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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2468/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Felice A Cancello - Sede 81027 San Felice A Cancello CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3449/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 10 e pubblicata il 01/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239013914559000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239013914559000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239013914559000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239013914559000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170012555249000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170018125141000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180012752451000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190001377726000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7510/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239013914559/000, notificata il 17 gennaio 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente ad oggetto tributi locali TARI
e canone acqua per gli anni dal 2013 al 2017, per un importo complessivo di euro 4.519,73.
L'atto richiamava quattro cartelle di pagamento: la n. 02820170012555249000 (TARI 2014), la n.
02820170018125141000 (TARI 2017), la n. 02820180012752451000 (TARI 2013, 2015 e 2016) e la n.
02820190001377726000 (canone acqua 2013-2015).
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione dei tributi richiesti, la carenza di motivazione, la mancanza di sottoscrizione e l'assenza della corretta formazione del ruolo, lamentando anche la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di San Felice a Cancello, i quali hanno sostenuto la regolarità delle notifiche delle cartelle e l'infondatezza di tutte le eccezioni, osservando che gli atti erano stati redatti secondo i modelli approvati e che l'intimazione, in quanto atto vincolato ex art. 50 D.
P.R. 602/1973, non necessitava di sottoscrizione. Hanno inoltre eccepito la non maturazione della prescrizione, in quanto interrotta dalle notifiche delle cartelle e dall'intimazione, oltre che sospesa nel periodo di emergenza sanitaria.
Il giudice monocratico della sezione decima, con sentenza n. 3449/2024, depositata il 1° agosto 2024, ha rigettato il ricorso, ritenendo dimostrata la notifica di tutte le cartelle e la conseguente efficacia interruttiva della prescrizione. Ha rilevato che l'intimazione impugnata era conforme al modello ministeriale e che non era richiesta la firma autografa del funzionario. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 150,00 per ciascuna parte resistente.
Avverso detta decisione Ricorrente_1 propone appello, notificato via PEC il 28 febbraio 2025 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania il 28 marzo 2025, con il quale censura la sentenza per erronea ricostruzione dei fatti e falsa applicazione della legge. L'appellante ribadisce la mancanza di regolari notifiche delle cartelle, sostenendo che le relate depositate in primo grado dimostrano l'inesistenza di notifiche valide e la mancata spedizione delle raccomandate informative successive alle attestazioni di irreperibilità. Osserva che le relate si riferiscono a indirizzi errati (I Indirizzo_1, anziché Indirizzo_2), che le date delle notifiche non coincidono con quelle indicate nella sentenza e che una cartella sarebbe stata consegnata a persona diversa dal destinatario senza prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Deduce, pertanto, che le cartelle non hanno potuto interrompere la prescrizione e che l'intimazione del 17 gennaio 2024 risulta viziata e tardiva, essendo i crediti ormai prescritti. Ripropone altresì le eccezioni di nullità per difetto di motivazione e vizio di sottoscrizione, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata e l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle sottese, con condanna dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione alle spese di entrambi i gradi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiede il rigetto dell'appello, sostenendo che l'appellante ripropone motivi già disattesi in primo grado. L'Agenzia precisa che tutte le notifiche sono state effettuate correttamente agli indirizzi di residenza risultanti dai registri anagrafici e che l'apparente difformità tra Indirizzo_1 e Indirizzo_2 dipende da un mero cambio di toponomastica avvenuto il 30 luglio 2018, senza mutamento dell'abitazione. Dimostra, con i documenti in atti, che per le cartelle del 2018
è stata accertata l'irreperibilità assoluta e che le notifiche del 2019 e del 2022 si sono perfezionate rispettivamente con la consegna a familiare convivente e con la raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'Agenzia eccepisce che tutte le notifiche hanno interrotto validamente i termini prescrizionali, ulteriormente sospesi per effetto della normativa emergenziale, e che le doglianze sui vizi formali dell'intimazione sono infondate poiché l'atto è conforme al modello ministeriale e pienamente idoneo a garantire il diritto di difesa.
Chiede, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
Il Comune di San Felice a Cancello, regolarmente evocato, non si costituisce in giudizio.
La causa viene discussa all'udienza del 24 ottobre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 non può trovare accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di gravame, relativo ai pretesi vizi di notifica delle cartelle di pagamento, deve rilevarsi che tali doglianze risultano nuove e quindi inammissibili, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”.
In primo grado, infatti, l'odierno appellante non ha mai dedotto la specifica invalidità delle notifiche delle cartelle, né nel ricorso introduttivo né in sede di discussione, alla quale peraltro risulta assente, e non ha successivamente proposto motivi aggiunti nei termini e con le modalità previste dall'art. 24 del citato decreto legislativo, a fronte della produzione in giudizio, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle relate di notifica.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, nel processo tributario, “l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado;
la memoria illustrativa deve limitarsi ad illustrare ed argomentare i motivi di ricorso e non può essere utilizzata per introdurre surrettiziamente motivi nuovi, non presenti nell'atto introduttivo” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 27 giugno 2024, n. 17720). Come affermato altresì da Cass. civ., Sez. V, Sent. 2 luglio 2014, n. 15051, “nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado;
ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del D.Lgs. n. 546 del
1992, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione”.
Nel medesimo senso, Cass. civ., Sez. V, Sent. 15 ottobre 2013, n. 23326 ha chiarito che “la possibilità di depositare memorie illustrative sino a dieci giorni prima della trattazione ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi di ricorso, senza modificarne il thema decidendum”.
A ciò si aggiunge il principio di non contestazione, come elaborato da Cass. civ., Sez. V, Sent. 5 aprile 2013,
n. 8398, secondo cui “in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di inesistenza della notifica non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento”.
Pertanto, la deduzione per la prima volta in appello dei pretesi vizi di notifica integra una nuova causa petendi che amplia l'indagine giudiziaria e come tale è inammissibile.
Ad ogni modo, anche volendo esaminare nel merito le doglianze, esse risultano infondate.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che la residenza dell'appellante è sempre rimasta nella medesima abitazione, come da certificato storico anagrafico depositato dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, dove risulta che dal 6 agosto 1984 al 29 luglio 2018 l'indirizzo era Indirizzo_1 e dal 30 luglio 2018 è divenuto Indirizzo_2 , per effetto di un mero cambio di toponomastica, senza mutamento dell'ubicazione dell'immobile.
In tale contesto, le notifiche risultano tutte regolari:
Cartella n. 02820170012555249000 (TARI 2014) – notificata in data 25 maggio 2018 presso Indirizzo_1
Come precisato dall'Agenzia e dal Comune, l'indirizzo era quello effettivo di residenza anagrafica e il civico differisce di una sola unità per mero refuso materiale, non idoneo a determinare nullità. Il messo notificatore ha attestato l'irreperibilità assoluta del destinatario e il deposito dell'atto presso la Casa comunale.
In tali ipotesi, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/1973, non è richiesta alcuna raccomandata informativa, poiché la procedura si perfeziona con il deposito stesso.
Cartella n. 02820170018125141000 (TARI 2017) – notificata anch'essa in data 25 maggio 2018, all'indirizzo di Indirizzo_1, corrispondente alla residenza anagrafica dell'epoca. Anche in questo caso, l'atto è stato regolarmente consegnato secondo la procedura per irreperibilità assoluta, con attestazione di deposito in
Casa comunale. La relata di notifica redatta dal pubblico ufficiale notificatore fa fede fino a querela di falso e l'appellante non ha fornito prova contraria idonea a superarne la presunzione di veridicità.
Cartella n. 02820180012752451000 (TARI 2013, 2015 e 2016) – notificata in data 6 maggio 2019 presso
Indirizzo_2 , indirizzo coincidente con la nuova denominazione della via, dopo il cambio di toponomastica. L'atto è stato consegnato a persona di famiglia convivente, sig.ra Nominativo_1 qualificatasi moglie con invio della raccomandata informativa A/R n. 573183732166 in data 18 giugno 2019, come da documentazione in atti. La notifica è quindi pienamente valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
Cartella n. 02820190001377726000 (canone acqua 2013–2015) – notificata in data 2 marzo 2022 all'indirizzo Indirizzo_2. È stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa comunale in data 9 marzo 2022 e successivo invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) in data 28 marzo
2022. La notifica si è perfezionata regolarmente il 7 aprile 2022.
Le modalità adottate risultano pienamente conformi alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, che ritiene sufficiente l'attività certificata dal pubblico ufficiale notificatore, la cui fede privilegiata può essere superata solo mediante querela di falso, non proposta nella specie.
La Corte rileva, inoltre, che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è infondata.
La prima notifica utile, relativa alla cartella n. 02820170012555249000, è stata eseguita in data 25 maggio
2018, con effetto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali. Da tale momento, ogni successiva notifica — compresa quella del 7 aprile 2022 e, da ultimo, l'intimazione di pagamento del 17 gennaio 2024 — ha ulteriormente interrotto il decorso del termine, impedendo il maturare della prescrizione relativamente a ciascun tributo.
Nel computo va inoltre considerato il periodo di sospensione dei termini disposto dalla normativa emergenziale Covid-19, pari a 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che ha determinato l'automatico differimento dei termini prescrizionali.
Tenuto conto della prima notifica del 25 maggio 2018 e della successiva sospensione, non risulta maturata la prescrizione del credito sotteso all'intimazione impugnata per nessuno dei tributi oggetto dell'intimazione.
Il secondo motivo d'appello, con cui si ripropongono i vizi di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, è parimenti infondato. L'atto impugnato riporta l'elenco dettagliato delle cartelle sottese, i relativi importi e gli estremi identificativi, consentendo al contribuente di conoscere con chiarezza la pretesa tributaria e di esercitare pienamente il diritto di difesa. È principio pacifico che, per gli atti della riscossione, la motivazione per relationem agli atti presupposti è sufficiente, purché questi siano identificabili e conoscibili dal destinatario, come affermato da Cass. n. 28689/2018.
Infondato è anche il terzo motivo, relativo al vizio di sottoscrizione, poiché sia le cartelle che l'intimazione sono atti a contenuto vincolato, redatti in conformità ai modelli ministeriali, nei quali la sottoscrizione autografa non è richiesta a pena di nullità, essendo sufficiente la chiara indicazione dell'ente emittente e del responsabile del procedimento (Cass. n. 4283/2010).
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.0020 Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in euro
700,00 , oltre accessori di legge.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2468/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Felice A Cancello - Sede 81027 San Felice A Cancello CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3449/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 10 e pubblicata il 01/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239013914559000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239013914559000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239013914559000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239013914559000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170012555249000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170018125141000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180012752451000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190001377726000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7510/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239013914559/000, notificata il 17 gennaio 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente ad oggetto tributi locali TARI
e canone acqua per gli anni dal 2013 al 2017, per un importo complessivo di euro 4.519,73.
L'atto richiamava quattro cartelle di pagamento: la n. 02820170012555249000 (TARI 2014), la n.
02820170018125141000 (TARI 2017), la n. 02820180012752451000 (TARI 2013, 2015 e 2016) e la n.
02820190001377726000 (canone acqua 2013-2015).
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione dei tributi richiesti, la carenza di motivazione, la mancanza di sottoscrizione e l'assenza della corretta formazione del ruolo, lamentando anche la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di San Felice a Cancello, i quali hanno sostenuto la regolarità delle notifiche delle cartelle e l'infondatezza di tutte le eccezioni, osservando che gli atti erano stati redatti secondo i modelli approvati e che l'intimazione, in quanto atto vincolato ex art. 50 D.
P.R. 602/1973, non necessitava di sottoscrizione. Hanno inoltre eccepito la non maturazione della prescrizione, in quanto interrotta dalle notifiche delle cartelle e dall'intimazione, oltre che sospesa nel periodo di emergenza sanitaria.
Il giudice monocratico della sezione decima, con sentenza n. 3449/2024, depositata il 1° agosto 2024, ha rigettato il ricorso, ritenendo dimostrata la notifica di tutte le cartelle e la conseguente efficacia interruttiva della prescrizione. Ha rilevato che l'intimazione impugnata era conforme al modello ministeriale e che non era richiesta la firma autografa del funzionario. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 150,00 per ciascuna parte resistente.
Avverso detta decisione Ricorrente_1 propone appello, notificato via PEC il 28 febbraio 2025 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania il 28 marzo 2025, con il quale censura la sentenza per erronea ricostruzione dei fatti e falsa applicazione della legge. L'appellante ribadisce la mancanza di regolari notifiche delle cartelle, sostenendo che le relate depositate in primo grado dimostrano l'inesistenza di notifiche valide e la mancata spedizione delle raccomandate informative successive alle attestazioni di irreperibilità. Osserva che le relate si riferiscono a indirizzi errati (I Indirizzo_1, anziché Indirizzo_2), che le date delle notifiche non coincidono con quelle indicate nella sentenza e che una cartella sarebbe stata consegnata a persona diversa dal destinatario senza prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Deduce, pertanto, che le cartelle non hanno potuto interrompere la prescrizione e che l'intimazione del 17 gennaio 2024 risulta viziata e tardiva, essendo i crediti ormai prescritti. Ripropone altresì le eccezioni di nullità per difetto di motivazione e vizio di sottoscrizione, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata e l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle sottese, con condanna dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione alle spese di entrambi i gradi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiede il rigetto dell'appello, sostenendo che l'appellante ripropone motivi già disattesi in primo grado. L'Agenzia precisa che tutte le notifiche sono state effettuate correttamente agli indirizzi di residenza risultanti dai registri anagrafici e che l'apparente difformità tra Indirizzo_1 e Indirizzo_2 dipende da un mero cambio di toponomastica avvenuto il 30 luglio 2018, senza mutamento dell'abitazione. Dimostra, con i documenti in atti, che per le cartelle del 2018
è stata accertata l'irreperibilità assoluta e che le notifiche del 2019 e del 2022 si sono perfezionate rispettivamente con la consegna a familiare convivente e con la raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'Agenzia eccepisce che tutte le notifiche hanno interrotto validamente i termini prescrizionali, ulteriormente sospesi per effetto della normativa emergenziale, e che le doglianze sui vizi formali dell'intimazione sono infondate poiché l'atto è conforme al modello ministeriale e pienamente idoneo a garantire il diritto di difesa.
Chiede, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
Il Comune di San Felice a Cancello, regolarmente evocato, non si costituisce in giudizio.
La causa viene discussa all'udienza del 24 ottobre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 non può trovare accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di gravame, relativo ai pretesi vizi di notifica delle cartelle di pagamento, deve rilevarsi che tali doglianze risultano nuove e quindi inammissibili, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”.
In primo grado, infatti, l'odierno appellante non ha mai dedotto la specifica invalidità delle notifiche delle cartelle, né nel ricorso introduttivo né in sede di discussione, alla quale peraltro risulta assente, e non ha successivamente proposto motivi aggiunti nei termini e con le modalità previste dall'art. 24 del citato decreto legislativo, a fronte della produzione in giudizio, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle relate di notifica.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, nel processo tributario, “l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado;
la memoria illustrativa deve limitarsi ad illustrare ed argomentare i motivi di ricorso e non può essere utilizzata per introdurre surrettiziamente motivi nuovi, non presenti nell'atto introduttivo” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 27 giugno 2024, n. 17720). Come affermato altresì da Cass. civ., Sez. V, Sent. 2 luglio 2014, n. 15051, “nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado;
ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del D.Lgs. n. 546 del
1992, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione”.
Nel medesimo senso, Cass. civ., Sez. V, Sent. 15 ottobre 2013, n. 23326 ha chiarito che “la possibilità di depositare memorie illustrative sino a dieci giorni prima della trattazione ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi di ricorso, senza modificarne il thema decidendum”.
A ciò si aggiunge il principio di non contestazione, come elaborato da Cass. civ., Sez. V, Sent. 5 aprile 2013,
n. 8398, secondo cui “in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di inesistenza della notifica non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento”.
Pertanto, la deduzione per la prima volta in appello dei pretesi vizi di notifica integra una nuova causa petendi che amplia l'indagine giudiziaria e come tale è inammissibile.
Ad ogni modo, anche volendo esaminare nel merito le doglianze, esse risultano infondate.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che la residenza dell'appellante è sempre rimasta nella medesima abitazione, come da certificato storico anagrafico depositato dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, dove risulta che dal 6 agosto 1984 al 29 luglio 2018 l'indirizzo era Indirizzo_1 e dal 30 luglio 2018 è divenuto Indirizzo_2 , per effetto di un mero cambio di toponomastica, senza mutamento dell'ubicazione dell'immobile.
In tale contesto, le notifiche risultano tutte regolari:
Cartella n. 02820170012555249000 (TARI 2014) – notificata in data 25 maggio 2018 presso Indirizzo_1
Come precisato dall'Agenzia e dal Comune, l'indirizzo era quello effettivo di residenza anagrafica e il civico differisce di una sola unità per mero refuso materiale, non idoneo a determinare nullità. Il messo notificatore ha attestato l'irreperibilità assoluta del destinatario e il deposito dell'atto presso la Casa comunale.
In tali ipotesi, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/1973, non è richiesta alcuna raccomandata informativa, poiché la procedura si perfeziona con il deposito stesso.
Cartella n. 02820170018125141000 (TARI 2017) – notificata anch'essa in data 25 maggio 2018, all'indirizzo di Indirizzo_1, corrispondente alla residenza anagrafica dell'epoca. Anche in questo caso, l'atto è stato regolarmente consegnato secondo la procedura per irreperibilità assoluta, con attestazione di deposito in
Casa comunale. La relata di notifica redatta dal pubblico ufficiale notificatore fa fede fino a querela di falso e l'appellante non ha fornito prova contraria idonea a superarne la presunzione di veridicità.
Cartella n. 02820180012752451000 (TARI 2013, 2015 e 2016) – notificata in data 6 maggio 2019 presso
Indirizzo_2 , indirizzo coincidente con la nuova denominazione della via, dopo il cambio di toponomastica. L'atto è stato consegnato a persona di famiglia convivente, sig.ra Nominativo_1 qualificatasi moglie con invio della raccomandata informativa A/R n. 573183732166 in data 18 giugno 2019, come da documentazione in atti. La notifica è quindi pienamente valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
Cartella n. 02820190001377726000 (canone acqua 2013–2015) – notificata in data 2 marzo 2022 all'indirizzo Indirizzo_2. È stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa comunale in data 9 marzo 2022 e successivo invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) in data 28 marzo
2022. La notifica si è perfezionata regolarmente il 7 aprile 2022.
Le modalità adottate risultano pienamente conformi alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, che ritiene sufficiente l'attività certificata dal pubblico ufficiale notificatore, la cui fede privilegiata può essere superata solo mediante querela di falso, non proposta nella specie.
La Corte rileva, inoltre, che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è infondata.
La prima notifica utile, relativa alla cartella n. 02820170012555249000, è stata eseguita in data 25 maggio
2018, con effetto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali. Da tale momento, ogni successiva notifica — compresa quella del 7 aprile 2022 e, da ultimo, l'intimazione di pagamento del 17 gennaio 2024 — ha ulteriormente interrotto il decorso del termine, impedendo il maturare della prescrizione relativamente a ciascun tributo.
Nel computo va inoltre considerato il periodo di sospensione dei termini disposto dalla normativa emergenziale Covid-19, pari a 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che ha determinato l'automatico differimento dei termini prescrizionali.
Tenuto conto della prima notifica del 25 maggio 2018 e della successiva sospensione, non risulta maturata la prescrizione del credito sotteso all'intimazione impugnata per nessuno dei tributi oggetto dell'intimazione.
Il secondo motivo d'appello, con cui si ripropongono i vizi di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, è parimenti infondato. L'atto impugnato riporta l'elenco dettagliato delle cartelle sottese, i relativi importi e gli estremi identificativi, consentendo al contribuente di conoscere con chiarezza la pretesa tributaria e di esercitare pienamente il diritto di difesa. È principio pacifico che, per gli atti della riscossione, la motivazione per relationem agli atti presupposti è sufficiente, purché questi siano identificabili e conoscibili dal destinatario, come affermato da Cass. n. 28689/2018.
Infondato è anche il terzo motivo, relativo al vizio di sottoscrizione, poiché sia le cartelle che l'intimazione sono atti a contenuto vincolato, redatti in conformità ai modelli ministeriali, nei quali la sottoscrizione autografa non è richiesta a pena di nullità, essendo sufficiente la chiara indicazione dell'ente emittente e del responsabile del procedimento (Cass. n. 4283/2010).
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.0020 Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in euro
700,00 , oltre accessori di legge.