Alla pronuncia adottata, di totale rigetto dell'appello, consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna delle appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, che sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e ss. mm., tenuto conto del valore della causa, dato dal petitum, in misura intermedia tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Ricorrono rispetto a parte appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 335/2020 pronunciata dal Tribunale di Larino in data 21.9.2020, proposto da e Parte_1
, con citazione notificata l'11.11.2020, nei confronti di Parte_2
e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi di avocato, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 18.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
RC AC UC RI GR d'CO
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