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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/09/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 281 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv. ARLOTTA MIRELLA, Pt_1
appellante
E
, con l'avv. NACCARATO MARCO, CP
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1390/2022, pubblicata in data 04/10/2022; ripetizione indebito.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 29.3.2023, l' ha chiesto la riforma della sentenza n.1390/2022 del Pt_1
Giudice del Lavoro di Castrovillari, nella parte in cui è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto a ripetere l'indennità di disoccupazione erogata nell'anno 2007 in favore di CP
, divenuta indebita a seguito di cancellazione della medesima dagli elenchi anagrafici dei
[...] braccianti agricoli.
In particolare, l'appellante, dopo avere precisato che la liquidazione dell'indennità 2007 è stata effettuata a luglio 2008 e che la richiesta di restituzione è stata inoltrata a novembre 2018, ha
1 dedotto che il decorso del termine prescrizionale deve considerarsi interrotto con la comunicazione di revoca della prestazione del 16 novembre 2010 e comunque con il giudizio incardinato dalla nell'anno 2010 presso il Tribunale di Castrovillari per l' accertamento del rapporto di lavoro CP agricolo e del diritto alle prestazioni previdenziali conseguenti, conclusosi con la sentenza della
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 745 del 7 maggio 2018 che ha rigettato integralmente la domanda proposta dalla ricorrente.
2.L'appellata, ritualmente costituita, ha insistito nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
3. Il Collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
4.L'appello va rigettato.
5.Non vi è prova che tra l' erogazione dell' indennità di disoccupazione in esame , pacificamente avvenuta nel luglio 2008 e la richiesta di restituzione, pervenuta nel novembre 2018, contro cui la ricorrente ha agito in giudizio, siano stati posti in essere atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione .
5.1-L'affermazione dell'Istituto di avere comunicato la revoca della prestazione in data 16.11.2010 non vale ad interrompere il corso della prescrizione perché non è corredata da alcuna documentazione comprovante la richiesta di restituzione e la sua ricezione da parte della è CP dunque inidonea a manifestare la volontà dell'ente creditore di far valere il proprio diritto alle provvidenze indebitamente erogate e di costituire in mora colui che le ha percepite 1
6.Non meritano seguito neanche le residue argomentazioni in base alle quali l' esclude la Pt_1 prescrizione del proprio credito restitutorio, in quanto:
2 a) la prescrizione del diritto alla ripetizione della prestazione previdenziale indebitamente erogata decorre dalla data del pagamento della prestazione medesima2 e al suo decorso non ostano l'ignoranza del credito, né gli impedimenti fattuali al suo accertamento, poiché l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'att. 2935 c.c. attribuisce efficacia impediente della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio in quanto: 3
b) detta causa giuridica impediente non è ravvisabile nel caso di specie in cui l'insussistenza del rapporto di lavoro bracciantile che ha determinato la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici agricoli e ha giustificato la richiesta restitutoria dell' , ben avrebbe potuto essere Pt_1 accertata mediante gli ordinari controlli, come quelli ispettivi che l' ha esperito dal 2009 ( v. Pt_1 verbale ispettivo allegato al fascicolo di primo grado). Pt_1
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri stabiliti dal DM 55/2014 e succ. modif., in relazione allo scaglione di valore fino a euro 1.100 ( ammontare dell'indebito 2007 di euro 593) e per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
8. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
29/03/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1390/2022, pubblicata in data 04/10/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge;
2 Cass. 16612/2008: “In tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento …”.
3 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.7.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 17123/2015: “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”. Cfr. anche Cass. 15714/2018 e
Cass. 15140/2021. 3 Cass. 16612/2008: “In tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 281 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv. ARLOTTA MIRELLA, Pt_1
appellante
E
, con l'avv. NACCARATO MARCO, CP
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1390/2022, pubblicata in data 04/10/2022; ripetizione indebito.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 29.3.2023, l' ha chiesto la riforma della sentenza n.1390/2022 del Pt_1
Giudice del Lavoro di Castrovillari, nella parte in cui è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto a ripetere l'indennità di disoccupazione erogata nell'anno 2007 in favore di CP
, divenuta indebita a seguito di cancellazione della medesima dagli elenchi anagrafici dei
[...] braccianti agricoli.
In particolare, l'appellante, dopo avere precisato che la liquidazione dell'indennità 2007 è stata effettuata a luglio 2008 e che la richiesta di restituzione è stata inoltrata a novembre 2018, ha
1 dedotto che il decorso del termine prescrizionale deve considerarsi interrotto con la comunicazione di revoca della prestazione del 16 novembre 2010 e comunque con il giudizio incardinato dalla nell'anno 2010 presso il Tribunale di Castrovillari per l' accertamento del rapporto di lavoro CP agricolo e del diritto alle prestazioni previdenziali conseguenti, conclusosi con la sentenza della
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 745 del 7 maggio 2018 che ha rigettato integralmente la domanda proposta dalla ricorrente.
2.L'appellata, ritualmente costituita, ha insistito nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
3. Il Collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
4.L'appello va rigettato.
5.Non vi è prova che tra l' erogazione dell' indennità di disoccupazione in esame , pacificamente avvenuta nel luglio 2008 e la richiesta di restituzione, pervenuta nel novembre 2018, contro cui la ricorrente ha agito in giudizio, siano stati posti in essere atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione .
5.1-L'affermazione dell'Istituto di avere comunicato la revoca della prestazione in data 16.11.2010 non vale ad interrompere il corso della prescrizione perché non è corredata da alcuna documentazione comprovante la richiesta di restituzione e la sua ricezione da parte della è CP dunque inidonea a manifestare la volontà dell'ente creditore di far valere il proprio diritto alle provvidenze indebitamente erogate e di costituire in mora colui che le ha percepite 1
6.Non meritano seguito neanche le residue argomentazioni in base alle quali l' esclude la Pt_1 prescrizione del proprio credito restitutorio, in quanto:
2 a) la prescrizione del diritto alla ripetizione della prestazione previdenziale indebitamente erogata decorre dalla data del pagamento della prestazione medesima2 e al suo decorso non ostano l'ignoranza del credito, né gli impedimenti fattuali al suo accertamento, poiché l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'att. 2935 c.c. attribuisce efficacia impediente della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio in quanto: 3
b) detta causa giuridica impediente non è ravvisabile nel caso di specie in cui l'insussistenza del rapporto di lavoro bracciantile che ha determinato la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici agricoli e ha giustificato la richiesta restitutoria dell' , ben avrebbe potuto essere Pt_1 accertata mediante gli ordinari controlli, come quelli ispettivi che l' ha esperito dal 2009 ( v. Pt_1 verbale ispettivo allegato al fascicolo di primo grado). Pt_1
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri stabiliti dal DM 55/2014 e succ. modif., in relazione allo scaglione di valore fino a euro 1.100 ( ammontare dell'indebito 2007 di euro 593) e per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
8. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
29/03/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1390/2022, pubblicata in data 04/10/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge;
2 Cass. 16612/2008: “In tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento …”.
3 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.7.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 17123/2015: “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”. Cfr. anche Cass. 15714/2018 e
Cass. 15140/2021. 3 Cass. 16612/2008: “In tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento …”.